(BUR n. 18/2019)
Art. 1 - Istituzione.
1. È istituito, nella Provincia di Vicenza, il nuovo Comune denominato ''Lusiana Conco'' mediante fusione dei Comuni di Lusiana e Conco.
2. La relativa sede municipale sarà stabilita nello Statuto del nuovo Comune. Sino a quando la stessa non sarà stata stabilita il nuovo Comune avrà sede in quella attuale di Lusiana (VI).
3. Nello Statuto sono altresì assicurate alla comunità di origine privata della sede, adeguate forme di decentramento in base allo stato dei luoghi e alle esigenze della popolazione interessata.
Art. 2 - Risultati della consultazione.
1. Il referendum consultivo della popolazione interessata ha dato i seguenti risultati:
COMUNE
Elettori aventi diritto al voto
Votanti
Voti validamente espressi
Voti favorevoli
Voti contrari
Lusiana
2.673
1.184
1.178
873
305
Conco
2.473
1.143
1.140
576
564
totale
5.146
2.327
2.318
1.449
869
Art. 3 - Disposizioni finali e transitorie.
1. I rapporti conseguenti alla istituzione del nuovo Comune denominato ''Lusiana Conco'' sono definiti ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 ''Norme in materia di variazioni provinciali e comunali'', dalla Provincia di Vicenza sulla base, in particolare, del criterio secondo cui il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine ivi compresi i rapporti concernenti il personale dipendente.
Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 5 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.