Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 10 marzo 2021
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;
Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 );
Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. n. 20/2008 );
Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio 11 agosto 2020, n. 9170, notificata via posta elettronica certificata il 17 settembre 2020 e passata in giudicato il 16 novembre 2020;
Considerato quanto segue:
1. Con la sentenza 11 agosto 2020, n. 9170, il Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio ha accolto il ricorso promosso dalla ditta Bristol Myers Squibb, che aveva impugnato la nota dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) protocollo n. 120202/2011 relativa alla procedura di pay-back 5 per cento per l'anno 2011;
2. La nota impugnata contestava alla ricorrente di aver devoluto alle regioni importi inferiori a quelli calcolati dall'AIFA e per quanto riguarda la Regione Toscana, stimava che l'importo dovuto fosse di euro 39.089,00;
3. La ditta Bristol Myers Squibb ha effettivamente versato alla Regione Toscana l'importo indicato nella tabella allegata alla nota dell'AIFA (carta contabile n. 201290 del 4 gennaio 2012);
4. Con il ricorso RG 777/2012 la ditta Bristol Myers Squibb contestava che l'AIFA, quando ha comunicato, ovvero reso disponibili sulla propria piattaforma on-line di front end, gli importi dovuti a titolo di pay-back 2011, non aveva valutato il fatto che alcune confezioni del medicinale Sprycel (56 compresse da 20 mg, 50 mg e 70 mg), a seguito di cessazione dal commercio, erano state gradualmente sostituite nel corso del 2010, man mano che le scorte si esaurivano, con le nuove confezioni (60 compresse da 20mg, 50 mg e 70 mg), calcolando erroneamente l'importo di pay-back 2011 dovuto;
5. La Regione, a seguito della sentenza del TAR, deve procedere alla restituzione della somma di euro 39.089,00, indebitamente ricevuta dalla ditta Bristol Myers Squibb e alla corresponsione degli interessi legali, quantificabili in euro 3.023,80;
6. È necessario, pertanto, in conformità a quanto prevede l'Sito esternoarticolo 73 del d.lgs.118/2011 , predisporre un'apposita legge regionale per il riconoscimento del suddetto debito fuori bilancio;
7. Al fine di consentirne l'immediata applicazione ed evitare il maturare di ulteriori interessi legali sulla cifra dovuta, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Approva la presente legge
Art. 1
Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva del Tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 9170/2020
1. Ai sensi dell'Sito esternoarticolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009 n. 42 ), è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio della Regione Toscana per il valore complessivo, comprensivo degli interessi legali, di euro 42.112,80 derivante dalla sentenza esecutiva del Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio 11 agosto 2020, n. 9170.
Art. 2
Norma finanziaria
1. Agli oneri di cui alla presente legge, quantificati in un importo massimo pari ad euro 42.112,80, comprensivo degli interessi legali, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 13 ''Tutela della salute'', Programma 01 ''Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA'', Titolo 1 ''Spese correnti'' del bilancio di previsione 2021 - 2023.
2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2021, sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa di uguale importo:
Anno 2021
- in diminuzione, Missione di spesa n. 20 ''Fondi e accantonamenti'', Programma 01 ''Fondo di riserva'', Titolo 1 ''Spese correnti'', per euro 42.112,80;
- in aumento, missione di spesa n. 13 ''Tutela della salute '', Programma 01 ''Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA'', Titolo 1 ''Spese correnti'', per euro 42.112,80.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.