Misure di prevenzione e di intervento concernenti la specie lupo. Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
(B.U. del 25 maggio 2021, n. 26)
Art. 1
(Misure di prevenzione e di intervento concernenti la specie lupo ai fini della conservazione e della gestione tradizionale dei pascoli di montagna)
1. Il Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di agricoltura e risorse naturali, con proprio decreto, previo parere favorevole dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), limitatamente alla specie Canis lupus, può autorizzare il prelievo, la cattura e l'eventuale abbattimento di esemplari monitorati di detta specie, a condizione che non esistano altre soluzioni valide e che tali azioni non pregiudichino il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, della popolazione della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale. Tali azioni sono adottate al fine di proteggere la fauna e la flora selvatiche caratteristiche dei pascoli montani, di conservare i relativi habitat naturali, di assicurare la coesistenza del lupo con l'allevamento tradizionale di montagna, preservandone la produttività e prevenendo danni gravi, specificamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, e ad altre forme di proprietà, nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, o tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, nonché per garantire la sicurezza di tutti gli abitanti e dei frequentatori, a vario titolo, del territorio regionale.
2. La Regione trasmette allo Stato le informazioni necessarie all'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
3. La Regione, ai fini dell'attuazione dei decreti del Presidente della Regione di cui al comma 1, si avvale in via esclusiva del Corpo forestale della Valle d'Aosta.
4. La Regione, per il tramite del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale, in collaborazione con il Parco Nazionale Gran Paradiso, il Parco naturale del Mont Avic e di altri soggetti già coinvolti in specifici progetti europei e statali, promuove un'ampia e articolata azione informativa e formativa di conoscenza degli aspetti etologici ed ecologici della specie lupo e della possibile convivenza con la stessa, indirizzata in particolare ai gestori di aziende zootecniche, ai conduttori di alpeggio, agli escursionisti e ai turisti e, più in generale, a tutta la popolazione. A tale scopo, sono organizzate attività di formazione dedicate e campagne informative specifiche.
Art. 2
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
Art. 3
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.