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NORMATIVA
Normativa regionale - Valle d'Aosta

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Legge regionale Valle d'Aosta 14 giugno 2011, n. 13
Modificazioni alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 1 (Disposizioni urgenti in materia di scadenza temporale di vita tecnica delle sciovie a fune alta e delle funivie bifune).
 

IL CONSIGLIO REGIONALE


ha approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REGIONE


promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1
(Sostituzione del titolo)


1. Il titolo della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 1 (Disposizioni urgenti in materia di scadenza temporale di vita tecnica delle sciovie a fune alta e delle funivie bifune), è sostituito dal seguente: “Disposizioni urgenti in materia di scadenza temporale di vita tecnica e di revisione generale degli impianti a fune”.


ARTICOLO 2
(Sostituzione dell’articolo 1)


1. L’articolo 1 della l.r. 1/2010 è sostituito dal seguente: “Art. 1 (Rinvio condizionato della scadenza di fine vita tecnica delle sciovie a fune alta e delle seggiovie ad ammorsamento fisso)
1. Nelle more della revisione della normativa statale vigente in materia di esercizio degli impianti a fune, le sciovie a fune alta e le seggiovie ad ammorsamento fisso che giungono alla scadenza di fine vita tecnica entro il 28 febbraio 2012 e che non abbiano già beneficiato di analoghe proroghe possono proseguire l’esercizio sino al termine della stagione invernale 2011/2012, in deroga alle scadenze temporali fissate nel paragrafo 3 delle norme regolamentari annesse al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri), purché siano effettuati i controlli tecnici in conformità a quanto previsto dal paragrafo 4 delle citate norme regolamentari e a condizione che siano rispettate le prescrizioni stabilite dal direttore di esercizio e approvate dalla struttura regionale competente in materia di impianti a fune, di seguito denominata struttura competente, a garanzia della sicurezza degli impianti.”.

ARTICOLO 3
(Inserimento dell’articolo 2bis)


1. Dopo l’articolo 2 della l.r. 1/2010 è inserito il seguente: “Art. 2bis (Revisione ridotta)
1. Nelle more della revisione della normativa statale vigente in materia di esercizio degli impianti a fune, la revisione generale degli impianti a fune soggetti alla concessione di cui alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 (Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose), può essere posticipata, per una sola volta, di due anni rispetto alle scadenze temporali fissate nel paragrafo 3 delle norme regolamentari annesse al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, purché sia effettuata, prima della scadenza, una revisione ridotta, secondo un programma approvato dalla struttura competente. Al fine dell’approvazione di tale programma, il concessionario è tenuto a trasmettere alla medesima struttura, entro il 30 aprile dell’anno in cui è prevista l’effettuazione della revisione generale, la seguente documentazione:
a) parere di ammissibilità della revisione ridotta rilasciato, a garanzia della sicurezza dell’impianto, preferibilmente dal costruttore originario;
b) piano di controlli non distruttivi, corrispondenti a quelli previsti per la revisione generale, per gli elementi costruttivi, gli organi meccanici e le relative giunzioni saldate, per la rottura dei quali non esistono, nell’impianto, efficaci accorgimenti tecnici atti a tutelare la sicurezza dei viaggiatori o del personale;
c) piano di controlli non distruttivi, corrispondenti a quelli previsti per la revisione speciale, per tutti gli altri elementi costruttivi;
d) nuovo piano di controlli non distruttivi per la restante durata di vita tecnica, predisposto da personale qualificato, che tenga conto della variazione delle scadenze e dei piani di cui alle lettere b) e c).
2. Al termine dei lavori di revisione ridotta, la struttura competente effettua il collaudo funzionale di cui all’articolo 29 della l.r. 20/2008, previa dichiarazione del direttore di esercizio sull’ammissibilità dell’esercizio in sicurezza dell’impianto per l’ulteriore periodo di due anni.”.


La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.


Aosta, 14 giugno 2011.


Il Presidente
Augusto ROLLANDIN



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