Art. 1
Modifiche degli articoli 8 e 15 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 ''Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi''.
1. Il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 è sostituito dal seguente:
''4. Hanno titolo di precedenza per l'ammissione all'asilo nido nel seguente ordine di priorità:
a) i bambini portatori di disabilità;
b) i figli di genitori residenti in Veneto anche in modo non continuativo da almeno quindici anni o che prestino attività lavorativa in Veneto ininterrottamente da almeno quindici anni, compresi eventuali periodi intermedi di cassa integrazione, o di mobilità o di disoccupazione.''.
2. Al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 le parole: ''menomati o disabili'' sono sostituite dalle parole: ''portatori di disabilità''.