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NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana

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Legge regionale Toscana 28 settembre 2012 n 52
Disposizioni urgenti in materia di commercio per l’attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla l.r. 28/2005 e alla l.r. 1/2005.
 

Il Consiglio regionale ha approvato


Il Presidente della Giunta
promulga la seguente legge:

PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi secondo, terzo e quarto della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o) e z), e l’ articolo 42 dello Statuto;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
Vista legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);
Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);
Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 12 settembre 2012, favorevole a condizione che vengano recepite le raccomandazioni formulate nello stesso parere;
Considerato quanto segue:
Per quanto concerne il capo I (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 “Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita della stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti):
1. Al fine di contemperare il rispetto dei principi di libertà di iniziativa economica, sancito dall'articolo 41 della Costituzione e di concorrenza, sancito dal Trattato dell'Unione europea, recentemente ripresi a livello legislativo dal legislatore statale, con il rispetto dei valori costituzionali di tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali, sono state effettuate modifiche alla l.r. 28/2005 e alla l.r. 1/2005;
2. E’ necessario aggiornare le previsioni relative ai requisiti soggettivi di accesso all’attività commerciale nonché le disposizioni relative alla disciplina dell’esercizio congiunto, nello stesso locale, dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio, per adeguarle alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e nel decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147, che ha introdotto disposizioni integrative e correttive al citato decreto;
3. Al fine di consentire un efficace controllo preventivo proporzionato alla tutela degli interessi perseguiti sono stati previsti regimi autorizzatori per l’apertura delle medie e grandi strutture di vendita;
4. Per quanto riguarda il regime regolativo delle grandi strutture di vendita, il sistema autorizzatorio è stato disciplinato con una pianificazione territoriale di livello sovracomunale finalizzata unicamente a tutelare l’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, la salute, i lavoratori ed i beni culturali. Per tali strutture sono stati inoltre fissati requisiti qualitativi obbligatori, è stato previsto l’obbligo del loro insediamento in aree aventi una specifica destinazione d’uso, nonché il rispetto di parametri tecnici e di viabilità;
5. Al fine di semplificare la procedura abilitativa per la modifica di settore merceologico delle medie e delle grandi strutture di vendita, è stato introdotto il regime della segnalazione certificata d’inizio attività;
6. Considerata la diffusa tendenza alla realizzazione di addensamenti di strutture di vendita che, di fatto, presentano un impatto urbanistico, viabilistico e commerciale parificabile a quello delle grandi strutture di vendita, si è ritenuto opportuno disciplinare con legge quella che viene considerata una tipologia di esercizi di vendita in sede fissa, ossia le strutture di vendita in forma aggregata, già previste nel vigente regolamento di attuazione. Tale disciplina consente di evitare un fenomeno che spesso si sostanzia in un aggiramento delle previsioni relative alle grandi strutture di vendita, in considerazione anche del fatto che una carenza normativa determinerebbe una disparità di trattamento tra insediamenti commerciali aventi pari ricadute urbanistiche, ambientali e viabilistiche;
7. In considerazione della specificità di alcune tipologie di esercizi, specializzati nella vendita di merci ingombranti e a consegna differita, che necessitano di molto spazio espositivo ma che hanno un ridotto impatto sul territorio in termini di necessità di parcheggi e di viabilità, per tali grandi strutture sono previsti specifici criteri di calcolo della superficie di vendita, più semplificati rispetto a quelli ordinari;
8. Al fine di adeguare i requisiti di accesso all’attività di commercio su aree pubbliche ai principi della libertà di iniziativa economica, secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, viene estesa la possibilità di esercizio della suddetta attività anche alle società di capitali e viene eliminato il requisito della residenza dell’operatore per l’esercizio dell’attività in forma itinerante;
9. E’ necessario adeguare i requisiti dell’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande alla sopravvenuta norma nazionale che ha eliminato l’obbligo di possesso dei requisiti professionali;
10. E’ opportuno chiarire che, in caso di attività di somministrazione non soggette a requisiti comunali caratterizzate dall’esercizio congiunto con altre attività, queste ultime debbano essere in tutti i casi prevalenti rispetto all’attività di somministrazione;
11. E’ necessario intervenire nella materia della distribuzione di carburanti per adeguarsi ai principi stabiliti nella recente normativa statale. In primo luogo è disposto che i nuovi impianti di distribuzione di carburante, oltre a benzina e gasolio, eroghino almeno un prodotto ecocompatibile in conformità a quanto previsto dalla circolare del Ministero dello Sviluppo economico 3 agosto 2012, n. 15855, e successivi atti statali. È prevista inoltre la possibilità di installare impianti completamente automatizzati anche al di fuori dei centri abitati, di vendere ogni bene e servizio nell’impianto e viene eliminato il divieto dell’attivazione di apparecchiature self-service pre-pagamento nell’orario in cui l’impianto è assistito da personale;
12. E’ necessario modificare alcune disposizioni per superare dubbi interpretativi riscontrati nella fase applicativa delle stesse.
Per quanto concerne il capo II (Modifiche legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”):
13. Al fine di introdurre nell’ordinamento regionale un sistema di pianificazione per l’insediamento di grandi strutture di vendita finalizzato alla tutela dell’ambiente, ivi compreso l’ambiente urbano, del paesaggio e dei beni culturali, della salute e dei lavoratori, è stato disposto che il piano d’indirizzo territoriale (PIT) detti le prescrizione e gli indirizzi per l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita, e che le previsioni comunali di grandi strutture di vendita siano assoggettate a una verifica di sostenibilità avente lo scopo di verificare a livello di ambiti sovracomunali il rispetto delle suddette prescrizioni. La valutazione a livello sovracomunale è necessaria in ragione degli effetti che possono avere le grandi strutture.
Per quanto concerne il capo III (Norme transitorie per la localizzazione delle grandi strutture di vendita):
14. In ragione del fatto che il PIT e, successivamente, gli strumenti di pianificazione dei comuni e delle province devono essere adeguati al nuovo quadro normativo, è stato previsto nella proposta uno specifico capo dedicato alle norme transitorie per disciplinare la localizzazione di grandi strutture di vendita fino ai suddetti adeguamenti. E ciò anche al fine di non impedire, durante il periodo di adeguamento, la possibilità di dare attuazione alle destinazioni d’uso contenute, alla data di entrata in vigore della presente legge, negli strumenti comunali e di inserire nuove previsioni per le grandi strutture di vendita;
15. La disciplina transitoria per le destinazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevede sostanzialmente una verifica di sostenibilità territoriale di livello sovracomunale, è necessaria in quanto tali previsioni sono state adottate nell’ambito di un sistema che regolava lo sviluppo di grandi strutture mediante un contingentamento quantitativo e quindi le stesse potrebbero essere state previste non tenendo conto di elementi necessari per la compatibilità con il nuovo sistema;
16. La disciplina per l’inserimento di nuove destinazioni d’uso per grandi strutture durante il periodo di adeguamento degli strumenti di pianificazione al nuovo quadro normativo è necessaria per garantire, durante tale periodo, che la possibilità di nuove aree destinate all'insediamento di grandi strutture venga effettuata nel rispetto di criteri di sostenibilità territoriale, valutati con una verifica in sede di conferenza a livello sovra comunale. A tali fini è prevista una conferenza di pianificazione, nuovo istituto concertativo di natura tecnica alla quale partecipano le strutture competenti dei comuni appartenenti all’ambito sovracomunale, della Regione e della provincia nonché dei comuni confinanti ricadenti in altro ambito sovracomunale. La conferenza è inoltre chiamata a valutare la sussistenza delle condizioni per applicare la perequazione intercomunale;
17. Viene introdotto il nuovo istituto della perequazione territoriale a cui si potrà ricorrere nel caso di previsioni di grandi strutture di vendita. La perequazione è prevista in considerazione degli oneri, sia territoriali che ambientali, che deriveranno dalla realizzazione della grande struttura ed a tal fine sono previste adeguate perequazioni per i comuni ricadenti nell’area limitrofa. I comuni e la provincia interessati, attraverso la sottoscrizione di un accordo, istituiscono un apposito fondo nel quale far confluire risorse proprie e parte degli oneri derivanti dall’attività edilizia. Gli enti coinvolti decidono le modalità di costituzione e di gestione del fondo;
18. Riguardo al parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali si ritiene di non accogliere alcune raccomandazioni relative al capo II riguardante modifiche alla l.r. 1/2005, in quanto ritenute non coerenti con l’ordinamento legislativo regionale.


Approva la presente legge


CAPO I
- Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)


Art. 1
- Modifiche all’articolo 3 della l.r. 28/2005
omissis (1)


Art. 2
- Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 28/2005
omissis (1)


Art. 3
- Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 28/2005
omissis (1)


Art. 4
- Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 28/2005
omissis (1)


Art. 5
- Modifiche all’articolo 12 della l.r. 28/2005
omissis (1)


Art. 6
- Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 28/2005
omissis (1)


Art. 7
- Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 28/2005
omissis (1)


Art. 8
- Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 28/2005
omissis (1)


Art. 9
- Inserimento dell’articolo 15 bis nella l.r. 28/2005
omissis (1)


Art. 10
- Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 28/2005
omissis (1)


Art. 11
- Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 28/2005
omissis (1)


Art. 12
- Sostituzione dell’articolo 18 della l.r. 28/2005
omissis (1)


Art. 13
- Inserimento dell’articolo 18 ter nella l.r. 28/2005
omissis (1)


Art. 14
- Inserimento dell’articolo 18 quater nella l.r. 28/2005
omissis (1)


Art. 15
- Inserimento dell’articolo 18 quinquies nella l.r. 28/2005
omissis (1)


Art. 16
- Inserimento dell’articolo 18 sexies nella l.r. 28/2005
omissis (1)


Art. 17
- Inserimento dell’articolo 18 septies nella l.r. 28/2005
omissis (1)


Art. 18
- Inserimento dell’articolo 18 octies nella l.r. 28/2005
omissis (1)


Art. 19
- Sostituzione dell’articolo 19 della l.r. 28/2005
omissis (1)


Art. 20
- Inserimento dell’articolo 19 quinquies nella l.r. 28/2005
omissis (1)


Art. 21
- Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 28/2005
omissis (1)


Art. 22
- Inserimento dell’articolo 21 bis nella l.r. 28/2005
omissis (1)


Art. 23
- Sostituzione dell'articolo 22 della l.r. 28/2005
omissis (1)


Art. 24
- Modifiche all’articolo 24 della l.r. 28/2005
omissis (1)


Art. 25
- Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 28/2005
omissis (1)


Art. 26
- Abrogazione dell’articolo 27 della l.r. 28/2005


1. L’articolo 27 della l.r. 28/2005 è abrogato.


Art. 27
- Abrogazione dell’articolo 28 della l.r. 28/2005


1. L’articolo 28 della l.r. 28/2005 è abrogato.


Art. 28
- Modifiche all’articolo 29 della l.r. 28/2005
omissis (1)


Art. 29
- Modifiche all’articolo 30 della l.r. 28/2005
omissis (1)


Art. 30
- Modifiche all'articolo 31 della l.r. 28/2005
omissis (1)


Art. 31
- Modifiche all’articolo 35 della l.r. 28/2005
omissis (1)


Art. 32
- Modifiche all’articolo 38 della l.r. 28/2005
omissis (1)


Art. 33
- Modifiche all’articolo 40 bis della l.r. 28/2005
omissis (1)


Art.34
- Modifiche all’articolo 40 quinquies della l.r. 28/2005
omissis (1)


Art. 35
- Modifiche all’articolo 42 bis della l.r. 28/2005
omissis (1)


Art. 36
- Modifiche all'articolo 43 della l.r. 28/2005
omissis (1)


Art. 37
- Sostituzione dell’articolo 45 della l.r. 28/2005
omissis (1)


Art. 38
- Modifiche all’articolo 48 della l.r. 28/2005
omissis (1)


Art. 39
- Sostituzione dell’articolo 54 della l.r. 28/2005
omissis (1)


Art. 40
- Sostituzione dell’articolo 54 bis della l.r. 28/2005
omissis (1)


Art. 41
- Sostituzione dell’articolo 56 della l.r. 28/2005
omissis (1)


Art. 42
- Modifiche all'articolo 57 della l.r. 28/2005
omissis (1)


Art. 43
- Modifiche all'articolo 61 della l.r. 28/2005
omissis (1)


Art. 44
- Sostituzione dell'articolo 63 della l.r. 28/2005
omissis (1)


Art. 45
- Modifiche all’articolo 66 della l.r. 28/2005
omissis (1)


Art. 46
- Modifiche all’articolo 68 della l.r. 28/2005
omissis (1)


Art. 47
- Modifiche all’articolo 69 della l.r. 28/2005
omissis (1)


Art. 48
- Modifiche all’articolo 72 della l.r. 28/2005
omissis


Art. 49
- Modifiche all’articolo 73 della l.r. 28/2005
omissis (1)


Art. 50
- Modifiche all’articolo 74 della l.r. 28/2005
omissis (1)


Art. 51
- Modifiche all’articolo 77 della l.r. 28/2005
omissis (1)


Art. 52
- Modifiche all’articolo 79 della l.r. 28/2005
omissis (1)


Art. 53
- Modifiche all’articolo 84 della l.r. 28/2005
omissis (1)


Art. 54
- Sostituzione dell’articolo 86 della l.r. 28/2005
omissis (1)


Art. 55
- Modifiche all’articolo 92 della l.r. 28/2005
omissis (1)


Art. 56
- Sostituzione dell’articolo 102 della l.r. 28/2005
omissis (1)


Art. 57
- Inserimento dell’articolo 103 bis nella l.r. 28/2005
omissis (1)


Art. 58
- Modifiche all’articolo 109 della l.r. 28/2005
omissis (1)


Art. 59
- Inserimento dell’allegato A nella l.r. 28/2005


1. Alla l.r. 28/2005 è aggiunto, in fine, l’allegato A di cui all’allegato A della presente legge.


Art. 60
- Inserimento dell’articolo 113 bis nella l.r. 28/2005
omissis (1)


CAPO II
- Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)


Art. 61
- Inserimento dell’articolo 17 ter nella l.r. 1/2005
omissis (2)


Art. 62
- Modifiche all’articolo 48 della l.r. 1/2005
omissis (2)


Art. 63
- Inserimento dell’allegato A nella l.r. 1/2005


1. Alla l.r. 1/2005 è aggiunto, in fine, l’allegato A di cui all’allegato B della presente legge.


CAPO III
- Norme transitorie per la localizzazione delle grandi strutture di vendita


Art. 64
- Disposizione generale


1. Le grandi strutture di vendita possono essere localizzate solo in aree o in edifici che abbiano una specifica destinazione d’uso per grandi strutture di vendita. Fino all’inserimento nel piano territoriale d’indirizzo di un limite dimensionale massimo possono essere autorizzate grandi strutture di vendita fino al limite di 15.000 metri quadrati di superficie di vendita.


Art. 65
- Efficacia delle previsioni di destinazione d’uso per grandi strutture di vendita


1. Fino al recepimento negli strumenti della pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio delle disposizioni di cui all’articolo 48, comma 4, lettera e), della l.r. 1/2005, come modificato dalla presente legge, le previsioni di destinazioni d’uso per grandi strutture di vendita contenute, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei piani strutturali e nei regolamenti urbanistici comunali, sono inefficaci fino all’effettuazione, con esito positivo, della verifica di sostenibilità a livello sovracomunale, effettuata secondo le procedure di cui all’articolo 66.
2. Non sono sottoposte alla verifica di sostenibilità di cui al comma 1, le previsioni di destinazioni d’uso per grandi strutture di vendita che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano oggetto di piano attuativo approvato o di sua variante non comportante incremento della superficie di vendita.


Art. 66
- Conferenza di pianificazione


1. Il comune che ha previsioni di destinazioni d’uso per grandi strutture di vendita di cui all'articolo 65 nel piano strutturale e nel regolamento urbanistico, convoca, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una conferenza di pianificazione cui partecipano le strutture tecniche della Regione, delle province e dei comuni ricadenti nell’ambito d’interesse sovracomunale di cui all’articolo 67, nonché dei comuni confinanti ricadenti in un ambito d’interesse sovracomunale diverso.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, gli interessati ad attuare le previsioni di destinazioni d’uso per grandi strutture di vendita di cui all’articolo 65 possono chiedere alla Regione di convocare la conferenza per la verifica di sostenibilità. La Regione provvede alla convocazione della conferenza previa diffida al comune di provvedere entro i successivi novanta giorni alla convocazione della conferenza. Il comune trasmette alla Regione, alle province e ai comuni, di cui al comma 1, almeno trenta giorni prima della data di convocazione, gli elaborati del piano strutturale e del regolamento urbanistico relativi alle previsioni oggetto della conferenza.
3. La conferenza di pianificazione verifica la sostenibilità a livello sovracomunale delle previsioni di destinazioni d’uso comunali secondo i criteri di cui all’articolo 68. La conferenza stabilisce altresì eventuali misure di mitigazione e compensazione delle previsioni in relazione ai possibili impatti connessi all’attuazione della stessa. In particolare, la conferenza può prescrivere che l’attuazione delle previsioni garantisca:
a) la qualificazione dell’intervento nel contesto territoriale e paesaggistico attraverso l’identificazione, la salvaguardia e, ove necessario, la ricostituzione degli elementi di qualità del paesaggio;
b) soluzioni che tengano conto delle condizioni di visibilità nel paesaggio, con particolare riferimento alle possibili interferenze visive da e verso luoghi simbolici, punti di belvedere e percorsi di fruizione panoramici, centri e nuclei storici;
c) soluzioni che rispettino le caratteristiche morfologiche del suolo, il disegno e gli elementi strutturali della tessitura storica e agraria, nonché la continuità ecologica delle reti di naturalità;
d) soluzioni innovative, attraverso la ricerca e la sperimentazione di nuove tecnologie, finalizzate al minor consumo di suolo e a qualificare l’intervento edilizio anche dal punto di vista percettivo in rapporto al suo contesto paesaggistico tenuto conto degli assetti plano-altimetrici dell’intorno di riferimento.
4. Il comune assicura, ai fini dell’attuazione delle previsioni, il rispetto delle misure di mitigazione e compensazione e delle prescrizioni di cui al comma 3.
5. La conferenza di cui al comma 1, decide a maggioranza dei presenti entro il termine di sessanta giorni dallo svolgimento della prima riunione. Si intende favorevolmente espresso il voto delle amministrazioni assenti nella seduta conclusiva in cui viene approvato il verbale della conferenza. Il parere di non sostenibilità espresso dalla Regione è vincolante. Il verbale è pubblicato sul sito internet del comune.
6. A seguito della verifica di non sostenibilità permane l’inefficacia delle previsioni.


Art. 67
- Ambiti di interesse sovracomunale


1. Ai fini del presente capo gli ambiti di interesse sovracomunale sono quelli individuati nell’allegato A della l.r. 1/2005 inserito dall’articolo 63 della presente legge.


Art. 68
- Criteri per la verifica di sostenibilità territoriale


1. La verifica di sostenibilità territoriale a livello sovracomunale delle previsioni di destinazioni d’uso per grandi strutture di vendita è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
a) la capacità di assorbimento, da parte dell’infrastrutturazione stradale e ferroviaria presente nel territorio del comune e in quello dell’ambito di interesse sovracomunale, del carico di utenze potenziali connesso al nuovo esercizio;
b) il livello di emissioni inquinanti, comprensivo dell’incremento dovuto alla movimentazione veicolare indotta dalla nuova struttura di vendita;
c) la sostenibilità rispetto alla tutela del valore paesaggistico dei siti UNESCO, delle reti di fruizione storica del territorio e dei beni paesaggistici di cui all’articolo 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
d) l’incidenza degli effetti sulla permanenza degli esercizi commerciali di prossimità, al fine di garantire i servizi essenziali nelle aree più scarsamente popolate;
e) l’incidenza degli effetti sui caratteri specifici e sulle attività proprie dei centri storici compresi nell’ambito, e le necessarie garanzie di permanenza delle attività commerciali d’interesse storico, di tradizione e di tipicità.


Art. 69
- Nuove previsioni di destinazioni d’uso per le grandi strutture di vendita


1. Fino al recepimento negli strumenti della pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio delle disposizioni di cui all’articolo 48, comma 4, lettera e), della l.r. 1/2005, come modificato dalla presente legge, l’inserimento di nuove destinazioni d’uso per grandi strutture di vendita nel piano strutturale, nel regolamento urbanistico o in loro varianti, è subordinato alla verifica di sostenibilità a livello sovracomunale effettuata secondo le procedure di cui al presente articolo.
2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, il comune convoca la conferenza di pianificazione cui partecipano le strutture tecniche della Regione, delle province e dei comuni ricadenti nell’ambito di interesse sovracomunale di cui all’articolo 67, nonché dei comuni confinanti ricadenti in un ambito d’interesse sovracomunale diverso.
3. Qualora le nuove previsioni si sostanzino in interventi sul patrimonio edilizio esistente diverse da quelle di cui al comma 1, il comune convoca alla conferenza solo la Regione e la provincia.
4. Il comune trasmette alla Regione, alle province e ai comuni di cui al comma 2, almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza, la documentazione tecnica inerente l’inserimento di nuove destinazioni d’uso per grandi strutture di vendita nel piano strutturale, nel regolamento urbanistico o in una loro variante, corredato dal rapporto ambientale di cui all’articolo 24 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza).
5. La conferenza di pianificazione ha natura tecnica e verifica la sostenibilità delle previsioni contenute nella proposta di piano strutturale, di regolamento urbanistico o di variante secondo i criteri di cui all’articolo 68 e, in caso di previsioni comportanti nuova edificazione, verifica l’indisponibilità di patrimonio edilizio esistente da recuperare o riqualificare, compresi i complessi produttivi dismessi. La conferenza stabilisce altresì eventuali misure di mitigazione e compensazione delle previsioni in relazione ai possibili impatti connessi all’attuazione delle stesse. In particolare, la conferenza può prescrivere disposizioni atte a garantire:
a) la qualificazione dell’intervento nel contesto territoriale e paesaggistico attraverso l’identificazione, la salvaguardia e, ove necessario, la ricostituzione degli elementi di qualità del paesaggio;
b) soluzioni che tengano conto delle condizioni di visibilità nel paesaggio, con particolare riferimento alle possibili interferenze visive da e verso luoghi simbolici, punti di belvedere e percorsi di fruizione panoramici, centri e nuclei storici;
c) soluzioni che rispettino le caratteristiche morfologiche del suolo, il disegno e gli elementi strutturali della tessitura storica e agraria, nonché la continuità ecologica delle reti di naturalità;
d) soluzioni innovative, attraverso la ricerca e la sperimentazione di nuove tecnologie, finalizzate al minor consumo di suolo e a qualificare l’intervento anche dal punto di vista percettivo in rapporto al suo contesto paesaggistico tenuto conto degli assetti plano-altimetrici dell’intorno di riferimento.
6. Nel caso di nuove previsioni che si sostanzino in interventi sul patrimonio edilizio esistente diverse da quelle di cui al comma 1, la conferenza valuta la necessità di applicare la perequazione territoriale di cui all’articolo 70. Qualora tali condizioni sussistano il comune convoca alla conferenza anche i comuni di cui al comma 2.
7. Le misure di mitigazione e compensazione e le prescrizioni di cui al comma 5 sono recepite nella disciplina dello strumento o atto in corso di formazione o nella relativa variante. Il mancato o parziale recepimento può essere oggetto, su richiesta della Regione, di pronuncia della conferenza paritetica interistituzionale di cui all’articolo 24 della l.r. 1/2005.
8. La conferenza di cui al commi 2 e 3, decide a maggioranza dei presenti entro il termine di sessanta giorni dallo svolgimento della prima riunione. Si intende favorevolmente espresso il voto delle amministrazioni assenti nella seduta conclusiva in cui viene approvato il verbale della conferenza. Il parere di non sostenibilità espresso dalla Regione è vincolante.
9. La verifica di non sostenibilità rende improcedibile la variante o la parte di piano strutturale o di regolamento urbanistico interessata. La verifica di sostenibilità consente la prosecuzione del procedimento in conformità alla normativa vigente.


Art. 70
- Perequazione territoriale


1. L’inserimento nel piano strutturale e regolamento urbanistico o loro varianti di nuove destinazioni d’uso per grandi strutture di vendita è oggetto di perequazione territoriale, al fine di compensare gli oneri sia territoriali che ambientali derivanti dalla sua realizzazione.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, la provincia e i comuni interessati costituiscono, mediante apposito accordo, un fondo in cui confluiscono risorse proprie e parte del contributo di cui all’articolo 119 della l.r. 1/2005. L’accordo individua il soggetto gestore del fondo, le quote delle risorse e degli oneri, le modalità di ripartizione, gli interventi finanziabili e le modalità di rendicontazione.


Art. 71
- Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Allegato A
Allegato B


Note:
[1] Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 7 febbraio 2005, n. 28 .
[2] Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 .



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CONVEGNI ED EVENTI

IL DUBBIO RAZIONALE E LA SUA PROGRESSIVA SCOMPARSA NEL GIUDIZIO PENALE
Roma, 11 luglio 2022, in diretta facebook
11 luglio 2022in diretta facebookIntervengono:Avv. Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell'Ordine ...
FORMAZIONE INTEGRATIVA IN MATERIA DI DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI
Milano, giovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022, piattaforma Zoom meeting
4 incontrigiovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022 dalle 14.30 alle 18.30 su piattaforma ZoomDestinatariMediatori ...
XXXVI CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI “LINGUA LINGUAGGI DIRITTI”
Messina e Taormina, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022
giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022Università degli Studi di Messina, Aula Magna Rettorato, ...
LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
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LIBRI ED EBOOK

Trattato di procedura penale
G. Spangher, G. Dean, A. Scalfati, G. Garuti, L. Filippi, L. Kalb, UTET Giuridica
A vent’anni dall’approvazione del nuovo Codice di Procedura Penale, tra vicende occasionali, riforme ...
Atti e procedure della Polizia municipale
E. Fiore, Maggioli Editore, 2014
Il manuale insegna ad individuare le corrette procedure per l'accertamento degli illeciti sia amministrativi ...
Codice degli appalti pubblici
A. Cancrini, C. Franchini, S. Vinti, UTET Giuridica, 2014
Il volume presenta una trattazione molto meticolosa e approfondita di tutti gli istituti previsti dall'ordinamento ...
Codice del fallimento
Maggioli Editore, 2014
L'opera è aggiornata: - al D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44 (G.U. 25 marzo 2014, n. 70), in materia di gestori ...
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