(Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 53 del 19/10/2022
L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
(Modificazione e integrazione all' articolo 2 )
1. Alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 25 novembre 2016, n. 14 (Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini), il segno di punteggiatura: " . " è sostituito dal seguente: " ; ".
2. Dopo la lettera q) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 14/2016 , è aggiunta la seguente:
" q bis) riconosce adeguata tutela alle donne con disabilità, quale categoria soggetta a discriminazioni multiple e trasversali, sostenendo azioni finalizzate a garantire loro una piena inclusione nel tessuto sociale. ".
Art. 2
(Modificazione e integrazione all'articolo 13)
1. Alla lettera k) del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 14/2016 , il segno di punteggiatura: " . " è sostituito dal seguente: " ; ".
2. Dopo la lettera k) del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 14/2016 , è aggiunta la seguente:
" k bis) campagne di sensibilizzazione e informazione sul tema della parità di genere in riferimento alla discriminazione multipla delle donne disabili. ".
Art. 3
(Modificazione e integrazione all'articolo 15)
1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 14/2016 , il segno di punteggiatura: " . " è sostituito dal seguente: " ; ".
2. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 14/2016 , è aggiunta la seguente:
" e bis) assicura la piena accessibilità dei servizi e dei presidi sanitari, sociosanitari e sociali da parte delle donne con disabilità, assicurando l'offerta di informazioni, in modo specifico e adeguato alla propria disabilità, per consentire e favorire la libera scelta circa la propria salute, con riguardo anche all'ambito ginecologico, della salute sessuale e riproduttiva. ".
Art. 4
(Integrazione all'articolo 17)
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 17 della l.r. 14/2016 , è aggiunto il seguente:
" 6 bis. La Regione, nell'ambito delle misure regionali per i servizi per il lavoro, elabora e promuove azioni per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro delle donne con disabilità, favorendo nelle sedi competenti forme di flessibilità adeguate alle specifiche esigenze connesse alla condizione di disabilità. ".
Art. 5
(Integrazione all'articolo 31)
1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 14/2016 , dopo le parole " o dalla loro cittadinanza " sono inserite le seguenti: " e, in particolare, assicura interventi in ausilio e supporto delle donne con disabilità che intendono sporgere denuncia o adire l'autorità giudiziaria ".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 14 ottobre 2022
TESEI