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NORMATIVA
Normativa regionale - Veneto

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Legge Regionale Veneto 20 aprile 2021, n. 5
Legge regionale di semplificazione e di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di ordinamento ed attribuzioni delle strutture della giunta regionale, affari istituzionali, contabilità regionale e società regionali
 
(BUR n. 53/2021)

CAPO I - Disposizioni in materia di ordinamento ed attribuzioni delle strutture della Giunta regionale
Art. 1 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 ''Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 ''Statuto del Veneto''''.
1. Alla lettera l) del comma 2 dell' articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 , come modificata dall'articolo 1 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 , dopo le parole: ''al Direttore della Presidenza'' sono inserite le seguenti: '', all'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura regionale e ai Direttori di Area''.


Art. 2 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 ''Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 ''Statuto del Veneto''''.
1. Dopo il comma 2 dell' articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 , è aggiunto il seguente:
omissis ( 1)


Art. 3 - Modifica all'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 ''Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 ''Statuto del Veneto''''.
1. Al comma 5 dell' articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: ''giornalisti assunti a contratto'' sono sostituite dalle seguenti: '' giornalisti di ruolo o assunti a tempo determinato cui viene applicato il CCNL del comparto delle Funzioni Locali''.


Art. 4 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 ''Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 ''Statuto del Veneto''''.
1. Al comma 4 dell' articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: '', e il relativo trattamento economico è assimilato al trattamento economico del Direttore di Area'' sono soppresse.


Art. 5 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 ''Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 ''Statuto del Veneto''''.
1. Il comma 2 dell' articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:
omissis ( 2)
2. Al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: ''dell'organico previsto, arrotondato all'unità,'' sono sostituite dalle seguenti: ''della dotazione di personale complessivamente prevista per le Segreterie in conformità alle determinazioni adottate con il provvedimento di cui al comma 2, arrotondato all'unità superiore,''.
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 , è inserito il seguente:
omissis ( 3)
4. Al comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 , come sostituito dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 , dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Se l'articolazione organizzativa prevede delle differenti fasce retributive nell'ambito delle Unità Organizzative, viene quantificato e corrisposto il valore medio, calcolato sulla base dei valori desunti dal Contratto collettivo decentrato integrativo vigente ad inizio legislatura.''.
5. Al comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 dopo le parole: ''può essere risolto in qualsiasi momento'' sono inserite le seguenti: ''senza obbligo di preavviso al venir meno del rapporto fiduciario''.


Art. 6 - Modifica all'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 ''Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 ''Statuto del Veneto''''.
1. Il comma 4 dell' articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:
omissis ( 4)


Art. 7 - Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 ''Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 ''Statuto del Veneto''''.
1. Il comma 6 dell' articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 , come modificato dal comma 6 dell'articolo 22 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 , è sostituito dal seguente:
omissis ( 5)
2. Il comma 7 dell'articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:
omissis ( 6)


Art. 8 - Norma di coordinamento: modifica all'articolo 31 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 ''Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 ''Statuto del Veneto'''' e abrogazione dell'articolo 107 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 ''Collegato alla legge di stabilità regionale 2017''.
1. I commi 1 e 2 dell' articolo 31 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 sono abrogati.
2. L' articolo 107 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 , è abrogato.


CAPO II - Disposizioni in materia di affari istituzionali
Art. 9 - Modifica all'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 ''Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale''.
1. Al comma 1 dell' articolo 1 della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 , dopo le parole: ''sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici comunque denominati,'' le parole: ''di competenza regionale'' sono sostituite dalle seguenti: ''erogati con fondi di competenza esclusivamente regionale''.


Art. 10 - Disposizioni per assicurare la continuità nell'ufficio del Garante regionale dei diritti della persona.
1. A decorrere dal primo mandato successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Garante regionale dei diritti della persona eletto entra in carica a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2 dell' articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 ''Garante regionale dei diritti della persona'', previa accettazione dell'incarico e prestazione del giuramento.
2. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 è abrogato.
Art. 11 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 ''Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile''.
1. Alla fine del comma 1 bis dell' articolo 16 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 , come introdotto dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 2018, n. 1 , sono aggiunte le parole: '' La costituzione di parte civile nel singolo procedimento penale è disposta previo decreto dell'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura regionale, che individua il legale incaricato e che conferisce il mandato alle liti. Di tale provvedimento e della sua assunzione viene data comunicazione al Consiglio regionale.''.


CAPO III - Disposizioni in materia di contabilità regionale
Art. 12 - Inserimento dell'articolo 51 ter alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 ''Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione''.
1. Dopo l' articolo 51 bis della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 è inserito il seguente:
omissis ( 7)


CAPO IV - Disposizioni in materia di società regionali
Art. 13 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 ''Norme in materia di società regionali''.
1. Il comma 1 bis dell' articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 è abrogato.


Art. 14 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 ''Norme in materia di società regionali''.
1. L' articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 è sostituito dal seguente:
omissis ( 8)
2. I piani triennali dei fabbisogni di personale previsti dall'articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 , come sostituito dal comma 1 del presente articolo, relativi al triennio 2021-2023, sono trasmessi alla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.


Art. 15 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 ''Norme in materia di società regionali''.
1. L' articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 è sostituito dal seguente:
omissis ( 9)


CAPO V - Disposizioni finali
Art. 16 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.


Art. 17 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


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