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NORMATIVA
Normativa regionale - Veneto

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Legge Regionale Veneto 24 gennaio 2020, n. 1
Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2019 in materia di politiche sanitarie e di politiche sociali
 
(BUR n. 11/2020)

CAPO I - Disposizioni in materia di politiche sanitarie
SEZIONE I - Modifiche alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 ''Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali''
Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 ''Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali''.
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 è inserito il seguente:
omissis (1)
2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità di integrazione delle attività di agricoltura sociale, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 2 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 come inserito dal comma 1 del presente articolo, verranno definiti da apposito gruppo di lavoro composto dalle strutture regionali competenti in materia di Servizi Sociali, Agricoltura, Lavoro e Formazione, dalle Aziende ULSS, dall'ANCI e dai rappresentanti dei settori coinvolti.


Art. 2 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 ''Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali''.
1. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 , le parole: ''rispondenza del progetto alla programmazione socio-sanitaria regionale'', sono sostituite dalle seguenti: ''compatibilità del progetto con la programmazione socio-sanitaria regionale'' e la parola: ''base'' è sostituita dalla seguente: ''rapporto''.
2. Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 , le parole: ''rispondenza alla'' sono sostituite dalle seguenti: ''compatibilità con la''.
3. Alla fine del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 , sono aggiunte le parole:
omissis (2)


Art. 3 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 ''Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali''.
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 , le parole: ''subordinato alla previsione contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera g), n. 7, della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 '' sono sostituite dalle seguenti: ''di competenza dell'Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero, istituita dalla legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 , di seguito denominata Azienda Zero''.


Art. 4 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 ''Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali''.
1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 è sostituito dal seguente:
omissis (3)


Art. 5 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 ''Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali''.
1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 , le parole: ''rispondenza alla'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''compatibilità con la'' e la parola: ''base'' è sostituita con la seguente: ''rapporto''.


Art. 6 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 ''Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali''.
1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 è sostituito dal seguente:
omissis (4)
2. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 è abrogato.


Art. 7 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 ''Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali''.
1. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 , le parole: ''o di apposita struttura tecnica dell'Agenzia regionale socio-sanitaria istituita con legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 '' sono soppresse.


Art. 8 - Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 ''Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali''.
1. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 , è abrogato.
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 15articolo 15 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 , è aggiunto il seguente:
omissis (5)


Art. 9 - Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 ''Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali''.
1. Al comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 , le parole: '', entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge,'' sono soppresse, e dopo le parole: ''e le modalità delle verifiche e dei controlli'' sono aggiunte le seguenti: ''di competenza delle Aziende ULSS anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20.''.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 , è inserito il seguente:
omissis (6)


Art. 10 - Modifiche all'articolo 17 bis della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 ''Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali''.
1. Il comma 6 dell'articolo 17 bis della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 , è abrogato.


Art. 11 - Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 ''Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali''.
1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 , le parole: '', entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dalla presente legge'' sono soppresse.


Art. 12 - Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 ''Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali''.
1. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 è sostituito dal seguente:
omissis (7)
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 sono inseriti i seguenti:
omissis (8)
3. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 è sostituito dal seguente:
omissis (9)
4. Al comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 , la parola: ''regionali'' è sostituita dalle seguenti: ''del sistema sanitario regionale''.
5. Al comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 , dopo le parole: ''a carico dell'accreditando,'' sono inserite le seguenti: ''da versare ad Azienda Zero a copertura delle spese per l'attività istruttoria svolta,''.
6. Al comma 6 dell'articolo 19 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 , le parole: ''la competente segreteria regionale'' sono sostituite dalle seguenti: ''l'Area Sanità e Sociale''.
7. Al comma 7 dell'articolo 19 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 , dopo le parole: ''ha instaurato rapporti'' sono inserite le seguenti: ''sulla base degli accordi contrattuali di cui all'articolo 17,''.


Art. 13 - Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 ''Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali''.
1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 è sostituito dal seguente:
omissis (10)
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 è inserito il seguente:
omissis (11)
3. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 la parola: ''effettuare'' è sostituita dalla seguente: ''attivare''.
4. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 le parole: ''L'accertamento di situazioni di non conformità ai requisiti di accreditamento comporta, a seconda della gravità delle disfunzioni riscontrate e, previa formale diffida, la sospensione con prescrizioni o la revoca dell'accreditamento istituzionale.'' sono soppresse.


Art. 14 - Inserimento dell'articolo 21bis nella legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 ''Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali''.
1. Dopo l'articolo 21 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 è inserito il seguente:
omissis (12)


Art. 15 - Disposizioni transitorie.
1. Alle procedure di accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 ''Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali'' non concluse alla data di entrata in vigore della presente legge si applica la previgente disciplina.


Art. 16 - Abrogazioni.
1. La legge regionale 30 dicembre 1985, n. 68 ''Autorizzazione e vigilanza sulle case di cura private'' è abrogata.
2. I commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 4 legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 ''Norme per il trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica'', sono abrogati.


SEZIONE II - Ulteriori disposizioni in materia di politiche sanitarie
Art. 17 - Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 ''Collegato alla legge di stabilità regionale 2017''.
1. Al comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 , dopo le parole: ''personale a tempo determinato'' sono inserite le seguenti: '', con contratti di somministrazione di lavoro''.


Art. 18 - Modifiche all'articolo 38 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 ''Collegato alla legge di stabilità regionale 2017''.
1. Dopo il comma 13 dell'articolo 38 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 è inserito il seguente:
omissis (13)


Art. 19 - Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 ''Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)''.
1. L'articolo 15 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 è sostituito dal seguente:
omissis (14)


Art. 20 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 ''Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario''.
1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 dopo le parole: ''relative alle scuole di ogni ordine e grado'', è inserita la seguente: ''ed'', e le parole: ''ed il certificato di riammissione scolastica oltre i cinque giorni di assenza, previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518'' sono soppresse.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 è aggiunto il seguente:
omissis (15)


Art. 21 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 ''Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione''.
1. Il comma 1 bis dell'articolo 8 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 , è sostituito dal seguente:
omissis (16)
2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 8 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 , è inserito il seguente:
omissis (17)


Art. 22 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 ''Disposizioni di riordino e semplificazione normativa- collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione.''.
1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 , è sostituito dal seguente:
omissis (18)


Art. 23 - Disposizioni per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza nel sistema dell'emergenza - urgenza.
1. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza, il personale medico del servizio sanitario regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato, negli ultimi dieci anni, almeno quattro anni di servizio, anche non continuativo, comprovato da contratti a tempo determinato, da contratti di collaborazione coordinata e continuativa o da altre forme di rapporto di lavoro flessibile, ovvero un documentato numero di ore di attività equivalente ad almeno quattro anni di servizio del personale medico del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del servizio sanitario regionale, accede alle procedure concorsuali indette dagli enti del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre 2021, per la disciplina di ''Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza'', ancorché non sia in possesso di alcuna specializzazione.
2. Una volta assunti, i medici accedono in soprannumero alla scuola di specializzazione in medicina d'emergenza-urgenza, sulla base di specifici protocolli d'intesa tra Regione e Università ove ha sede la scuola di specializzazione per la disciplina del numero di posti attivabili, delle modalità di frequenza al corso di specializzazione, dello svolgimento presso l'Università delle attività teoriche e presso l'Azienda di appartenenza delle attività pratiche e di tirocinio.


Art. 24 - Modifiche all'articolo 45 bis della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 ''Norme sull'assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo delle unità locali socio sanitarie e delle aziende ospedaliere in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ''Riordino della disciplina in materia sanitaria'', così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517'', come inserito dal comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 ''Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999''.
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 45 bis della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 , come inserito dal comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 , sono abrogati.


CAPO II - Disposizioni in materia di politiche sociali
Art. 25 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 23 ''Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo''.
1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 23 , è abrogato.


Art. 26 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 ''Interventi nel settore dell'immigrazione''.
1. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 , le parole: ''e dai membri della competente commissione consiliare'' sono sostituite con le parole: ''e trasmesse ai membri della competente commissione consiliare''.


Art. 27 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 10 settembre 2019, n. 38 ''Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico''.
1. L'articolo 7, comma 6 della legge regionale 10 settembre 2019, n. 38 è così modificato: dopo le parole: ''di cui all'articolo 110'' sono aggiunte le seguenti parole: '', comma 6''.


Art. 28 - Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 ''Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale''.
1. L'articolo 21, comma 1 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è così sostituito:
omissis (19)


CAPO III - Disposizioni finali
Art. 29 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 30 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



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