Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 39, Str. del 25/06/2021
L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
(Sperimentazioni gestionali di servizi innovativi)
1. La Regione, in attuazione dell' articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ) autorizza programmi di sperimentazione proposti dalle Aziende sanitarie regionali, anche associate tra loro, che prevedono forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato.
Art. 2
(Programmi di sperimentazione gestionale)
1. I programmi di cui all' articolo 1 sono finalizzati all'adozione di nuovi modelli gestionali volti all'erogazione di prestazioni sanitarie di eccellenza improntate ad elementi di economicità ed efficienza, e devono garantire:
a) la rispondenza delle sperimentazioni proposte alle finalità istituzionali della Regione e degli enti del Servizio sanitario regionale;
b) la coerenza con le linee e gli indirizzi della programmazione e pianificazione dei servizi sanitari e socio-sanitari regionali;
c) il miglioramento della qualità dell'assistenza conseguente.
2. I programmi di sperimentazione, corredati dai progetti di cui all' articolo 3 , sono adottati dalla Giunta regionale.
Art. 3
(Progettazione)
1. I progetti attuativi evidenziano, con adeguata motivazione, le ragioni di convenienza economica del progetto gestionale, di miglioramento della qualità dell'assistenza, di coerenza con le previsioni del piano sanitario regionale e danno conto, altresì, degli elementi di garanzia, con particolare riferimento ai criteri stabiliti dall' articolo 9-bis, comma 2, del d.lgs. 502/1992 e devono, ai fini della loro ammissibilità, contenere:
a) l'indicazione dell'oggetto e delle principali caratteristiche funzionali, prestazionali, tecnico-organizzative e di fattibilità economico-finanziaria;
b) la qualificazione soggettiva del privato, anche con riferimento all'insussistenza di cause di esclusione a contrarre con la pubblica amministrazione e di cause di incompatibilità;
c) la descrizione delle forme e delle modalità di collaborazione tra gli enti del Servizio sanitario regionale e gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti, anche con riferimento alla regolazione contrattuale dei relativi rapporti;
d) la definizione delle competenze e delle funzioni e dei rispettivi obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati che partecipano alla sperimentazione gestionale;
e) l'indicazione degli elementi essenziali di garanzia finanziaria, qualitativo-prestazionale e contrattuale;
f) la durata della sperimentazione e l'indicazione dei casi e delle modalità di cessazione, anche anticipata, del rapporto di sperimentazione.
Art. 4
(Attivazione)
1. L'attivazione della sperimentazione garantisce il perseguimento dei fini istituzionali delle Aziende sanitarie coinvolte ed avviene a seguito di una procedura di evidenza pubblica per la scelta del socio privato, ai sensi della normativa vigente.
Art. 5
(Controlli)
1. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità del controllo sull'andamento delle sperimentazioni sia nella fase istitutiva che nella gestione operativa.
Art. 6
(Disposizioni in ordine alla sperimentazione gestionale dell'Istituto Prosperius Tiberino S.p.A.)
1. La Regione, con la presente legge, al fine di garantire la continuità del servizio sanitario e di consentire il mantenimento e lo sviluppo di un servizio specialistico di eccellenza nel campo della riabilitazione, autorizza l'Azienda USL Umbria n. 1 ad adeguare la propria quota di partecipazione azionaria nella società Istituto Prosperius Tiberino S.p.A., nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 9-bis del d.lgs. 502/1992 , sino all'individuazione di nuove forme di gestione in conformità alle normative vigenti e, comunque, non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 7
(Disposizioni finali)
1. Le operazione di cui ai precedenti articoli sono effettuate senza oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 8
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 23 giugno 2021
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