Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga la seguente legge:
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n) dello Statuto;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2010"), ed in particolare l'articolo 2, comma 186 bis;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie),convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ed in particolare l'articolo 1;
Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ed in particolare l'articolo 10;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) ed in particolare l'articolo 81;
Vista la legge regionale 2 agosto 2011, n. 37 (Disposizioni sul commissariamento di cui all'articolo 81 della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 65 ''Legge finanziaria per l'anno 2011'');
Vista la legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 ''Disposizioni in materia di risorse idriche'');
Vista la legge regionale 4 aprile 1997, n. 26 (Norme di indirizzo per l'organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione degli articoli 11 e 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36);
Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);
Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);
Vista la legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 ''Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati'' e norme per la gestione integrata dei
Vista la legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 ''Disciplina degli accordi di programma'');
Vista legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale);
Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo);
Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità);
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 7 dicembre 2011;
Visto il parere istituzionale favorevole della Prima Commissione consiliare, espresso nella seduta del 13 dicembre 2011;
Considerato quanto segue:
1. Occorre che la Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, provveda alla riattribuzione delle funzioni esercitate dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui agli articoli 148 e 202 del d.lgs. 152/2006, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 186 bis, della l. 191/2009 che prevede la soppressione di tali enti;
2. Poiché il termine per la soppressione delle autorità di ambito territoriale ottimale, di cui all'articolo 2, comma 186 bis, della l. 191/2009, risulta prorogato al 31 dicembre 2011 ai sensi dell'articolo 1 del d.l. 225/2010 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011 (Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), è necessario che la riattribuzione delle relative competenze operi a partire dal 1° gennaio 2012;
3. In conformità al disposto di cui all'articolo 81, comma 1, della l.r. 65/2010, oltre alla riattribuzione delle funzioni già esercitate dalle autorità di ambito territoriale ottimale, si rende necessario procedere al riordino della disciplina del servizio idrico integrato e di quello di gestione integrata dei rifiuti urbani, al fine di garantire la qualità, l'efficienza e l'efficacia di tali servizi, anche a tutela dell'utenza;
4. Benché dal suddetto riordino della materia risulti esclusa la disciplina degli affidamenti dei servizi, di competenza esclusiva statale, la Regione intende comunque dare attuazione alla volontà popolare espressa nel recente referendum del 12 e 13 giugno 2011;
5. Sempre in conformità a quanto previsto dall'articolo 81, comma 1, della l.r. 65/2010, è inoltre istituito un unico ambito territoriale ottimale di livello regionale per il servizio idrico integrato, al fine di garantire, attraverso la riduzione del numero degli ambiti territoriali ottimali ed il successivo processo di aggregazione dei soggetti gestori, maggiori economie di scala e quindi maggior efficacia ed efficienza del sistema, nonché l'introduzione di norme volte a garantire la terzietà del controllo;
6. Gli ambiti territoriali per la gestione del servizio idrico integrato e per la gestione integrata dei rifiuti urbani non comprendono i territori dei Comuni di Marradi, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio, già facenti parte di ambiti territoriali della Regione Emilia Romagna a seguito di specifici accordi stipulati tra le Regioni Toscana ed Emilia Romagna ;
7. Per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, vengono invece confermati gli attuali tre ambiti territoriali ottimali, istituiti con la l.r. 61/2007\ in seguito ad una profonda riflessione che ha tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche e territoriali, della dotazione impiantistica esistente, nonché delle quantità di rifiuti prodotti annualmente;
8. Per il perseguimento delle suddette finalità, la presente legge conferma a regime un unico gestore per ambito territoriale ottimale sia del servizio idrico integrato, sia del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
9. Anche in considerazione degli esiti del referendum tenutosi in data 12 e 13 giugno 2011 è opportuno che la Regione, relativamente al settore del servizio idrico, ponga in essere un confronto con le rappresentanze politiche, economiche e sociali ed effettui specifici approfondimenti, al fine di individuare possibili forme di partecipazione dei cittadini utenti, con particolare riferimento al finanziamento dei soggetti gestori, nonché le migliori condizioni per il raggiungimento dell'obiettivo di un unico gestore pubblico a livello di ambito territoriale ottimale, da costruire a partire dalla prima scadenza delle concessioni in essere;
10. In relazione alla riduzione della disponibilità di risorse idriche conseguente ai cambiamenti climatici, è necessario che la Regione delinei, nell'ambito del piano ambientale ed energetico regionale, gli indirizzi specifici ed i programmi strategici per la costituzione di nuove riserve e per l'utilizzo delle capacità residue di riserve idriche non pienamente utilizzate, in coerenza con il piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del d.lgs. 152/2006 e con il piano di gestione di cui all'articolo 117 del medesimo decreto legislativo;
11. In attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, le funzioni esercitate dalle autorità di ambito territoriale ottimale, per entrambi i servizi, sono attribuite ai comuni, i quali le esercitano obbligatoriamente, per ciascun ambito territoriale ottimale, tramite l'autorità idrica toscana e le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, enti rappresentativi di tutti i comuni dell'ambito territoriale ottimale di riferimento e dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale e contabile;
12. Al fine di garantire la rappresentatività dei comuni all'interno delle nuove autorità, gli organi di tali enti sono composti da sindaci dei comuni appartenenti all'ambito di riferimento, ad eccezione del direttore generale e del revisore unico dei conti, che hanno competenza di natura tecnica e gestionale e che, pertanto, vengono nominati in considerazione delle professionalità necessarie;
13. Per il servizio idrico, ove l'ambito territoriale è unico, è necessario garantire la rappresentanza dei comuni all'interno dell'assemblea tramite un sistema di c.d. ''grandi elettori'', prevedendo che i membri dell'organo assembleare siano scelti da conferenze di sindaci, corrispondenti ai precedenti sei ambiti territoriali ottimali, alle quali è attribuita peraltro anche la facoltà di formulare proposte e indirizzi sulle principali delibere assembleari;
14. Al fine di garantire le istanze dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 ''Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente''. Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 ''Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani''), è necessario assicurare la rappresentanza degli stessi nell'assemblea e nel consiglio direttivo della autorità idrica toscana, nonché nel consiglio direttivo delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
15. Sempre al fine di assicurare l'attiva partecipazione di tutti i comuni toscani alla programmazione ed organizzazione del servizio idrico integrato, è attribuita ad un numero qualificato di comuni la possibilità di richiedere il riesame dei principali atti dell'autorità idrica;
16. L'assemblea dei sindaci ha funzioni di indirizzo e di alta amministrazione, mentre è opportuno che il consiglio direttivo, costituito da un comitato ristretto di sindaci, svolga funzioni di raccordo tra l'assemblea medesima ed il direttore generale, controllando l'attività di quest'ultimo e riferendo all'assemblea;
17. Il direttore generale è l'organo di amministrazione attiva dell'autorità, ne ha la rappresentanza legale, dispone sulla sua organizzazione interna e funzionamento e ad esso sono attribuite, non solo le funzioni di natura gestionale relative
all'organizzazione e controllo sui servizi, ma anche le altre funzioni che le leggi regionali e la normativa nazionale hanno in passato assegnato alle autorità di ambito territoriale ottimale e che, per effetto della presente legge, sono esercitate dalle nuove autorità;
18. Per il servizio idrico, ove l'autorità idrica ha competenza su tutto il territorio regionale, è inoltre necessario garantire il rapporto con le realtà locali, attraverso un'organizzazione dell'ente articolata in strutture periferiche che operano con riferimento agli ambiti delle conferenze territoriali dei sindaci;
19. E' inoltre necessario ridefinire il ruolo della Regione in relazione al nuovo assetto delle funzioni e competenze, così come delineate dal d.lgs. 152/2006, dal d.l. 70/2011, nonché dalla recente giurisprudenza della Corte Costituzionale;
20. Nel servizio idrico integrato la Regione si riserva funzioni per l'individuazione e realizzazione degli interventi strategici di interesse regionale, da selezionare anche tra quelli già previsti nel piano di ambito;
21. Poiché occorre, in particolare, assicurare la realizzazione dei suddetti interventi nei tempi previsti, la Regione, oltre a concorrere finanziariamente, si riserva l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla l.r. 35/2011, come modificata dalla presente legge, che possono così essere attivati in aggiunta ai poteri sostitutivi già previsti dall'articolo 152 del d.lgs. 152/2006 in caso di inadempienza del gestore e successiva inerzia della nuova autorità idrica;
22. Nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, la Regione si riserva, invece, l'esercizio dei poteri sostitutivi disciplinati dalla l.r. 35/2011, sempre come modificata dalla presente legge, per assicurare la realizzazione di tutte le opere previste nei piani di ambito, che vengono così definite direttamente in legge opere di interesse strategico regionale;
23. Analogamente a quanto già previsto dall'articolo 152 del d.lgs. 152/2006 per il servizio idrico integrato, si rende necessario anche nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani riservare alla Regione i poteri sostitutivi necessari a far fronte ad eventuali inadempienze del gestore e alla successiva inerzia delle nuove autorità;
24. Riguardo al servizio idrico integrato occorre specificare gli ulteriori contenuti della pianificazione e programmazione rispetto a quanto già previsto dall'articolo 149 del d.lgs. 152/2006;
25. Occorre dotare la Regione degli strumenti necessari all'esercizio delle funzioni che la presente legge le riserva, attraverso l'istituzione presso la Giunta regionale dell'osservatorio regionale per il servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani, con il compito di acquisire ed elaborare le informazioni ed i dati sulla programmazione, organizzazione e gestione dei servizi;
26. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi e garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, è necessario garantire forme e strumenti per la partecipazione popolare, attraverso l'istituzione presso il Consiglio regionale di un comitato per la qualità dei servizi, composto dai rappresentanti dei soggetti interessati, con il compito di segnalare eventuali criticità e formulare proposte alle autorità; ciò fermo restando l'obbligo per i soggetti gestori del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ''legge finanziaria 2008'');
27. Occorre, infine, dettare una disciplina transitoria per assicurare la funzionalità del sistema nelle more della costituzione degli organi delle nuove autorità, individuando i soggetti che dovranno provvedere agli adempimenti a ciò necessari, nonché all'esercizio delle funzioni delle stesse autorità;
28. Poiché il processo di riforma della l.r. 61/2007 non si è ancora concluso, è necessario prevedere la possibilità di modificare i piani straordinari per i primi affidamenti del servizio per sopravvenute esigenze straordinarie ed ove ciò risulti funzionale ad una maggiore efficienza nella gestione del servizio;
Approva la presente legge
TITOLO I
Oggetto e finalità
CAPO I
Oggetto e finalità
ARTICOLO 1
Ambito di applicazione
1. La presente legge detta norme in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani provvedendo:
a) alla definizione dell'ambito territoriale ottimale di livello regionale per il servizio idrico integrato;
b) alla nuova allocazione delle funzioni già attribuite alle soppresse autorità d'ambito territoriale ottimale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
c) al riordino della disciplina regionale del servizio idrico integrato e di quella concernente la tutela della risorsa idrica;
d) al riordino della disciplina regionale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
e) alla definizione della disciplina transitoria per garantire la continuità del sistema.
TITOLO II
Norme in materia di servizio idrico integrato
CAPO I
Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato
ARTICOLO 2
Individuazione dell'ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato
1. Ai fini della gestione del servizio idrico integrato è istituito l'ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale, con esclusione dei territori dei Comuni di Marradi, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio.
2. Per l'organizzazione coordinata del servizio idrico integrato, la Giunta regionale può stipulare accordi con le regioni limitrofe, che, previa intesa con l'autorità idrica toscana di cui all'articolo 3, e sentiti i comuni interessati, possono comprendere la costituzione di ambiti territoriali interregionali, qualora tali ambiti risultino funzionali all'organizzazione più efficiente, efficace ed economica del servizio.
3. Nei casi di cui al comma 2, la modifica alla delimitazione territoriale dell'ambito territoriale ottimale unico è disposta con deliberazione del Consiglio regionale
ARTICOLO 3
Autorità idrica toscana
1. E' istituita l'autorità idrica toscana, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 2, di seguito denominata autorità idrica.
2. L'autorità idrica ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, e contabile.
3. L'autorità idrica è dotata di un proprio patrimonio costituito da:
a) un fondo di dotazione costituito dai beni di cui all'articolo 52;
b) gli eventuali conferimenti in natura effettuati dai comuni;
c) le acquisizioni dirette effettuate dall'autorità idrica con mezzi propri.
ARTICOLO 4
Attribuzione delle funzioni già esercitate dalle autorità di ambito territoriale ottimale
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le funzioni già esercitate, secondo la normativa statale e regionale, dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 148 del d.lgs. 152/2006 sono trasferite, per l'intero ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 2 della presente legge, ai comuni, che le esercitano obbligatoriamente tramite l'autorità idrica istituita ai sensi dell'articolo 3.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'autorità idrica svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato, nel rispetto delle determinazioni dell'agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua di cui all'articolo 10, comma 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
ARTICOLO 5
Ordinamento dell'autorità idrica
1. Fatto salvo quanto previsto dalla presente legge, all'autorità idrica si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
ARTICOLO 6
Organi dell'autorità idrica
1. Gli organi dell'autorità idrica sono:
a) l'assemblea;
b) il direttore generale;
c) il revisore unico dei conti.
ARTICOLO 7
Assemblea
1. L'assemblea è composta dai sindaci, o loro assessori delegati, dei cinquanta comuni individuati ai sensi dell'articolo 14.
2. L'assemblea è validamente costituita quando, alla scadenza del termine per il suo rinnovo, le conferenze territoriali abbiano individuato almeno la metà più uno dei membri.
3. I membri dell'assemblea restano in carica cinque anni ed eleggono al loro interno un presidente, con funzioni di organizzazione e coordinamento dei lavori dell'assemblea medesima.
4. Le sedute dell'assemblea, fatto salvo quanto previsto al comma 6, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, a condizione che siano rappresentati almeno due comuni per ciascuna delle conferenze territoriali di cui all'articolo 13.
5. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. In prima convocazione, lo statuto ed il piano di ambito sono approvati con il voto favorevole dei due terzi dei componenti dell'assemblea.
Dalla seconda convocazione l'assemblea delibera con le maggioranze di cui al comma 5 o di cui al comma 7.
7. Lo statuto dell'autorità idrica, fermo restando quanto previsto al comma 6, può stabilire maggioranze diverse, anche attribuendo pesi diversi ai componenti dell'assemblea.
8. Alle sedute dell'assemblea sono invitati a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l'assessore regionale competente o un suo delegato.
9. Per la partecipazione all'assemblea non è prevista la corresponsione di alcuna indennità.
ARTICOLO 8
Funzioni dell'assemblea
1. L'assemblea svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell'autorità idrica. In particolare provvede:
a) all'approvazione dello statuto contenente le norme di funzionamento dell'autorità idrica, sulla base dello schema tipo approvato dal Consiglio regionale, che fissa anche gli indirizzi relativi all'articolazione organizzativa della suddetta autorità, entro il 31 marzo 2012;
b) all'approvazione e aggiornamento, anche a seguito della revisione tariffaria di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l), del piano di ambito di cui all'articolo 19, sulla base delle proposte formulate dalle conferenze territoriali di cui all'articolo 13;
c) all'approvazione del piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile di cui all'articolo 20;
d) all'approvazione del piano operativo pluriennale di cui all'articolo 19, comma 2;
e) alla formulazione di proposte alla Regione per l'individuazione degli interventi necessari a garantire la sostenibilità del sistema non previsti nel piano di ambito;
f) alla determinazione della tariffa di base del servizio di cui all'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/2006, da sottoporre all'approvazione della competente autorità nazionale ai sensi dell'articolo 10, comma 14, del d.l. 70/2011, sulla base delle proposte formulate dalle conferenze territoriali di cui all'articolo 13;
g) alla definizione degli standard qualitativi del servizio;
h) alla scelta della forma di gestione;
i) all'approvazione della convenzione che regola i rapporti con il soggetto gestore del servizio, nonché del relativo disciplinare;
l) all'approvazione della carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;
m) all'approvazione dei criteri per la ripartizione delle risorse da destinare agli interventi, che ciascuna conferenza territoriale può proporre ai sensi dell'articolo 14, e alla quantificazione delle stesse;
n) alla determinazione del corrispettivo dovuto dal soggetto gestore del servizio idrico integrato per la depurazione delle acque reflue urbane negli impianti di depurazione prevalentemente industriali di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);
o) alla nomina del direttore generale, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, del revisore unico dei conti, nonché dei membri del consiglio direttivo;
p) alla formulazione di indirizzi al direttore generale per l'amministrazione dell'autorità idrica;
q) all'approvazione del programma annuale delle attività e dei bilanci dell'ente predisposti dal direttore generale;
r) all'approvazione della relazione annuale di cui all'articolo 24.
ARTICOLO 9
Direttore generale
1. Il direttore generale è l'organo di amministrazione dell'autorità idrica ed è nominato dall'assemblea, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, tra soggetti in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di alta professionalità e comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale nel settore dei servizi pubblici locali o con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private nel settore dei servizi pubblici locali.
2. Il Presidente della Giunta regionale informa il Consiglio regionale dell'intesa di cui al comma 1.
3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato di durata di sette anni non rinnovabile. Il direttore generale percepisce un trattamento economico determinato dall'assemblea con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica locale.
4. L'incarico di direttore generale ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell'autorità.
5. Alla nomina del direttore generale si applicano le cause di esclusione ed incompatibilità definite dagli articoli 10 e 11 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
6. Il contratto disciplina la revoca dall'incarico, nonché la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro anche con riferimento a cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale.
7. L'incarico di direttore generale è revocato dall'assemblea nei casi previsti dal contratto di lavoro o in caso di grave violazione degli indirizzi impartiti dall'assemblea medesima ai sensi dell'articolo 8, con le seguenti modalità:
a) su proposta del consiglio direttivo, di intesa con il Presidente della Giunta regionale, approvata da almeno i due terzi dei componenti dell'assemblea;
b) su proposta e approvazione dei due terzi dei componenti dell'assemblea, dandone comunicazione al Presidente della Giunta regionale.
ARTICOLO 10
Funzioni del direttore generale
1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ente e provvede in particolare:
a) all'affidamento del servizio;
b) alla gestione della convenzione per l'affidamento del servizio;
c) al controllo sull'attività del soggetto gestore del servizio ed all'applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di inadempienza del gestore medesimo, nonché all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 152, comma 2, del d.lgs.152/2006;
d) all'approvazione dei progetti definitivi delle nuove opere e dei nuovi interventi previsti dal piano d'ambito;
e) alla predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo 24;
f) alla richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza idropotabile;
g) allo svolgimento delle funzioni già attribuite alle autorità di ambito territoriale ottimale secondo quanto disposto all'articolo 5, commi 2, 3 e 6 e all'articolo 11, comma 2, della l.r. 20/2006;
h) allo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sull'applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 27;
i) alla predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
l) alla revisione tariffaria di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato).
2. Il direttore generale dispone sull'organizzazione interna e sul funzionamento dell'ente, dirigendone la struttura operativa, ed in particolare provvede:
a) all'adozione del programma annuale delle attività dell'autorità idrica;
b) all'adozione dei bilanci dell'ente;
c) all'approvazione del regolamento interno di organizzazione.
3. Ai soli fini della stipula del contratto del direttore generale, la rappresentanza legale dell'autorità idrica è attribuita al presidente dell'assemblea.
ARTICOLO 11
Consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo ha funzioni consultive e di controllo. Esso è composto da tredici membri, nominati dall'assemblea tra i suoi componenti, garantendo la rappresentanza dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 ''Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente''.
Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 ''Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani''), nonché la rappresentanza di almeno due membri per ciascuna conferenza territoriale.
2. Il consiglio direttivo formula pareri preventivi sugli atti del direttore generale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, e verifica la coerenza dell'attività del direttore generale rispetto agli indirizzi formulati dall'assemblea, informandone l'assemblea stessa.
3. Il consiglio direttivo delibera validamente con la presenza di otto membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
4. Alle sedute del consiglio direttivo è invitato a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l'assessore regionale competente per materia ovvero, in caso di sua assenza, il dirigente della struttura regionale competente.
5. I membri del consiglio eleggono al loro interno un presidente, con funzioni di organizzazione e coordinamento dei lavori del consiglio medesimo.
6. I membri del consiglio non percepiscono alcuna indennità.
ARTICOLO 12
Revisore unico dei conti
1. L'assemblea nomina il revisore unico dei conti ed il suo supplente fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge di documenti contabili).
2. Il revisore resta in carica sette anni e non può essere riconfermato.
3. Al revisore spetta un'indennità annua determinata dall'assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 241 del d.lgs 267/2000, facendo riferimento, per quanto riguarda la classe demografica, al comune dell'ambito con il maggior numero di abitanti.
4. Il revisore verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali.
5. Il revisore relaziona annualmente all'assemblea sui risultati dell'attività svolta.
ARTICOLO 13
Conferenze territoriali della Toscana
1. Il territorio della Toscana è ripartito in sei conferenze territoriali così individuate:
a) conferenza territoriale n. 1, denominata "Toscana Nord";
b) conferenza territoriale n. 2, denominata "Basso Valdarno";
c) conferenza territoriale n. 3, denominata "Medio Valdarno";
d) conferenza territoriale n. 4, denominata "Alto Valdarno";
e) conferenza territoriale n. 5, denominata "Toscana Costa";
f) conferenza territoriale n. 6, denominata "Ombrone".
2. L'appartenenza di ciascun comune alle conferenze territoriali di cui al comma 1, è indicata nell'allegato A della presente legge.
3. Ciascuna conferenza territoriale è composta dai sindaci, o loro delegati, dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento. Per la partecipazione alla conferenza non è prevista la corresponsione di alcuna indennità.
4. Le conferenze territoriali nominano i componenti dell'assemblea nel numero e nel rispetto dei criteri di popolazione, estensione territoriale e disagio, individuati per ciascuna conferenza territoriale con deliberazione della Giunta regionale da approvare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Per ciascuna conferenza almeno due componenti sono individuati tra i comuni di cui all'articolo 2, comma 3, della l.r. 39/2004.
6. Ai fini di cui al comma 4, ciascuna conferenza è convocata almeno venti giorni prima della scadenza dei componenti dell'assemblea.
ARTICOLO 14
Funzioni delle conferenze territoriali della Toscana
1. I sindaci di ciascuna conferenza territoriale, o i loro delegati, si riuniscono al fine di:
a) individuare, nel rispetto di quanto previsto al comma 2, i comuni che partecipano all'assemblea dell'autorità idrica;
b) definire, nei limiti delle risorse stabilite dall'assemblea ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera m), l'elenco degli interventi e le relative priorità da individuare nel piano di ambito e nel piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile, da proporre all'assemblea;
c) definire la tariffa del servizio e relativi aggiornamenti per il territorio di competenza, da proporre all'assemblea;
d) formulare proposte e indirizzi per il miglioramento
dell'organizzazione del servizio, sulla carta della qualità del servizio e sul regolamento d'utenza.
2. L'assemblea può non accogliere o accogliere solo parzialmente le proposte di cui al comma 1, lettere b) e c), esclusivamente dandone espressa e documentata motivazione. Qualora le conferenze territoriali non provvedano a formulare le proposte di cui al comma 1, lettere b) e c), l'assemblea assegna loro un congruo termine, decorso il quale delibera autonomamente.
ARTICOLO 15
Funzionamento delle conferenze territoriali della Toscana
1. Le deliberazioni di ciascuna conferenza territoriale sono valide, in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci, o loro delegati, che la compongono, a condizione che gli stessi rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nell'ambito territoriale di riferimento. In seconda convocazione le conferenze territoriali deliberano a maggioranza dei presenti.
2. La conferenza è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti tra quelli ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento, che provvede alla sua convocazione.
3. I sindaci o i loro delegati che partecipano alle riunioni delle conferenze non percepiscono alcuna indennità.
ARTICOLO 16
Controllo dei comuni
1. Il piano di ambito, con particolare riferimento all'individuazione dell'ordine di priorità degli interventi, nonché gli atti concernenti la determinazione della tariffa sono sottoposti a riesame su richiesta di venti comuni, formulata con istanza debitamente motivata.
2. L'assemblea si pronuncia entro trenta giorni.
3. I comuni possono formulare osservazioni all'autorità idrica sulla base degli elementi forniti dalla relazione di cui all'articolo 24.
ARTICOLO 17
Articolazione organizzativa dell'autorità idrica
1. Per lo svolgimento delle proprie attività tecniche ed operative, l'autorità idrica è dotata di una struttura centrale di livello regionale, articolata in strutture periferiche che operano con riferimento agli ambiti territoriali delle conferenze di cui all'articolo 13.
2. Ai fini del comma 1, l'autorità idrica è dotata di un proprio ruolo organico a cui si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico dei contratti collettivi nazionali di lavoro che trovano applicazione per i dipendenti degli enti locali.
3. L'autorità idrica, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge, adotta un apposito regolamento per la disciplina della propria organizzazione interna.
ARTICOLO 18
Gestore del servizio idrico integrato
1. Per garantire che la gestione unitaria risponda a criteri di efficienza ed efficacia, alla scadenza delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio idrico è affidato ad un unico soggetto gestore; negli atti per l'affidamento del servizio, l'autorità idrica indica tempi e modalità del rimborso al gestore uscente degli investimenti non ancora ammortizzati.
2. I rapporti tra l'autorità idrica ed il soggetto gestore del servizio sono regolati da apposita convenzione e relativo disciplinare approvati sulla base dello schema tipo adottato dall'agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua ai sensi dell'articolo 10, comma 14, del d.l. 70/2011.
ARTICOLO 19
Piano di ambito
1. Il piano di ambito è approvato dall'autorità idrica nel rispetto di quanto previsto all'articolo 149 del d.lgs. 152/2006 e delle determinazioni dell'agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua di cui all'articolo 10, comma 14, del d.l. 70/2011 e contiene altresì misure per l'ottimizzazione della rete di adduzione e distribuzione del servizio idrico integrato.
2. Il piano di ambito è attuato attraverso il piano operativo pluriennale, che specifica gli obiettivi intermedi relativi al periodo di riferimento, individuando gli interventi da realizzare in tale periodo ed il relativo cronoprogramma.
ARTICOLO 20
Piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile
1. L'autorità idrica predispone ed approva il piano operativo di mergenza per la crisi idropotabile, contenente le misure e gli interventi da
attuare in caso di dichiarazione dello stato di emergenza idropotabile.
2. Il piano operativo di cui al comma 1, contiene:
a) una relazione dettagliata di analisi del rischio di crisi idrica e dei suoi effetti, redatta secondo i criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 1996 (Disposizioni in materia di risorse idriche);
b) l'individuazione e la delimitazione delle aree geografiche e dei corpi idrici interessati;
c) le fonti di approvvigionamento idrico alternative utilizzabili, in relazione alla dotazione infrastrutturale disponibile, motivando la scelta;
d) gli interventi, le opere ed i lavori, puntualmente localizzati, da porre in essere, entro i tempi massimi di esecuzione prefissati, motivando le scelte;
e) gli interventi, le opere ed i lavori di carattere temporaneo corredati dei relativi progetti di rimessa in pristino;
f) le misure e le azioni idonee a fronteggiare situazioni di emergenza idrica idropotabile, tenuto conto anche della dotazione infrastrutturale disponibile.
3. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza idropotabile, il piano di ambito è conseguentemente adeguato al fine di dare copertura finanziaria agli interventi da attuare, che ne diventano parte integrante.
ARTICOLO 21
Misure per la riduzione delle perdite della rete di adduzione e distribuzione del servizio idrico integrato
1. L'autorità idrica provvede nell'ambito dei propri strumenti di programmazione, e tenuto conto di quanto stabilito nel regolamento di cui
all'articolo 146, comma 3, del d.lgs. 152/2006, a definire la percentuale annua di investimenti destinata ad interventi finalizzati alla ricerca, riduzione ed effettiva valutazione delle perdite della rete di adduzione e distribuzione.
2. La percentuale di cui al comma 1, è definita in rapporto all'estensione della rete ed in riferimento a criteri di efficienza gestionale e salvaguardia ambientale con l'obiettivo dell'effettiva riduzione delle perdite almeno fino ai limiti stabiliti dal sopracitato d.p.c.m. 4 marzo 1996.
ARTICOLO 22
Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante
1. I progetti definitivi degli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), sono approvati dall'autorità idrica che provvede alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nazionale e regionale.
2. L'approvazione del progetto comporta dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità).
3. L'autorità idrica costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.
4. Per l'esercizio dei poteri espropriativi di cui al comma 3, l'autorità idrica può avvalersi dei comuni e delle province, secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, della l.r. 30/2005. L'autorità idrica può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.
ARTICOLO 23
Vigilanza e controllo sul soggetto gestore
1. L'autorità idrica vigila sull'attività del soggetto gestore e controlla l'attuazione degli interventi previsti nel piano di ambito.
2. Secondo quanto previsto all'articolo 152 del d.lgs. 152/2006, nell'ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione, nonché in caso di mancata attuazione degli interventi previsti nel piano di ambito, l'autorità idrica interviene tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dalla convenzione.
3. Perdurando l'inadempienza del gestore, e ferma restando l'applicazione delle sanzioni e penali contrattuali, nonché la risoluzione del contratto, l'autorità idrica, previa diffida, può sostituirsi al gestore provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.
ARTICOLO 24
Relazione annuale
predisposizione di una relazione annuale, con i contenuti di cui al comma 2, da inviare all'assemblea per la relativa approvazione. La relazione approvata è trasmessa ai consigli e alle giunte della Regione, delle province e dei comuni, nonché al comitato regionale per la qualità del servizio, di cui all'articolo 47, ed all'osservatorio regionale, di cui all'articolo 49.
2. La relazione illustra:
a) lo stato di attuazione del programma degli interventi realizzati;
b) il raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di ambito, ovvero le motivazioni del mancato raggiungimento dei medesimi;
c) i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi prodotti;
d) la sintesi del conto economico, che illustri le caratteristiche delle tariffe applicate e dia conto delle entrate del gettito tariffario;
e) la situazione relativa allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 10 comma 1, lettera g).
CAPO II
Funzioni regionali
ARTICOLO 25
Individuazione degli interventi strategici e di quelli necessari alla sostenibilità del sistema
1. Al fine di assicurare la gestione sostenibile delle risorse idriche, in coerenza con le previsioni del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del d.lgs. 152/2006 e con il piano di gestione delle acque di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, sentite le province, la Regione individua, nell'ambito del piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale):
a) gli interventi strategici di interesse regionale, tra quelli già previsti nel piano di ambito e nel piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile;
b) gli ulteriori interventi necessari alla sostenibilità del sistema, entita l'autorità idrica;
c) le risorse, i criteri, le modalità e le priorità per la concessione dei contributi per la realizzazione degli interventi di cui alla lettere a) e b), al fine di ottenere effetti calmieranti sulla tariffa del servizio.
2. La Giunta regionale promuove azioni, volte ad assicurare sostegno finanziario alle società di gestione del servizio idrico integrato operanti in Toscana, per la realizzazione delle opere e degli interventi infrastrutturali contenuti nei piani di ambito, assicurando priorità a quelli necessari al rispetto degli adempimenti comunitari in materia di qualità delle acque ed al soddisfacimento dei bisogni dell'utenza.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale individua con deliberazione, sulla base delle disponibilità di bilancio, le azioni da attivare ai fini di cui al comma 2.
ARTICOLO 26
Poteri sostitutivi
1. La Regione esercita i poteri sostitutivi previsti dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 ''Disciplina degli accordi di programma''), per la realizzazione degli interventi strategici di interesse regionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b bis), della medesima legge.
2. La Regione esercita altresì i poteri sostitutivi disciplinati dall'articolo 152, comma 3, del d.lgs. 152/2006. A tal fine, qualora l'autorità idrica non intervenga ai sensi dell'articolo 23, o comunque rimanga inerte, la Regione può sostituirsi con le modalità previste dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione.).
ARTICOLO 27
Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato
1. La Regione promuove iniziative per la riduzione dei consumi idropotabili, per il risparmio idrico, nonché per la costituzione di riserve idriche.
2. La Giunta regionale emana un regolamento finalizzato all'adozione, da parte degli utenti del servizio idrico integrato, di comportamenti miranti al conseguimento di obiettivi di risparmio e di tutela della risorsa destinata al consumo umano.
3. Il regolamento di cui al presente articolo definisce altresì:
a) i criteri per la costituzione di riserve di acqua da parte di privati, per usi domestici diversi da quello destinato al consumo umano;
b) i canoni di concessione di derivazione delle acque e la destinazione dei relativi introiti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 154 del d.lgs. 152/2006.
4. La violazione degli obblighi e divieti contenuti nel regolamento di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00.
5. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti contenuti nel regolamento di cui al presente articolo, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi, spettano all'autorità idrica.
6. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al comma 5, l'autorità idrica si avvale degli organi di vigilanza comunale e provinciale. Può altresì avvalersi del personale del gestore del servizio idrico integrato, espressamente incaricato e munito di apposito documento di riconoscimento rilasciato dallo stesso gestore, che è tenuto a comunicare all'autorità idrica i nominativi dei dipendenti incaricati del controllo.
7. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti leggi.
ARTICOLO 28
Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di pubblico acquedotto
1. In attuazione dell'articolo 94, commi 1 e 5, del d.lgs. n. 152/2006, e nel rispetto di quanto previsto nello stesso articolo, la Giunta regionale, stabilisce con regolamento le norme tecniche per individuare le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano sulla base dei criteri idrogeologici, temporali o geometrici, da applicare in relazione:
a) al grado di protezione naturale dell'acquifero e delle sue caratteristiche geologiche, idrogeologiche e podologiche;
b) alle caratteristiche idrochimiche della falda captata;
c) all'importanza della captazione in termini di volumi estratti e abitanti serviti;
d) al contesto territoriale in cui è inserita la captazione.
2. Il regolamento disciplina altresì:
a) i tempi e le modalità di presentazione della proposta di perimetrazione delle aree di salvaguardia da parte dell'autorità idrica;
b) la struttura e le attività all'interno delle zone di rispetto, in attuazione dell'articolo 94, comma 5, del d.lgs. 152/2006.
3. Sulla base delle disposizioni del regolamento di cui al presente articolo, ed in raccordo con il piano di indirizzo territoriale di cui all'articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), il piano di tutela delle acque, di cui all'articolo 121 del d.lgs. 152/2006, individua le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto.
ARTICOLO 29
Trasmissione dei dati e delle informazioni
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 49, oltre ai dati ed alle informazioni acquisite dall'osservatorio, l'autorità idrica e i gestori mettono a disposizione delle strutture regionali competenti ogni altro dato e informazione richiesta.
TITOLO III
Norme in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani
CAPO I
Disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
ARTICOLO 30
Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali
1. Al fine della gestione integrata dei rifiuti urbani, gli ambiti territoriali ottimali (ATO), già istituiti ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), abrogato dalla presente legge, sono i seguenti:
a) ATO Toscana Centro, costituito dai comuni compresi nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, con esclusione dei Comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola;
b) ATO Toscana Costa, costituito dai comuni compresi nelle province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno;
c) ATO Toscana Sud, costituito dai comuni compresi nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto.
2. La Giunta regionale può stipulare accordi con la Regione Emilia-Romagna per l'inserimento dei comuni di Abetone, Cutigliano, Marliana, Pescia, Piteglio, Sambuca Pistoiese e San Marcello Pistoiese, compresi nella Provincia di Pistoia, nei limitrofi ambiti territoriali ottimali della Regione Emilia-Romagna.
3. La Giunta regionale può stipulare accordi con la Regione Marche per l'inserimento del Comune di Sestino, compreso nella Provincia di Arezzo, nei limitrofi ambiti territoriali ottimali della Regione Marche.
4. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, fissa la data a partire dalla quale i comuni di cui ai commi 2 e 3, cessano di essere compresi, rispettivamente, negli ambiti territoriali ottimali Toscana Centro e Toscana Sud, dettando le eventuali disposizioni per assicurare il funzionamento delle rispettive autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
5. Alla modifica delle delimitazioni degli ATO si provvede con atto del Consiglio regionale sentite le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le province ed i comuni interessati.
ARTICOLO 31
Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
1. Per ciascun ambito territoriale di cui all'articolo 30, è istituita l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale di riferimento, di seguito denominata autorità servizio rifiuti.
2. Le autorità servizio rifiuti hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono dotate di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.
3. Le autorità servizio rifiuti sono altresì dotate di un proprio patrimonio costituito da:
a) un fondo di dotazione costituito dai beni di cui all'articolo 52;
b) gli eventuali conferimenti in natura effettuati dai comuni;
c) acquisizioni dirette effettuate dall'autorità servizio rifiuti con mezzi propri.
ARTICOLO 32
Attribuzione delle funzioni già esercitate dalle autorità di ambito territoriale ottimale
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le funzioni già esercitate, secondo la normativa statale e regionale, dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 201 del d.lgs. 152/2006, sono trasferite ai comuni, che le esercitano obbligatoriamente tramite le autorità servizio rifiuti istituite ai sensi dell'articolo 31.
2. Le autorità servizio rifiuti svolgono le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio.
ARTICOLO 33
Ordinamento delle autorità servizio rifiuti
1. Fatto salvo quanto previsto dalla presente legge, alle autorità servizio rifiuti si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del d.lgs. 267/2000.
ARTICOLO 34
Organi delle autorità servizio rifiuti
1. Gli organi delle autorità servizio rifiuti sono:
a) l'assemblea;
b) il direttore generale;
c) il revisore unico dei conti.
ARTICOLO 35
Assemblea
1. L'assemblea è composta da tutti i sindaci, o loro assessori delegati, dei comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale di riferimento. I membri dell'assemblea eleggono al loro interno un presidente con funzioni di organizzazione e coordinamento dei lavori dell'assemblea medesima.
2. L'assemblea delibera validamente con le maggioranze stabilite dallo statuto.
3. Fino all'approvazione dello statuto, l'assemblea delibera validamente con le maggioranze già previste nello statuto delle comunità d'ambito, di cui all'articolo 24 della legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 ''Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati'' e norme per la gestione integrata dei rifiuti).
4. Alle sedute dell'assemblea sono inviatati a partecipare, con funzioni
consultive e senza diritto di voto, l'assessore regionale competente ovvero,
in caso di sua assenza, il dirigente della struttura regionale competente, nonché i presidenti delle province o loro delegati.
5. Per la partecipazione all'assemblea non è prevista la corresponsione di alcuna indennità.
ARTICOLO 36
Funzioni dell'assemblea
1. L'assemblea svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell'autorità servizio rifiuti. In particolare provvede:
a) all'approvazione dello statuto contenente le norme di funzionamento dell'autorità servizio rifiuti, sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta regionale entro il 31 marzo 2012;
b) all'approvazione e aggiornamento del piano di ambito di cui all'articolo 27 della l.r. 25/1998;
c) alla determinazione e modulazione della tariffa del servizio;
d) alla scelta della forma di gestione;
e) all'approvazione del contratto di servizio, sulla base dello schema tipo adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 203 del d.lgs. 152/2006;
f) all'approvazione della carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;
g) alla nomina del direttore generale, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 37, del revisore unico dei conti, nonché dei membri del consiglio direttivo;
h) alla formulazione di indirizzi al direttore generale per l'amministrazione dell'autorità servizio rifiuti;
i) all'approvazione del programma annuale delle attività e dei bilanci dell'ente predisposti dal direttore generale;
l) all'approvazione della relazione annuale di cui all'articolo 46.
ARTICOLO 37
Direttore generale
1. Il direttore generale è l'organo di amministrazione dell'autorità servizio rifiuti ed è nominato dall'assemblea, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, tra soggetti in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di alta professionalità e comprovata esperienza manageriale, almeno quinquennale, nel settore dei servizi pubblici locali o con documentata esperienza, almeno quinquennale, di direzione amministrativa, tecnica o gestionale, in strutture pubbliche o private nel settore dei servizi pubblici locali.
2. Il Presidente della Giunta regionale informa il Consiglio regionale dell'intesa di cui al comma 1.
3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato di durata di sette anni non rinnovabile. Il direttore generale percepisce un trattamento economico determinato dall'assemblea con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica locale.
4. L'incarico di direttore generale ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell'autorità servizio rifiuti.
5. Alla nomina del direttore generale si applicano le cause di esclusione ed incompatibilità definite dagli articoli 10 e 11 della l.r. 5/2008.
6. Il contratto disciplina la revoca dall'incarico, nonché la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, anche con riferimento a cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale.
7. L'incarico di direttore generale è revocato dall'assemblea, nei casi previsti dal contratto di lavoro o in caso di grave violazione degli indirizzi impartiti dall'assemblea stessa, ai sensi dell'articolo 36, con le seguenti modalità:
a) su proposta del consiglio direttivo, di intesa con il Presidente della Giunta regionale, approvata da almeno i due terzi dei componenti dell'assemblea;
b) su proposta e approvazione dei due terzi dei componenti dell'assemblea, dandone comunicazione al Presidente della Giunta regionale.
ARTICOLO 38
Funzioni del direttore generale
1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ente e provvede in particolare:
a) all'affidamento del servizio;
b) alla gestione del contratto di servizio;
c) al controllo sull'attività del soggetto gestore del servizio ed all'applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di inadempienza del gestore medesimo, nonché all'esercizio dei poteri sostitutivi secondo quanto previsto all'articolo 44;
d) all'assegnazione ai soggetti gestori dei contributi di cui all'articolo 3, comma 2, della l.r. 25/1998;
e) alla certificazione del conseguimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da conferire in discarica ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), secondo i criteri, le modalità ed i tempi stabiliti nel programma regionale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera o bis), della l.r. 25/1998;
f) all'invio alla Giunta regionale di un rapporto annuale sui rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica;
g) alla predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo 46;
h) alla predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
2. Il direttore generale dispone sull'organizzazione interna e sul funzionamento dell'ente, dirigendone la struttura operativa, ed in particolare provvede:
a) all'adozione del programma annuale delle attività dell'autorità servizio rifiuti;
b) all' adozione dei bilanci dell'ente;
c) all'approvazione del regolamento interno di organizzazione.
3. Ai soli fini della stipula del contratto del direttore generale, la rappresentanza legale dell'autorità servizio rifiuti è attribuita al presidente dell'assemblea.
ARTICOLO 39
Consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo ha funzioni consultive e di controllo. Esso è composto da sette membri, nominati dall'assemblea tra i suoi componenti, garantendo la rappresentanza dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della l.r. 39/2004.
2. Il consiglio direttivo formula pareri preventivi sugli atti del direttore generale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, e verifica la coerenza dell'attività del direttore generale rispetto agli indirizzi formulati dall'assemblea, informandone la stessa assemblea.
3. Il consiglio direttivo delibera validamente con la presenza di quattro membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
4. Alle sedute del consiglio direttivo è invitato a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l'assessore regionale competente per materia ovvero, in caso di sua assenza, il dirigente della struttura regionale competente.
5. I membri del consiglio eleggono al loro interno un presidente, con funzioni di organizzazione e coordinamento dei lavori del consiglio medesimo.
6. I membri del consiglio non percepiscono alcuna indennità.
ARTICOLO 40
Revisore unico dei conti
1. L'assemblea nomina il revisore unico dei conti ed il suo supplente fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al d.lgs. 88/1992.
2. Il revisore resta in carica sette anni e non può essere riconfermato.
3. Al revisore spetta un'indennità annua determinata dall'assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 241 del d.lgs. 267/2000, facendo riferimento, per quanto riguarda la classe demografica, al comune dell'ambito territoriale ottimale con il maggior numero di abitanti.
4. Il revisore verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali.
5. Il revisore relaziona annualmente all'assemblea sui risultati dell'attività svolta.
ARTICOLO 41
Articolazione organizzativa delle autorità servizio rifiuti
1. Ciascuna autorità servizio rifiuti è dotata di un ufficio per lo svolgimento delle attività tecniche ed operative.
2. Ai fini del comma 1, l'autorità servizio rifiuti è dotata di un proprio ruolo organico a cui si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico dei contratti collettivi nazionali di lavoro che trovano applicazione per i dipendenti degli enti locali.
3. L'autorità servizio rifiuti, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge, adotta un apposito regolamento per la disciplina della propria organizzazione interna.
ARTICOLO 42
Gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
1. Per garantire che la gestione unitaria risponda a criteri di efficienza ed efficacia, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è affidato ad un unico soggetto gestore per ciascun ambito territoriale ottimale, secondo quanto già previsto dall'articolo 26 della l.r. 61/2007.
2. I rapporti tra le autorità servizio rifiuti ed i soggetti gestori del servizio sono regolati da apposito contratto di servizio, sulla base dello schema tipo adottato con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 203 del d.lgs. 152/2006.
ARTICOLO 43
Vigilanza e controllo sul soggetto gestore
1. L'autorità servizio rifiuti vigila sull'attività del soggetto gestore e controlla l'attuazione degli interventi previsti nel piano di ambito.
2. Nell'ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dal contratto di servizio, nonché in caso di mancata attuazione degli interventi previsti nel piano di ambito, l'autorità servizio rifiuti interviene per garantire l'adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dal contratto.
3. Fatte salve le procedure per la contestazione degli inadempimenti stabilite dallo schema tipo di contratto di servizio adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 203 del d.lgs. 152/2006, e ferma restando
l'applicazione delle sanzioni e penali contrattuali, nonché la risoluzione del contratto, l'autorità servizio rifiuti, previa diffida, può sostituirsi al gestore provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici
ARTICOLO 44
Poteri sostitutivi della Regione
1. Qualora l'autorità servizio rifiuti non intervenga ai sensi dell'articolo 43, o comunque rimanga inerte, la Regione può sostituirsi con le modalità previste dalla l.r. 53/2001.
2. Oltre ai poteri sostitutivi di cui al comma 1, la Regione esercita i poteri sostitutivi, di cui alla l.r. 35/2011, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b ter), della medesima legge.
ARTICOLO 45
Trasmissione dei dati e delle informazioni
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 49, oltre ai dati ed alle informazioni acquisite dall'osservatorio, l'autorità servizio rifiuti e i gestori mettono a disposizione delle strutture regionali competenti ogni altro dato e informazione richiesta.
ARTICOLO 46
Relazione annuale
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il direttore generale provvede alla predisposizione di una relazione annuale, con in contenuti di cui al comma 2, da inviare all'assemblea per la relativa approvazione. La relazione approvata è trasmessa ai consigli e alle giunte della Regione, delle province e dei comuni, nonché al comitato regionale per la qualità del servizio, di cui all'articolo 47, ed all'osservatorio regionale di cui all'articolo 49.
2. La relazione di cui al comma 1, illustra:
a) lo stato di attuazione del programma degli interventi realizzati;
b) il raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di ambito, ovvero le motivazioni del mancato raggiungimento dei medesimi;
c) i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi prodotti;
d) la sintesi del conto economico, che illustri le caratteristiche delle tariffe applicate e dia conto delle entrate del gettito tariffario.
TITOLO IV
Disposizioni comuni e transitorie
CAPO I
Disposizioni comuni
ARTICOLO 47
Comitato regionale per la qualità del servizio
1. Presso il Consiglio regionale è istituito il comitato per la qualità del servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani, che, avvalendosi anche dei dati dell'osservatorio di cui all'articolo 49, segnala, all'autorità idrica e alle autorità servizio rifiuti, eventuali criticità e formula alle stesse proposte per la qualità, l'efficienza e l'efficacia del servizio. Esso formula all'autorità idrica e alle autorità servizio rifiuti pareri preventivi o osservazioni sugli atti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), d), f), g), h) ed l), e di cui all'articolo 36, comma 1, lettere b), c), d) ed f).
2. Il comitato è composto da:
a) l'assessore regionale competente per materia o, in caso di sua assenza, il dirigente competente per materia;
b) quattro consiglieri regionali nominati dal Consiglio regionale nel rispetto della rappresentanza delle minoranze;
c) tre membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) tre membri designati dal comitato regionale consumatori e utenti di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti) fra le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale;
e) due membri designati dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale;
f) tre membri designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e delle cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale;
g) due membri designati dal forum toscano dei movimenti per l'acqua a seguito della loro formale costituzione in associazione.
3. Alle sedute del comitato partecipano, senza diritto di voto, i direttori generali dell'autorità idrica e delle autorità servizio rifiuti.
4. I membri del comitato eleggono al loro interno il presidente.
5. Entro il 30 giugno 2012, il Consiglio regionale disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del comitato, definisce i criteri per l'individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative di cui al comma 2 ed altresì i criteri per la composizione ed il funzionamento dei comitati locali di cui all'articolo 48.
6. Per la partecipazione al comitato non è previsto alcun compenso.
ARTICOLO 48
Comitati locali per la qualità del servizio
1. Il comitato regionale per la qualità del servizio, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 47, comma 5, istituisce, presso ciascuna conferenza territoriale di cui all'articolo 13 ed altresì presso ciascuna autorità servizio rifiuti, comitati locali per la qualità del servizio, che operano a supporto del comitato regionale medesimo, anche assicurando forme di consultazione dei cittadini e delle imprese utenti al fine di verificare il livello di qualità dei servizi erogati.
ARTICOLO 49
Osservatorio regionale per il servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani
1. A supporto della Regione nell'esercizio delle proprie funzioni, è istituito presso la Giunta regionale l'osservatorio regionale per il servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani.
2. L'osservatorio è composto da quattro membri nominati dal Presidente della Giunta regionale di cui:
a) tre membri individuati tra esperti dotati di alta e riconosciuta professionalità nella materia del servizio idrico integrato e di quello di gestione integrata dei rifiuti urbani, di cui uno su proposta del Consiglio regionale;
b) un membro in rappresentanza dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET).
3. L'osservatorio, quando sono trattati argomenti inerenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti, è integrato con un rappresentante dell'Agenzia regionale recupero risorse S.p.A..
4. L'osservatorio acquisisce ed elabora le informazioni ed i dati sulla programmazione, organizzazione e gestione dei servizi provvedendo in particolare:
a) all'acquisizione ed analisi dei dati e delle informazioni per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, con particolare riferimento alle forme di gestione, alle convenzioni ed ai contratti di affidamento in essere, alle tariffe applicate, ai costi, alle modalità di erogazione ed alle infrastrutture dei servizi, nonché ai livelli qualitativi e quantitativi degli stessi;
b) alla comparazione dei costi di produzione e del livello di qualità dei servizi erogati;
c) all'analisi della programmazione degli interventi e del relativo piano economico e finanziario contenuto nella pianificazione di ambito;
d) alla comparazione ed alle elaborazioni relative alle tariffe dei servizi applicate dai soggetti gestori;
e) allo studio ed alla valutazione comparata dei modelli organizzativi e di gestione sperimentati anche in altre regioni.
5. L'osservatorio opera in continuo raccordo con le strutture competenti della Giunta regionale.
6. L'osservatorio assicura altresì la diffusione dei dati e delle informazioni raccolte tramite la pubblicazione sul sito internet della Giunta regionale di una relazione annuale, trasmessa preventivamente alla Giunta regionale per le sue valutazioni da rendersi entro trenta giorni, sullo stato del servizio e sui risultati dell'attività svolta nell'esercizio dei compiti ad esso attribuiti. La relazione è trasmessa al Consiglio regionale e della sua pubblicazione è data informazione, in via telematica, alle province, all'autorità idrica, alle autorità servizio rifiuti nonché al comitato regionale per la qualità del servizio.
7. L'autorità idrica e le autorità servizio rifiuti provvedono, con cadenza annuale, alla trasmissione dei dati di cui al comma 3, lettera a), in via telematica tramite l'infrastruttura della rete regionale di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana") e alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).
8. Oltre a quanto previsto al comma 6, l'osservatorio mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta i dati raccolti e le elaborazioni effettuate.
9. Per le attività dell'osservatorio, la Giunta regionale si avvale dell'IRPET, nelle forme e con le modalità di cui alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET), nonché del supporto conoscitivo dell'Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) secondo quanto previsto, rispettivamente, dalla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società ''Agenzia regione recupero risorse S.p.A.'' nella società ''Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.'' a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25) e dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana ''ARPAT'').
10. I membri dell'osservatorio percepiscono un gettone di presenza pari a trenta euro a seduta.
CAPO II
Disposizioni transitorie
ARTICOLO 50
Disposizioni transitorie per la costituzione degli organi dell'autorità idrica
1. Gli organi dell'autorità idrica sono costituiti entro il 30 giugno 2012.
2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, e fino all'effettivo insediamento degli organi dell'autorità idrica, le funzioni di tali organi sono svolte da sei commissari individuati nei presidenti dei consigli di amministrazione delle soppresse autorità di ambito territoriale ottimale in carica alla data del 31 dicembre 2011, che operano ciascuno con riferimento al territorio dell'autorità di ambito territoriale ottimale di appartenenza, avvalendosi del supporto tecnico del direttore della medesima autorità di ambito in carica alla stessa data del 31 dicembre 2011.
3. Il bilancio preventivo dell'autorità idrica relativo all'anno 2012, è approvato entro il 31 gennaio 2012, contestualmente alle modalità di copertura dei costi di funzionamento dell'autorità stessa.
4. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, provvede:
a) a convocare le conferenze territoriali per l'individuazione dei comuni che compongono l'assemblea dell'autorità idrica, entro il 31 maggio;
b) a convocare l'assemblea dell'autorità idrica per la nomina del suo presidente, dei membri del consiglio direttivo, del direttore generale e del revisore unico dei conti;
c) ad individuare con decreto, fra i commissari di cui al comma 2, il soggetto incaricato a provvedere alla formale costituzione giuridica dell'autorità idrica e alla gestione dei fondi della medesima.
5. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, si applica decorso il termine di cui al comma 4, lettera a).
6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fatta salva la disciplina statale e regionale di riferimento, la Giunta regionale determina con deliberazione l'indennità per i commissari di cui al comma 2.
ARTICOLO 51
Disposizioni transitorie per la costituzione degli organi delle autorità servizio rifiuti
1. Gli organi delle autorità servizio rifiuti sono costituiti entro il 30 giugno 2012.
2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'effettivo insediamento degli organi di ciascuna autorità servizio rifiuti, le funzioni di tali organi sono svolte da un commissario, individuato nel presidente del consiglio di amministrazione della corrispondente comunità di ambito territoriale ottimale in carica alla data del 31 dicembre 2011, il quale si avvale del supporto tecnico del direttore della medesima comunità d'ambito in carica alla stessa data del 31 dicembre 2011.
3. Ai fini di cui al comma 1, la prima assemblea di ciascuna autorità servizio rifiuti è convocata dal Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, per la nomina del presidente dell'assemblea medesima, dei membri del consiglio direttivo, del revisore unico dei conti, nonché del direttore generale.
4. Fino a diversa determinazione dello statuto, le quote di ripartizione tra i comuni delle spese di funzionamento dell'autorità servizio rifiuti sono quelle in essere nelle corrispondenti comunità d'ambito al 31 dicembre 2011.
5. Il bilancio preventivo delle autorità servizio rifiuti, relativo all'anno 2012, è approvato entro il 31 gennaio 2012.
6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fatta salva la disciplina statale e regionale di riferimento, la Giunta regionale determina con deliberazione l'indennità per i commissari di cui al comma 2.
ARTICOLO 52
Scioglimento dei consorzi e subentro dell'autorità idrica e delle autorità servizio rifiuti
1. Alla data del 1° gennaio 2012 i consorzi, di cui all'articolo 24 della l.r. 61/2007 e di cui all'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 ''Disposizioni in materia di risorse idriche''), cessano dalle funzioni e i relativi organi sono sciolti.
2. L'autorità idrica e le autorità servizio rifiuti subentrano, a partire dal 1° gennaio 2012, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi di cui all'articolo 24 della l.r. 61/2007 e di cui all'articolo 4 della l.r. 81/1995.
3. Entro il 29 febbraio 2012, i commissari di cui agli articoli 50 e 51, effettuano ed inviano, all'autorità idrica e all'autorità servizio rifiuti di appartenenza, la ricognizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria in essere alla data del 31 dicembre 2011, relativa ai consorzi di cui al comma 1, recante:
a) l'individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi;
b) l'accertamento della dotazione patrimoniale del consorzio comprensiva dei beni mobili ed immobili;
c) il bilancio finale;
d) l'accertamento della dotazione di personale dipendente, con l'individuazione delle categorie e dei profili professionali esistenti.
ARTICOLO 53
Disposizioni transitorie relative al personale
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 il personale a tempo indeterminato in servizio, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nei ruoli organici delle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 4 della l.r. 81/1995, abrogata con la presente legge, è trasferito nei ruoli organici dell'autorità idrica.
2. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2012, il personale a tempo indeterminato in servizio, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nei ruoli organici delle comunità di ambito di cui all'articolo 24 della l.r. 61/2007, è trasferito nei ruoli organici delle corrispondenti autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
3. Per effetto del trasferimento di cui ai commi 1 e 2, il personale mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio già maturata.
4. I contratti subordinati di lavoro a tempo determinato, stipulati dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 4 della l.r. 81/1995 e dalle comunità di ambito di cui all'articolo 24 della l.r. 61/2007, in essere alla data di cui ai commi 1 e 2, rimangono efficaci per la durata degli stessi e nei medesimi subentrano a tutti gli effetti rispettivamente l'autorità idrica e le autorità servizio rifiuti.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2012 le risorse dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 4 della l.r. 81/1995 e dalle comunità di ambito di cui all'articolo 24 della l.r. 61/2007 destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 1 aprile 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) e 23 dicembre 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale dell'area della dirigenza del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) confluiscono per l'intero importo rispettivamente tra le risorse dell'autorità idrica e delle autorità per il servizio gestione rifiuti destinate alle medesime finalità.
ARTICOLO 54
Disposizioni transitorie relative al servizio idrico integrato
1. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2012, l'autorità idrica subentra, senza effetti novativi, nelle convenzioni per l'affidamento del servizio idrico integrato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché in tutti i rapporti ad esse inerenti posti in essere dalle autorità di ambito territoriale ottimale, ivi inclusi quelli relativi alle operazioni di finanziamento dei soggetti affidatari.
2. Le conferenze territoriali, avvalendosi delle strutture periferiche di cui all'articolo 17, provvedono a supportare l'autorità idrica nella gestione delle convenzioni di cui al comma 1.
3. L'autorità idrica subentra altresì nelle procedure di affidamento del servizio eventualmente già avviate dalle autorità di ambito territoriali ottimale.
4. Entro il 31 dicembre 2014, l'autorità idrica provvede all'approvazione del nuovo piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile di cui all'articolo 20. I piani operativi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono efficacia fino alla data di pubblicazione del nuovo piano.
5. I piani di ambito vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano efficacia, con specifico riferimento agli schemi pluriennali di investimento, e l'autorità idrica provvede alla loro progressiva armonizzazione.
ARTICOLO 55
Disposizioni transitorie relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
1. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2012, le autorità servizio rifiuti subentrano nei contratti di servizio stipulati dalle comunità d'ambito, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché nelle procedure per l'affidamento del servizio al gestore unico eventualmente già avviate.
ARTICOLO 56
Disposizioni transitorie relative all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui alla l.r. 35/2011
1. Fino all'approvazione dei piani di ambito di cui all'articolo 27 della l.r. 25/1998, i poteri sostitutivi di cui all'articolo 44 sono esercitati per la realizzazione delle opere previste nei piani straordinari per i primi affidamenti del servizio di cui all'articolo 27 della l.r. 61/2007.
2. Nel caso in cui si renda necessario individuare nuovi siti per la realizzazione degli impianti previsti nei piani straordinari di cui all'articolo 27 della l.r. 61/2007, la Regione promuove un accordo di programma ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 35/2011.
TITOLO V
Norme finali
CAPO I
Disposizioni finali
ARTICOLO 57
Disposizioni finali
1. Nella l.r. 25/1998 le parole ''comunità d'ambito'' e ''comunità di ambito'', sono sostituite dalle seguenti: ''autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani''.
2. Nella l.r. 25/1998 le parole ''piano industriale'' e ''piani industriali'', sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: ''piano di ambito'' e ''piani di ambito''.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2, della l.r. 61/2007, di cui all'articolo 81, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2010 n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) e di cui alla legge regionale 2 agosto 2011, n. 37 (Disposizioni sul commissariamento di cui all'articolo 81 della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 65 ''Legge finanziaria per l'anno 2011''), si applicano alle autorità servizio rifiuti di cui all'articolo 31 della presente legge.
4. Per sopravvenute esigenze straordinarie ed al fine di assicurare la massima efficacia nella gestione dei rifiuti, i piani straordinari, già
approvati ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 61/2007, possono essere modificati con la procedura di cui allo stesso articolo 27, previa acquisizione del parere favorevole della Giunta regionale ed a condizione che non prevedano nuove o diverse localizzazioni.
CAPO II
Modifiche legislative e abrogazioni
ARTICOLO 58
Modifiche all'articolo 2 della l.r. 25/1998
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 25/1998 è sostituita dalla seguente:
''c) autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani:
l'autorità di cui all'articolo 31 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007).
ARTICOLO 59
Modifiche all'articolo 6 ter della l.r. 25/1998
1. Al comma 4 dell'articolo 6 ter della l.r. 25/1998 le parole: ''o l'ente che assumerà le relative funzioni'', sono soppresse.
ARTICOLO 60
Modifiche all'articolo 8 bis della l.r. 25/1998
1. Al comma 3 dell'articolo 8 bis della l.r. 25/1998 le parole: ''o l'ente che assumerà le relative funzioni'', sono soppresse.
ARTICOLO 61
Modifiche all'articolo 9 della l.r. 25/1998
1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 25/1998 è inserita la seguente:
''g bis) la definizione dei livelli minimi di qualità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;''.
ARTICOLO 62
Modifiche all'articolo 11 della l.r. 25/1998
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 25/1998 le parole: ''all'articolo 24'' sono sostituite dalle seguenti: ''all'articolo 30 della l.r. 69/2011''.
ARTICOLO 63
Modifiche all'articolo 12 della l.r. 25/1998
1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 25/1998 le parole: ''di cui all'articolo 24, comma 1'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui all'articolo 30 della l.r. 69/2011''.
ARTICOLO 64
Modifiche all'articolo 22 della l.r. 25/1998
1. Al comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 25/1998 le parole: ''di cui all'articolo 24'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui all'articolo 30 della l.r. 69/2011''.
2. Al comma 5 dell'articolo 22 della l.r. 25/1998 la parola: ''industriale'' è sostituita dalle seguenti: ''di ambito''.
ARTICOLO 65
Modifiche alla rubrica del titolo VI della l.r. 25/1998
1. La rubrica del titolo VI della l.r. 25/1998 è sostituita dalla seguente: ''Disposizioni per la programmazione di ambito nonché per l'attribuzione dei finanziamenti.''.
ARTICOLO 66
Modifiche all'articolo 23 bis della l.r. 25/1998
1. Al comma 1 dell'articolo 23 bis della l.r. 25/1998 le parole: ''o non si sia provveduto, entro i termini previsti dalla presente legge, alla costituzione della comunità d'ambito'' sono sostituite dalle seguenti: ''o non si sia provveduto, entro il termine previsto dall'articolo 51 della l.r. 69/2011 alla costituzione degli organi dell'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.''.
ARTICOLO 67
Modifiche all'articolo 30 bis della l.r. 25/1998
1. Al comma 3 dell'articolo 30 bis della l.r. 25/1998, le parole: ''che hanno provveduto alla costituzione delle comunità d'ambito , e'' sono soppresse.
ARTICOLO 68
Modifiche all'articolo 31 della l.r. 25/1998
1. Al comma 6 dell'articolo 31 della l.r. 25/1998, le parole: ''ove costituite'' sono soppresse
ARTICOLO 69
Modifiche all'articolo 4 della l.r. 30/2005
1. La rubrica dell'articolo 4 della l.r. 30/2005 è sostituita dalla seguente: ''Opere di bonifica realizzate dai consorzi e di edilizia residenziale pubblica. Opere e interventi previsti dal piano di ambito per il servizio idrico integrato''.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 30/2005 è inserito il seguente:
''2 bis. L'autorità idrica toscana di cui all'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), costituisce autorità espropriante per la realizzazione delle opere e degli interventi previsti nel piano di ambito.''.
ARTICOLO 70
Modifiche all'articolo 12 della l.r. 91/1998
1. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 12 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), è aggiunto il seguente:
''1 quater. La Giunta regionale approva con deliberazione linee guida contenenti indirizzi per l'ottimale gestione delle risorse idriche con particolare riferimento alla razionalizzazione degli approvvigionamenti in relazione alla effettiva disponibilità della risorsa.''.
ARTICOLO 71
Modifiche all'articolo 2 della l.r. 35/2011
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 35/2011 è inserita la seguente:
''b bis) previste nel piano di ambito di cui all'articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), e definite strategiche di interesse regionale nell'ambito del piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale).''.
2. Dopo la lettera b bis), del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 35/2011, è inserita la seguente:
''b ter) previste nei piani di ambito di cui all'articolo 27 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)''.
ARTICOLO 72
Modifiche all'articolo 3 della l.r. 14/2007
1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale) è aggiunta la seguente:
''d bis) all'articolo 25 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007).''.
ARTICOLO 73
Modifiche all'articolo 27 della l.r. 61/2007
1. Al comma 4 dell'articolo 27 della l.r. 61/2007 le parole: ''piani industriali'' sono sostituite dalle seguenti: ''piani di ambito''.
ARTICOLO 74
Modifiche all'articolo 31 della l.r. 61/2007
1. Il comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 61/2007, è sostituito dal seguente:
''2. I piani di ambito di cui all'articolo 27 della l.r. 25/1998 hanno i contenuti di cui all'articolo 203, comma 3, del d.lgs. 152/2006.''.
ARTICOLO 75
Abrogazioni
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:
a) legge regionale 4 aprile 1997, n. 26 (Norme di indirizzo per l'organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione degli articoli 11 e 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36);
b) legge regionale 21 luglio 1995 n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 ''Disposizioni in materia di risorse idriche'');
c) articolo 7 della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);
d) articoli 23, 24 e 26 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).
e) comma 3 dell'articolo 21 quater della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).
CAPO III
Disposizioni finanziarie e entrata in vigore
ARTICOLO 76
Norma finanziaria
1. Le risorse per la concessione dei contributi di cui all'articolo 25, comma 1 lettera c), sono definite, a partire dall'esercizio 2012, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, con il PAER di cui alla l.r. 14/2007.
2. Gli oneri di cui alla presente legge, derivanti dalla costituzione e dal funzionamento dell'osservatorio di cui all'articolo 49, sono stimati in euro 3.000,00 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 e sono finanziati, senza nuove o maggiori spese, mediante gli stanziamenti di cui alla unità previsionale di base (UPB) 432 ''Azioni di sistema per la tutela dell'ambiente - Spese correnti'' del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012 - 2014.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
ARTICOLO 77
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
ROSSI
Firenze, 28 dicembre 2011
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 22.12.2011.