(BUR n. 14/2019)
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 ''addestramento e allenamento dei falchi per l'esercizio venatorio''
Art. 1 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 ''Addestramento e allenamento dei falchi per l'esercizio venatorio''.
1. All'articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 , è così sostituito:
''2. Il falconiere deve inoltre comunicare alla Regione una o più località ove esercitare al volo i falchi, allegando il consenso scritto del proprietario o del titolare di altro diritto reale o personale di godimento del fondo di esercitazione, nonché il periodo di utilizzo del falco stesso.'';
b) il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 , è così sostituito:
''3. Con l'iscrizione al registro di cui al comma 2 dell'articolo 2, il falconiere viene altresì autorizzato dalla Regione ad addestrare ed allenare i falchi durante l'intero periodo dell'anno, con divieto di cattura di fauna selvatica limitatamente ai periodi e laddove non è previsto l'abbattimento, nelle zone di cui all'articolo 18 comma 1 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , nonché a partecipare alle gare o alle prove cinofile di cui al comma 3 del medesimo articolo.'';
c) dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 sono inseriti i seguenti:
''3 bis. La Regione autorizza l'istituzione di apposite zone con periodi per l'addestramento e l'allenamento dei falchi, accompagnati anche dai cani, con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili.
3 ter. La Regione per le finalità di cui all'articolo 1 può avvalersi dei falconieri registrati ai sensi dell'articolo 2 in possesso di requisiti specifici a svolgere attività:
a) di controllo di cui all'articolo 17 comma 2 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , di altri piani di controllo o di dissuasione di specie invasive;
b) di riabilitazione dei rapaci in difficoltà di cui all'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .''.
Art. 2 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 ''Addestramento e allenamento dei falchi per l'esercizio venatorio''.
1. All'articolo 5 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla alinea del comma 1 le parole: ''da lire 100.000 a lire 600.000'' sono sostituite con le parole: ''da euro 52,00 a euro 312,00'';
b) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: ''comma 3'' sono aggiunte le parole: ''e 3 bis''.
Art. 3 - Norma di prima attuazione.
1. I falconieri che risultino già iscritti presso le amministrazioni provinciali o la Città metropolitana di Venezia, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 , sono iscritti d'ufficio al registro regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Art. 4 - Norma transitoria.
1. Continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 ''Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 , nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 ''.
Art. 5 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 6 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.