(BUR n. 39/2022)
Art. 1 - Modifica all'articolo 18 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 ''Legge di stabilità regionale 2016''.
1. Il comma 3 dell' articolo 18 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 è sostituito dal seguente:
omissis ( 1)
Art. 2 - Modifica all'articolo 12 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 ''Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro''.
1. Al comma 7 dell' articolo 12 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le parole: ''di cui un docente universitario competente in materia di politiche del lavoro con funzioni di presidente designato dalla Giunta stessa'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui il Direttore di Veneto Lavoro con funzioni di presidente''.
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 4 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.