Il Consiglio regionale
ha approvato
il Presidente della Regione
promulga la seguente legge:
ARTICOLO UNICO
1. Le circoscrizioni territoriali dei Comuni di Nova Ponente e Nova Levante sono modificate secondo le risultanze di cui alla allegata documentazione tecnica, accertato che si tratta di territorio nel quale non si trovano insediamenti umani permanenti e si sono verificate le condizioni previste dall’articolo 2 della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 e successive modificazioni.
2. Con l’entrata in vigore della presente legge si procederà alla rideterminazione dei confini tra i due Comuni di Nova Ponente e Nova Levante sulla base della allegata documentazione tecnica.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Trento, 14 aprile 2011
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
DOTT. LUIS DURNWALDER