Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga la seguente legge:
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 68, comma 2, dello Statuto;
Visto l’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2010, n. 25;
Considerato quanto segue:
1. l’Ente per l’irrigazione della Valdichiana, delle Valli contermini aretine, del bacino idrografico del Trasimeno e dell’Alta valle del Tevere umbro-toscana, istituito con la legge 18 ottobre 1961, n. 1048, successivamente riorganizzato e denominato Ente irriguo umbro-toscano dall’articolo 6 del decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352 (Proroga del termine di cui all’articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, relativo all’Ente autonomo per la bonifica, l’irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411, è giunto alla scadenza prevista dalle leggi sopracitate;
2. il Consiglio dei Ministri, in relazione alle competenze del cessato Ente irriguo umbro-toscano, con deliberazione del 12 novembre 2009 ha individuato nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il soggetto cui spetta la gestione delle risorse idriche per l’agricoltura fino al momento del passaggio delle funzioni alle regioni;
3. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con decreto del 20 novembre 2009 ha nominato il commissario ad acta per la gestione delle funzioni già esercitate dall’Ente irriguo umbro-toscano e per l’adozione di ogni atto necessario al trasferimento delle stesse agli enti definitivamente competenti con i quali assicura ogni forma di leale collaborazione;
4. L’articolo 2, comma 4, del d.l. 194/2009, convertito dalla l. 25/2010 ha disposto che la gestione liquidatoria dell’Ente irriguo umbro-toscano, ferma la necessità di garantire la continuità amministrativa del servizio pubblico, cessa entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381 (Disposizioni urgenti concernenti l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura “AGEA”, l’anagrafe bovina e l’Ente irriguo umbro-toscano) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, al fine di consentire l’effettivo trasferimento delle sue competenze al soggetto costituito o individuato con provvedimento delle regioni interessate, assicurando adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni dello Stato;
5. Con protocollo di intesa sottoscritto in data 13 ottobre 2011, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il commissario ad acta per la gestione delle funzioni già esercitate dell’Ente irriguo umbro-toscano, la Regione Toscana e la Regione Umbria hanno individuato i rapporti giuridici, comprese le concessioni, oggetto di trasferimento al nuovo soggetto giuridico, le modalità di trasferimento, nonché le forme per garantire nel costituendo ente l’adeguata rappresentanza dello Stato;
6. In data 14 ottobre 2011, le Regioni Umbria e Toscana, ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, hanno stipulato un’intesa per la costituzione dell’Ente acque umbre-toscane (EAUT);
7. Il Commissario ad acta per la gestione delle funzioni già esercitate dall’Ente irriguo umbro-toscano deve provvedere al trasferimento delle competenze entro il 6 novembre 2011, data finale del mandato commissariale; è necessario pertanto, prevedere che la legge di ratifica entri in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione;
Approva la presente legge
ARTICOLO 1
Ratifica
1. Ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione e dell’articolo 68, comma 2, dello Statuto è ratificata l’intesa, allegata alla presente legge, tra la Regione Toscana e la Regione Umbria per la costituzione dell’Ente acque umbre-toscane (EAUT).
ARTICOLO 2
Efficacia dell’intesa
1. Le disposizioni dell’intesa, allegata alla presente legge, hanno efficacia dalla data di entrata in vigore dell’ultima legge regionale di ratifica.
ARTICOLO 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
ROSSI
Firenze, 28 ottobre 2011
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25.10.2011.