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NORMATIVA
Normativa regionale - Umbria

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Legge Regionale Umbria 9 dicembre 2020, n. 13.
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3
 
(Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 95 del 16/12/2020
L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:


Art. 1
(Modificazioni all' articolo 2 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 )

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009), il segno di punteggiatura " . " è sostituito dal seguente: " ; ".

2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 3/2013 , sono aggiunte le seguenti: " b bis) gli interventi sugli edifici comprendenti unità immobiliari separate dall'edificio principale e oggetto di ordinanza di sgombero totale, adibite, alla data del sisma del 15 dicembre 2009, a pertinenze di abitazioni principali dei residenti e costituenti singoli edifici ai sensi della definizione di cui all'Allegato 1;
b ter) gli interventi sugli edifici comprendenti unità immobiliari separate dall'edificio principale e oggetto di ordinanza di sgombero parziale, adibite, alla data del sisma del 15 dicembre 2009, a pertinenze di abitazioni principali dei residenti e costituenti singoli edifici ai sensi della definizione di cui all'Allegato 1;
b quater) gli interventi sugli edifici comprendenti unità immobiliari oggetto di ordinanza di sgombero totale o parziale che, alla data del sisma del 15 dicembre 2009, risultavano non adibite ad abitazione principale dei residenti o con destinazione d'uso diversa da quella residenziale, purché utilizzate, anche se solo temporaneamente. ".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 3/2013 , è inserito il seguente: " 2 bis. Al fine di favorire la rivitalizzazione e il ripopolamento delle aree rurali colpite, tra gli interventi di cui alla lettera b quater), comma 2 sono considerati prioritari quelli sugli edifici di pubblica utilità sedi di associazioni e quelli i cui beneficiari dei contributi si impegnino, per un periodo non inferiore a cinque anni, a pena di decadenza dal contributo, a destinare a propria residenza anagrafica ovvero a nuove attività produttive o ampliamento di attività esistenti. ".


Art. 2
(Modificazioni all' articolo 3 della l.r. 3/2013 )

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 3/2013 , le parole: " dal punto 8.4.2 delle Norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) " sono sostituite dalle seguenti: " dalle norme tecniche per le costruzioni vigenti alla data della presentazione dei progetti di cui al comma 2 ".

2. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 3/2013 , le parole: " dal punto 8.4.3 delle Norme tecniche di cui al d.m. 14 gennaio 2008 " sono sostituite dalle seguenti: " dalle norme tecniche per le costruzioni vigenti alla data della presentazione dei progetti di cui al comma 2 ".


Art. 3
(Modificazioni all' articolo 4 della l.r. 3/2013 )

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 3/2013 , dopo le parole: " prezzario regionale vigente " sono inserite le seguenti: " alla data della presentazione dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2 ".

2. Al comma 13 dell'articolo 4 della l.r. 3/2013 , dopo le parole: " prezzario regionale vigente " sono inserite le seguenti: " alla data della presentazione dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2 ".


Art. 4
(Modificazione all' articolo 9 della l.r. 3/2013 )

1. I commi 1 e 2 dell' articolo 9 della l.r. 3/2013 , sono abrogati.


Art. 5
(Modificazioni all' articolo 10 della l.r. 3/2013 )

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 3/2013 , le parole: " L'erogazione " sono sostituite dalle seguenti: " Fermo restando quanto previsto al comma 3 bis, l'erogazione ".

2. Il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 3/2013 , è sostituito dal seguente: " 3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di DURC di cui alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate) e al Regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 (Norme regolamentari attuative della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate)), nel caso di violazione delle norme in materia di regolarità contributiva, il comune eroga il contributo ad avvenuta regolarizzazione della violazione da parte dell'impresa ovvero, in mancanza di regolarizzazione, previa trasmissione alla Regione del rapporto informativo di cui all' articolo 65, comma 2 del Reg. reg. 2/2015 e, per i lavori rientranti nella fattispecie di cui all' articolo 116, comma 1, della l.r. 1/2015 , anche del rapporto informativo di cui all' articolo 68, comma 4 del Reg. reg. 2/2015 . ".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 3/2013 , sono inseriti i seguenti: " 3 bis. È comunque consentita la possibilità di regolarizzare la mancanza del DURC di cui al comma 2 mediante sostituzione da parte dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, nel pagamento degli obblighi contributivi, a valere sull'importo dei contributi concessi.
3 ter. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina i criteri e le modalità per l'attuazione della regolarizzazione di cui al comma 3 bis. ".


Art. 6
(Modificazione all' articolo 11 della l.r. 3/2013 )

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 3/2013 , le parole: " I contributi di cui alla presente legge " sono sostituite dalle seguenti: " Ferme restando le agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente per le eventuali spese eccedenti i contributi di cui alla presente legge ai sensi dell' articolo 1, comma 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , i contributi medesimi ".


Art. 7
(Modificazione all' articolo 12 della l.r. 3/2013 )

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 3/2013 , dopo le parole: " prezzario regionale vigente " sono inserite le seguenti: " alla data della presentazione dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2 ".


Art. 8
(Modificazione all' articolo 14 della l.r. 3/2013 )

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 3/2013 , è inserito il seguente: " 1 bis. Spetta altresì un contributo per l'autonoma sistemazione, per un periodo massimo di sei mesi, anche ai nuclei familiari che, a causa dei lavori da eseguire e per motivi di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, devono lasciare temporaneamente la propria abitazione principale. ".


Art. 9
(Disposizioni transitorie)

1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta le necessarie deliberazioni per adeguarsi a quanto previsto dalla l.r. 3/2013 , come modificata dalla presente legge e, in particolare, per consentire la presentazione delle domande di cui all' articolo 7, comma 1, della l.r. 3/2013 , in relazione agli interventi previsti dalle lettere b bis), b ter) e b quater), del comma 2, dell'articolo 2, della l.r. 3/2013 , come inserite dalla presente legge, nonché delle domande di cui all' articolo 14, comma 1 bis, della stessa l.r. 3/2013 , come inserito dalla presente legge.

2. Con le deliberazioni di cui al comma 1 la Giunta regionale altresì detta le necessarie disposizioni per disciplinare i casi dei soggetti dichiarati decaduti dal contributo, o dei loro aventi causa, nella vigenza dei commi 1 e 2, dell' articolo 9, della l.r. 3/2013 , abrogati dalla presente legge, affinché possano presentare domanda di finanziamento degli interventi eseguiti o ancora da eseguire.

3. Con le deliberazioni di cui al comma 1, inoltre, la Giunta regionale detta le necessarie disposizioni per disciplinare i casi dei nuclei familiari che, a causa dei lavori da eseguire e per motivi di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, hanno dovuto lasciare temporaneamente la propria abitazione principale nella vigenza dell' articolo 14 della l.r. 3/2013 antecedente alle modifiche introdotte dall'articolo 8, comma 1, della presente legge, che ha inserito il comma 1 bis allo stesso articolo 14 della l.r. 3/2013 , affinché possano presentare domanda di finanziamento degli interventi eseguiti.

4. Per le domande di cui ai commi 1, 2 e 3 non trova applicazione l' articolo 19 della l.r. 3/2013 .

5. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all' articolo 10, comma 3 ter, della l.r. 3/2013 , come inserito dalla presente legge, nonché adegua la deliberazione di cui all' articolo 14, comma 2, della l.r. 3/2013 , a quanto stabilito dallo stesso articolo 14, comma 1 bis, della l.r. 3/2013 , come inserito dalla presente legge.

6. Entro 90 giorni dalla presentazione delle domande di cui ai commi 1, 2 e 3 i comuni di cui all' articolo 1, comma 2, della l.r. 3/2013 , trasmettono alla Giunta regionale tutti i dati necessari ai fini del monitoraggio, la quantificazione e la stima del patrimonio edilizio privato danneggiato, rientrante nelle ipotesi previste dalle lettere b bis), b ter) e b quater) del comma 2, dell'articolo 2, della l.r. 3/2013 , come inserite dalla presente legge. Trasmettono altresì i dati relativi ai casi di dichiarata decadenza dal contributo nella vigenza dei commi 1 e 2, dell' articolo 9, della l.r. 3/2013 , abrogati dalla presente legge, nonché i dati relativi ai casi dei nuclei familiari che hanno dovuto lasciare temporaneamente la propria abitazione principale ai sensi del comma 3.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 9 dicembre 2020

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