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NORMATIVA
Normativa regionale - Valle d'Aosta

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Legge regionale Valle d'Aosta 21 novembre 2012 n 32
Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per il triennio 2013/2015.
 

Il Consiglio regionale ha approvato


Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a la seguente legge regionale:


INDICE
Art. 1 - Bilancio di previsione per il triennio 2013/2015
Art. 2 - Quadro generale riassuntivo
Art. 3 - Ammontare presunto dei residui attivi e passivi
Art. 4 - Previsioni di cassa
Art. 5 - Accensione di prestiti
Art. 6 - Istituzione di nuove unità previsionali di base
Art. 7 - Variazioni concernenti autorizzazioni di spesa relative a leggi regionali entrate in vigore dopo la presentazione al Consiglio regionale del bilancio
Art. 8 - Allegati al bilancio di previsione
Art. 9 - Entrata in vigore

Art. 1
(Bilancio di previsione per il triennio 2013/2015)

1. E' approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2013/2015, allegato alla presente legge, nell'importo complessivo di euro 1.540.000.000 per l'anno 2013, euro 1.510.000.000 per l'anno 2014 ed euro 1.480.000.000 per l'anno 2015.

Art. 2
(Quadro generale riassuntivo)

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione per il triennio 2013/2015, allegato alla presente legge, che indica il riepilogo delle entrate ripartite per titoli e il riepilogo delle spese ripartite per funzioni-obiettivo.

Art. 3
(Ammontare presunto dei residui attivi e passivi)

1. L'ammontare presunto dei residui con riferimento ai volumi complessivi del bilancio al 31 dicembre 2012 è determinato in euro 700.000.000 per i residui attivi ed in euro 850.000.000 per i residui passivi.

Art. 4
(Previsioni di cassa)

1. Il totale delle entrate delle quali è prevista la riscossione e il totale delle spese delle quali è autorizzato il pagamento per l'anno 2013 è fissato in euro 1.000.000.000.

Art. 5
(Accensione di prestiti)

1. Per il finanziamento di spese per investimento la Giunta regionale è autorizzata a contrarre, per l'anno finanziario 2013, uno o più prestiti, a medio o lungo termine, con le modalità ritenute più opportune, per un ammontare massimo di euro 47.000.000 ad un tasso non superiore al tasso IRS a quindici anni, aumentato di 4 punti percentuale, per un periodo di ammortamento non superiore a venticinque anni (UPB 1.05.01.10 Accensione di prestiti a medio e lungo termine).
2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, previsto in complessivi euro 1.879.000 per l'anno 2013, euro 4.701.500 per l'anno 2014 ed euro 6.611.500 per l'anno 2015, trova copertura per la quota interessi nella UPB 1.15.1.10 (Oneri per interessi) e per la quota capitale nella UPB 1.15.1.30 (Quota capitale per ammortamento mutui) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per il triennio 2013/2015 e alle corrispondenti UPB dei bilanci successivi.

Art. 6
(Istituzione di nuove unità previsionali di base)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, nell'ambito del bilancio di previsione per il triennio 2013/2015, con proprie deliberazioni, le variazioni necessarie per l'istituzione di nuove codifiche regionali sia per la gestione dei residui sia per la gestione degli stanziamenti di competenza di risorse assegnate con atto amministrativo.

Art. 7
(Variazioni concernenti autorizzazioni di spesa relative a leggi regionali entrate in vigore dopo la presentazione al Consiglio regionale del bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 3, della l.r. 30/2009, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprie deliberazioni, le variazioni al bilancio disposte da leggi regionali entrate in vigore dopo la presentazione al Consiglio regionale e la cui copertura finanziaria sia adeguatamente prevista nel medesimo.

Art. 8
(Allegati al bilancio di previsione)

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015:
a) Allegato n. 1/A: Stanziamenti di competenza delle spese correnti e relativi finanziamenti;
b) Allegato n. 1/B: Stanziamenti di competenza delle spese di investimento e relativi finanziamenti;
c) Allegato n. 2: Elenco delle proposte e dei disegni di legge regionali che trovano finanziamento nei fondi globali (parte corrente);
d) Allegato n. 3: Elenco delle garanzie fideiussorie principali o sussidiarie prestate dalla Regione; e) Allegato n. 4: Quadro dimostrativo dell'equilibrio economico del bilancio.

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2013.

(Allegati Omissis)



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