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NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana

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Legge Regionale Toscana 2 novembre 2021, n. 39
Nuove disposizioni in materia di requisiti del Segretario generale del Consiglio regionale. Modifiche alla l.r. 4/2008
 
Bollettino Ufficiale n. 96, parte prima, del 12 novembre 2021


PREAMBOLO


Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione ;

Visti gli articoli 28, 52 e 53, comma 2, dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni); in particolare, l'articolo 19, comma 6;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Considerato quanto segue:

1. Il d.lgs 165/2001 , di pochi mesi precedente alla riforma costituzionale realizzata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione ), nasceva con l'intento, tra l'altro, di recare principi fondamentali per la legislazione regionale, allora solo concorrente, per quel che riguarda le regioni a statuto ordinario, nella materia dell'organizzazione e dell'ordinamento degli uffici;

2. Oggi che tale materia viene in massima parte considerata ricompresa nell'ambito della potestà legislativa residuale della Regione, il d.lgs 165/2001 mantiene il ruolo di normativa di riferimento per quanto attiene ai riflessi in altri importanti ambiti materiali attinti dalla disciplina del pubblico impiego, quale, ad esempio, il diritto civile. Le previsioni di questa importante fonte normativa possono comunque, anche in dettaglio, essere fatte proprie dalla scelta del legislatore regionale;

3. L'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001 contempla la possibilità del conferimento degli incarichi dirigenziali, anche di livello apicale, a soggetti provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature;

4. Tale possibilità astratta, da riguardarsi come mera facoltà per la Regione, non è prevista dalla vigente normativa in materia di personale;

5. Il Consiglio regionale gode di particolare autonomia organizzativa e, al tempo stesso, necessita di professionalità di alta specializzazione, anche in materia giuridica, per cui risulta opportuno prevedere che la figura amministrativa di vertice del Consiglio regionale stesso possa essere individuata anche tra soggetti che vantino qualificata esperienza nei settori della ricerca, della docenza universitaria o delle magistrature;

6. Per quanto riguarda la trasposizione nell'ordinamento consiliare della figura dirigenziale generale delle amministrazioni statali, si fa riferimento al Segretario generale del Consiglio regionale;

7. All'uopo si provvede a integrare l'articolo 24 della l. r. 4/2008 , dedicato ai requisiti soggettivi del Segretario generale del Consiglio regionale, finora individuati in quelli previsti dalla l. r. 1/2009 per il Direttore generale ed i direttori della Giunta regionale, inserendo un apposito comma che, ferma la possibilità per il Consiglio regionale di valersi della normativa ivi richiamata della l. r. 1/2009 , introduca la facoltà, per la figura del Segretario generale, di attingere anche dalle citate professionalità;

8. L'operazione normativa non comporta oneri a carico del bilancio della Regione;

9. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge è necessario disporne l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1
Requisiti del Segretario generale del Consiglio regionale. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 4/2008
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale), è aggiunto il seguente:
'' 5 bis. Fermo quanto previsto dal comma 5, il segretario generale può essere scelto anche tra soggetti che abbiano acquisito esperienze, di durata almeno quinquennale, nei settori della ricerca, della docenza universitaria o delle magistrature. ''.

Art. 2
Invarianza finanziaria
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


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