Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. Ed. Str.42 del 09/07/2021
L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
(Modifica all' articolo 5 della l.r. 1/2018 )
1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro), è sostituita dalla seguente:
" e) le agenzie per il lavoro di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 ), i soggetti di cui all'articolo 6 autorizzati ai sensi del medesimo d.lgs. 276/2003 o dell'articolo 11 bis e gli operatori pubblici e privati accreditati ai sensi dell' articolo 7 del d.lgs. 276/2003 e dell'articolo 11; ".
2. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 1/2018 , le parole: " e i patronati " sono sostituite dalle seguenti: " , i patronati " e dopo le parole: " nazionale e regionale " sono aggiunte le seguenti parole: " e le associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale che tutelano i diritti delle persone con disabilità ".
Art. 2
(Modifiche all' articolo 7 della l.r. 1/2018 )
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 1/2018 , la parola: " annualmente " è soppressa.
2. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 1/2018 , è sostituito dal seguente:
" 2. La Giunta regionale trasmette la programmazione di cui al comma 1 all'Assemblea legislativa ai fini dell'approvazione. ".
3. Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 1/2018 , le parole: " La programmazione di cui al comma 1 stabilisce gli obiettivi annuali dell'azione regionale " sono sostituite dalle seguenti: " La programmazione di cui al comma 1 è triennale e stabilisce gli obiettivi dell'azione regionale, che costituiscono le linee di indirizzo per il piano annuale di attività dell'ARPAL Umbria di cui all'articolo 14, comma 4 bis ".
Art. 3
(Modifiche all' articolo 10 della l.r. 1/2018 )
1. La rubrica dell' articolo 10 della l.r. 1/2018 , è sostituita dalla seguente: " (Osservatorio regionale sul mercato del lavoro) ".
2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 1/2018 , è sostituita dalla seguente: " La Regione svolge, mediante ARPAL Umbria, le funzioni di Osservatorio regionale sul mercato del lavoro con il compito di effettuare analisi sul mercato del lavoro, rilevare i fabbisogni professionali e formativi, monitorare e valutare l'efficacia delle politiche del lavoro, con particolare riguardo all'inserimento lavorativo delle fasce deboli e dei disabili di cui alla l. 68/1999 , in collaborazione con le strutture e gli organismi regionali competenti in materia di statistica e di ricerca e con la partecipazione delle parti sociali e di rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale che tutelano i diritti delle persone con disabilità. L'Osservatorio regionale, in particolare, ha lo scopo di fornire un supporto alla programmazione regionale per il perseguimento delle seguenti finalità: ".
3. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 1/2018 , le parole: " per la promozione delle politiche attive e dell'offerta di apprendimento anche ai fini dell'aggiornamento dei repertori regionali degli standard professionali, di percorso formativo e di certificazione " sono sostituite dalle seguenti: " al fine di orientare l'offerta formativa, ed in particolare quella sostenuta e finanziata dalla Regione, nonché di aggiornare i repertori regionali degli standard professionali, di percorso formativo e di certificazione ".
4. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 1/2018 , è sostituita dalla seguente:
" g) effettuare il monitoraggio dei servizi erogati dalle reti di cui agli articoli 5 e 6 anche al fine di verificarne l'efficacia e l'efficienza ed il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni con particolare riferimento al monitoraggio dell'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, garantendo, inoltre, una adeguata diffusione dei risultati con cadenza almeno annuale; ".
5. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 1/2018 , le parole: " e dei servizi per il lavoro. " sono sostituite con le seguenti: " e dei servizi per il lavoro e con l'Osservatorio del mercato del lavoro di cui all' articolo 99 del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ; ".
6. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 1/2018 , è aggiunta la seguente: " h bis) comunicare a tutti i soggetti delle reti di cui agli articoli 5 e 6 con cadenza annuale, anche in collaborazione con gli organismi accreditati ai sensi dell'articolo 11, i risultati della elaborazione dei dati raccolti anche al fine dell'individuazione delle attività formative, di accompagnamento al lavoro, di orientamento, di sostegno alle imprese, necessarie allo sviluppo economico della Regione alla luce della valutazione d'impatto delle politiche attuate. ".
7. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 1/2018 , le parole: " I soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi degli articoli 11 e 12 " sono sostituite dalle seguenti: " Gli organismi accreditati ai sensi degli articoli 11 e 12, le agenzie per il lavoro autorizzate ai sensi dell'articolo 11 bis ".
Art. 4
(Modifica all' articolo 11 della l.r. 1/2018 )
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 1/2018 , è inserito il seguente:
" 3 bis. Fermo restando i requisiti di cui al comma 3, gli organismi autorizzati ai sensi della normativa nazionale vigente o dell'articolo 11 bis, gli organismi accreditati per i servizi al lavoro in altre realtà regionali e gli organismi accreditati ai sensi dell'articolo 12, nel rispetto dell' articolo 12 del d.lgs. 150/2015 , possono richiedere l'accreditamento senza che sia necessario produrre la documentazione attestante i requisiti comuni già valutati per l'autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa nazionale vigente o dell'articolo 11 bis, oppure per l'accreditamento ai servizi per il lavoro in altre regioni o per l'accreditamento di cui all'articolo 12. ".
Art. 5
(Integrazione alla l.r. 1/2018 )
1. Dopo l' articolo 11 della l.r. 1/2018 , è inserito il seguente:
" Art. 11 bis
(Istituzione dell'albo regionale delle agenzie autorizzate per il lavoro)
1. È istituito, con la presente legge, l'albo regionale delle agenzie per il lavoro autorizzate ad operare esclusivamente nel territorio regionale. L'iscrizione all'albo comporta, ai sensi della normativa statale vigente, l'iscrizione nella corrispondente sub-sezione regionale delle sezioni III, IV e V dell'albo nazionale delle agenzie per il lavoro.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, previo confronto con le parti sociali, stabilisce i criteri e le modalità per l'autorizzazione regionale allo svolgimento dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e) del d.lgs. 276/2003 , nonché per l'eventuale sospensione e revoca dell'autorizzazione stessa.
3. I requisiti per le autorizzazioni di cui al comma 1 sono quelli previsti dall'articolo 5, commi 1 e 4, lettere a) e c) del d.lgs. 276/2003 e dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 4, comma 5, del medesimo decreto legislativo.
4. Gli organismi accreditati ai sensi dell'articolo 11, se in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, possono richiedere l'autorizzazione senza dover produrre la documentazione già valutata per l'accreditamento. ".
Art. 6
(Modifica all' articolo 13 della l.r. 1/2018 )
1. Il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 1/2018 , è soppresso.
Art. 7
(Modifiche all' articolo 14 della l.r. 1/2018 )
1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 1/2018 , le parole: " , di gestione e sviluppo del Sistema informativo di cui all'articolo 9, di analisi, monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 10 " sono soppresse.
2. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 1/2018 , il segno di punteggiatura: " . " è sostituito con il seguente: " ; ".
3. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 1/2018 , sono aggiunte le seguenti: " d bis) gestisce e sviluppa il Sistema informativo di cui all'articolo 9, cura il sistema di analisi, monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 10 realizzando la funzione di Osservatorio regionale sul mercato del lavoro e il raccordo dello stesso con le competenti strutture nazionali, individua, inoltre, le modalità tecniche e operative di integrazione con i soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, nonché le modalità di verifica dell'attività di raccolta dati e di implementazione dell'Osservatorio stesso;
d ter) coordina e favorisce l'integrazione operativa e strategica del sistema pubblico e privato e definisce i meccanismi di vigilanza posti in essere al fine di verificare l'efficacia dell'attività del privato in termini di soddisfacimento dell'interesse generale;
d quater) gestisce il Centro di Formazione Professionale Regionale articolato nelle sedi di Terni, Orvieto e Narni, che detiene un ruolo centrale, anche al fine di realizzare il raccordo con il sistema di formazione professionale e le reti territoriali di cui all'articolo 6. ".
4. Al comma 4 bis dell'articolo 14 della l.r. 1/2018 , le parole: " relativo all'anno successivo, entro il 31 dicembre di ogni anno " sono sostituite dalle seguenti: " entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio di cui all'articolo 24 ".
5. I commi 5 e 6 dell' articolo 14 della l.r. 1/2018 , sono soppressi.
Art. 8
(Modifiche all' articolo 15 della l.r. 1/2018 )
1. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 1/2018 , dopo le parole: " struttura centrale " sono aggiunte le seguenti: " sita in Perugia, che ne costituisce la sede legale ".
2. Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 1/2018 , è sostituito dal seguente:
" 2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva l'articolazione organizzativa delle strutture dirigenziali di ARPAL Umbria e disciplina, per l'espletamento delle sue funzioni, le modalità di coordinamento e cooperazione tra la stessa ARPAL Umbria e le strutture della Giunta regionale. ".
Art. 9
(Modifiche all' articolo 16 della l.r. 1/2018 )
1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 1/2018 , le parole: " definisce l'articolazione territoriale dell'ARPAL Umbria e " sono soppresse.
2. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 1/2018 , dopo le parole: " d.lgs. 150/2015 , " sono inserite le seguenti: " la cui gestione è attribuita ad ARPAL Umbria dalla presente legge, ".
3. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 1/2018 , le parole: " l.r. 11/2015 " sono sostituite dalle seguenti: " legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) ".
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 1/2018 , sono inseriti i seguenti:
" 3 bis. Nel rispetto delle previsioni degli articoli 11, comma 4 e 18, comma 2 del d.lgs. 150/2015 , ARPAL Umbria può stipulare convenzioni con gli organismi accreditati ai sensi dell'articolo 11 per affiancare, in ottica di sussidiarietà, i Centri per l'impiego nell'erogazione dei servizi di cui al comma 3.
3 ter. ARPAL Umbria, nell'ambito delle misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato nei servizi per il lavoro, può stipulare convenzioni ai sensi dell' articolo 13 del d.lgs. 276/2003 con le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro accreditate ai sensi dell'articolo 11, che prevedano l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati percettori di ammortizzatore sociale mediante contratti di lavoro di cui all' articolo 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell' articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ).
3 quater. La Giunta regionale, con propria deliberazione, nel rispetto della normativa nazionale e previo confronto con le parti sociali, individua le caratteristiche dei lavoratori e i contenuti delle convenzioni di cui ai commi 3 bis e 3 ter.
3 quinquies. Gli organismi accreditati ai sensi dell'articolo 11 che stipulano le convenzioni di cui ai commi 3 bis e 3 ter, qualora risultino in possesso di diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono un'influenza in altre imprese o società aventi fini di lucro o che svolgono attività di rilievo imprenditoriale, oppure ne abbiano il controllo ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile , onde evitare situazioni in conflitto di interesse, non possono avvalersi di dette imprese o società per espletare servizi di formazione professionale finanziati dalla Regione o quelli oggetto della convenzione. ARPAL Umbria vigila affinché le attività poste in essere in convenzione siano realizzate nell'interesse dei soggetti di cui al comma 2 e a garanzia della loro occupabilità nonché nel rispetto di quanto previsto al primo periodo. Il mancato rispetto delle disposizioni determina la revoca della convenzione. ".
Art. 10
(Modifica all' articolo 17 della l.r. 1/2018 )
1. Il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 1/2018 , è sostituito dal seguente:
" 1. Sono organi dell'ARPAL Umbria:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Direttore;
d) il Collegio dei revisori. ".
Art. 11
(Modifica all' articolo 18 della l.r. 1/2018 )
1. L' articolo 18 della l.r. 1/2018 , è sostituito dal seguente:
" Art. 18
(Presidente)
1. Il Presidente, scelto tra personalità con elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità nelle funzioni da svolgere, maturate per almeno cinque anni sia in ambito pubblico che privato, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale stessa, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi).
2. La durata dell'incarico è fissata in tre anni ed è rinnovabile una sola volta; in ogni caso non può eccedere quella della legislatura regionale.
3. Il trattamento economico del Presidente è determinato dalla Giunta regionale a valere sugli stanziamenti di bilancio di ARPAL Umbria di cui all'articolo 24, comma 2, lettera a), nel rispetto delle normative vigenti, nella misura omnicomprensiva non superiore al settanta per cento dell'indennità di carica spettante al Consigliere regionale.
4. Il Presidente ha la rappresentanza legale di ARPAL Umbria.
5. Il Presidente presiede il Consiglio di amministrazione, di cui convoca e presiede le riunioni e definisce l'ordine del giorno, e trasmette alla Giunta regionale gli atti di cui all'articolo 23, comma 2. ".
Art. 12
(Integrazione alla l.r. 1/2018 )
1. Dopo l' articolo 18 della l.r. 1/2018 , è inserito il seguente:
" Art. 18 bis
(Consiglio di amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione è composto oltre che dal Presidente da due membri, nominati per tre anni con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale stessa, ai sensi della l.r. 11/1995 . L'incarico è rinnovabile una sola volta ed in ogni caso la durata non può eccedere quella della legislatura regionale. I due membri del Consiglio di amministrazione sono scelti tra personalità di comprovata esperienza e professionalità, uno dei quali nell'ambito dei servizi e delle politiche per il lavoro e il secondo nel campo della formazione professionale. I membri cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri dimissionari decaduti dalla carica o deceduti.
2. Al termine di ciascuna legislatura il Presidente e i membri del Consiglio di amministrazione restano in carica fino a nuova nomina e comunque non oltre novanta giorni dall'insediamento della nuova Giunta regionale.
3. Ai membri del Consiglio di amministrazione è riconosciuto un compenso determinato dalla Giunta regionale a valere sugli stanziamenti di bilancio di ARPAL Umbria di cui all'articolo 24, comma 2, lettera a), nel rispetto delle normative vigenti, nella misura omnicomprensiva non superiore al quindici per cento dell'indennità di carica spettante al Consigliere regionale.
4. Il Consiglio di amministrazione, nell'ambito degli obiettivi e indirizzi fissati dalla Giunta regionale, definisce gli obiettivi di ARPAL Umbria e delibera su proposta del Direttore i seguenti atti:
a) il regolamento di organizzazione;
b) il piano annuale di attività, in coerenza con la programmazione regionale;
c) la dotazione organica e il piano triennale dei fabbisogni del personale;
d) l'articolazione organizzativa;
e) il regolamento di contabilità;
f) il bilancio preventivo e il relativo assestamento;
g) il conto consuntivo;
h) la relazione annuale sulle attività svolte. ".
Art. 13
(Modifica all' articolo 19 della l.r. 1/2018 )
1. L' articolo 19 della l.r. 1/2018 , è sostituito dal seguente:
" Art. 19
(Direttore)
1. Il Direttore di ARPAL Umbria è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, individuato tra i soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione e sulle tematiche di cui alla presente legge, comprovate da incarichi dirigenziali di durata almeno quinquennale in strutture pubbliche o private. Ai fini della nomina si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 11/1995 in quanto compatibili.
2. L'incarico del Direttore è disciplinato con contratto di diritto privato, ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno, ha una durata non superiore a cinque anni ed è rinnovabile. La durata dell'incarico non può in ogni caso eccedere quella della legislatura regionale; al termine di ciascuna legislatura, al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, l'incarico si intende prorogato fino alla data di nomina del successore e comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dall'insediamento della nuova Giunta regionale.
3. Nel caso di nomina di un dirigente del settore pubblico, lo stesso è collocato in aspettativa senza retribuzione, nel rispetto della normativa vigente.
4. Il trattamento economico del Direttore è determinato dalla Giunta regionale con propria deliberazione sulla base di quello riconosciuto ai direttori regionali e gli oneri del contratto sono a carico del bilancio dell'ARPAL Umbria.
5. Il Direttore è responsabile della realizzazione degli obiettivi dell'ARPAL Umbria in coerenza con gli indirizzi fissati dalla Giunta regionale e nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio di amministrazione e a tal fine annualmente predispone apposita relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. Il Direttore esercita, altresì, i poteri di direzione e controllo interno dell'ARPAL Umbria stessa.
6. Il Direttore, inoltre:
a) ha la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'ARPAL Umbria, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge;
b) dispone l'utilizzo del personale, emana le direttive e verifica il conseguimento dei risultati, l'efficienza e l'efficacia dei servizi nonché la funzionalità delle strutture organizzative;
c) cura le relazioni sindacali;
d) coordina l'attività dei dirigenti ed esercita poteri sostitutivi in caso di ritardo o inerzia degli stessi, qualora risulti necessario per evitare un grave pregiudizio all'ARPAL;
e) propone al Consiglio di amministrazione gli atti di cui all'articolo 18 bis, comma 3;
f) esercita, ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ARPAL Umbria.
7. In caso di assenza o impedimento il Direttore è sostituito da altro dipendente dell'ARPAL Umbria di qualifica dirigenziale, con le modalità stabilite nel regolamento interno di cui all'articolo 21.
8. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, dichiara la decadenza dall'incarico di Direttore nei casi previsti dalla normativa vigente. ".
Art. 14
(Modifica all' articolo 22 della l.r. 1/2018 )
1. Il comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 1/2018 , è sostituito dal seguente:
" 4. La Giunta regionale può definire procedure per la mobilità del personale fra le strutture della Giunta stessa e ARPAL Umbria. ".
Art. 15
(Modifica all' articolo 23 della l.r. 1/2018 )
1. Il comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 1/2018 , è sostituito dal seguente:
" 2. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale:
a) il regolamento di organizzazione;
b) il piano annuale di attività;
c) l'articolazione organizzativa delle strutture dirigenziali;
d) la dotazione organica e il piano triennale dei fabbisogni del personale;
e) il bilancio di previsione e il conto consuntivo. ".
Art. 16
(Modifica all' articolo 24 della l.r. 1/2018 )
1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 1/2018 , dopo le parole: " articoli 22, comma 3 e 49, comma 3 " sono aggiunte le seguenti: " e i relativi oneri di funzionamento ".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 1/2018 , è aggiunto il seguente:
" 2 bis. Nel rispetto dei termini previsti dalla normativa di settore, ARPAL Umbria adotta ogni anno il bilancio di previsione e il conto consuntivo. ".
Art. 17
(Modifiche all' articolo 25 della l.r. 1/2018 )
1. Al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 1/2018 , la parola: " adotta " è sostituita dalla seguente: " promuove ".
2. Al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 1/2018 , dopo le parole: " di ricollocazione " sono inserite le seguenti: " di cui all' articolo 23 del d.lgs. 150/2015 ".
3. Al comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 1/2018 , le parole: " disoccupati percettori della Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) " sono sostituite dalle seguenti: " destinatari individuati dalla normativa nazionale vigente ".
4. Al comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 1/2018 , le parole: " previsti dall' articolo 23 del d.lgs. 150/2015 " sono sostituite dalle seguenti: " dalla stessa definiti ".
5. Il comma 6 dell'articolo 25 della l.r. 1/2018 , è soppresso.
6. Al comma 7 dell'articolo 25 della l.r. 1/2018 , le parole: " di cui ai commi 2 e 6 " sono sostituite dalle seguenti: " di cui al comma 1 ".
Art. 18
(Modifiche all' articolo 28 della l.r. 1/2018 )
1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 28 della l.r 1/2018 , dopo le parole: " e di certificazione " sono aggiunte le seguenti: " , definiti sulla base degli indirizzi approvati dalla Giunta, nel rispetto della normativa statale vigente ".
2. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 1/2018 , viene soppressa la parola: " anche ".
3. Alla alinea del comma 6 dell'articolo 28 della l.r. 1/2018 , le parole: " dalla Regione " sono sostituite dalle seguenti: " dall'ARPAL Umbria ".
Art. 19
(Modifiche all' articolo 29 della l.r. 1/2018 )
1. Al comma 4 dell'articolo 29 della l.r. 1/2018 , le parole: " , le opportunità di tirocinio extracurriculare " sono soppresse.
2. Al comma 5 dell'articolo 29 della l.r. 1/2018 , le parole: " nel momento della presa in carico del disoccupato e precisato " sono soppresse.
3. Al comma 5 dell'articolo 29 della l.r. 1/2018 , dopo le parole: " di cui all' articolo 20 del d.lgs. 150/2015 " sono aggiunte le seguenti: " , tenuto conto delle competenze del lavoratore e dei fabbisogni professionali e formativi espressi dal sistema produttivo regionale e delle informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d) e in coerenza con le politiche di sviluppo della Regione. ".
Art. 20
(Modifiche all' articolo 32 della l.r. 1/2018 )
1. La rubrica dell' articolo 32 della l.r. 1/2018 , è sostituita dalla seguente:
" (Sistema regionale integrato di erogazione delle politiche e dei servizi per il lavoro. Buono Umbro per il Lavoro) ".
2. Al comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 1/2018 , dopo le parole: " delle imprese, " sono inserite le seguenti: " in complementarietà e ad integrazione delle misure previste dalla normativa nazionale, ".
3. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 1/2018 , è sostituita dalla seguente:
" d) misure di accompagnamento al lavoro e di incontro tra domanda e offerta di lavoro sostenute anche attraverso una banca dati regionale gestita dai sistemi informativi di ARPAL Umbria. ".
4. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 1/2018 , è soppressa.
5. Dopo il comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 1/2018 , sono inseriti i seguenti:
" 2 bis. Le misure di cui al comma 2 costituiscono il Buono Umbro per il Lavoro, di seguito denominato BUL, che rappresenta lo strumento sostenuto dalla Regione Umbria per la fruizione dei servizi per l'impiego erogati dalla rete regionale finalizzati a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro ed accrescere l'occupabilità dei lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione.
2 ter. Il BUL è utilizzabile, a scelta del lavoratore, presso i Centri per l'impiego o presso gli organismi accreditati ai sensi dell'articolo 11 ovvero, limitatamente alle misure a carattere formativo, presso gli organismi accreditati ai sensi dell'articolo 12.
2 quater. La remunerazione del BUL è prevalentemente a risultato occupazionale, nel rispetto dei meccanismi di premialità. Il valore economico del BUL è determinato sulla base della tipologia contrattuale dell'assunzione e della profilazione quali-quantitativa del lavoratore.
2 quinquies. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i destinatari, le modalità e i criteri di erogazione, il valore economico del BUL, in coerenza con quanto previsto dall' articolo 9, comma 1, lettera e) del d.lgs. 150/2015 .
2 sexies. Il BUL, al fine di favorire l'occupazione, con particolare riguardo ai lavoratori svantaggiati e alle persone con disabilità, può essere integrato da incentivi all'occupazione graduati in funzione della profilazione e del grado di occupabilità dei soggetti interessati nonché dal finanziamento dell'indennità di frequenza delle misure formative e di tirocinio extracurriculare e da misure di conciliazione vita lavoro.
2 septies. I programmi di cui al comma 1 possono altresì prevedere misure per l'accompagnamento al lavoro autonomo e alla creazione d'impresa di cui agli articoli 38 e 39 e misure di accompagnamento alla quiescenza. ".
Art. 21
(Modifiche all' articolo 33 della l.r. 1/2018 )
1. Al comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 1/2018 , dopo le parole: " inclusione attiva, " sono inserite le seguenti: " nel rispetto della normativa nazionale di riferimento e ".
2. Al comma 3 dell'articolo 33 della l.r. 1/2018 , le parole: " e le persone svantaggiate " sono sostituite dalle seguenti: " e le persone individuate quali lavoratori svantaggiati ai sensi della normativa nazionale ed europea vigente ".
3. Il comma 4 dell'articolo 33 della l.r. 1/2018 , è sostituito dal seguente:
" 4. La Regione promuove e sostiene con risorse specifiche la definizione di intese con le Aziende unità sanitarie locali, i Comuni e le zone sociali di cui all' articolo 268-bis della l.r. 11/2015 , volte alla presa in carico, all'affiancamento e alla attivazione di persone svantaggiate e/o con disabilità, con elevato deficit di occupabilità, prese in carico dai servizi sociali del territorio e dai Servizi di Accompagnamento al Lavoro. ".
4. Dopo il comma 8 dell'articolo 33 della l.r. 1/2018 , sono aggiunti i seguenti:
" 8 bis. La Regione, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori disabili e fornire un servizio alle imprese obbligate, promuove le convenzioni di cui alla l. 68/1999 . Le convenzioni, nel rispetto della normativa vigente, sono sottoscritte dagli uffici competenti dell'ARPAL Umbria di cui al comma 1 dell'articolo 6 della l. 68/1999 e dalle imprese interessate.
8 ter. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, ARPAL Umbria può stipulare con i soggetti di cui all' articolo 14 del d.lgs. 276/2003 apposite convenzioni quadro su base territoriale aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali ed alle imprese sociali da parte delle imprese associate o aderenti.
8 quater. La convenzione quadro di cui al comma 8 ter è approvata dalla Giunta regionale nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 14 del d.lgs. 276/2003 e previo confronto con le parti sociali.
8 quinquies. Nel rispetto delle previsioni dei commi 3 e 4 dell' articolo 14 del d.lgs. 276/2003 , qualora l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali e nelle imprese sociali, riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base all'esclusiva valutazione dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 6 della l. 68/1999 , lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all' articolo 3 della l. 68/1999 , cui sono tenute le imprese conferenti, nei limiti individuati dalla convenzione quadro e subordinatamente all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico.
8 sexies. La Regione promuove e favorisce la strutturazione di percorsi per l'acquisizione di competenze professionali delle persone svantaggiate, con particolare riguardo alle disabilità, da realizzarsi anche all'interno delle cooperative sociali di tipo B. ".
Art. 22
(Sostituzione dell' articolo 47 della l.r. 1/2018 )
1. L' articolo 47 della l.r. 1/2018 , è sostituito con il seguente:
" Art. 47
(Clausola valutativa)
1. L'Assemblea legislativa, ai sensi dell' articolo 61 dello Statuto regionale , valuta la presente legge in termini di efficacia delle politiche attive del lavoro e del sistema regionale integrato per l'apprendimento.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa, con cadenza annuale, una relazione concernente l'attuazione della legge, in termini di interventi realizzati e risorse utilizzate, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
a) l'attività dei Centri per l'impiego, evidenziando il numero e le caratteristiche degli utenti presi in carico, l'operatività del Buono Umbro per il Lavoro ed i relativi esiti in termini occupazionali;
b) le convenzioni stipulate da ARPAL Umbria con gli organismi accreditati ai sensi dell'articolo 11, nonché le caratteristiche degli utenti presi in carico;
c) le assunzioni stabili favorite dal sistema degli incentivi all'occupazione;
d) le iniziative formative presenti nel CURA, gli interventi di inclusione sociale, formazione ed attivazione al lavoro ed i relativi beneficiari;
e) gli interventi realizzati per favorire l'autoimpiego, il lavoro autonomo e la creazione di impresa, con particolare riguardo alle iniziative in favore di donne, giovani, lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o di altri soggetti svantaggiati e/o con disabilità, ai sensi degli articoli 38 e 39;
f) gli interventi realizzati a sostegno della responsabilità sociale delle imprese, gli interventi volti a favorire il passaggio generazionale, il rientro in Italia dei giovani e dei soggetti in possesso di elevate competenze, nonché gli interventi volti a favorire la promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Alla conclusione di ciascun periodo di programmazione, la relazione di cui al comma 2 è integrata con dati e informazioni riguardanti l'efficacia delle azioni intraprese ed il grado di aderenza rispetto agli obiettivi definiti nella programmazione del triennio precedente.
4. L'Assemblea legislativa può promuovere, in collaborazione con la Giunta regionale ed ARPAL Umbria studi di valutazione su specifiche misure previste dalla legge e iniziative di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini, soggetti attuatori e destinatari degli interventi previsti.
5. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
6. L'Assemblea legislativa, la Giunta regionale ed ARPAL Umbria, per quanto di propria competenza, pubblicano nei rispettivi siti istituzionali i risultati delle valutazioni condotte ai sensi del presente articolo e per le finalità della presente legge. ".
Art. 23
(Modifiche all' articolo 48 della l.r. 1/2018 )
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 48 della l.r. 1/2018 , le parole: " di cui al comma 807 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) " sono sostituite dalle seguenti: " destinate, ai sensi della normativa vigente, al personale e al funzionamento dei servizi e delle politiche attive del lavoro nonché al loro rafforzamento ".
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 48 della l.r. 1/2018 , dopo le parole: " ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 49, comma 3 " sono aggiunte le seguenti: " e relativi oneri di funzionamento, previsti alla Missione 15, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio di previsione regionale. ".
3. Al comma 3 dell'articolo 48 della l.r. 1/2018 , le parole: " 19, comma 4, lettera b) " sono sostituite dalle seguenti: " 14, comma 4 bis ".
Art. 24
(Norme transitorie e finali)
1. Gli organi dell'ARPAL Umbria di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 1/2018 , in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad operare fino alla nomina e all'insediamento degli organi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 1/2018 come modificato dalla presente legge e comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Nelle more della attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all' articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 , ARPAL Umbria può chiedere la collaborazione delle strutture della Giunta regionale per lo svolgimento delle proprie attività di funzionamento, anche mediante forme di condivisione dei relativi procedimenti al fine di assicurare l'efficienza, l'economicità ed il buon andamento della pubblica amministrazione. La Regione assicura fino al 31 dicembre 2022 il necessario supporto per le attività dell'Agenzia relative alla gestione del personale.
Art. 25
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 7 luglio 2021
TESEI