Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, del 9 agosto 2017
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, e l'articolo 122 comma quarto, della Costituzione ;
Visto l'articolo 9 dello Statuto;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione regionale pari opportunità della Toscana nella seduta del 24 luglio 2017;
Considerato quanto segue:
1. In attuazione dell'articolo 122, comma quarto, della Costituzione alcune regioni hanno approvato leggi volte a disciplinare le procedure con cui i consigli regionali valutano la sussistenza dell'insindacabilità dei rispettivi consiglieri;
2. Nell'ordinamento toscano tale disciplina è contenuta nella legge regionale 14 aprile 2003, n. 21 (Norme in materia di valutazione di insindacabilità dei consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 122, comma 4, della Costituzione ) al cui articolo 2 sono riportati i principi su cui valutare l'insindacabilità, mentre nell'articolo 3 viene individuata la procedura cui attenersi:
a) il consigliere regionale chiamato a rispondere davanti all'autorità giudiziaria per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio regionale (comma 1);
b) il Consiglio regionale procede alla valutazione di insindacabilità entro il termine perentorio di trenta giorni, previa istruttoria della Giunta per le elezioni (comma 2);
c) qualora il Consiglio regionale deliberi con provvedimento motivato la insindacabilità del consigliere, il Presidente del Consiglio regionale trasmette immediatamente la deliberazione all'autorità giudiziaria titolare del procedimento giudiziario, per il seguito di competenza (comma 3).
3. In merito alla portata giuridica di tali procedure la Corte Costituzionale ha specificato che, per le deliberazioni consiliari di valutazione di insindacabilità, che trovano diretto ed esclusivo fondamento nell'articolo 122, comma quarto, della Costituzione , a differenza di quelle poste in essere a livello nazionale dalle Camere, sia da escludere ogni effetto inibitorio sull'azione giurisdizionale (vedi sentenza della Corte Costituzionale 301/2007);
4. Le disposizioni contenute nella l.r. 21/2003 si presentano, pertanto, come meri adempimenti procedurali privi di efficacia nei confronti dell'autorità giudiziaria ed evidenziano chiaramente la differenza che intercorre tra gli effetti derivanti dalle procedure ex articolo 68 della Costituzione da quelli ex articolo 122 della stessa;
5. Alla luce di ciò ed al fine di evitare aggravi procedurali a carico dell'assemblea legislativa regionale, appare opportuno superare le disposizioni contenute nella l.r. 21/2003 , procedendo all'abrogazione della stessa.
Approva la presente legge
Art. 1
Abrogazione della l.r. 21/2003
1. La legge regionale 14 aprile 2003, n. 21 (Norme in materia di valutazione di insindacabilità dei consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 122, comma 4, della Costituzione ), è abrogata.