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NORMATIVA
Normativa regionale - Umbria

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Legge Regionale Umbria 23 marzo 2022, n. 4
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10
 
(Testo unico in materia di commercio).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 15 del 30/03/2022
L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:


Art. 1
(Integrazioni all' articolo 2 della l.r. 10/2014 )

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio) è inserito il seguente:
" 2-bis. L'esercizio dell'attività commerciale è libero, fatta salva l'introduzione, da parte del presente testo unico, di un controllo pubblico, preventivo o successivo, a tutela dei motivi di interesse generale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera j-bis). ".


Art. 2
(Integrazioni all' articolo 9 della l.r. 10/2014 )

1. Alla alinea del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 10/2014 dopo le parole: " circolazione delle merci, " sono inserite le seguenti: " il buon governo del territorio, la tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e la tutela del consumatore, ".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 10/2014 è aggiunto il seguente:
" 1-bis. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono perseguiti garantendo il giusto bilanciamento dei motivi di interesse generale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera j-bis). ".


Art. 3
(Integrazioni all' articolo 11 della l.r. 10/2014 )

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 10/2014 dopo le parole: " o di uso pubblico " sono aggiunte le seguenti: " , nonché della tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali, nel rispetto dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera j-bis) ".


Art. 4
(Integrazioni all' articolo 18 della l.r. 10/2014 )

1. Alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 10/2014 il segno di punteggiatura: " . " è sostituito dal seguente: " ; ".

2. Dopo la lettera j) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 10/2014 è inserita la seguente:
" j-bis) per motivi imperativi di interesse generale: le ragioni di pubblico interesse, quali la tutela dei consumatori e dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, dell'incolumità pubblica, della sanità pubblica, della sicurezza stradale, dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, dei destinatari di servizi, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela della salute degli animali, della proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale. ".


Art. 5
(Integrazione all' articolo 22 della l.r. 10/2014 )

1. Al comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 10/2014 le parole: " L'apertura " sono sostituite dalle seguenti: " Salvo quanto previsto all'articolo 22-bis, l'apertura ".


Art. 6
(Integrazione alla l.r. 10/2014 )

1. Dopo l' articolo 22 della l.r. 10/2014 è inserito il seguente:
" Art. 22-bis
(Aree tutelate)
1. L'avvio dell'attività di vendita per gli esercizi di vicinato e le strutture di vendita di cui all'articolo 22 è soggetto, nelle aree da sottoporre a tutela per i motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera j-bis), alla programmazione comunale di cui all'articolo 11.
2. Ai sensi dell' articolo 14 del D.Lgs. 59/2010 e secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 2-bis, l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita degli esercizi di vicinato e delle strutture di vendita di cui al comma 1 sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio con le modalità previste all'articolo 23, comma 1.
3. Il Comune definisce le condizioni e i criteri qualitativi per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2.
4. Nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 11 i comuni possono altresì prevedere limiti di distanza per le attività di vendita di cui al comma 1 a fronte di motivate esigenze volte a garantire la sicurezza stradale ed evitare addensamenti di traffico, disturbo della quiete pubblica o della sicurezza pubblica, nonché a tutelare l'ordine pubblico e l'ambiente urbano e, comunque, non allo scopo di limitare la concorrenza. ".


Art. 7
(Integrazioni all' articolo 33 della l.r. 14/2010 )

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 14/2010 sono inseriti i seguenti:
" 1-bis. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita e le modifiche, secondo la disciplina del presente Capo, degli esercizi di vicinato e delle strutture di vendita in assenza della prescritta autorizzazione o della SCIA sono puniti con la sanzione amministrativa da un minimo di 2.500,00 euro ad un massimo di 15.000,00 euro.
1-ter. La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui al comma 1-bis è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 800,00 euro ad un massimo di 5.000,00 euro. ".


Art. 8
(Integrazioni all' articolo 49 della l.r. 10/2014 )

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 49 della l.r. 10/2014 sono inseriti i seguenti:
" 6-bis. I comuni possono procedere all'affidamento di cui al comma 6 anche in favore di imprese specializzate nella realizzazione e gestione di fiere e mercati, nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
6-ter. La scelta fra le modalità di affidamento di cui ai commi 6 e 6-bis è attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti idonei ad assicurare il migliore livello di valorizzazione delle fiere e dei mercati specializzati. ".


Art. 9
(Disposizioni transitorie e per l'efficacia)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adegua le norme regolamentari di cui all' articolo 10, comma 5, della l.r. 10/2014 , alle modifiche inserite dalla presente legge all' articolo 9 della stessa l.r. 10/2014 .

2. Le modifiche inserite dalla presente legge al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 10/2014 trovano efficacia a decorrere dall'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 .

3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 2 i Comuni adeguano la loro attività di programmazione a quanto previsto dalle medesime norme regolamentari nonché alle modifiche introdotte dalla presente legge al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 10/2014 .

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 23 marzo 2022

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