(B.U. del 9 marzo 2021, n. 10)
Art. 1
(Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico di linea)
1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine di cui all'articolo 69, comma 1, della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), è prorogato sino al 30 aprile 2021.
Art. 2
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 1 è determinato in euro 950.000 per l'anno 2021.
2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023, a valere sull'anno 2021, nella missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 02 (Trasporto pubblico locale), titolo 1 (Spese correnti) per euro 900.000 e nella missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 01 (Trasporto ferroviario), titolo 1 (Spese correnti) per euro 50.000.
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede per l'anno 2021 mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio, nella missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 01 (Trasporto ferroviario), titolo 1 (Spese correnti) per euro 900.000 e nella missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 02 (Trasporto pubblico locale), titolo 1 (Spese correnti) per euro 50.000.
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.