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NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana

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Legge regionale toscana 9 marzo 2012 n 8
Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell’articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
 

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga la seguente legge:


PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 66 dello Statuto;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed in particolare l’articolo 27;
Visto l’articolo 3 ter del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;
Visto l’articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto legislativo 22 aprile 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
Vista la legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma);
Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”);
Vista la legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere di pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n.76 “Disciplina degli accordi di programma”);
Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);
Vista la legge regionale 5 agosto 2011, n. 40 (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”, alla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 “Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche”, alla legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 “Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente” e alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 “Norme per il recupero abitativo dei sottotetti”);
Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza);
Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012);
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 25 gennaio 2012;
Vista la deliberazione del Collegio di garanzia statutaria 10 febbraio 2012, n. 1, che approva il giudizio, espresso dal Collegio stesso, su richiesta di più di un quinto dei consiglieri regionali, sulla conformità statutaria della presente legge nel testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 31 gennaio 2012, e ritenuto di adeguarsi a tale giudizio integrando opportunamente, in sede di riesame, il presente preambolo nelle parti relative all’articolo 2, comma 2, e all’articolo 8, nonché modificando i commi 3 e 4 dello stesso articolo 8;
Considerato quanto segue:
1. L’esigenza di dare attuazione all’articolo 27 del d.l. 201/2012, convertito dalla l. 214/2011, integrando in un’unica disciplina gli strumenti di semplificazione e coordinamento interistituzionale ivi previsti e, in particolare, i programmi unitari di valorizzazione territoriale (PUV) e le procedure semplificate per l’approvazione delle varianti urbanistiche connesse ai piani di alienazione e valorizzazione approvati da ciascun ente;
2. La necessità di assicurare la massima cooperazione istituzionale tra gli enti coinvolti nei procedimenti di formazione dei PUV;
3. L’esigenza di avviare, attuare e concludere, in tempi certi, processi di valorizzazione unici a livello regionale del patrimonio pubblico coerenti con gli indirizzi della pianificazione territoriale e dello sviluppo territoriale e con la programmazione economica regionale, che possano costituire elemento di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo economico sostenibile locale nonché di incremento delle dotazioni di servizi pubblici locali e dell’abitare;
4. La necessità di prevedere e disciplinare la formazione di PUV, elaborati d’intesa con gli enti interessati, finalizzati a definire in forma integrata le modalità per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione del patrimonio immobiliare pubblico;
5. La necessità di individuare i requisiti degli interventi di valorizzazione da far rientrare nei PUV;
6. La necessità di prevedere per l’attuazione dei PUV, procedimenti semplificati di variazione degli strumenti urbanistici comunali e degli strumenti di pianificazione urbanistica;
7. La necessità di definire, per l’alienazione e la valorizzazione di immobili inseriti nel patrimonio di Regione, province, comuni o di ogni altro soggetto pubblico, che non rientrano nei PUV, procedure di copianificazione che garantiscano modalità semplificate per l’approvazione delle varianti urbanistiche;
8. La necessità di unificare la fase preliminare dei procedimenti di valorizzazione che si realizzano sia tramite i PUV, sia attraverso l’applicazione delle procedure semplificate di variante urbanistica, attribuendo ai comuni il compito di coordinare le diverse istanze del territorio di competenza;
9. La necessità di prevedere una disciplina di prima applicazione al fine di garantire l’immediato avvio delle procedure disciplinate con la legge regionale;
10. Nell’ambito del programma strategico regionale di riorganizzazione dei presìdi ospedalieri toscani, sono stati stipulati dalla Regione Toscana, dalle aziende sanitarie e dai comuni interessati, accordi di programma per la realizzazione dei nuovi presìdi al cui finanziamento hanno contribuito le stesse aziende sanitarie con le risorse derivanti da interventi di valorizzazione del loro patrimonio non strumentale, tra cui anche i presìdi ospedalieri da dismettere;
11. Salvo i casi specifici richiamati dall’articolo 8, comma 2, gli accordi di programma non hanno definito gli interventi di valorizzazione da attivare rinviando, a tale fine, all’iniziativa dei comuni interessati, da assumere entro termini specificati negli accordi medesimi;
12. I termini definiti negli accordi di programma sono scaduti da vari anni e il perdurare di tale inerzia rischia di compromettere definitivamente la possibilità che le aziende sanitarie interessate siano in grado di onorare gli impegni finanziari assunti, con grave pregiudizio dell’interesse regionale connesso al rispetto degli equilibri finanziari del sistema sanitario;
13. A fronte della suddetta esigenza unitaria di livello regionale, è necessario disporre, ai sensi dell’articolo 62, comma 3, dello Statuto, un potere di iniziativa in capo ai sindaci interessati ed al Presidente della Giunta regionale per la definizione degli interventi di valorizzazione che assicurino gli obiettivi economici e finanziari definiti consensualmente negli accordi di programma;
14. La necessità di mantenere la disciplina prevista dalla l.r. 77/2004 per gli aspetti procedurali ivi previsti;
15. La ristrettezza dei tempi riservati dal legislatore nazionale all’esercizio della potestà legislativa regionale che impone un intervento legislativo urgente;


Approva la presente legge

ARTICOLO 1
Finalità e principi


1. La Regione riconosce il carattere strategico delle iniziative di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico quale risultato di un processo di valutazione attraverso il quale gli enti proprietari prendono in considerazione le diverse possibilità di valorizzazione, dalla concessione o locazione onerosa fino all’alienazione, e le valutano in considerazione della natura di ciascun bene e rispetto alle effettive possibilità di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo economico sostenibile locale, nonché di incremento delle dotazioni di servizi pubblici locali e dell’abitare.
2. La Regione promuove la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico che insiste nel territorio regionale attraverso:
a) la formazione di programmi unitari di valorizzazione territoriale (PUV), elaborati d’intesa tra la Regione e gli enti interessati e finalizzati a definire in forma integrata le modalità per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione di tale patrimonio, perseguendo gli obiettivi di cui all’articolo 74 bis, comma 1, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);
b) la definizione di procedure semplificate per l’approvazione delle varianti urbanistiche relative ai piani alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico non rientranti nei PUV.

ARTICOLO 2
Oggetto


1. In attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e nel
perseguimento dell’obiettivo di realizzare le più adeguate forme di integrazione tra gli enti e di copianificazione, la presente legge disciplina:
a) il procedimento per la formazione dei PUV e le caratteristiche degli interventi di valorizzazione ivi previsti;
b) il procedimento semplificato per l’approvazione delle varianti urbanistiche previste dai piani delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’articolo 58, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. La presente legge disciplina, inoltre, la procedura per l’attuazione degli accordi di programma stipulati per la realizzazione di nuovi presìdi ospedalieri e per la valorizzazione dei beni funzionali a tale scopo.

ARTICOLO 3
Programmi unitari di valorizzazione territoriale


1. I PUV assicurano, con riferimento agli immobili di cui al comma 2:
a) la coerenza degli interventi di valorizzazione tra loro e con il contesto territoriale cui si riferiscono;
b) la coerente definizione delle nuove destinazioni d’uso degli immobili rispetto agli obiettivi definiti dagli strumenti della pianificazione territoriale;
c) gli eventuali interventi necessari per garantire il miglioramento qualitativo del contesto urbano e territoriale di riferimento.
2. I PUV hanno ad oggetto i beni immobili di proprietà:
a) della Regione, degli enti da essa dipendenti e delle aziende sanitarie;
b) degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico, o di cui il medesimo sia detentore o gestore.
3. I beni immobili di cui al comma 2, sono compresi nei PUV qualora per la loro valorizzazione sia necessaria una variante agli strumenti urbanistici comunali che comporti:
a) una contestuale variazione anche degli strumenti della pianificazione territoriale della Regione o della provincia;
b) in presenza di piano strutturale: un superamento che ecceda del 10 per cento il dimensionamento previsto per ciascuna destinazione d’uso con riferimento alle singole unità territoriali organiche elementari (UTOE), oppure che ecceda i 5.000 metri quadri di superficie utile lorda (SUL) complessivi per singola UTOE, oppure un superamento del dimensionamento del piano strutturale, con riferimento a ciascuna UTOE, che determini significativi effetti di carattere sovracomunale in termini di carico urbanistico e di aggravio sul sistema infrastrutturale e della mobilità. Nei limiti dimensionali sopra indicati non sono computati i mutamenti della destinazione d’uso relativi alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale;
c) in assenza di piano strutturale: il superamento del dimensionamento previsto dal piano regolatore generale;
d) una nuova destinazione urbanistica che preveda la realizzazione di grandi strutture di vendita;
e) un mutamento della destinazione urbanistica di aree con esclusiva o prevalente funzione agricola, o di aree inedificate ricadenti in contesti privi di opere di urbanizzazione primaria, oppure di aree inedificate dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136 del decreto legislativo 22 aprile 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
f) un mutamento della destinazione d’uso di immobili oggetto delle procedure di valorizzazione di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n.42).
4. Possono comunque essere compresi nei PUV anche immobili che non presentano le caratteristiche di cui al comma 3, a richiesta dell’ente proprietario ovvero nel caso in cui la Regione con gli altri enti interessati verifichi l’esigenza di procedere alla relativa valorizzazione in forma integrata con altri immobili compresi nel PUV.
5. Nel PUV possono essere compresi anche beni di proprietà delle amministrazioni statali, con le procedure definite d’intesa con le medesime.

ARTICOLO 4
Procedure preliminari per la formazione dei PUV e delle varianti comunali semplificate


1. Al fine di attuare la massima integrazione, nell’ambito di un rapporto di collaborazione tra gli enti, e di attivare ogni opportuna forma di sinergia tra i medesimi, entro il 30 settembre di ogni anno, gli enti di cui all’articolo 3, commi 2 e 5, interessati ad attivare processi di valorizzazione del loro patrimonio immobiliare, trasmettono al comune competente per territorio la propria proposta di piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per la parte che può comportare effetti di variante allo strumento urbanistico comunale.
2. La proposta di piano, contenente l’elenco degli immobili, è accompagnata da una relazione illustrativa; tale relazione dà conto delle motivazioni e degli effetti della destinazione d’uso proposta in relazione alle finalità di valorizzazione perseguite per ciascuno degli immobili considerati e della conseguente necessaria variante agli strumenti urbanistici. La relazione contiene gli elementi tipologici, dimensionali e di contesto relativi allo stato attuale e a quello proposto, rappresentati anche in forma cartografica, necessari per la relativa valutazione.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte di cui al comma 1, il comune, dopo averne verificati i contenuti con i propri strumenti urbanistici e avere valutato la rispondenza delle varianti proposte con le fattispecie di cui all’articolo 3, comma 3, redige un elenco complessivo, comprendente anche gli immobili eventualmente contenuti nella propria proposta di piano di alienazione e valorizzazione corredata dalla relazione di cui al comma 2. e lo trasmette, unitamente alle proprie eventuali considerazioni:
a) agli enti che hanno inviato le proposte di piano;
b) ai comuni limitrofi;
c) alla Regione e alla provincia competente, unitamente alla relazione di cui al comma 2.
4. Nell’elenco di cui al comma 3, il comune evidenzia, per ciascun immobile:
a) la destinazione d’uso prevista dal vigente strumento urbanistico comunale;
b) le diverse destinazioni d’uso proposte, indicando se, in base alle verifiche effettuate, ricorrono i presupposti per l’inserimento nel PUV, oppure per l’applicazione del procedimento semplificato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b).
5. Entro quindici giorni dal ricevimento dell’elenco, gli enti di cui al comma 3, trasmettono alla Regione e al comune eventuali considerazioni sulla documentazione ricevuta; la provincia inoltre esprime la propria valutazione circa la sussistenza di eventuali profili di incoerenza con il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC).
6. La Regione nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 5, procede all’istruttoria della documentazione pervenuta ai sensi del comma 3, tenendo conto delle considerazioni ricevute. Nell’ambito dell’istruttoria, la Regione verifica la sussistenza di eventuali profili di incoerenza con il piano di indirizzo territoriale (PIT).
7. Sulla base dell’istruttoria di cui al comma 6, la Giunta regionale, nei quindici giorni successivi, individua, dandone comunicazione a tutti gli enti interessati, gli interventi di valorizzazione e i relativi immobili che possono essere oggetto di PUV e definisce in via provvisoria il relativo ambito territoriale di riferimento, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 3, comma 1.
8. La Giunta regionale con propria deliberazione può approvare i modelli relativi alla documentazione prevista nel presente articolo.
9. Per gli immobili di proprietà della Regione la proposta di cui al comma 1, è a cura della struttura regionale competente che vi provvede in attuazione del piano approvato ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”).

ARTICOLO 5
Procedimento di PUV


1. Per le variazioni degli strumenti urbanistici comunali necessarie per l’attuazione dei PUV, compresi i casi in cui tali variazioni comportino varianti anche agli strumenti della pianificazione territoriale di Regione o provincia, si procede ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 “Disciplina degli accordi di programma”). In fase di conferenza di servizi, è prodotta tutta la documentazione urbanistica necessaria per le varianti stesse.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, sentiti gli enti interessati per ciascuno degli ambiti definiti in via provvisoria ai sensi dell’articolo 4, comma 7, procede alla promozione di un accordo di programma per ciascun PUV sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 6, comma 4, della legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma), che individua, tra l’altro, gli enti da coinvolgere, gli immobili e, in via definitiva, l’ambito territoriale del PUV.
3. Fuori dai casi in cui sia necessario procedere mediante accordo di pianificazione, l’accordo di programma si conclude nel termine di centoventi giorni dalla data della sua promozione.
4. Sono fatti salvi i poteri sostitutivi previsti in capo al Presidente della Giunta regionale dall’articolo 3 ter, comma 8, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
5. L’accordo di programma definisce, oltre ai contenuti di cui all’articolo 4 della l.r. 76/1996, la riduzione di termini e le semplificazioni che i soggetti sottoscrittori si impegnano ad attuare al fine di accelerare le procedure.

ARTICOLO 6
Procedimento semplificato per l’approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici comunali


1. Le varianti allo strumento urbanistico comunale che non rientrano nelle previsioni di cui all’articolo 3, comma 3, e che sono relative ad immobili diversi da quelli di cui all’articolo 4, comma 7, sono approvate con le modalità semplificate del presente articolo.
2. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano di alienazione e valorizzazione ha effetto di adozione delle varianti urbanistiche necessarie ad attuare le previsioni del piano.
3. L’avviso relativo alla deliberazione di cui al comma 2 è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), i relativi atti sono contestualmente pubblicati e resi accessibili sul sito internet del comune.
Gli interessati possono presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURT.
4. Decorso il termine di cui al comma 3, la proposta di piano è approvata dal consiglio comunale, che controdeduce in ordine alle osservazioni pervenute.
5. Le procedure urbanistiche semplificate di cui al presente articolo, possono essere applicate dai comuni anche per l’attuazione di programmi di alienazione e valorizzazione della Regione ai sensi della l.r. 77/2004, degli enti dipendenti dalla medesima, delle aziende sanitarie, nonché degli altri enti di cui all’articolo 58, comma 1, del d.l. 112/2008, convertito dalla l. 133/2008, relativamente ai beni immobili diversi da quelli di cui all’articolo 4, comma 7.
6. Ai fini dell’applicazione della procedura semplificata ai casi di cui al comma 5, il comune concorda con gli enti proprietari l’inserimento delle varianti relative ai loro beni nell’ambito della deliberazione di cui al comma 2; ove il comune non debba procedere all’approvazione di un proprio piano di alienazione e valorizzazione concorda l’adozione di apposita deliberazione, avente ad oggetto le varianti richieste.
7. Resta fermo lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), nei casi di cui alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza), e in conformità a quanto previsto nell’articolo 58, comma 2 del d.l. 112/2008, convertito dalla l. 133/2008.
8. In caso di approvazione della variante con le modalità del presente articolo e in contrasto a quanto stabilito dall’articolo 3, comma 3, la Regione può adottare misure di salvaguardia con gli effetti di cui all’articolo 26, comma 5, della l.r. 1/2005 entro i quarantacinque giorni successivi alla pubblicazione sul BURT della deliberazione comunale di approvazione della variante.

ARTICOLO 7
Disposizioni di prima applicazione del procedimento di formazione del PUV


1. In fase di prima applicazione della presente legge, al fine di consentire il più celere avvio delle procedure per l’attuazione di uno o più PUV a carattere sperimentale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, ogni ente interessato trasmette la propria proposta di piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per la parte che può comportare effetti di variante allo strumento urbanistico comunale alla Regione, alla provincia e, ove trattasi di ente diverso dal comune, al comune dove è localizzato il bene. La proposta è accompagnata dalla relazione di cui all’articolo 4, comma 2.
2. La Regione, nei trenta giorni successivi al ricevimento, procede alla convocazione di una o più conferenze di servizi, al fine di acquisire le valutazioni di tutti gli enti, compresi i comuni limitrofi, interessati dagli effetti delle proposte pervenute ai sensi del comma 1.
3. Sulla base degli esiti delle conferenze di cui al comma 2, la Giunta regionale procede agli adempimenti previsti all’articolo 4, comma 7.
4. Le varianti allo strumento urbanistico comunale che non rientrano nelle previsioni di cui all’articolo 3, comma 3, relative agli immobili per la cui valorizzazione la Giunta regionale non ritiene di procedere nell’ambito di un PUV ai sensi del comma 3, sono approvate con il procedimento semplificato di cui all’articolo 6.
5. Il procedimento di cui al presente articolo, si applica oltre il periodo di prima applicazione, nei casi in cui, in attuazione di normative statali o regionali, la Regione debba promuovere uno o più PUV con tempistiche non compatibili con il procedimento di cui all’articolo 4.
6. L’avvio del procedimento di PUV nei casi di cui al comma 5, è deliberato dalla Giunta regionale che ne determina anche l’ambito territoriale di riferimento. Per la condivisione del contenuto del PUV e l’acquisizione di eventuali proposte di inserimento da parte di enti interessati, si procede ai sensi dei commi 2 e 3.

ARTICOLO 8
Valorizzazione del patrimonio immobiliare non strumentale delle aziende sanitarie


1. La valorizzazione del patrimonio immobiliare non strumentale delle aziende sanitarie, connessa a ciascuno degli accordi di programma già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge per la realizzazione dei nuovi presìdi ospedalieri, costituisce uno specifico PUV regionale.
2. Ai fini dell’attuazione dei PUV di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, ove i comuni sottoscrittori degli accordi richiamati al medesimo comma 1 non provvedano all’approvazione delle varianti urbanistiche comunali necessarie alla predetta valorizzazione entro il termine di novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, avviando la relativa procedura nel termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data, previa diffida da parte del collegio di vigilanza e comunque applicando, in mancanza, i poteri sostitutivi di cui all’articolo 3, comma 3 della l.r. 35/2011, procede alla nomina di un commissario per l’approvazione della variante.
3. Per gli interventi di valorizzazione per i quali l’accordo di programma non definisce la nuova destinazione d’uso del patrimonio
immobiliare, il sindaco e il Presidente della Giunta regionale, d’intesa tra loro, promuovono l’integrazione dell’accordo e le sue eventuali variazioni,
anche al fine di assicurare il rispetto degli equilibri economici e finanziari previsti dal medesimo. La revisione dell’accordo deve essere sottoscritta entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente il termine, il Presidente della Giunta regionale, dandone comunicazione al collegio di vigilanza, propone al comune interessato una o più destinazioni d’uso funzionali alla valorizzazione, e assegna un termine al medesimo comune per la proposizione di motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni. Ove il comune non provveda nel termine assegnato, oppure le proposte presentate non consentano il raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari previsti negli accordi di programma, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, individua le destinazioni d’uso definitive, assegnando un termine al comune per procedervi. Ove il comune non provveda nel termine assegnato, previa diffida da parte del collegio di vigilanza e comunque applicando, in mancanza, i poteri sostitutivi di cui all’articolo 3, comma 3, della l.r. 35/2011, il Presidente della Giunta regionale procede alla nomina di un commissario per l’approvazione della variante e degli eventuali atti necessari a realizzare le finalità di valorizzazione.
4. Per l’approvazione delle varianti urbanistiche di cui al presente articolo si applicano le procedure semplificate di cui all’articolo 6.
Restano ferme le disposizioni nazionali in materia di vincoli di tutela.
5. Per l’attuazione degli accordi di programma di cui al comma 1, la procedura di cui al presente articolo si applica anche a beni appartenenti al
patrimonio immobiliare non strumentale delle aziende sanitarie diversi da quelli richiamati nei medesimi accordi, ma comunque funzionali al
raggiungimento delle finalità dell’accordo. A tale fine le aziende sanitarie, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
individuano tali beni e ne trasmettono l’elenco al Presidente della Giunta regionale, unitamente ad una relazione avente i contenuti di cui all’articolo
4, comma 2.
6. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale che approva l’individuazione di cui al comma 5, procede, per
i beni ivi indicati, secondo la procedura di cui al comma 3.

ARTICOLO 9
Relazione al Consiglio regionale


1. A partire dal 2013, la Giunta regionale presenta entro il 31 marzo di ogni anno una relazione al Consiglio regionale contenente:
a) l’elenco dei PUV avviati nel corso dell’anno precedente ed il loro stato di attuazione;
b) una sintetica illustrazione, per ciascuno di essi, dei contenuti, degli obiettivi perseguiti e dei soggetti coinvolti.

ARTICOLO 10
Disposizioni finali


1. Per quanto non previsto nella presente legge, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 58, comma 1, del d.l. 112/2008, convertito dalla l. 133/2008, e dell’articolo 3-ter del d.l. 351/2001, convertito dalla l. 410/2001.
2. Resta ferma l’applicazione del capo IV bis del titolo V della l.r. 1/2005, qualora ne sussistano i presupposti.
3. Le comunicazioni di cui alla presente legge, sono effettuate in via telematica o su supporto informatico, anche tramite l’infrastruttura della rete telematica regionale e secondo gli standard definiti in base alla legge regionale 36 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale.
Disciplina della “Rete telematica regionale toscana”), e alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza), oppure, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo.

ARTICOLO 11
Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
ROSSI
Firenze, 9 marzo 2012
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 6.3.2012.



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Piano dell'opera- La digitalizzazione dell’avvocatura oltre l’obbligatorietà- Cos’è il processo telematico- ...
Guida pratica all'arbitrato
E. M. Cerea, Giuffrè Editore, 2014
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Trattato di procedura penale
G. Spangher, G. Dean, A. Scalfati, G. Garuti, L. Filippi, L. Kalb, UTET Giuridica
A vent’anni dall’approvazione del nuovo Codice di Procedura Penale, tra vicende occasionali, riforme ...
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