(BUR n. 22/2021)
Art. 1 - Razionalizzazione e riordino della governance regionale nel settore delle infrastrutture e dei trasporti.
1. In attuazione di quanto previsto dal nuovo Piano Regionale dei Trasporti (PRT) 2020-2030, approvato dal Consiglio regionale con provvedimento n. 75 del 14 luglio 2020, ed al fine di perseguire la razionalizzazione della governance regionale nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, come specificato dalla Strategia 8 di Piano ''Strategie di governo, programmazione e controllo'' (Azione 8.1 - Rafforzamento della governance e della gestione dei trasporti regionali, anche con istituzione/revisione del ruolo delle società regionali per la gestione diretta di infrastrutture e servizi di interesse regionale''), la Giunta regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un disegno di legge di riordino organizzativo ed operativo, con le seguenti finalità:
a) assicurare elevati standard di qualità nella gestione e manutenzione delle infrastrutture e degli impianti, valorizzando il patrimonio esistente;
b) raggiungere un elevato livello di qualità ed uniformità sul territorio regionale nella erogazione dei servizi integrati di trasporto, definendo i livelli dei servizi essenziali, valutando le specificità territoriali laddove esistenti;
c) raggiungere più elevati standard di efficienza, efficacia ed economicità nell'azione amministrativa e tecnica nell'ambito del settore.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 dovrà tener conto dei seguenti criteri:
a) mantenimento in capo alla Regione delle funzioni di pianificazione, programmazione e controllo, anche tramite l'istituzione della Struttura Tecnica di Piano (STP) prevista dal PRT;
b) semplificazione del quadro complessivo dei soggetti e società, controllati o partecipati dalla Regione, nel settore delle infrastrutture e dei trasporti;
c) individuazione di uno o più soggetti per la gestione della rete stradale regionale, nonché delle infrastrutture ferroviarie e per la navigazione interna e lacuale in ambito regionale;
d) ridefinizione delle competenze nel settore del trasporto pubblico regionale e locale con individuazione di un soggetto, quale regolatore dei servizi in ambito regionale;
e) sviluppo in termini di innovazione tecnologica per l'intero settore dei trasporti;
f) sviluppo di forme di integrazione modale fra gomma, ferro ed acqua;
g) potenziamento ed ammodernamento del sistema infrastrutturale regionale;
h) promozione della costituzione di una holding autostradale del nord est per il rafforzamento istituzionale e gestionale nell'ambito della rete autostradale regionale.
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.