Bollettino Ufficiale n. 20, S.o. n. 1 del 04/05/2022
L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
(Finalità)
1. Al fine di favorire lo sviluppo economico-sociale e l'accessibilità del territorio regionale e per assicurare la continuità del servizio essenziale di interesse economico generale inerente il trasporto aereo e i servizi aeroportuali, la Regione, con la presente legge, promuove un intervento finanziario a favore della società, della quale detiene una partecipazione indiretta, SASE S.p.A., concessionaria della gestione dell'Aeroporto internazionale San Francesco d'Assisi, definito dall' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201 (Regolamento recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'articolo 698 del codice della navigazione), aeroporto di interesse nazionale, quale nodo essenziale per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato.
2. In ragione della valenza dell'infrastruttura e dei servizi aeroportuali per la collettività, la Giunta regionale promuove l'ingresso di nuovi soci nella Società SASE S.p.A., anche mediante riduzione della propria partecipazione al capitale sociale, con le modalità e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore.
Art. 2
(Concessione di contributi)
1. Per favorire l'incentivazione e lo sviluppo turistico e commerciale del territorio regionale e per assicurare la continuità delle attività aziendali e il regolare funzionamento della SASE S.p.A. nonché il potenziamento dell'infrastruttura per la gestione dei servizi aeroportuali, è autorizzata per gli anni 2022, 2023 e 2024 la concessione di contributi nel rispetto della Comunicazione della Commissione Europea relativa agli Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree del 4 aprile 2014, n. 2014/C 99/03, della Comunicazione della Commissione Europea relativa al Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 del 19 marzo 2000, n. 2020/C 91 I/01 e delle altre vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di stato.
2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata agli obblighi imposti dalla normativa europea e statale anche con riferimento a quanto previsto all' articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).
3. Al fine di assicurare alla Società SASE S.p.A. la continuità delle attività aziendali in condizioni di equilibrio economico-finanziario, i contributi di cui al comma 1 sono erogati tenuto conto del piano industriale e dei contributi degli altri soci della medesima Società, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).
4. Per le finalità perseguite con la presente legge e al fine di incrementare i collegamenti aerei, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Società SASE per gli anni 2022, 2023 e 2024 contributi e sovvenzioni destinati ai vettori aerei, nel rispetto delle disposizioni in materia di aiuti di Stato di cui alla Comunicazione della Commissione Europea relativa agli Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree del 4 aprile 2014, n. 2014/C 99/03.
Art. 3
(Ammontare del contributo regionale)
1. I contributi di cui all' articolo 2 sono determinati per gli anni 2022, 2023 e 2024 nel limite massimo complessivo di euro 12.000.000,00 da concedere in quote annuali per il tramite della Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A. di cui alla legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.).
Art. 4
(Norma finanziaria)
1. Per il finanziamento degli interventi previsti all' articolo 3 della presente legge, è autorizzata per il triennio 2022-2024 la spesa complessiva di euro 12.000.000,00 - di cui euro 3.000.000,00 per spese di investimento - alla Missione 10 "Trasporti", Programma 04 "Altre modalità di trasporto" del Bilancio di previsione 2022-2024, modulata in quote annuali di spesa pari a euro 4.000.000,00.
2. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 1 si fa fronte per gli anni 2022, 2023 e 2024 con riduzione dello stanziamento annuale di euro 4.000.000,00 del "Fondo speciale di parte corrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" di cui alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 del Bilancio di previsione 2022-2024.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le variazioni di cui ai commi 1 e 2 al Bilancio di previsione 2022-2024.
4. Ai sensi dell' articolo 38, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), con legge di stabilità regionale le quote di cui ai commi 1 e 2 previste nel Bilancio di previsione 2022-2024 possono essere rimodulate annualmente e per gli esercizi successivi nei limiti della spesa complessiva autorizzata al comma 1 .
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 28 aprile 2022
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