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NORMATIVA
Normativa regionale - Umbria

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Legge Regionale Umbria 2 agosto 2021, n. 12.
Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2021-2023.
 
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 48, S.Str. del 04/08/2021
L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:


Art. 1
(Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale)

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2021 approvato con legge regionale 8 marzo 2021, n. 5 (Bilancio di previsione della Regione Umbria 2021-2023), sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020 approvato dalla Giunta regionale. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2021, sono rappresentate nell'Allegato 1 alla presente legge.


Art. 2
(Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto)

1. A seguito dell'approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020 da parte della Giunta regionale il disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente, determinato dal debito autorizzato e non contratto, è quantificato in euro 55.476.359,39.


Art. 3
(Fondo di cassa inizio esercizio 2021)

1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2021 è determinato in euro 391.390.901,56.


Art. 4
(Autorizzazione al ricorso all'indebitamento. Modificazioni alla legge regionale 8 marzo 2021, n. 5 )

1. All' articolo 6 della legge regionale 8 marzo 2021, n. 5 (Bilancio di previsione della Regione Umbria 2021-2023), sono apportate le seguenti modifiche:

a. al comma 1 l'importo di: " 70.690.683,05 " è sostituito dal seguente:
" 55.476.359,39 ";

b. al comma 2 l'importo di: " 22.350.000,00 " è sostituito dal seguente:
" 24.488.873,08 ";

c. al comma 6 le parole: " 2021, " sono sostituite dalle seguenti: " 2022 ".


Art. 5
(Variazioni di bilancio)

1. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione 2021-2023 sono apportate le variazioni di cui alle Tabelle "2" e "3" allegate alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.


Art. 6
(Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2021-2023)

1. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese derivanti dalla presente legge sono modificati gli allegati di cui all' articolo 2, comma 1 della l.r. 5/2021 .

2. Sono pertanto approvati, ai sensi del comma 1 , i seguenti allegati alla presente legge:

a) Tabella 2 - prospetto delle variazioni alle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2021-2023 (Allegato 2);

b) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2021-2023 (Allegato 3);

c) Tabella 3 - prospetto delle variazioni alle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2021-2023 (Allegato 4);

d) riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2021-2023 (Allegato 5);

e) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (Allegato 6);

f) Tabella 4 - prospetto delle entrate assestate per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2021-2023 (Allegato 7);

g) riepilogo generale delle entrate assestate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2021-2023 (Allegato 8);

h) Tabella 5 - prospetto delle spese assestate per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2021-2023 (Allegato 9);

i) riepiloghi generali delle spese assestate rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2021-2023 (Allegato 10);

j) quadro generale riassuntivo delle entrate assestate (per titoli) e delle spese assestate (per titoli) (Allegato 11);

k) prospetto dimostrativo aggiornato dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2021-2023 (Allegato 12);

l) prospetto aggiornato concernente la composizione per missioni e programmi, del Fondo pluriennale vincolato (Allegato 13);

m) prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2021-2023 (Allegato 14);

n) prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato 15);

o) nota integrativa all'Assestamento del bilancio 2021-2023 (Allegato 16);

p) elenco aggiornato dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato 17);

q) elenco aggiornato degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con le risorse disponibili (Allegato 18);

r) elenco variazioni delle spese a carattere continuativo autorizzate con il bilancio 2021-2023 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio, ai sensi dell' articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) (Allegato 19).


Art. 7
(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Umbria derivanti da sentenze esecutive)

1. Ai sensi dell' articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), è riconosciuta la legittimità dei seguenti debiti fuori bilancio:

a) per il valore complessivo di E 517,13 (compresi oneri di legge), riferiti al decreto ingiuntivo n. 19144 del 23/10/2018, Ufficio del Giudice di Pace di Roma, n. Reg. Gen. 32399 notificato il 2/11/2020 e pedissequo precetto dell'11/05/2021;

b) per il valore complessivo di E 3.645,80 (compresi oneri di legge) riferiti al decreto ingiuntivo n. 1173/2020 emesso dal Giudice di Pace di Roma, depositato in data 12/08/2020 e notificato in data 27/10/2020.

2. Alle spese di cui al comma 1 di complessivi euro 4.162,93 si provvede per l'anno 2021 con le somme stanziate alla Missione 01 "Servizi istituzionali e generali, di gestione e controllo", Programma 10 "Risorse umane", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2021-2023.


Art. 8
(Riduzione e differimento Canone demaniale lacuale)

1. Per l'annualità 2021 l'importo dei canoni di concessione dovuti dalle attività economiche, con esclusione di quelle senza scopo di lucro, per l'utilizzo delle pertinenze idrauliche e delle spiagge lacuali, ai sensi del Regio Decreto 1 dicembre 1895, n. 726 (Approvazione del regolamento per la vigilanza e per le concessioni delle spiagge dei laghi pubblici e delle relative pertinenze), di cui all' articolo 2, comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33 (Disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale e di demanio lacuale) è ridotto della misura del trenta per cento.

2. Il termine per il versamento del canone di cui al comma 1 è differito al 31 agosto 2021.

3. A ristoro delle minori entrate derivanti dalla riduzione dei canoni di cui al comma 1 , è autorizzata per l'anno 2021 la spesa di euro 67.200,00 a favore dell'Unione dei Comuni del Trasimeno, di cui all' articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2019)), alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 del Bilancio di previsione 2021-2023.

4. Al finanziamento della minore entrata per l'anno 2021 di euro 127,67 del Titolo 3, Tipologia 100, derivante dalla presente disposizione si fa fronte con pari riduzione degli stanziamenti 2021 della Missione 20, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2021-2023.


Art. 9
(Deroga all'articolo 38 "Disposizioni in materia di rateizzazione dei crediti extratributari" della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 20 (Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni))

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 28 novembre 2020, n. 12 (Assestamento del Bilancio di previsione 2020-2022 con modificazioni di leggi regionali) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: " delle rate dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2022 " sono sostituite dalle seguenti: " di diciotto rate mensili a decorrere dalla data di formale attivazione, con delibera di Giunta regionale, dell'Agenzia unica per la mobilità e il trasporto pubblico locale ";

b) le parole: " al 31 dicembre 2020 " sono sostituite dalle seguenti: " fino alla decorrenza del periodo di sospensione ";

c) le parole: " del 31 dicembre 2020 " sono sostituite dalle seguenti: " di decorrenza del periodo di sospensione ";

d) le parole: " 1 luglio 2022 " sono sostituite dalle seguenti: " termine del periodo di sospensione ".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 12/2020 , sono inseriti i seguenti:
" 1-bis. Le minori entrate del Titolo 5, Tipologia 300 e del Titolo 3, Tipologia 300 derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificate fino ad un massimo di euro 625.939,20 per l'esercizio 2021, di euro 1.251.878,40 per l'esercizio 2022 e di euro 625.939,20 per l'esercizio 2023 trovano copertura finanziaria negli stanziamenti della Missione 20 "Fondi e accantonamenti" , Programma 03 "Altri Fondi" , Titolo 1 del Bilancio di previsione 2021-2023.
1-ter. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione di quanto disposto ai commi 1 e 1-bis. ".

3. I commi 2 e 3 dell' articolo 10 della l.r. 12/2020 , sono soppressi.

4. Le entrate derivanti dal presente articolo, quantificate in euro 1.251.878,40 annui, iscritte al Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie", Tipologia 0300 "Riscossione crediti di medio-lungo termine" e al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 300 "Interessi attivi" del Bilancio di previsione 2021-2023 sono accantonate per gli importi corrispondenti alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell' articolo 10 della l.r. 12/2020 , come quantificati al comma 1-bis del medesimo articolo 10, alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri Fondi", Titolo 1 del Bilancio di previsione 2021-2023.


Art. 10
(Interventi per accelerare la conclusione delle attività amministrative e tecniche connesse alla ricostruzione a seguito delle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successivi)

1. Al fine di accelerare il processo volto alla conclusione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successivi, di cui agli articoli 1 e 10 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 (Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 , è autorizzata, per l'anno 2021, a titolo di contributo a favore dei Comuni umbri interessati, la spesa di euro 200.000,00, alla Missione 11 "Soccorso Civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", Titolo 1 del Bilancio di previsione 2021-2023.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso esclusivamente per la finalità di completamento delle attività tecnicoamministrative relative agli interventi di ricostruzione riguardanti gli eventi sismici del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successivi indicati al medesimo comma 1 .

3. La Giunta regionale con proprio atto individua i Comuni destinatari del finanziamento e disciplina i criteri per la ripartizione del contributo, tenendo conto della consistenza degli interventi da completare, le modalità e i termini per la concessione e l'erogazione del contributo, il monitoraggio dello stato di avanzamento dell'attività tecnico-amministrativa e le cause di revoca del beneficio.


Art. 11
(Contributo a favore dell'Istituto Superiore di Studi Musicali di Terni "Giulio Briccialdi")

1. Le autorizzazioni di spesa disposte all' articolo 7 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 11 (Assestamento del bilancio di previsione 2017-2019 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali) per il sostegno dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "Giulio Briccialdi" di Terni sono integrate, nell'ambito della Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 04 "Istruzione universitaria", Titolo 1 del Bilancio di previsione 2021-2023, di euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.


Art. 12
(Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - Anticipazione fondi Agea)

1. Le autorizzazioni disposte all' articolo 10 della legge regionale 20 marzo 2020, n. 3 (Bilancio di previsione della Regione Umbria 2020-2022) a titolo di anticipazione sui fondi rimborsabili da AGEA-OP, ai sensi del Reg. UE 1305/2013, per il finanziamento delle attività previste dal Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014-2020 (PSR) dove la Regione è beneficiario di misura e per l'attuazione della Misura 20 "Assistenza Tecnica", sono integrate per l'esercizio finanziario 2023 di complessivi euro 33.147.600,00 di cui le spese per investimento ammontano ad euro 23.514.400,00.

2. La spesa e la relativa entrata per il rimborso da parte di AGEA delle spese anticipate sono rispettivamente iscritte alla Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Programma 03 "Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca", Titoli 1 e 2 della spesa e al Titolo 3, Tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" e Titolo 4, Tipologia 500 "Altre entrate in conto capitale" dell'entrata.


Art. 13
(Concessione d'uso gratuito di beni immobili regionali a favore della Soc. Coop. a r.l. "Tela Umbra")

1. Per le medesime finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 30 agosto 1988, n. 33 (Intervento a favore della "Tela Umbra") la Giunta regionale può concedere in uso gratuito alla Soc. Coop. a r.l. "Tela Umbra" beni immobili di proprietà regionale ritenuti indispensabili per la prosecuzione e lo sviluppo delle attività artigianali e museali connesse alla produzione e conservazione del patrimonio artigianale e artistico tessile.


Art. 14
(Disposizioni finanziarie per i Servizi di informazione e accoglienza turistica di cui alla legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 )

1. Al comma 4-bis dell'articolo 54 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale) le parole: " non oltre il 31 dicembre 2020 " sono sostituite dalle seguenti:
" non oltre il 31 dicembre 2022 ".


Art. 15
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria
Perugia, 2 agosto 2021

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