Bollettino Ufficiale n. 18 del 20/04/2022
L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
(Modificazione all' articolo 1 della l.r. 31/2013 )
1. All' articolo 1, comma 2 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 31 (Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni) le parole: " e dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) " sono sostituite dalle seguenti: " , dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)) e dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato) ".
Art. 2
(Modificazioni all' articolo 3 della l.r. 31/2013 )
1. All' articolo 3 della l.r. 31/2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le lettere a), b), c), d), e g) sono abrogate;
b) al comma 1, lettera h) le parole: " non riservate allo Stato e agli enti locali " sono sostituite dalle seguenti: " nelle materie indicate dal D.Lgs. 208/2021 ";
c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
" 1 bis. La Regione, nel rispetto dei limiti indicati all'articolo 1, comma 2, esercita le proprie competenze nelle materie individuate dall' articolo 8 del D.Lgs. 259/2003 . ";
d) il comma 2 è abrogato.
Art. 3
(Modificazioni all' articolo 6 della l.r. 31/2013 )
1. All' articolo 6 della l.r. 31/2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono soppresse le parole: " con la Regione ";
b) al comma 4 dopo la parola: " RUN " sono inserite le seguenti: " , previa verifica tecnica, ";
c) i commi 5 e 6 sono abrogati.
Art. 4
(Modificazione all' articolo 8 della l.r. 31/2013 )
1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 31/2013 sono soppresse le parole: " ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ".
Art. 5
(Modificazione all' articolo 9 della l.r. 31/2013 )
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 31/2013 è inserito il seguente:
" 4 bis. Gli interventi in materia di infrastrutturazione digitale degli edifici sono eseguiti in conformità a quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)) e dall' articolo 4 del D.Lgs. 207/2021 . ".
Art. 6
(Modificazioni all' articolo 13 della l.r. 31/2013 )
1. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 31/2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: " adottano " è sostituita dalle seguenti: " possono adottare ";
b) sono soppresse le parole: " entro centoventi giorni dall'approvazione del regolamento di cui all' articolo 5 della legge regionale 14 giugno 2002, n. 9 (Tutela sanitaria e ambientale dell'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) ".
Art. 7
(Modificazioni all' articolo 14 della l.r. 31/2013 )
1. All' articolo 14 della l.r. 31/2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: " impianti radioelettrici " sono inserite le seguenti: " , nel rispetto del principio di leale collaborazione, ";
b) al comma 1 le parole: " al dipartimento provinciale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) territorialmente competenti " sono sostituite dalle seguenti: " alle strutture dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) competenti ";
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
" 2. I piani di rete e i programmi di sviluppo individuano la localizzazione degli impianti radioelettrici esistenti, le previsioni di aree per nuove localizzazioni di impianti radioelettrici e contengono l'elenco di quelli esistenti soggetti a modifiche. ";
d) il comma 3 è abrogato.
Art. 8
(Modificazioni all' articolo 15 della l.r. 31/2013 )
1. All' articolo 15 della l.r. 31/2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: " I comuni devono provvedere, secondo le modalità previste dal regolamento comunale di cui all'articolo 13, all'individuazione sul proprio territorio delle aree di installazione, nonché " sono sostituite dalle seguenti: " I comuni possono provvedere, fatto salvo quanto prescritto dall' articolo 8, comma 6, della l. 36/2001 , a ";
b) al comma 1 sono soppresse le parole: " per gli impianti radioelettrici soggetti alle procedure abilitative di cui agli articoli 87 e 87-bis del D.Lgs. 259/2003 , ";
c) il comma 2 è abrogato.
Art. 9
(Modificazioni all' articolo 16 della l.r. 31/2013 )
1. All' articolo 16 della l.r. 31/2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
" 1. L'installazione e la modifica degli impianti radioelettrici sono soggette alle procedure stabilite dalle disposizioni statali ed in particolare dal D.Lgs. 259/2003 , nonché dall' articolo 5 del D.Lgs. 207/2021 . ";
b) al comma 4 sono soppresse le parole: " di cui agli articoli 87 e 87-bis, del D.Lgs. 259/2003 " e le parole: " regolamento comunale di cui all'articolo 13 " sono sostituite dalla seguente: " comune ";
c) all'alinea del comma 6 le parole: " che indichi: " sono sostituite dalle seguenti: " recante i dati identificativi del gestore e gli estremi del titolo abilitativo. ";
d) al comma 6 le lettere a), b) e c) sono abrogate;
e) al comma 7, le parole: " al dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. territorialmente competente " sono sostituite dalle seguenti: " alle strutture dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) competenti ";
f) al comma 8 sono soppresse le parole: " e al dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio al fine del censimento di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d) ";
g) il comma 9 è sostituito dal seguente:
" 9. L'installazione, l'attivazione e le dismissioni degli impianti temporanei per telefonia mobile sono disciplinate dall' articolo 47 del D.Lgs. 259/2003 . ";
h) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
" 9 bis. Le disposizioni della legge regionale 15 marzo 2021, n. 6 (Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale) non si applicano ai procedimenti ricadenti nel campo di applicazione della presente legge. ".
Art. 10
(Modificazione all' articolo 17 della l.r. 31/2013 )
1. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 31/2013 sono soppresse le parole: " e le modalità previste dal regolamento comunale di cui all'articolo 13 ".
Art. 11
(Modificazioni all' articolo 19 della l.r. 31/2013 )
1. All' articolo 19 della l.r. 31/2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica sono soppresse le parole: " e utilizzo della potenza autorizzata ";
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
" 1. I titolari e i gestori degli impianti radioelettrici legittimati ai sensi dell'articolo 16, entro sei mesi dall'attivazione dell'impianto devono effettuarne la post-attivazione e trasmettere al comune e alle strutture dell'A.R.P.A. competenti una asseverazione relativa all'effettiva accensione dell'impianto avente ad oggetto la localizzazione dello stesso, il codice univoco identificativo e la scheda radioelettrica completa di tutte le informazioni relative alle antenne, alle potenze e ai servizi attivati. Le successive modifiche delle caratteristiche dell'impianto dichiarate in sede di post-attivazione, devono essere oggetto di un nuovo titolo legittimante ai sensi dell'articolo 16. ";
c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
" 1 bis. Le autocertificazioni e le dichiarazioni contenenti le informazioni relative alle caratteristiche tecniche e radioelettriche degli impianti, nei casi di procedimenti semplificati per i quali le disposizioni statali non prescrivono il parere dell'A.R.P.A., sono efficaci quali comunicazioni di post-attivazione.
1 ter. Le comunicazioni di post-attivazione rilevano anche ai fini del censimento e aggiornamento del catasto di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d). ";
d) il comma 2 è abrogato.
Art. 12
(Modificazioni all' articolo 24 della l.r. 31/2013 )
1. Al comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 31/2013 le lettere b) e c) sono abrogate.
Art. 13
(Modificazioni all' articolo 25 della l.r. 31/2013 )
1. All' articolo 25 della l.r. 31/2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole: " commi 1 e 2 " sono sostituite dalle seguenti: " comma 1 ";
b) al comma 3 le parole: " regolamento comunale di cui all'articolo 13 " sono sostituite dalla seguente: " comune ";
c) il comma 8 è abrogato;
d) al comma 9 le parole: " ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 " sono sostituite dalle seguenti: " al presente articolo " e sono soppresse le parole: " e le sanzioni amministrative di cui ai commi 7 e 8 sono irrogate dalla Regione ".
Art. 14
(Modificazioni all' articolo 26 della l.r. 31/2013 )
1. All' articolo 26 della l.r. 31/2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 3 sono abrogati;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
" 5 bis. Per gli anni 2022 e successivi, l'entità della spesa per gli interventi di cui all'articolo 21 è determinata annualmente con la legge di bilancio regionale, ai sensi dell' articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) ed imputata alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività" , Programma 04 "Reti e altri servizi di pubblica utilità."
c) il comma 6 è abrogato .
Art. 15
(Modificazioni all' articolo 27 della l.r. 31/2013 )
1. All' articolo 27 della l.r. 31/2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le lettere b), c), d), e), f) e g) sono abrogate;
b) al comma 5 le parole: "entro dodici mesi dall'approvazione del regolamento comunale di cui articolo 13 " sono sostituite dalle seguenti: "entro i termini stabiliti dal comune territorialmente competente";
c) il comma 6 è abrogato.
Art. 16
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 31/2013 :
a) l' articolo 4 ;
b) l' articolo 5 ;
c) l' articolo 7 ;
d) i commi 5 e 6 dell' articolo 9 ;
e) l' articolo 10 ;
f) l' articolo 11 ;
g) l' articolo 12 ;
h) il comma 3 dell'articolo 18 ;
i) l'articolo 20;
j) il Capo IV;
k) l'articolo 21 ;
l) il Capo V ;
m) l' articolo 22 ;
n) l' articolo 23 ;
o) l' articolo 28 .
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 12 aprile 2022
TESEI