(BUR n. 37/2022)
CAPO I - Disposizioni in materia di patrimonio
Art. 1 - Modifica all'articolo 14 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 ''Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario''.
1. Il comma 8 bis dell' articolo 14 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 , aggiunto dall'articolo 19 comma 4 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 ''Collegato alla legge di stabilità regionale 2018'', è sostituito dal seguente:
omissis ( 1)
CAPO II - Disposizioni in materia di distretti industriali
Art. 2 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 ''Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese''.
1. Ai commi 2 bis e 2 ter dell' articolo 10 della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 , aggiunti dall'articolo 25 comma 2 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 ''Collegato alla legge di stabilità regionale 2018'', le parole: ''in conformità al regime de minimis'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato''.
CAPO III - Disposizioni in materia di energia
Art. 3 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 ''Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt''.
1. Alla fine del comma 2 dell' articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 è aggiunto il seguente periodo: ''Tale facoltà sussiste anche nel caso di impianti realizzati o da realizzarsi a seguito di DIL presentata ai sensi dell'articolo 2 comma 6 ter.''.
CAPO IV - Disposizioni in materia di commercio
Art. 4 - Disciplina della vendita della stampa quotidiana e periodica.
1. La vendita della stampa quotidiana e periodica si articola in punti vendita esclusivi e non esclusivi, come definiti dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 ''Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108'':
a) punti vendita esclusivi: punti vendita tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;
b) punti vendita non esclusivi: gli esercizi che possono vendere quotidiani o periodici oppure entrambe le tipologie di prodotti editoriali in aggiunta ad altre merci.
2. I punti vendita esclusivi di cui al comma 1, lettera a) possono vendere anche altri prodotti e svolgere ulteriori attività di servizio nel rispetto della normativa vigente, fermo restando l'obbligo di assicurare la vendita generale di quotidiani e periodici ad eccezione delle giornate in cui i quotidiani e periodici non vengono stampati.
3. L'apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale, l'ampliamento e il trasferimento sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ''Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi'', e successive modificazioni.
4. Il titolo abilitativo di cui al comma 3 abilita, altresì, ad effettuare la vendita di prodotti al dettaglio di cui alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 ''Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto'' e successive modificazioni, nel il rispetto della vigente normativa.
5. Per la vendita dei pastigliaggi preconfezionati, costituiti generalmente da caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare, gelati confezionati e simili, nonché patatine e snack e per la vendita delle bevande preconfezionate, ad eccezione del latte e delle bevande alcoliche e superalcoliche, non è richiesto il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2010, n. 59 ''Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno''.
6. I punti vendita esclusivi possono esporre pubblicità propria o di terzi nel rispetto delle disposizioni comunali vigenti in materia di impianti pubblicitari.
7. La concessione rilasciata dagli enti competenti per la vendita di quotidiani e periodici sul suolo pubblico si intende validamente rilasciata anche ai fini dell'esercizio delle altre attività consentite ai sensi del presente articolo, nel rispetto della vigente normativa.
8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 trovano applicazione sino all'approvazione delle Intese di cui all'articolo 4 bis, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 170 del 2001, qualora le medesime prevedano criteri diversi da quelli stabiliti dal presente articolo.
9. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 170 del 2001.
CAPO V - Disposizioni in materia di bonifica
Art. 5 - Modifica all'articolo 17 bis della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 ''Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio''.
1. All' articolo 17 bis della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 ''Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio'' le parole: ''derivazione in forma collettiva'' sono sostituite dalle seguenti: ''derivazione irrigua in forma collettiva''.
CAPO VI - Disposizioni finali
Art. 6 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 7 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.