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NORMATIVA
Normativa regionale - Umbria

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Legge Regionale Umbria 12 aprile 2022, n. 6.
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 31 (Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni).
 
Bollettino Ufficiale n. 18 del 20/04/2022
L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
(Modificazione all' articolo 1 della l.r. 31/2013 )

1. All' articolo 1, comma 2 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 31 (Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni) le parole: " e dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) " sono sostituite dalle seguenti: " , dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)) e dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato) ".

Art. 2
(Modificazioni all' articolo 3 della l.r. 31/2013 )

1. All' articolo 3 della l.r. 31/2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le lettere a), b), c), d), e g) sono abrogate;

b) al comma 1, lettera h) le parole: " non riservate allo Stato e agli enti locali " sono sostituite dalle seguenti: " nelle materie indicate dal D.Lgs. 208/2021 ";

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
" 1 bis. La Regione, nel rispetto dei limiti indicati all'articolo 1, comma 2, esercita le proprie competenze nelle materie individuate dall' articolo 8 del D.Lgs. 259/2003 . ";

d) il comma 2 è abrogato.

Art. 3
(Modificazioni all' articolo 6 della l.r. 31/2013 )

1. All' articolo 6 della l.r. 31/2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono soppresse le parole: " con la Regione ";

b) al comma 4 dopo la parola: " RUN " sono inserite le seguenti: " , previa verifica tecnica, ";

c) i commi 5 e 6 sono abrogati.

Art. 4
(Modificazione all' articolo 8 della l.r. 31/2013 )

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 31/2013 sono soppresse le parole: " ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ".

Art. 5
(Modificazione all' articolo 9 della l.r. 31/2013 )

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 31/2013 è inserito il seguente:
" 4 bis. Gli interventi in materia di infrastrutturazione digitale degli edifici sono eseguiti in conformità a quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)) e dall' articolo 4 del D.Lgs. 207/2021 . ".

Art. 6
(Modificazioni all' articolo 13 della l.r. 31/2013 )

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 31/2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: " adottano " è sostituita dalle seguenti: " possono adottare ";

b) sono soppresse le parole: " entro centoventi giorni dall'approvazione del regolamento di cui all' articolo 5 della legge regionale 14 giugno 2002, n. 9 (Tutela sanitaria e ambientale dell'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) ".

Art. 7
(Modificazioni all' articolo 14 della l.r. 31/2013 )

1. All' articolo 14 della l.r. 31/2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: " impianti radioelettrici " sono inserite le seguenti: " , nel rispetto del principio di leale collaborazione, ";

b) al comma 1 le parole: " al dipartimento provinciale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) territorialmente competenti " sono sostituite dalle seguenti: " alle strutture dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) competenti ";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
" 2. I piani di rete e i programmi di sviluppo individuano la localizzazione degli impianti radioelettrici esistenti, le previsioni di aree per nuove localizzazioni di impianti radioelettrici e contengono l'elenco di quelli esistenti soggetti a modifiche. ";

d) il comma 3 è abrogato.

Art. 8
(Modificazioni all' articolo 15 della l.r. 31/2013 )

1. All' articolo 15 della l.r. 31/2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: " I comuni devono provvedere, secondo le modalità previste dal regolamento comunale di cui all'articolo 13, all'individuazione sul proprio territorio delle aree di installazione, nonché " sono sostituite dalle seguenti: " I comuni possono provvedere, fatto salvo quanto prescritto dall' articolo 8, comma 6, della l. 36/2001 , a ";

b) al comma 1 sono soppresse le parole: " per gli impianti radioelettrici soggetti alle procedure abilitative di cui agli articoli 87 e 87-bis del D.Lgs. 259/2003 , ";

c) il comma 2 è abrogato.

Art. 9
(Modificazioni all' articolo 16 della l.r. 31/2013 )

1. All' articolo 16 della l.r. 31/2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
" 1. L'installazione e la modifica degli impianti radioelettrici sono soggette alle procedure stabilite dalle disposizioni statali ed in particolare dal D.Lgs. 259/2003 , nonché dall' articolo 5 del D.Lgs. 207/2021 . ";

b) al comma 4 sono soppresse le parole: " di cui agli articoli 87 e 87-bis, del D.Lgs. 259/2003 " e le parole: " regolamento comunale di cui all'articolo 13 " sono sostituite dalla seguente: " comune ";

c) all'alinea del comma 6 le parole: " che indichi: " sono sostituite dalle seguenti: " recante i dati identificativi del gestore e gli estremi del titolo abilitativo. ";

d) al comma 6 le lettere a), b) e c) sono abrogate;

e) al comma 7, le parole: " al dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. territorialmente competente " sono sostituite dalle seguenti: " alle strutture dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) competenti ";

f) al comma 8 sono soppresse le parole: " e al dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio al fine del censimento di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d) ";

g) il comma 9 è sostituito dal seguente:
" 9. L'installazione, l'attivazione e le dismissioni degli impianti temporanei per telefonia mobile sono disciplinate dall' articolo 47 del D.Lgs. 259/2003 . ";

h) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
" 9 bis. Le disposizioni della legge regionale 15 marzo 2021, n. 6 (Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale) non si applicano ai procedimenti ricadenti nel campo di applicazione della presente legge. ".

Art. 10
(Modificazione all' articolo 17 della l.r. 31/2013 )

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 31/2013 sono soppresse le parole: " e le modalità previste dal regolamento comunale di cui all'articolo 13 ".

Art. 11
(Modificazioni all' articolo 19 della l.r. 31/2013 )

1. All' articolo 19 della l.r. 31/2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica sono soppresse le parole: " e utilizzo della potenza autorizzata ";

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
" 1. I titolari e i gestori degli impianti radioelettrici legittimati ai sensi dell'articolo 16, entro sei mesi dall'attivazione dell'impianto devono effettuarne la post-attivazione e trasmettere al comune e alle strutture dell'A.R.P.A. competenti una asseverazione relativa all'effettiva accensione dell'impianto avente ad oggetto la localizzazione dello stesso, il codice univoco identificativo e la scheda radioelettrica completa di tutte le informazioni relative alle antenne, alle potenze e ai servizi attivati. Le successive modifiche delle caratteristiche dell'impianto dichiarate in sede di post-attivazione, devono essere oggetto di un nuovo titolo legittimante ai sensi dell'articolo 16. ";

c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
" 1 bis. Le autocertificazioni e le dichiarazioni contenenti le informazioni relative alle caratteristiche tecniche e radioelettriche degli impianti, nei casi di procedimenti semplificati per i quali le disposizioni statali non prescrivono il parere dell'A.R.P.A., sono efficaci quali comunicazioni di post-attivazione.
1 ter. Le comunicazioni di post-attivazione rilevano anche ai fini del censimento e aggiornamento del catasto di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d). ";

d) il comma 2 è abrogato.

Art. 12
(Modificazioni all' articolo 24 della l.r. 31/2013 )

1. Al comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 31/2013 le lettere b) e c) sono abrogate.

Art. 13
(Modificazioni all' articolo 25 della l.r. 31/2013 )

1. All' articolo 25 della l.r. 31/2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: " commi 1 e 2 " sono sostituite dalle seguenti: " comma 1 ";

b) al comma 3 le parole: " regolamento comunale di cui all'articolo 13 " sono sostituite dalla seguente: " comune ";

c) il comma 8 è abrogato;

d) al comma 9 le parole: " ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 " sono sostituite dalle seguenti: " al presente articolo " e sono soppresse le parole: " e le sanzioni amministrative di cui ai commi 7 e 8 sono irrogate dalla Regione ".

Art. 14
(Modificazioni all' articolo 26 della l.r. 31/2013 )

1. All' articolo 26 della l.r. 31/2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 3 sono abrogati;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
" 5 bis. Per gli anni 2022 e successivi, l'entità della spesa per gli interventi di cui all'articolo 21 è determinata annualmente con la legge di bilancio regionale, ai sensi dell' articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) ed imputata alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività" , Programma 04 "Reti e altri servizi di pubblica utilità."

c) il comma 6 è abrogato .

Art. 15
(Modificazioni all' articolo 27 della l.r. 31/2013 )

1. All' articolo 27 della l.r. 31/2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le lettere b), c), d), e), f) e g) sono abrogate;

b) al comma 5 le parole: "entro dodici mesi dall'approvazione del regolamento comunale di cui articolo 13 " sono sostituite dalle seguenti: "entro i termini stabiliti dal comune territorialmente competente";

c) il comma 6 è abrogato.

Art. 16
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 31/2013 :

a) l' articolo 4 ;

b) l' articolo 5 ;

c) l' articolo 7 ;

d) i commi 5 e 6 dell' articolo 9 ;

e) l' articolo 10 ;

f) l' articolo 11 ;

g) l' articolo 12 ;

h) il comma 3 dell'articolo 18 ;

i) l'articolo 20;

j) il Capo IV;

k) l'articolo 21 ;

l) il Capo V ;

m) l' articolo 22 ;

n) l' articolo 23 ;

o) l' articolo 28 .


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 12 aprile 2022
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