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NORMATIVA
Normativa regionale - Veneto

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Legge Regionale Veneto 25 gennaio 2021, n. 1
Modifica della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53autonomia del consiglio regionale
 
(BUR n. 11/2021)


Art. 1 - Modifica dell'articolo 47 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ''Autonomia del Consiglio regionale''. (1)
1. Il comma 3 dell' articolo 47 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 è così sostituito:
''3. La spesa complessiva di cui al comma 2 è ripartita dall'Ufficio di presidenza tra i gruppi consiliari con i seguenti criteri:
a) una parte assegnata con le seguenti modalità:
1) ai gruppi composti da uno e da due consiglieri la spesa pari al 100 per cento del trattamento economico previsto dal comma 4 dell'articolo 53;
2) ai gruppi composti da almeno tre consiglieri la spesa pari al trattamento economico previsto dal comma 4 dell'articolo 53, cui è sommata la spesa di una unità di personale di categoria C1;
b) la restante parte in misura proporzionale al numero dei consiglieri componenti il gruppo esclusi i primi tre.''.
2. La Tabella 4 di cui all'allegato B è sostituita con la seguente:

Tabella 4 (articolo 47)
qui
https://www.consiglioveneto.it/web/crv/dettaglio-legge?numeroDocumento=1&id=51999379&backLink=/leggi-regionali?p_p_id=leggi_2021_INSTANCE_xZCmHQvsI3dE&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_resource_id=%2Fajax%2Flist&p_p_cacheability=cacheLevelPage&pageTitle=&tab=vigente


Art. 2 - Modifica dell'articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ''Autonomia del Consiglio regionale''. (2)
1. Il comma 3 dell' articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 è così sostituito:
''3. La spesa complessiva per il personale a tempo determinato di cui al comma 2 è ripartita dall'Ufficio di presidenza tra i gruppi consiliari, garantendo ai gruppi composti da uno e da due consiglieri l'importo di spesa per assunzioni a tempo determinato corrispondente al 60 per cento del trattamento economico previsto dal comma 4 dell'articolo 53, ai gruppi composti da tre consiglieri quello corrispondente al trattamento economico previsto dall'articolo 53, comma 4 e ai restanti gruppi la quota spettante per i gruppi da tre consiglieri e importi determinati in ragione della consistenza numerica dei medesimi, calcolata senza computare il Presidente della Giunta regionale ed i primi tre consiglieri.''.
2. Dopo il comma 8 bis dell'articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 è inserito il seguente:
omissis ( 3)
3. Dopo il comma 8 ter dell'articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 come introdotto dal comma 2 del presente articolo è inserito il seguente:
omissis ( 4)


Art. 3 - Ulteriori modifiche all'articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ''Autonomia del Consiglio regionale''.
1. Al comma 3 dell' articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 , dopo le parole: ''ai restanti gruppi'' sono aggiunte le seguenti: ''la quota spettante per i gruppi da tre consiglieri e'' e le parole: ''consiglieri componenti la Giunta'' sono sostituite con le parole: ''primi tre consiglieri''.


Art. 4 - Ulteriori modifiche all'articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ''Autonomia del Consiglio regionale''.
1. Al comma 2 dell' articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 è aggiunto in fine, il seguente periodo:
''Fatto salvo il limite di spesa per il personale a tempo determinato vigente per il Consiglio regionale, il limite di spesa per il personale a tempo determinato di cui al presente comma è adeguato in misura corrispondente agli incrementi contrattuali relativi al trattamento economico previsto dall'articolo 53, comma 4 per i responsabili dei gruppi consiliari assunti con contratto a tempo determinato.''.
2. La previsione di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 , come inserito dal comma 1 del presente articolo, opera per la sola legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 5 - Modifica dell'articolo 53 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ''Autonomia del Consiglio regionale''.
1. Dopo il comma 4 bis dell' articolo 53 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 è inserito il seguente:
omissis ( 5)
2. Le disposizioni di cui al comma 4 ter dell'articolo 53 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 , come inserito dal comma 1 del presente articolo, operano per la sola legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non si applicano ai rapporti di lavoro del responsabile di gruppo consiliare il cui contratto risulta già sottoscritto alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 6 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.


Art. 7 - Decorrenza di effetti.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 e all'articolo 2, comma 1, della presente legge decorrono nei loro effetti dalla prima legislatura regionale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In via transitoria per la corrente legislatura, nel caso di modificazioni nella composizione dei gruppi che comportano variazioni nel numero degli stessi, la spesa attribuita a ciascun gruppo ai sensi del comma 3 dell'articolo 47 e del comma 3 dell'articolo 51 è rideterminata solo per i gruppi modificati e di nuova istituzione secondo criteri stabiliti all'uopo dall'Ufficio di presidenza, fermo restando l'ammontare della spesa precedentemente assegnata complessivamente agli stessi. Non si provvede a rideterminazione della spesa nel caso di modificazioni della composizione dei gruppi che non comportino variazioni nel numero degli stessi.


Art. 8 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


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