Bollettino Ufficiale n. 91, S.str. del 28/11/2020
L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
(Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale)
1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2020 approvato con legge regionale 20 marzo 2020, n. 3 (Bilancio di previsione della Regione Umbria 2020-2022), sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2019, sono rappresentate nell'Allegato 1 alla presente legge.
Art. 2
(Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto)
1. A seguito della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019 il disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente, determinato dal debito autorizzato e non contratto, è quantificato in euro 62.995.289,67.
Art. 3
(Fondo di cassa inizio esercizio 2020)
1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2020 è determinato in euro 355.926.852,07 in conformità con quanto disposto dall'articolo 8 della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019.
Art. 4
(Autorizzazione al ricorso all'indebitamento. Modificazioni alla l.r. 3/2020 )
1. All' articolo 6 della l.r. 3/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 l'importo di " 64.708.753,01 " è sostituito dal seguente " 62.995.289,67 ";
b) al comma 5 gli importi " 1.836.500,00 " e " 3.673.000,00 " sono rispettivamente sostituiti dai seguenti " 537.166,67 " e " 3.223.000,00 ";
c) al comma 6 le parole: " euro 506.000,00 per l'anno 2020, " sono soppresse.
Art. 5
(Variazioni di bilancio)
1. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione 2020-2022 sono apportate le variazioni di cui alle Tabelle "2" e "3" allegate alla presente legge.
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.
Art. 6
(Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2020-2022)
1. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese derivanti dalla presente legge sono modificati gli allegati di cui all' articolo 2, comma 1 della l.r. 3/2020 .
2. Sono pertanto approvati, ai sensi del comma 1 , i seguenti allegati alla presente legge:
a) Tabella 2 - prospetto delle variazioni alle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2020-2022 (Allegato 2);
b) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2020-2022 (Allegato 3);
c) Tabella 3 - prospetto delle variazioni alle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2020-2022 (Allegato 4);
d) riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2020-2022 (Allegato 5);
e) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (Allegato 6);
f) Tabella 4 - prospetto delle entrate assestate per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2020-2022 (Allegato 7);
g) riepilogo generale delle entrate assestate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2020-2022 (Allegato 8);
h) Tabella 5 - prospetto delle spese assestate per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2020-2022 (Allegato 9);
i) riepiloghi generali delle spese assestate rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2020-2022 (Allegato 10);
j) quadro generale riassuntivo delle entrate assestate (per titoli) e delle spese assestate (per titoli) (Allegato 11);
k) prospetto dimostrativo aggiornato dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2020-2022 (Allegato 12);
l) prospetto aggiornato concernente la composizione per missioni e programmi, del Fondo pluriennale vincolato (Allegato 13);
m) prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2020-2022 (Allegato 14);
n) prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato 15);
o) nota integrativa all'Assestamento del bilancio 2020-2022 (Allegato 16);
p) elenco aggiornato dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato 17);
q) elenco aggiornato degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con le risorse disponibili (Allegato 18);
r) elenco variazioni delle spese a carattere continuativo autorizzate con il bilancio 2020-2022 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio, ai sensi dell' articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Allegato 19);
s) Tabella A);
t) Tabella B).
Art. 7
(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Umbria derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa)
1. Ai sensi dell' articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), con la presente legge è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Umbria, derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, risultanti alla data del 31 dicembre 2019, per il valore complessivo di euro 108.586,81, elencati nella Tabella A) allegata alla presente legge.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in complessivi euro 108.586,81 per l'anno 2020, si provvede mediante l'integrazione degli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 02 "Trasporto pubblico locale", Titolo 1 "Spese correnti", derivante dalla corrispondente applicazione al Bilancio di previsione 2020 della quota del risultato di amministrazione 2019 accantonata al "Fondo passività potenziali".
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le variazioni al Bilancio di previsione 2020 di cui al comma 2 a seguito delle quali le strutture regionali competenti adottano i provvedimenti di spesa relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi del presente articolo.
Art. 8
(Autorizzazione alla copertura di spese per debiti pregressi)
1. Al fine di garantire la copertura finanziaria dei debiti pregressi, elencati nella Tabella B) allegata alla presente legge, maturati a tutto il 31 dicembre 2019 in favore degli Enti Locali e delle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale affidati dagli stessi Enti ai sensi della legge regionale 3 aprile 2012, n. 5 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 ) e alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 (Normativa servizi pubblici di trasporto regionale)), è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2020, la spesa di euro 24.168.646,18 di cui euro 812.428,39 alla Missione 10, Programma 01, Titolo 1 ed euro 23.356.217,79 alla Missione 10, Programma 02, Titolo 1 del Bilancio regionale di previsione 2020-2022.
2. Al finanziamento degli oneri di cui al precedente comma 1 , si provvede mediante l'integrazione degli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 01 "Trasporto ferroviario" e Programma 02 "Trasporto pubblico locale", Titolo 1 "Spese correnti", derivante dalla corrispondente applicazione al Bilancio di previsione 2020 della quota del risultato di amministrazione 2019 accantonata al "Fondo passività potenziali".
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le variazioni al Bilancio di previsione 2020 di cui al comma 2 a seguito delle quali le strutture regionali competenti adottano i provvedimenti di spesa relativi ai debiti pregressi di cui al presente articolo.
Art. 9
(Contributo a favore dell'Associazione "Laboratorio di diagnostica per i beni culturali")
1. A sostegno delle attività di tutela e salvaguardia del patrimonio artistico e monumentale regionale, è autorizzata per gli anni 2020, 2021 e 2022 l'erogazione di un contributo annuo di euro 50.000,00 all'Associazione "Laboratorio di diagnostica per i beni culturali" di Spoleto.
2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte mediante pari autorizzazione di spesa, in termini di competenza e di cassa, a valere sulla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali" Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 del bilancio di previsione regionale 2020-2022.
Art. 10
(Deroga all'articolo 38 "Disposizioni in materia di rateizzazione dei crediti extratributari" della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 20 (Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni))
1. Al fine di dare avvio, nell'interesse regionale, all'attività dell'Agenzia unica per la mobilità e il trasporto pubblico locale, costituita in house ai sensi dell' articolo 19-bis della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 ), come sostituito dall' articolo 2, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 14 (Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni), la Giunta regionale è autorizzata a derogare dalle previsioni di cui all' articolo 38 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 20 (Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni), rubricato " Disposizioni in materia di rateizzazione dei crediti extratributari ", per consentire l'approvazione del piano di ristrutturazione dei debiti pregressi della medesima Agenzia nei confronti dei creditori, nel rispetto dei seguenti criteri:
- attuare una sospensione del versamento delle rate dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2022;
- assicurare che le rate scadute al 31 dicembre 2020 siano integralmente estinte;
- garantire comunque l'integrale restituzione alla Regione del credito residuo alla data del 31 dicembre 2020 vantato nei confronti dell'Agenzia unica per la mobilità e il trasporto pubblico locale, attualmente oggetto di specifico piano di ammortamento ai sensi dell' articolo 38 della l.r. 20/2017 entro l'originaria scadenza prevista del 30 ottobre 2028;
- procedere alla rimodulazione del piano di rateizzazione a partire dal 1 luglio 2022 e sino alla originaria scadenza prevista al 30 ottobre 2028 secondo quanto previsto dall' articolo 38 della l.r. 20/2017 , ricomprendendo nel debito residuo gli interessi maturati nel periodo di sospensione e mantenendo il medesimo tasso d'interesse previsto nel piano originario.
2. All'onere complessivo quantificato in euro 1.251.878,40 per l'anno 2021 ed in euro 475.948,02 per l'anno 2022 si fa fronte con riduzione di pari importo dei seguenti stanziamenti di spesa:
Missione Programma TITOLO 2021 2022
01 01 1 -37.000,00 -37.000,00
01 03 1 -10.000,00 -10.000,00
01 04 1 -216.782,00 0,00
01 05 1 -150.000,00 -150.000,00
01 08 1 -100.000,00 -100.000,00
01 10 1 -50.000,00 -50.000,00
04 04 1 -376.860,00 0,00
09 03 1 -10.000,00 -10.000,00
20 01 1 -301.236,40 -118.948,02
-1.251.878,40 -475.948,02
3. Gli stanziamenti iscritti nello Stato di previsione delle Entrate degli esercizi 2021 e 2022 al Titolo 5, Tipologia 300 del Bilancio regionale di previsione 2020-2022 sono ridotte degli importi di cui al comma 2 .
Art. 11
(Sostegno alle imprese esercenti la vendita della stampa quotidiana e periodica nelle aree del cratere sismico)
1. Al fine di sostenere il diritto all'informazione nei Comuni del territorio regionale di cui all'allegato 1 del decretolegge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 299 , sono concessi contributi in conto esercizio a favore delle imprese del commercio esercenti la vendita della stampa quotidiana e periodica di cui all' articolo 6, comma 1, lettera f) della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio).
2. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce criteri e modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 avvalendosi, per la gestione delle procedure di concessione ed erogazione, della Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria Spa di cui alla legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società regionale per lo sviluppo economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.a.).
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria in tema di aiuti di stato ed in particolare del regolamento (CE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 (REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»).
4. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 , è autorizzata, in termini di competenza e di cassa, la spesa di euro 15.000,00 per l'anno 2020 e la spesa di euro 30.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 con imputazione al Titolo 1, Missione 14 "Sviluppo Economico e Competitività", Programma 02 "Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori" del Bilancio di previsione regionale 2020-2022.
Art. 12
(Modificazione all' articolo 7 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 )
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati) sono soppresse le parole: " , ai sensi dell'art. 6 ".
2. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 15/1983 è sostituito dal seguente: " 2. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma 1, l'accertatore deve notificare gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. ".
3. Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 15/1983 è soppresso.
Art. 13
(Ulteriore modificazione alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 )
1. Il comma 4-ter dell'articolo 4 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi) è sostituito dal seguente: " 4-ter. L'incarico di revisore unico e di membro effettivo di collegio sindacale o di revisione contabile comunque denominato è compatibile con l'incarico di revisore o sindaco supplente in uno o più enti, organismi, società, fondazioni, associazioni o comitati. In caso di cessazione anticipata del mandato per qualsiasi causa del revisore o sindaco effettivo, il supplente subentra immediatamente fino alla sostituzione del componente effettivo, da effettuare entro i termini previsti dalla presente legge. ".
Art. 14
(Ulteriore modificazione alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 )
1. All' articolo 32 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 ) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti commi: " 6-bis. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 19-bis è riconosciuto all'Agenzia unica, a decorrere dall'esercizio 2021, un contributo annuo fino all'importo di E 1.500.000,00 commisurato alle funzioni svolte.
6-ter. L'onere di cui al comma 6-bis, nel rispetto del limite massimo ivi stabilito, è definito annualmente con legge di bilancio e trova copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti previsti alla Missione 10, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione regionale. ".
Art. 15
(Ulteriore modificazione alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 )
1. Al comma 1 dell'articolo 101-decies della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria), come sostituito dall' articolo 3, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2020, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2020)), le parole: " 5 per cento " sono sostituite dalle seguenti: " 15 per cento ".
2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 16
(Ulteriori integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 )
1. All' articolo 64 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: " 9-bis. Il Presidente della Regione può nominare, diversamente da quanto disposto dal comma 1, un Commissario liquidatore unico delle Comunità montane. In tal caso, il compenso mensile previsto dal comma 3 può essere incrementato fino all'importo massimo risultante dalla moltiplicazione del cinquanta per cento dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni ricompresi nella classe demografica tra i 10.000 e i 20.000 abitanti, per cinque, in coerenza con il numero delle comunità montane in liquidazione. I relativi oneri sono a carico del bilancio della gestione straordinaria delle comunità montane in liquidazione. ".
2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 65-bis della l.r. 18/2011 è aggiunto il seguente periodo: " Nel caso di cui all'articolo 64, comma 9-bis, il piano di liquidazione e la proposta di gestione sono presentati dal Commissario unico. ".
3. All' articolo 65-bis, comma 2-ter, della l.r. 18/2011 dopo le parole: " è amministrato " sono inserite le seguenti: " dal Commissario unico di cui all'articolo 64, comma 9-bis, oppure in caso di più commissari ".
Art. 17
(Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 )
1. Al comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale) dopo le parole: " Le agenzie di viaggio e turismo " sono inserite le seguenti: " anche nella forma virtuale on line, ".
2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 8/2017 è sostituita dalla seguente: " c) un locale, anche non indipendente, con destinazione d'uso commerciale o direzionale aperto al pubblico per ciascuna sede, principale o secondaria. ".
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 8/2017 è aggiunto il seguente: " 1 bis. Le agenzie di viaggio e turismo che svolgono esclusivamente attività on line devono possedere i requisiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e lettera b). ".
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 43 della l.r. 8/2017 è inserito il seguente: " 1 bis. Le agenzie di viaggio e turismo on line nella SCIA devono comunicare anche i recapiti telefonici ed il dominio dedicato alla vendita. ".
5. Dopo il comma 1 dell'articolo 44 della l.r. 8/2017 è inserito il seguente: " 1 bis. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo che esercita l'attività esclusivamente on line non può operare in locali aperti al pubblico e gli eventuali segni distintivi devono contenere il divieto di vendita diretta al pubblico. ".
6. Dopo il comma 7 dell'articolo 48 della l.r. 8/2017 è inserito il seguente: " 7 bis. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo che non rispetta la disposizione di cui all'articolo 44, comma 1 bis, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00. ".
7. Al comma 4 bis dell'articolo 54 della l.r. 8/2017 le parole: " non oltre il 31 dicembre 2019 " sono sostituite dalle seguenti: " non oltre il 31 dicembre 2020 ".
8. Il comma 2 bis dell'articolo 57 della l.r. 8/2017 è sostituito dal seguente: " 2 bis. Le funzioni di cui al comma 1, lettera o) dell'articolo 3 continuano ad essere esercitate dai Comuni fino alla sottoscrizione delle convenzioni di cui al comma 2. ".
9. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 57 della l.r. 8/2017 è inserito il seguente: " 2 ter. Fino all'effettivo avvio da parte della Regione dell'attività di cui al comma 1, lettera o) dell'articolo 3, i proventi delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 39 comma 1 e 48 comma 11 continuano ad essere introitate a titolo definitivo dal Comune competente per territorio cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) ed alla l.r. 15/1983 . ".
Art. 18
(Modificazione all' articolo 7 della legge regionale 20 maggio 2020, n. 4 )
1. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 20 maggio 2020, n. 4 (Integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni) l'importo di " 400.000,00 " è sostituito da " 492.636,45 ".
Art. 19
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 28 novembre 2020
TESEI