Bollettino Ufficiale n. 39, S.str. del 05/08/2019
L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
TITOLO I
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
Art. 1
(Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale)
1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2019 approvato con legge regionale 27 dicembre 2018, n. 13 (Bilancio di previsione della Regione Umbria 2019-2021), sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2019, sono rappresentate nell'Allegato 1 alla presente legge.
Art. 2
(Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto)
1. A seguito della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018 il disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente, determinato dal debito autorizzato e non contratto, è quantificato in euro 71.894.514,30.
Art. 3
(Fondo di cassa inizio esercizio 2019)
1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2019 è determinato in euro 306.753.725,38 in conformità con quanto disposto dall'articolo 8 della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018.
Art. 4
(Autorizzazione al ricorso all'indebitamento. Modificazioni alla l.r. 13/2018 )
1. All' articolo 6 della l.r. 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 l'importo di " 84.490.403,39 " è sostituito dal seguente " 71.894.514,30 ";
b) al comma 5 gli importi " 383.000,00 " e " 4.595.000,00 " sono rispettivamente sostituiti dai seguenti " 327.000,00 " e " 3.915.000,00 ".
Art. 5
(Variazioni di bilancio)
1. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione 2019-2021 sono apportate le variazioni di cui alle Tabelle "2" e "3" allegate alla presente legge.
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.
Art. 6
(Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2019-2021)
1. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese derivanti dalla presente legge sono modificati gli allegati di cui all' articolo 2, comma 1 della l.r. 13/2018 .
2. Sono pertanto approvati, ai sensi del comma 1 , i seguenti allegati alla presente legge:
a) Tabella 2 - prospetto delle variazioni alle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2019-2021 (Allegato 2);
b) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2019-2021 (Allegato 3);
c) Tabella 3 - prospetto delle variazioni alle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2019-2021 (Allegato 4);
d) riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2019-2021 (Allegato 5);
e) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (Allegato 6);
f) Tabella 4 - prospetto delle entrate assestate per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2019-2021 (Allegato 7);
g) riepilogo generale delle entrate assestate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2019-2021 (Allegato 8);
h) Tabella 5 - prospetto delle spese assestate per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2019-2021 (Allegato 9);
i) riepiloghi generali delle spese assestate rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2019-2021 (Allegato 10);
j) quadro generale riassuntivo delle entrate assestate (per titoli) e delle spese assestate (per titoli) (Allegato 11);
k) prospetto dimostrativo aggiornato dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2019-2021 (Allegato 12);
l) prospetto aggiornato concernente la composizione per missioni e programmi, del Fondo pluriennale vincolato (Allegato 13);
m) prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2019-2021 (Allegato 14);
n) il prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato 15);
o) la nota integrativa all'Assestamento del bilancio 2019-2021 (Allegato 16);
p) l'elenco aggiornato dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato 17);
q) elenco aggiornato degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con le risorse disponibili (Allegato 18);
r) elenco variazioni delle spese a carattere continuativo autorizzate con il bilancio 2019-2021 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio, ai sensi dell' articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) (Allegato 19).
TITOLO II
MODIFICAZIONI A LEGGI REGIONALI
Art. 7
(Ulteriori modificazioni dell' articolo 47-bis della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 )
1. Al comma 1 dell'articolo 47-bis della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), le parole: " Resta ferma la possibilità, per gli stessi enti, di ricorrere comunque ad assunzioni di personale a tempo determinato e ad altre tipologie di rapporti di lavoro flessibile, nella misura strettamente necessaria ad assicurare le attività di emergenza e urgenza o il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza. " sono abrogate a decorrere dal 1 gennaio 2020.
Art. 8
(Ulteriori modificazioni dell' articolo 4 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 )
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi), è inserito il seguente:
" 4 bis. Il limite temporale di cui al comma 4 non si applica agli incarichi svolti a titolo gratuito. ".
TITOLO III
NORMA FINALE
Art. 9
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 1 agosto 2019
Paparelli