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NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana

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Legge Regionale Toscana 29 giugno 2020, n. 48
Disposizioni relative alle strutture soggette ad autorizzazione ed alle politiche per le famiglie. Modifiche alla l.r. 41/2005
 
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 3 luglio 2020


PREAMBOLO


Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia);

Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali del 25 ottobre 2012 (Linee di indirizzo per l'affidamento familiare);

Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali del 14 dicembre 2017 (Linee di indirizzo per l'accoglienza nei Servizi residenziali per minorenni);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per i diritti di cittadinanza sociale);

Considerato quanto segue:

1. Dopo un periodo di tempo dalla sua entrata in vigore, è nata la necessità di modificare la l.r. 41/2005 , alla luce di nuovi bisogni emergenti;

2. È necessario abrogare l'articolo 16 della l.r. 41/2005 , recuperando, nell'articolo 15, relativo alle famiglie, il riferimento alle associazioni di famiglie: il sistema integrato, attraverso le politiche, gli interventi e i servizi erogati a favore delle famiglie, di cui all'articolo 52, riconosce il ruolo delle famiglie, anche costituite in associazioni, nell'attività di promozione e di diffusione della cultura dell'accoglienza e della solidarietà;

3. È stato valutato di inserire nell'articolo 21 della l.r. 41/2005 , tra le tipologie di strutture soggette ad autorizzazione al funzionamento, una nuova tipologia denominata ''struttura multiutenza", sperimentata ormai da molti anni;

4. La sperimentazione ha fornito, nel complesso, elementi di positività che il territorio ha apprezzato in quanto, attraverso questa tipologia, si forniscono risposte mirate a bisogni complessi, quali quelli di persone in situazione di marginalità e a rischio di esclusione sociale e, in definitiva, si rafforza il sistema dell'accoglienza residenziale con l'introduzione di un tipo di struttura che, per caratteristiche tecniche ed organizzative, risulta maggiormente improntata alla dimensione di accoglienza e di vita familiare;

5. Si tratta di una struttura che può accogliere soggetti, adulti e minori, privi temporaneamente, o permanentemente, del necessario supporto familiare, che presenta le caratteristiche strutturali degli alloggi destinati a civile abitazione, caratterizzata dalla presenza di due o più persone adulte che convivono in modo stabile;

Approva la presente legge


Art. 1
Le famiglie. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 41/2005
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per i diritti di cittadinanza sociale), è inserita la seguente:
'' c bis) riconosce il ruolo delle famiglie, anche costituite in associazioni, nell'attività di promozione e di diffusione della cultura dell'accoglienza e della solidarietà; ''.


Art. 2
Le associazioni familiari. Abrogazione dell'articolo 16 della l.r. 41/2005
1. L'articolo 16 della l.r. 41/2005 è abrogato.


Art. 3
Strutture soggette ad autorizzazione. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 41/2005
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 41/2005 è inserita la seguente:
'' c bis) strutture multiutenza che svolgono prevalente funzione tutelare, offrono attività di cura, recupero e accompagnamento sociale e accolgono soggetti, adulti e minori, privi temporaneamente o permanentemente del necessario supporto familiare; presentano le caratteristiche degli alloggi destinati a civile abitazione, una capacità ricettiva massima di otto posti letto e sono caratterizzate da media intensità assistenziale e bassa complessità organizzativa e dalla presenza di due o più persone adulte che convivono in modo stabile; ''.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 41/2005 è inserito il seguente:
'' 2 bis. Le strutture di cui al comma 1, lettera c) bis, per ottenere l'autorizzazione, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 2, devono aver concluso con esito positivo una sperimentazione della durata di almeno cinque anni. ''.
3. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 21 della l.r. 41/2005 è inserito il seguente:
'' 2 ter. La Giunta regionale, con deliberazione, definisce modalità e tempi della sperimentazione, con particolare riferimento al monitoraggio della rispondenza della tipologia di struttura multiutenza ai bisogni rilevati nell'ambito del sistema dei servizi di accoglienza, definiti dalla programmazione territoriale e regionale. ''.


Art. 4
Norma transitoria
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale:
a) approva le modifiche al regolamento di cui all'articolo 21, comma 2, della l.r. 41/2005 ;
b) approva la deliberazione di cui all'articolo 21, comma 2 ter, della l.r. 41/2005 .


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