(Istituzione dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio-economica e territoriale, denominata "Agenzia Umbria Ricerche").
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 10 del 04/03/2022
L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
(Modifiche all' articolo 2 della l.r. 30/2000 )
1. All' articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 (Istituzione dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio-economica e territoriale, denominata "Agenzia Umbria Ricerche") sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'alinea del comma 1 è sostituita dalla seguente:
" 1. Oltre ai compiti espressamente attribuiti da specifiche disposizioni normative, l'Agenzia svolge, in riferimento alla realtà regionale, le seguenti funzioni: ";
b) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
" b) analisi, studi e ricerche sugli andamenti congiunturali della struttura economica-produttiva e sulle trasformazioni socio-demografico-territoriali dell'Umbria; ";
c) al comma 4 le parole: " dal Presidente " sono sostituite dalle seguenti: " dall'Amministratore Unico ";
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
" 5. L'Agenzia opera sulla base del programma triennale di attività nel quale sono individuate le linee strategiche di ricerca. ".
Art. 2
(Modifiche e integrazioni all' articolo 3 della l.r. 30/2000 )
1. All' articolo 3 della l.r. 30/2000 il comma 2 è sostituito dai seguenti:
" 2. L'Agenzia svolge attività di ricerca anche in ambiti territoriali diversi da quelli di cui all'articolo 2, su committenza pubblica e privata, dietro compenso, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della concorrenza.
2 bis. L'Agenzia promuove convenzioni e accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati nel campo della ricerca e della formazione, in coerenza con le funzioni e gli obiettivi stabiliti all'articolo 2. ".
Art. 3
(Modifiche all' articolo 4 della l.r. 30/2000 )
1. All' articolo 4 della l.r. 30/2000 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) del comma 1 è abrogata;
b) il comma 2 è abrogato.
Art. 4
(Sostituzione dell' articolo 6 della l.r. 30/2000 )
1. L' articolo 6 della l.r. 30/2000 è sostituito dal seguente:
" Art. 6
(Organi)
1. Sono organi dell'Agenzia:
a) l'Amministratore Unico;
b) il Comitato scientifico;
c) il Revisore dei conti. ".
Art. 5
(Sostituzione dell' articolo 7 della l.r. 30/2000 )
1. L' articolo 7 della l.r. 30/2000 è sostituito dal seguente:
" Art. 7
(Amministratore Unico)
1. L'Amministratore Unico dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale stessa, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi) ed è scelto nell'ambito di candidature aventi elevate competenze e comprovate esperienze maturate in ambito scientifico, accademico o professionale. L'Amministratore Unico dura in carica fino alla fine della legislatura, può essere confermato e può essere revocato con provvedimento motivato, in caso di gravi irregolarità, reiterate violazioni di legge, ingiustificato non perseguimento delle linee strategiche individuate nel programma triennale di cui all'articolo 2, comma 5.
2. L'Amministratore Unico è il legale rappresentante dell'Agenzia. Egli ha la responsabilità organizzativa e gestionale nonché la responsabilità scientifica delle attività istituzionali. In particolare:
a) sovrintende al buon andamento dell'Agenzia;
b) convoca e presiede il Comitato scientifico;
c) cura i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, utili al perseguimento degli scopi istituzionali dell'Agenzia;
d) predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo;
e) predispone il programma triennale di attività di cui all'articolo 2, comma 5, nonché la relazione annuale sulle attività svolte;
f) approva i singoli programmi di ricerca, in coerenza con il programma triennale di attività;
g) approva i regolamenti dell'Agenzia;
h) stipula i contratti e adotta tutti gli atti di gestione;
i) svolge ogni altra funzione amministrativa non espressamente attribuita agli altri organi. ".
Art. 6
(Sostituzione dell' articolo 8 della l.r. 30/2000 )
1. L' articolo 8 della l.r. 30/2000 è sostituito dal seguente:
" Art. 8
(Comitato scientifico)
1. Il Comitato scientifico, di seguito Comitato, è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto dall'Amministratore Unico che svolge le funzioni di Presidente e da cinque membri esperti in ricerca e programmazione oppure in possesso di un qualificato profilo scientifico-accademico nel campo degli studi economico-statistici,
socio-antropologici, politico-giuridici e politico-sociali, nominati dall'Amministratore Unico entro trenta giorni dal suo insediamento.
2. Il Comitato scade con la fine della legislatura regionale.
3. Il Comitato coadiuva l'Amministratore Unico nell'elaborazione del programma triennale di attività dell'Agenzia e dei singoli programmi di ricerca e si riunisce di norma con cadenza semestrale. ".
Art. 7
(Sostituzione dell' articolo 9 della l.r. 30/2000 )
1. L' articolo 9 della l.r. 30/2000 è sostituito dal seguente:
" Art. 9
(Competenze della Giunta regionale)
1. La Giunta regionale, su proposta dell'Amministratore Unico:
a) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
b) approva il programma triennale di attività previsto all'articolo 2, comma 5, nonché ogni aggiornamento dello stesso;
c) approva la relazione annuale sull'attività dell'Agenzia. ".
Art. 8
(Modifiche all' articolo 10 della l.r. 30/2000 )
1. Il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 30/2000 è sostituito dal seguente:
" 1. Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea legislativa ai sensi della l.r. 11/1995 , tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE ). Il Revisore dei conti dura in carica cinque anni e può essere rinnovato una sola volta. ".
Art. 9
(Integrazione dell' articolo 12 della l.r. 30/2000 )
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 30/2000 è aggiunto il seguente:
" 5 bis. Per l'attuazione dei programmi di ricerca e delle indagini conoscitive, l'Agenzia può stipulare convenzioni con università o con altri enti di ricerca pubblici o privati, anche per attivare, con risorse proprie o in cofinanziamento con soggetti pubblici o privati, incarichi e forme di collaborazione con soggetti terzi per finalità di studio e ricerca, nel rispetto delle vigenti disposizioni statali. ".
Art. 10
(Sostituzione dell' articolo 13 della l.r. 30/2000 )
1. L' articolo 13 della l.r. 30/2000 è sostituito dal seguente:
" Art. 13
(Indennità)
1. All'Amministratore Unico spetta una indennità mensile, al lordo delle ritenute di legge, pari al 40 per cento di quella dei consiglieri regionali e il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle attività inerenti l'incarico, alle condizioni e nella misura stabilite per i dirigenti regionali.
2. Ai componenti del Comitato scientifico, escluso l'Amministratore Unico, è corrisposto un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione a ogni seduta, di euro 100,00, al lordo delle ritenute di legge.
3. Al Revisore dei conti spetta una indennità mensile, al lordo delle ritenute di legge, in misura non superiore al 20 per cento di quella percepita dall'Amministratore Unico. ".
Art. 11
(Sostituzione dell' articolo 15 della l.r. 30/2000 )
1. L' articolo 15 della l.r. 30/2000 è sostituito dal seguente:
" Art. 15
(Norma finanziaria)
1. La Regione contribuisce al finanziamento delle spese di funzionamento dell'Agenzia Umbria Ricerche con le risorse previste annualmente nel Bilancio regionale di previsione alla Missione 01 "Servizi Istituzionali, generali e di gestione" , Programma 01 "Organi istituzionali" , Titolo 1, quantificate per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024 in euro 500.000,00. ".
Art. 12
(Abrogazioni)
1. Gli articoli 11 e 14 della l.r. 30/2000 sono abrogati.
Art. 13
(Norma finale)
1. In sede di prima applicazione i procedimenti per la costituzione degli organi dell'Agenzia di cui all' articolo 6, comma 1 , lettere a) e c) della l.r. 30/2000 , come sostituito dalla presente legge, sono avviati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Il Commissario straordinario dell'Agenzia, nominato ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 19 novembre 2015, n. 16 (Ulteriori modificazioni della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria); modificazioni della legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali); ulteriori modificazioni della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese). Nomina Commissario straordinario dell'Agenzia Umbria ricerche) resta in carica fino al 30 giugno 2022 e comunque non oltre la nomina dell'Amministratore Unico, il quale, con l'insediamento, acquisisce l'inventario aggiornato dei beni patrimoniali e subentra in tutti i rapporti attivi e passivi.
3. Il Revisore dei conti dell'Agenzia in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge opera fino alla nomina del nuovo Revisore ai sensi dell' articolo 10 della l.r. 30/2000 , come modificato dalla presente legge.
Art. 14
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria
Perugia, 2 marzo 2022
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