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NORMATIVA
Normativa regionale - Umbria

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Legge Regionale Umbria 20 maggio 2020, n. 4.
Integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni.
 
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 44 del 27/05/2020
L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:


Art. 1
(Ulteriori integrazioni alla legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 )

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 36 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro) sono aggiunti i seguenti:
" 3 bis. La Regione sostiene gli interventi volti al contrasto della riduzione dei livelli occupazionali nelle imprese in esito alla crisi economica conseguente l'emergenza epidemiologica COVID-19 dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.
3 ter. ARPAL Umbria sulla base della programmazione europea, nazionale e regionale e dei programmi ed atti di indirizzo della Giunta regionale realizza le attività operative di cui al presente articolo, anche in collaborazione con le strutture regionali competenti, le società, gli enti e le agenzie regionali.
3 quater. Per gli interventi di cui ai commi 3 bis e 3 ter è autorizzata nell'esercizio 2020 la spesa complessiva di euro 3.000.000,00 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse finanziarie iscritte nel bilancio regionale di previsione 2020-2022 alla Missione 15, Programma 02, Titolo 1 per euro 956.507,69 ed alla Missione 15, Programma 03, Titolo 1 per euro 2.043.492,31. ".

2. In fondo alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 1/2018 il segno di punteggiatura: " . " è sostituito dal seguente: " ; ".

3. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 1/2018 è aggiunta la seguente: " d bis) assistenza rimborsabile. ".


Art. 2
(Ulteriore integrazione all' articolo 12 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 )

1. All' articolo 12 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative), dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
" 2-ter. A far data dal 1° luglio 2020 la funzione di cui al comma 2-bis, nelle more dell'individuazione del soggetto gestore dell'Area naturale protetta di cui all' articolo 8 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette), è svolta dalla Regione. ".


Art. 3
(Disposizioni in materia di sostegno alle micro, piccole e medie imprese)

1. Al fine di contrastare gli effetti della crisi economica e finanziaria derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, le risorse pubbliche disponibili alla data del 31 dicembre 2019 riferite alla gestione di fondi di garanzia e per interventi sul capitale di rischio da parte di Gepafin Spa, definitivamente rendicontate all'Unione Europea relativamente alla programmazione comunitaria POR FESR Umbria 2007 - 2013, nel limite di euro 9.449.484,00 e PSR Umbria 2007 - 2013, nel limite di euro 3.196.033,00 sono destinate al sostegno delle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori ivi comprese le imprese agricole.

2. La Giunta regionale, con propri atti, stabilisce le forme e le modalità di utilizzo delle risorse residue di cui al comma 1 , tenuto conto delle caratteristiche tecniche dei fondi di garanzia e per il capitale di rischio da cui originano le risorse, ed i soggetti abilitati alla gestione, nel rispetto delle normative nazionali ed europee vigenti e, in particolare, della Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 del 19.03.2020, come modificata dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 2215 del 3.4.2020, nonché della normativa europea sugli aiuti di stato.

3. Per la gestione delle risorse di cui al comma 1 sono applicate, relativamente al servizio di gestione degli strumenti finanziari, le disposizioni previste dalla normativa europea riferita alla programmazione 2014-2020.


Art. 4
(Elezioni del Consiglio di amministrazione del Consorzio di Bonifica Tevere Nera nell'anno 2020)

1. In relazione agli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, le elezioni del Consiglio di amministrazione del Consorzio di Bonifica Tevere Nera, di cui all' articolo 17-bis della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di bonifica), per l'anno 2020, si svolgono tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020 e in ogni caso in coincidenza con le elezioni amministrative, i cui termini sono rinviati in virtù dell' articolo 1 del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020).


Art. 5
(Proroghe dei termini relativi alle autorizzazioni per gli appostamenti fissi di caccia di cui all' articolo 24 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 )

1. In relazione agli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto disposto dall' articolo 24, comma 6, della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), per l'anno 2020, il termine per la presentazione della richiesta di rinnovo dell'autorizzazione per gli appostamenti fissi di caccia è prorogata al 30 giugno 2020 e il termine per le domande di nuova autorizzazione è prorogato al 15 luglio 2020.

2. In caso di proroga dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, la Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, eventuali e ulteriori modifiche ai termini di cui al comma 1 .


Art. 6
(Sospensione dei termini dei versamenti relativi alla tassa automobilistica regionale e al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani)

1. Per i soggetti con la residenza o la sede legale o la sede operativa nel territorio della Regione Umbria, sono sospesi i termini dei versamenti della tassa automobilistica regionale da effettuare nel periodo dal 1° marzo al 31 luglio 2020.

2. Sono altresì sospesi i versamenti del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani da effettuarsi nel secondo trimestre 2020, ad eccezione dei versamenti dovuti dai soggetti obbligati come individuati al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi). I soggetti obbligati di cui al comma 1 dell'articolo 3 della medesima legge applicano la sospensione di cui al presente comma nei confronti dei soggetti conferenti con vincolo di traslazione degli effetti sospensivi a favore dei comuni affidatari del servizio.

3. I versamenti sospesi nel periodo di cui ai commi 1 e 2 sono effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione, entro il 30 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.

4. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.


Art. 7
(Sostegno all'associazionismo sportivo)

1. La Regione sostiene gli interventi delle società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all' articolo 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)), che hanno la sede legale o la sede operativa nel territorio regionale, finalizzati all'adeguamento ed alla ripresa dell'attività svolta alle disposizioni igienico sanitarie e di distanziamento sociale conseguenti l'emergenza epidemiologica COVID-19 dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, negli impianti sportivi di cui siano proprietari o gestori.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri e modalità di gestione degli interventi di cui al comma 1 , individuando le percentuali massime di contribuzione anche in funzione delle specifiche caratteristiche dei soggetti richiedenti e degli impianti, nel rispetto delle normative nazionali ed europee vigenti e, in particolare, della normativa europea sugli aiuti di stato.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 400.000,00 alla Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio regionale di previsione 2020-2022.

4. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'esercizio 2020 della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio regionale di previsione 2020-2022.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di cui ai commi 3 e 4, in termini di competenza e di cassa, al Bilancio regionale di previsione 2020-2022.


Art. 8
(Sostegno all'accesso al credito dei soggetti dell'associazionismo sportivo e culturale)

1. Al fine di contrastare gli effetti della crisi economica e finanziaria derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono concessi contributi in conto interessi alle società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all' articolo 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)) e ai soggetti dell'associazionismo il cui statuto o atto costitutivo preveda lo svolgimento di attività culturali o dello spettacolo, che hanno la sede legale o la sede operativa nel territorio regionale, a fronte di finanziamenti erogati da soggetti pubblici e privati autorizzati ai sensi delle specifiche norme sull'esercizio dell'attività creditizia finalizzati alla continuità delle attività sociali.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri e modalità di concessione dei benefici di cui al comma 1 , oltre che le modalità di gestione dei procedimenti, individuando le forme tecniche e le percentuali massime di contribuzione anche in funzione delle specifiche caratteristiche dei soggetti richiedenti, nel rispetto delle normative nazionali ed europee vigenti e, in particolare, della normativa europea sugli aiuti di stato.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 100.000,00 alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturale e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" e di euro 100.000,00 alla Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio regionale di previsione 2020-2022.

4. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'esercizio 2020 della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio regionale di previsione 2020-2022.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di cui ai commi precedenti, in termini di competenza e di cassa, al Bilancio regionale di previsione 2020-2022.


Art. 9
(Differimento del canone demaniale lacuale)

1. Il termine per il versamento dei canoni di concessione, dovuti per l'annualità 2020, su beni appartenenti al demanio lacuale ai sensi del Regio decreto 1 dicembre 1895, n. 726 (Approvazione del regolamento per la vigilanza e per le concessioni delle spiagge dei laghi pubblici e delle relative pertinenze), di cui all' articolo 2, comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33 (Disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale e di demanio lacuale), è differito al 30 agosto 2020.


Art. 10
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 20 maggio 2020

Tesei


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