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NORMATIVA
Normativa regionale - Umbria

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Legge Regionale Umbria 5 maggio 2021, n. 8.
Ulteriori modificazioni alla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6
 
Ulteriori modificazioni alla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 (Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea) e alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Costituzione del Centro studi giuridici e politici).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 28 del 07/05/2021
L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:


CAPO I
Ulteriori modificazioni alla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 (Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea)

Art. 1
(Modificazioni all' articolo 1 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 )

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 (Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea), le parole: " dotato di propria autonomia statutaria, " sono sostituite dalle seguenti: " dotato di un proprio statuto e di autonomia ".

2. Il comma 2 /bis dell' articolo 1 della l.r. 6/1995 , è sostituito dal seguente: " 2/bis. L'Istituto trasmette, entro il 30 aprile di ogni anno, al Presidente dell'Assemblea legislativa una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Il Presidente dell'Assemblea legislativa invia la relazione al Presidente della Giunta regionale e ai consiglieri regionali. ".


Art. 2
(Modificazione all' articolo 2 della l.r. 6/1995 )

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 6/1995 , è sostituito dal seguente:
" 2. Lo statuto dell'Istituto è adottato, su proposta del Presidente dell'Istituto, dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei due terzi dei componenti ed è approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa. Allo stesso modo si procede per ogni sua modifica. ".


Art. 3
(Modificazione all' articolo 4 della l.r. 6/1995 )

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 6/1995 , le parole: " l'Assemblea, il Consiglio d'amministrazione " sono sostituite dalle seguenti: " l'Assemblea dei soci, il Comitato tecnico-scientifico ".


Art. 4
(Modificazioni all' articolo 5 della l.r. 6/1995 )

1. La rubrica dell' articolo 5 della l.r. 6/1995 , è sostituita dalla seguente: " (L'Assemblea dei soci) ".

2. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 6/1995 , è sostituito dal seguente:
" 2. Spetta all'Assemblea:
a) approvare annualmente, su proposta del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6, il programma di attività dell'Istituto con indicazione del relativo fabbisogno finanziario. Il Presidente dell'Istituto trasmette all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa il programma di attività per l'anno successivo entro il 15 settembre di ogni anno. L'Ufficio di Presidenza, esaminato il programma di attività, determina le risorse finanziarie da inserire nella proposta di bilancio di previsione dell'Assemblea legislativa;
b) deliberare il bilancio di previsione e il rendiconto su proposta del Presidente dell'Istituto, previo parere del Collegio dei revisori dei conti;
c) eleggere due dei componenti del Comitato tecnico-scientifico, in rappresentanza dei soci istituzionali e di quelli ordinari;
d) approvare i regolamenti;
e) deliberare in materia statutaria. ".


Art. 5
(Modificazione all' articolo 6 della l.r. 6/1995 )

1. L' articolo 6 della l.r. 6/1995 , è sostituito dal seguente:
" Art. 6
(Il Comitato tecnico-scientifico)
1. Il Comitato tecnico-scientifico dell'Istituto è composto dal Presidente e da altri quattro componenti, scelti tra studiosi di comprovata competenza e professionalità nel campo delle scienze storiche e sociali ed appartenenti al mondo della cultura, dell'Università, della scuola e delle professioni. Il Presidente del Comitato tecnico-scientifico è anche Presidente dell'Istituto.
2. Su proposta del Presidente dell'Assemblea legislativa, previa intesa con il Presidente della Giunta regionale, l'Assemblea legislativa elegge, a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali assegnati, il candidato a ricoprire la carica di Presidente ai sensi del comma 1.
3. Dei quattro componenti di cui al comma 1, due sono eletti dall'Assemblea legislativa con voto limitato a un solo nome; in caso di parità risulta eletto il più anziano di età. Gli altri due componenti sono eletti dall'Assemblea dei soci e i nominativi sono comunicati al Presidente dell'Assemblea legislativa.
4. Il Comitato tecnico-scientifico è costituito con decreto del Presidente dell'Assemblea legislativa pubblicato nel BUR telematico della Regione Umbria. Nel decreto è fissata la data della seduta di insediamento.
5. Il Comitato tecnico-scientifico dura in carica cinque anni e ad esso si applicano le norme che disciplinano le nomine e le designazioni di competenza regionale e la proroga degli organi amministrativi.
6. Spetta al Comitato tecnico-scientifico la proposta dei programmi di attività dell'Istituto per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, avuto riguardo alle compatibilità finanziarie.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, ai componenti del Comitato tecnico-scientifico spetta, a carico del bilancio dell'Istituto, un gettone di presenza e gli eventuali rimborsi spese per la partecipazione alle sole riunioni del Comitato nella misura di quanto previsto dalla normativa regionale in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica. ".


Art. 6
(Modificazione all' articolo 8 della l.r. 6/1995 )

1. L' articolo 8 della l.r. 6/1995 , è sostituto dal seguente:
" Art. 8 (Presidente e Vicepresidente)
1. Il Presidente dell'Istituto ha la rappresentanza legale e sovrintende all'attività dell'Istituto, presiede e convoca l'Assemblea dei soci e il Comitato tecnico-scientifico e cura l'esecuzione dei deliberati degli organi. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Presidente dell'Istituto ha autonomia gestionale e organizzativa. I provvedimenti relativi alla gestione del bilancio dell'Istituto, in esecuzione delle decisioni del Presidente dell'Istituto stesso, competono al dirigente della struttura amministrativa dell'Assemblea legislativa a cui fa capo la gestione delle risorse finanziarie della medesima Assemblea. La suddetta struttura supporta, inoltre, il Presidente dell'Istituto nella redazione della proposta di bilancio di previsione e di rendiconto dell'Istituto.
2. Il Vicepresidente dell'Istituto è scelto dal Comitato tecnico-scientifico nel proprio seno. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vicepresidente.
3. Al Presidente dell'Istituto è corrisposto un compenso mensile lordo, omnicomprensivo, pari al dieci per cento dell'indennità di carica mensile di un Consigliere regionale, a carico del bilancio dell'Istituto. ".


Art. 7
(Modificazione all' articolo 9 della l.r. 6/1995 )

1. L' articolo 9 della l.r. 6/1995 , è sostituto dal seguente:
" Art. 9 (Collegio dei revisori dei conti)
1. Il Collegio dei revisori dei conti, nominato dall'Assemblea legislativa con voto limitato ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi), è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente, e da due supplenti, iscritti nel Registro previsto dall' articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE ).
2. Spettano al Collegio dei revisori funzioni di verifica dei conti e di controllo della gestione economica e finanziaria dell'Istituto.
3. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni e i componenti possono essere riconfermati una sola volta.
4. Compete al Presidente del Collegio dei revisori dei conti una indennità mensile pari al venti per cento del compenso mensile del Presidente dell'Istituto di cui all'articolo 8, comma 3, e agli altri due membri effettivi del Collegio dei revisori dei conti una indennità mensile pari al quindici per cento del compenso mensile sempre del Presidente dell'Istituto. Le indennità di cui al presente comma sono poste a carico del bilancio dell'Istituto .".


Art. 8
(Modificazione all' articolo 12 della l.r. 6/1995 )

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 6/1995 , le parole: " dal Consiglio d'amministrazione " sono sostituite dalle seguenti: " nello statuto ".


CAPO II
Ulteriori modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Costituzione del Centro studi giuridici e politici)

Art. 9
(Modificazione all' articolo 8 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 )

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Costituzione del Centro studi giuridici e politici), è aggiunto il seguente: " 2-bis. I provvedimenti relativi alla gestione del bilancio del Centro competono al dirigente della struttura amministrativa dell'Assemblea legislativa a cui fa capo la gestione delle risorse finanziarie dell'Assemblea stessa. La suddetta struttura supporta gli organi del Centro nella redazione della proposta di bilancio di previsione e di conto consuntivo di cui ai commi 1 e 2. ".


CAPO III
Disposizioni comuni e norme di prima applicazione

Art. 10
(Adeguamento della regolamentazione interna di contabilità)

1. L'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea e il Centro studi giuridici e politici modificano i rispettivi regolamenti interni di contabilità al fine di adeguarli alle modifiche apportate dalla presente legge.

2. Il Centro studi giuridici e politici provvede ai sensi del comma 1 , entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. L'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea provvede ai sensi del comma 1 , entro trenta giorni dalla convocazione dell'Assemblea dei soci di cui all' articolo 11, comma 3 .


Art. 11
(Norme di prima applicazione per l'Istituto)

1. In sede di prima applicazione i procedimenti per la costituzione degli organi dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea di cui all' articolo 4 della l.r. 6/1995 , come modificato dalla presente legge, sono avviati entro trenta giorni dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Fino alla nomina del Presidente dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea ai sensi dell' articolo 6, comma 2, della l.r. 6/1995 , come modificato dalla presente legge, e comunque non oltre il 31 ottobre 2021, rimane in carica il Commissario straordinario nominato ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2020, n. 1 (Disposizioni collegate alla Legge di stabilità 2020-2022 della Regione Umbria), anche previa proroga dell'incarico già conferito alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Presidente dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea, entro dieci giorni dalla sua nomina, convoca l'Assemblea dei soci per deliberare le modifiche statutarie che si rendono necessarie a fronte delle modifiche apportate alla l.r. 6/1995 dalla presente legge e per procedere alla nomina dei componenti del Comitato tecnico-scientifico di propria competenza.

4. Il Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea in carica alla data di entrata in vigore della presente legge opera fino alla nomina del nuovo Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell' articolo 9 della l.r. 6/1995 , come modificato dalla presente legge.


Art. 12
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 5 maggio 2021

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