(BUR n. 66/2019)
Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 ''Collegato alla legge di stabilità regionale 2019''.
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 , dopo le parole: ''alla dotazione'' sono inserite le seguenti: ''in conto capitale''.
2. Il comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 è sostituito dal seguente:
omissis (1)
3. La lettera f ter) dell'articolo 32 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 ''Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015'' e l'articolo 6 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 sono abrogati.
Art. 2 - Stato di previsione delle spese.
1. Nello stato di previsione delle spese, per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 sono introdotte le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza e di cassa di cui all'Allegato 1 della presente legge.
Art. 3 - Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 ''Bilancio di previsione 2019-2021''.
1. All'Allegato 14, di cui alla lettera n) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 sono apportate le modifiche indicate nell'Allegato 2 della presente legge.
2. Gli Allegati 7 e 8 di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 2, della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 sono modificati come da Allegati 3 e 4 della presente legge.
3. Gli elenchi ''Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente e con variazioni di attività finanziarie'' per gli anni 2019, 2020 e 2021, ''Interventi autonomi vincolati programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente'' per l'anno 2019 e ''Interventi vincolati programmati per spese di investimento finanziati con entrata titolo quarto'' per l'anno 2019, di cui al punto d) dell'Allegato 1, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 sono integrati come da Allegato 5 della presente legge.
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 è aggiunto il seguente:
omissis (2)
Art. 4 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATI ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:
PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 DELLA REGIONE DEL VENETO
ALLEGATO 1 ''Variazione compensativa dello stato di previsione delle spese per gli esercizi finanziari 2019-2020-2021''
ALLEGATO 2 ''Variazione all'Allegato 14, di cui alla lettera n) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 ''
ALLEGATO 3 ''Modifica dell'Allegato 7 di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 ''Quadro generale riassuntivo''''
ALLEGATO 4 ''Modifica dell'Allegato 8 di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 ''Prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio''''
ALLEGATO 5 ''Integrazione degli elenchi ''Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente e con variazioni di attività finanziarie'' per gli anni 2019, 2020 e 2021, ''Interventi autonomi vincolati programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente'' per l'anno 2019 e ''Interventi vincolati programmati per spese di investimento finanziati con entrata titolo quarto'' per l'anno 2019, di cui al punto d) dell'Allegato 1, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 ''
OMISSIS