Bollettino Ufficiale n. 41 del 10/08/2022
Regione Umbria
L'Assemblea legislativa ha approvato.La Presidente della Giunta regionale promulga la la seguente legge:
Art. 1
(Finalità)
1. È istituita la giornata regionale per la lotta alla droga, da celebrare annualmente in una data da definire, ogni anno, in corrispondenza dell'anno scolastico, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, quale giornata di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica per contrastare il traffico e il consumo delle sostanze illecite, stupefacenti e psicoattive, nell'ambito della quale porre particolare attenzione ai rischi per i giovani conseguenti all'assunzione di tutte le droghe, anche quelle definite impropriamente leggere.
2. La Regione, nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 , favorisce, in particolare:
a) le azioni tese a contrastare il pregiudizio nei confronti della patologia della dipendenza che contribuisce a ritardarne il riconoscimento tempestivo e il ricorso alle cure;
b) l'informazione rispetto al sistema dei servizi di cura pubblici e privati e alla possibilità di intervento.
Art. 2
(Iniziative di sensibilizzazione)
1. In occasione della giornata regionale per la lotta alla droga, la Giunta regionale promuove iniziative volte alla prevenzione del consumo di sostanze stupefacenti e psicoattive e alla sensibilizzazione delle forme di contrasto allo spaccio e al traffico illecito, nonché alla diffusione della cultura della legalità e alla consapevolezza dei danni e dei rischi, attraverso campagne di informazione, convegni, studi e dibattiti.
2. Per le iniziative di cui al comma 1 , la Giunta regionale:
a) si avvale degli enti del Servizio Sanitario Regionale;
b) collabora con gli enti locali e con le associazioni del terzo settore;
c) promuove iniziative con l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria al fine di raggiungere le fasce di età più giovani;
d) in prossimità della data stabilita, promuove attività di informazione sui principali strumenti di social media anche mediante una specifica soluzione informativa dedicata alle famiglie;
e) in prossimità della data stabilita, organizza un'iniziativa ove, su base volontaria e per coloro che ne facciano richiesta, si possa procedere, mediante la collaborazione degli enti del Servizio Sanitario Regionale per l'esecuzione e il conseguente trattamento dei dati personali, all'effettuazione di test antidroga per:
1) Presidente della Regione, Consiglieri regionali e Assessori regionali;
2) Presidente della Provincia e Consiglieri provinciali;
3) Sindaci, Consiglieri comunali e Assessori comunali;
f) coinvolge i Servizi per le tossicodipendenze (SERT) e le comunità terapeutiche anche al fine di far conoscere alla cittadinanza le possibilità terapeutico-riabilitative presenti sul territorio regionale.
3. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce le iniziative da promuovere, le modalità di intervento e i soggetti da coinvolgere. Stabilisce altresì le modalità di organizzazione dell'iniziativa di cui al comma 2, lettera e) , avendo cura di assicurare l'effettiva volontarietà e libertà nella partecipazione all'iniziativa medesima, anche a tutela di coloro che non intendano aderirvi.
4. I costi per l'esecuzione dei test antidroga di cui al comma 2, lettera e) , per i soggetti di cui allo stesso comma 2, lettera e) , numeri 1), 2) e 3), che ne facciano richiesta, rimangono a carico dei soggetti medesimi, senza oneri per il Bilancio regionale.
Art. 3
(Norma finanziaria)
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di euro 10.000,00 alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo I "Spese correnti" del Bilancio regionale di previsione 2022-2024.
2. Alla copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 si provvede per gli anni 2022-2024 mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo riserva", Titolo I del Bilancio regionale di previsione 2022-2024.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di cui al comma 2 al Bilancio di previsione 2022-2024.
4. Per gli esercizi finanziari successivi, la spesa di cui al comma 1 trova copertura nei limiti delle risorse stanziate annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell' articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
Art. 4
(Disposizione transitoria)
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta la prima deliberazione di cui all' articolo 1, comma 1 , con la quale individua la data di celebrazione della giornata per l'anno scolastico in corso.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 3 agosto 2022
TESEI