(Testo unico governo del territorio e materie correlate).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 35 del 09/06/2021
Regione Umbria
L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
(Modificazione all' articolo 155 della l.r. 1/2015 )
1. Al comma 5 dell'articolo 155 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate), dopo le parole: " le attività commerciali " sono aggiunte le seguenti: " di cui all' articolo 6, comma 1, della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio), che rientrano nella categoria funzionale commerciale ".
Art. 2
(Integrazione alla l.r. 1/2015 )
1. Dopo l' articolo 243 della l.r. 1/2015 , è inserito il seguente articolo:
" Art. 243-bis
(Applicazione della l.r. 6/2021 alle materie del presente TU)
1. Le disposizioni di cui alla legge regionale 15 marzo 2021, n. 6 (Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale) si applicano anche ai procedimenti disciplinati dal presente TU, dalle norme regolamentari e dagli atti di indirizzo previsti dallo stesso TU nonché ai procedimenti disciplinati dalle norme e dai regolamenti degli enti locali inerenti materie del presente TU, fermo restando quanto previsto dall' articolo 3, comma 3, della l.r. 6/2021 . La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente, di cui all' articolo 3, comma 1, della l.r. 6/2021 , è rilasciata con riferimento alle competenze pattuite.
2. La Giunta regionale emana disposizioni di attuazione ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. ".
Art. 3
(Modificazione all' articolo 268 della l.r. 1/2015 )
1. Al comma 1 dell'articolo 268 della l.r. 1/2015 , le parole: " Capo IV " sono sostituite dalle seguenti: " Capo III ".
Art. 4
(Norme di prima applicazione e transitorie)
1. La Giunta regionale emana le disposizioni di attuazione di cui all' articolo 243-bis, comma 2, della l.r. 1/2015 , inserito dalla presente legge, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della stessa, nel rispetto dell' articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 .
2. L' articolo 243-bis della l.r. 1/2015 , inserito dalla presente legge, non si applica ai procedimenti amministrativi in corso alla data dell'entrata in vigore della stessa.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 3 giugno 2021
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