Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga la seguente legge:
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione;
Visti l'articolo 4, comma 1, lettera v), e gli articoli 62, 64 e 66 dello Statuto;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito, con modificazioni. dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;Visto l'articolo 14, commi da 25 a 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge di stabilità 2011");
Visto l'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali);
Vista la legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale);
Vista la legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza);
Visto il parere favorevole, con una condizione e raccomandazioni, espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 2 novembre 2011;
Considerato quanto segue:
1. In attuazione delle disposizioni nazionali sopra richiamate in materia di comunità montane e unioni di comuni, si deve procedere a riordinare la normativa regionale di settore avviando, al tempo stesso, un più ampio percorso di riforma complessiva dell'ordinamento locale, volto ad accrescerne l'efficienza ed a ridurne i costi di funzionamento;
2. Tale percorso, che deve necessariamente avvenire nel quadro della riforma nazionale dell'ordinamento locale, ancora in corso di definizione, può comunque prendere le mosse, per quanto attiene alla Toscana, dalla presente legge e dalle indicazioni, in essa espresse, sulla collaborazione istituzionale tra Regione ed enti locali;
3. La Regione Toscana, nel perseguire i principi della massima collaborazione istituzionale tra la Regione stessa e gli enti locali e del rafforzamento della partecipazione di questi ultimi alle decisioni che riguardano le comunità locali, individua alcune sedi privilegiate di confronto istituzionale;
4. In particolare, si prevede l'istituzione di un'apposita commissione congiunta tra il Consiglio regionale e il Consiglio delle autonomie locali (CAL), a cui viene attribuito il compito di elaborare, sulla base degli approfondimenti necessari e nelle more della definizione del quadro normativo nazionale, proposte per il riordino dell'ordinamento regionale degli enti locali e per l'individuazione dei principi, delle norme e delle politiche della cooperazione tra la Regione e gli enti locali stessi. Con l'istituzione della commissione congiunta si mira a valorizzare il ruolo del CAL quale organo di rappresentanza del sistema delle autonomie locali della Toscana;
5. Si attribuisce, inoltre, rango legislativo al tavolo di concertazione istituzionale tra la Giunta regionale e le associazioni degli enti locali, finora operante sulla base di un protocollo d'intesa, la cui attività dovrà svolgersi nel rispetto degli articoli 46 e 48 dello Statuto regionale e del ruolo che lo Statuto regionale assegna al CAL;
6. S'individuano le principali aggregazioni di livello intercomunale nell'ambito delle quali possa svolgersi una più intensa cooperazione degli enti locali, e si prefigura il ruolo dei comuni per l'attivazione di servizi di sportello ai cittadini e alle imprese e per mantenere e diffondere i servizi di prossimità, pubblici e privati, nel territorio;
7. Si stabiliscono i principi generali della cooperazione finanziaria tra la Regione e gli enti locali, si prevede l'istituzione del sistema informativo sulla finanza degli enti locali e del sistema informativo del catasto, della fiscalità e del territorio, oltre a dettare la nuova disciplina del patto di stabilità territoriale. Si ricollocano, inoltre, in una sede normativa unitaria, alcune norme relative alla partecipazione degli enti locali all'accertamento di tributi regionali e si stabiliscono misure di sostegno agli enti locali che procedono all'estinzione dei debiti;
8. Si dà attuazione alle norme del decreto-legge 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali dei comuni;
9. Per dare piena attuazione a tali norme statali, che dispongono sull'esercizio associato obbligatorio, mediante convenzione o unione, delle funzioni fondamentali dei comuni, si dettano anzitutto norme integrative su dette forme associative, nel rispetto della ripartizione delle competenze legislative stabilita dall'articolo 117 della Costituzione e degli orientamenti assunti dalla Corte costituzionale circa il carattere tassativo delle materie indicate dalla lettera p) del secondo comma dell'articolo 117 stesso le norme integrative regionali sono comunque dettate nell'ambito dei principi del d.lgs. 267/2000 (TUEL);
10. La disciplina delle unioni è dettata in legge con disposizioni in gran parte cogenti nei confronti degli statuti dell'unione, in alcuni casi cedevoli, in altre integrative nei confronti di quest'ultimi. Esse hanno l'obiettivo di assicurare il buon funzionamento di un soggetto che è destinato ad assolvere ad un ruolo nuovo e di grande rilievo per i comuni di minore dimensione demografica obbligati dalla legge dello Stato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali. L'unione deve perciò essere dotata di organi che siano in grado di costruire un indirizzo politico-amministrativo unitario e deve funzionare con continuità, adeguando la composizione dei propri organi al mutare degli organi dei comuni che la costituiscono;
11. Per la composizione dei consigli dell'unione, i criteri individuati dalla legge fanno riferimento ai limiti disposti dall'articolo 37 del TUEL in combinato con quanto affermato dal Consiglio di Stato (parere n. 1506/2003, sezione I, 29.1.2003) sulla prevalenza del principio di rappresentanza delle minoranze rispetto alla necessità di limitazione numerica della rappresentanza stessa;
12. Si dispone pertanto che, in via ordinaria, per ogni singolo comune siano presenti, oltre al sindaco, due rappresentanti, uno di maggioranza ed uno di minoranza, prevedendo poi che i comuni più grandi, con popolazione superiore a 10.000 abitanti abbiano diritto ad esprimere un numero maggiore di rappresentanti e cioè quattro e che un eventuale ulteriore incremento di alcune unità possa prodursi, al fine di garantire una più ampia rappresentanza delle minoranze, comunque fino al limite massimo previsto dal TUEL;
13. Si favorisce la presenza, nel consiglio dell'unione, di consiglieri di entrambi i generi, con la disposizione di legge secondo la quale gli statuti devono prevedere norme atte ad assicurare la rappresentanza di genere e con lo stabilire lo scioglimento di diritto del consiglio nel caso in cui lo stesso risulti composto da soggetti di un unico genere;
14. Al fine di consentire ai comuni obbligati all'esercizio associato, mediante convenzione o unione, di adempiere a tale obbligo, la legge dà compiuta attuazione alle norme dell'articolo 14, commi da 26 a 30, del decreto-legge 78/2010, prevedendo l'identificazione di 37 ambiti di dimensione territoriale adeguata, nei quali sono compresi tutti i 90 comuni tenuti a detto esercizio, identificati sulla base delle soglie di popolazione definite dalle norme statali, nonché, per favorire i processi di unità dell'amministrazione, anche comuni non obbligati all'esercizio associato;
15. Poiché la disciplina statale delle funzioni fondamentali è ancora in corso di completamento, con riguardo all'esatta identificazione del contenuto delle funzioni medesime, ed è necessariamente destinata ad essere integrata dalle discipline di settore, statali e regionali, è opportuno che, nel frattempo, vi siano indicazioni utili a consentire l'adempimento dei comuni. A tal fine, e per assicurare che il processo in corso si svolga in modo ordinato, la legge richiama in gran parte il contenuto del Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194 (Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del D.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), a cui l'articolo 21, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) fa riferimento, e consente, nel periodo transitorio, l'esercizio associato di dette funzioni secondo quanto emerge dagli atti regionali che fino a oggi hanno regolato l'esercizio associato volontario;
16. Si disciplinano gli adempimenti della Regione e dei comuni con popolazione fino a 1000 abitanti relativi all'istituzione delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 138/2011 convertito dalla legge 148/2011 per l'esercizio obbligatorio, in forma associata, di tutte le funzioni amministrative e di tutti i servizi pubblici di cui sono titolari;
si dettano norme, in particolare, sulla la proposta di aggregazione territoriale da parte dei comuni interessati e l'eventuale definizione, in alternativa, da parte della Giunta regionale, dell'aggregazione stessa;
17. Si favoriscono processi aggregativi, anche attraverso l'incentivazione all'istituzione delle stesse unioni di comuni, che possano portare nel tempo a fusioni. E' stabilito, perciò, il principio che la Regione promuove i processi di fusione, in particolare dei comuni tenuti all'esercizio obbligatorio di funzioni fondamentali, dandovi attuazione attraverso la previsione di contributi regionali di sostegno alle fusioni, di disciplina degli effetti della fusione, di impegni specifici per raggiungere intese e promuovere le leggi di fusione;
18. Le comunità montane non sono individuate dallo Stato tra gli enti mediante i quali i comuni possono esercitare le funzioni fondamentali. Se ne prevede pertanto l'estinzione. La disciplina dello scioglimento e dell'estinzione delle comunità montane sostanzialmente recupera e migliora (soprattutto per gli effetti successori) le norme della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle comunità montane). L'estinzione, perciò, avverrà anzitutto a seguito della trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni, seguendo il sistema già vigente, come modificato dalla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) che comporta la successione dell'unione alla comunità montana estinta e l'esercizio delle funzioni regionali che risultano conferite alla comunità al momento dell'estinzione su tutto il territorio della comunità montana estinta. É necessario, pertanto, stabilire un termine entro il quale procedere alla trasformazione. Se alla trasformazione non si procederà nel termine, è previsto che alla comunità montana succeda la provincia, fermo restando il successivo riordino di tale ente ai sensi del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici), in relazione ai rapporti conseguenti all'esercizio delle funzioni in materia di forestazione, interventi di difesa del suolo, progetti finanziati con le risorse del fondo per la montagna o con risorse dell'Unione Europea; per le funzioni di bonifica è prevista una successione in via transitoria; per tutti gli altri rapporti, è previsto che succedano i comuni. Sono altresì individuati gli obblighi dei comuni complessivamente interessati alla successione.
Quanto al personale, occorre confermare il principio del trasferimento in relazione alle funzioni trasferite, garantendo i rapporti di lavoro in corso e individuando la provincia quale ente cui viene trasferito anche il personale che in questi anni ha supportato la generalità delle funzioni conferite alla comunità montana. Tutto ciò, al fine di completare, per quanto possibile, il processo di estinzione entro il 2011, in modo da facilitare l'allineamento degli adempimenti finanziari degli enti interessati;
19. Per esigenze di coordinamento e di allineamento della disciplina regionale in materie connesse, si rende necessario riprodurre nella legge, semplificandola, la disciplina della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio) sui piccoli comuni, sull'indicatore del disagio, sugli interventi regionali di sostegno;
20. Per le medesime finalità e, dovendosi provvedere all'abrogazione della l.r. 37/2008, occorre comunque confermare le norme sui territori montani e introdurre una nuova disciplina, incentrata sul fondo della montagna e sullo strumento negoziale, il patto per la montagna, destinato a darvi attuazione;
21. In coerenza con la legge 42/2009, la Regione intende prevedere misure di premialità per le unioni di comuni. Una disciplina specifica è dedicata, in questo quadro, al sostegno ai servizi di prossimità;
22. Nel confermare l'assegnazione delle risorse regionali per le funzioni conferite, è necessario prevedere criteri per il trasferimento del personale e delle relative risorse, quando tutte o parte di dette funzioni siano assegnate ad altro ente locale ed altre disposizioni di rilievo finanziario. In questo quadro, è altresì opportuno dettare la disciplina di principio e programmatica per l'attuazione del federalismo fiscale;
23. Si stabilisce la costante informazione del Consiglio regionale, attraverso specifiche relazioni della Giunta di cui agli artt.108-110, su tutti i fondamentali passaggi del percorso di riforma dei processi associativi e politiche per le aree disagiate;
24. Con disposizioni transitorie, occorre assicurare il passaggio dalla disciplina delle leggi abrogate a quella attuale, salvaguardando i procedimenti amministrativi in corso, anche di carattere finanziario. In tale contesto, di particolare rilievo è l'articolo 113. É altresì necessario stabilire termini per l'adeguamento degli statuti delle unioni alla disciplina della presente legge o a sue modifiche;
25. E' altresì necessario differire l'efficacia di alcune disposizioni e prevedere che alcune disposizioni di legge abrogate continuino ad essere applicate per l'anno 2011; in tal senso dispone l'articolo 112 della presente legge, per il fondo della montagna, per i contributi ai piccoli comuni in situazione di maggior disagio, per i provvedimenti di attuazione della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni) per i requisiti per la concessione dei contributi degli articoli 82 e 90. E' altresì previsto che il controllo della Regione sui bilanci delle unioni decorra dal 2013;
26. Nell'articolo 113 sono infine dettate disposizioni per i procedimenti in corso che hanno comportato la nomina di commissari ai sensi degli articoli 9, 15 e 17 della l.r. 37/2008, ovvero ai sensi dell'articolo 141, commi 7 e 8, del TUEL; per dette attività commissariali sono previste disposizioni di raccordo, con salvezza degli atti adottati, nel caso di procedimento finalizzato all'estinzione dell'ente, per ragioni di uniformità di trattamento e al procedimento in corso non concluso si applicano le norme sopravvenute con la presente legge, sia per l'adeguamento del procedimento sia per gli effetti dell'estinzione;
27. Deve provvedersi, in relazione alle norme sulla cooperazione finanziaria, ad apportare conseguenti modifiche alle leggi regionali n. 12/2006 e n. 54/2009, nonché, in relazione all' estinzione delle comunità montane, alla modifica della l.r. 36/2000 sulla composizione del CAL;
28. Nel costante perseguimento delle finalità di semplificazione e di razionalizzazione dell'ordinamento regionale si dispone l'abrogazione delle leggi regionali o di singole norme delle stesse in relazione alle quali la presente legge provvede a dettare una disciplina sostitutiva o ad acquisirne il contenuto;
29. La presente legge tiene conto del parere espresso dal CAL nella seduta del 2 novembre 2011, adeguando il testo alla condizione ed alle raccomandazioni ivi contenute, in particolare prevedendo una specifica intesa tra il presidente della Giunta ed il presidente del CAL per definire le modalità di partecipazione del CAL al tavolo di concertazione istituzionale;
30. Occorre, infine, prevedere che la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, in relazione all'urgenza degli adempimenti previsti dalla legge medesima
Approva la presente legge
TITOLO I
Finalità e principi
CAPO I
Disposizioni generali
ARTICOLO 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge detta norme sul sistema delle autonomie in Toscana, definendo gli strumenti per la cooperazione finanziaria e l'attuazione della legislazione statale sull'esercizio associato delle funzioni fondamentali dei comuni, per il riordino di enti, e per lo sviluppo delle politiche in favore dei territori montani e disagiati, anche insulari.
ARTICOLO 2
Principi
1. La Regione persegue l'attuazione dei principi di sussidiarietà istituzionale, di semplificazione delle relazioni tra gli enti, di coesione tra i territori, di efficienza delle pubbliche amministrazioni e di svolgimento delle funzioni, in attuazione dell'articolo 62 dello Statuto regionale.
2. A tal fine, favorisce il superamento delle duplicazioni e promuove l'unità dell'amministrazione, predisponendo strumenti di collaborazione e di raccordo tra Regione, province e comuni, e di partecipazione degli enti locali alle decisioni che riguardano le comunità locali.
3. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 e per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il territorio della Regione Toscana è suddivide in ambiti di dimensione territoriale adeguata, nei quali sono compresi i territori delle unioni di comuni.
ARTICOLO 3
Trasferimento di funzioni fondamentali
1. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, la Regione provvede con legge al trasferimento delle funzioni fondamentali la cui titolarità, a seguito dell'individuazione delle funzioni medesime ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, spetta ad un ente diverso rispetto a quello che le esercita, in base alla legge regionale, al momento dell'individuazione.
CAPO II
Sedi di confronto istituzionale
ARTICOLO 4
Tavolo di concertazione istituzionale
1. Il Presidente della Giunta regionale, per le finalità di cui all'articolo 48 dello Statuto regionale, promuove l'istituzione di una sede di concertazione e confronto generale con gli enti locali, denominata tavolo di concertazione istituzionale, mediante la stipula di un protocollo d'intesa con le associazioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), che rappresentano, in ambito regionale, i comuni e le province.
2. Il Presidente della Giunta regionale e il Presidente del Consiglio delle autonomie locali (CAL) stabiliscono, d'intesa tra di loro, le modalità di partecipazione del CAL alle sedute del tavolo di concertazione istituzionale.
ARTICOLO 5
Iniziativa congiunta del Consiglio regionale e del Consiglio delle autonomie locali
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il presidente del Consiglio regionale convoca la seduta congiunta del Consiglio regionale e del CAL, secondo quanto previsto dall'articolo 67 dello Statuto regionale e dall'articolo 15 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del consiglio delle autonomie locali), per la definizione di un programma di lavoro comune finalizzato all'elaborazione di proposte per un complessivo riordino dell'ordinamento delle autonomie locali.
2. La seduta congiunta, nel definire il programma di lavoro e la sua scadenza, che deve comunque non superare il centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce una commissione congiunta, per lo svolgimento degli approfondimenti necessari, composta da consiglieri delle due assemblee e presieduta da un componente del Consiglio regionale ed alla quale partecipa l'assessore regionale competente per materia.
3. Ai membri della commissione non possono essere riconosciuti indennità o gettoni di presenza comunque denominati.
4. Il supporto tecnico allo svolgimento del programma di lavoro è fornito dalle strutture del segretariato generale del Consiglio regionale, con la collaborazione delle strutture della competente direzione generale della Giunta regionale.
5. Il Consiglio e la Giunta regionale, ai fini della definizione degli atti di riordino del sistema locale secondo le rispettive competenze, valutano le proposte elaborate ai sensi del presente articolo.
TITOLO II
Cooperazione finanziaria
CAPO I
Norme generali
ARTICOLO 6
Principi e ambito della cooperazione finanziaria
1. I comuni e le province, singoli o associati, e la Regione cooperano, nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale, per il coordinamento dei sistemi finanziari e tributari.
2. La cooperazione si svolge mediante l'organizzazione dei flussi informativi, la condivisione dei dati finanziari e tributari, la gestione del patto di stabilità territoriale, il potenziamento delle azioni di contrasto
all'evasione fiscale, l'adozione di misure per la riduzione dell'indebitamento degli enti locali.
3. La cooperazione si svolge, altresì, mediante accordi e intese finalizzate a:
a) ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti favorendo l'adempimento spontaneo delle obbligazioni tributarie e garantendo il rispetto dei principi sanciti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente);
b) semplificare le procedure di gestione dei tributi, introdurre strumenti e procedure condivise di riscossione, semplificare la riscossione spontanea e migliorare le procedure di riscossione coattiva.
4. La Giunta regionale informa preventivamente il Consiglio regionale sui progetti di cooperazione di cui al comma 3, e riferisce periodicamente sullo stato della loro attuazione.
ARTICOLO 7
Sistema informativo sulla finanza delle autonomie locali
1. La Giunta regionale provvede all'organizzazione e alla gestione del sistema informativo sulla finanza delle autonomie locali (SIFAL).
2. Nel SIFAL sono raccolti e resi disponibili:
a) i dati contenuti nei certificati al conto di bilancio e nei certificati al bilancio di previsione dei comuni, delle province e dei loro enti associativi;
b) le informazioni finanziarie connesse alla gestione del patto di stabilità territoriale e alla verifica del livello di indebitamento.
ARTICOLO 8
Sistema informativo del catasto, della fiscalità e del territorio
1. E' istituito il sistema informativo del catasto, della fiscalità e del territorio, quale raccordo, riuso ed ulteriore implementazione di sistemi informativi regionali e locali, per effettuare analisi e studi sul fenomeno dell'evasione e per sostenere l'attività di contrasto all'evasione fiscale, all'abusivismo edilizio ed all'illecito ambientale, con il fine di accertamento dei tributi e di verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai privati per la concessione dei benefici erogati dalle pubbliche amministrazioni. Le suddette finalità sono di rilevante interesse pubblico.
2. Il sistema informativo è organizzato in modo tale da determinare l'interconnessione e comunicazione tra le banche dati della Regione Toscana e degli enti locali aderenti ed è disciplinato da apposita convenzione.
3. Ciascun ente resta titolare dei dati personali di cui è in possesso;
la comunicazione degli stessi e l'interconnessione delle relative banche dati avviene nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza di cui agli articoli 3 e 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
4. L'infrastruttura del sistema informativo è gestita dalla Regione Toscana, di concerto con gli enti locali aderenti, che rendono disponibile, tramite cooperazione applicativa, il proprio patrimonio informativo nel rispetto della vigente normativa regionale e statale in materia di sistemi informativi della pubblica amministrazione e di amministrazione digitale.
5. Il sistema informativo è aperto all'interscambio con i dati delle pubbliche amministrazioni statali e degli enti previdenziali pubblici. Le modalità di interscambio sono stabilite con apposita convenzione, stipulata tra le amministrazioni medesime e la Regione Toscana, aperta all'adesione degli enti locali aderenti, nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza di cui agli articoli 3 e 11 del d.lgs.196/2003.
6. Il sistema è altresì aperto, previa apposita convenzione, alla partecipazione delle camere di commercio, dei gestori di utenze e delle società affidatarie dell'attività di accertamento e riscossione tributi, che posseggono informazioni utili per le finalità indicate al comma 1.
7. Il sistema è costituito nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal d.lgs. 196/2003.
ARTICOLO 9
Adempimenti degli enti locali e della Regione
1. I comuni, le province e i loro enti associativi sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale i seguenti dati:
a) il certificato al bilancio di previsione e il certificato di conto di bilancio approvati annualmente, nonché, per le unioni di comuni, i provvedimenti di riequilibrio eventualmente adottati e la tabella di cui all'articolo 44, comma 2;
b) le informazioni finanziarie di monitoraggio del patto di stabilità territoriale;
c) le informazioni finanziarie di monitoraggio per la verifica del livello di indebitamento;
d) le informazioni necessarie per l'alimentazione e il mantenimento degli archivi regionali utilizzati per il contrasto all'evasione e alle violazioni amministrative.
2. Gli enti locali trasmettono gli atti di cui al comma 1, lettera a), nei termini e con le modalità con i quali vi provvedono nei confronti degli organi dello Stato.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le informazioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d), e sono stabiliti i termini e le modalità per la loro trasmissione. Con deliberazione della Giunta regionale possono altresì essere modificati i termini e le modalità di trasmissione degli atti di cui al comma 1, lettera a).
4. Le deliberazioni di cui al comma 3, sono adottate previo parere del CAL, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di atto.
Decorso detto termine senza l'espressione del parere, la Giunta regionale può comunque adottare l'atto.
5. Ai fini dell'attuazione delle norme del capo II sul patto di stabilità territoriale, la Giunta regionale effettua il monitoraggio sulla situazione finanziaria di ogni singolo ente. Il monitoraggio si svolge sulla base dei dati finanziari trasmessi dai comuni e dalle province entro il 10 ottobre, attinenti il rispetto dell'obiettivo programmatico alla data del 1° ottobre e l'entità dei pagamenti che i comuni e le province possono effettuare nel corso dell'anno. Restano fermi gli adempimenti relativi alle attività di monitoraggio previste dalla normativa statale.
6. La Giunta regionale utilizza gli atti e le informazioni trasmesse dagli enti locali per le finalità previste dalla presente legge, nonché da altre norme di legge regionale e statale.
7. Gli enti che non trasmettono nei termini stabiliti gli atti del comma 1, sono esclusi dalla possibilità di presentare la richiesta di rideterminazione dell'obiettivo programmatico cui all'articolo 12, comma 4, nonché di accedere ai contributi per la riduzione dell'indebitamento di cui all'articolo 16 e dei benefici previsti dall'articolo 14 relativi alla partecipazione all'accertamento dei tributi regionali. Se l'ente inadempiente è un'unione di comuni, questa non può accedere al contributo di cui all'articolo 90. Se l'ente inadempiente è un comune in situazione di maggior disagio di cui all'articolo 82, comma 1, questo non può accedere al contributo di cui all'articolo medesimo.
CAPO II
Patto di stabilità territoriale
ARTICOLO 10
Norme generali
1. Le dis
2. La disciplina regionale del patto di stabilità territoriale detta le regole per il coordinamento della finanza della Regione e degli enti locali, in armonia con i principi fondamentali di finanza pubblica e con le norme in materia di federalismo fiscale, al fine:
a) di accrescere l'efficienza e la flessibilità delle risorse pubbliche mediante l'utilizzo complessivo dei margini finanziari di spesa della Regione e degli enti locali soggetti al patto di stabilità;
b) di favorire la realizzazione degli investimenti di interesse strategico regionale, di sostenere l'economia locale, di contrastare l'insorgere dei deficit e di incentivare la riduzione del debito.
3. Le province ed i comuni per i quali sono stati adottati i provvedimenti previsti dall'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) (TUEL) sono soggetti alle disposizioni previste dal presente capo a decorrere dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.
4. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai comuni e alle province per i quali è stato nominato il commissario ai sensi dell'articolo 141 del TUEL.
5. La Regione provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011) ad adattare per gli enti locali le regole e i vincoli posti dalla legge dello Stato riguardanti la disciplina del patto di stabilità interno, fermo restando il rispetto dell'obiettivo complessivo determinato in attuazione della normativa statale.
6. Il patto di stabilità territoriale definisce un obiettivo aggregato unico, derivante dalla somma dei singoli obiettivi di comuni e province, comunicati alla Regione dal Ministero dell'economia e delle finanze.
7. L'obiettivo aggregato è approvato annualmente con deliberazione della Giunta regionale e comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze.
ARTICOLO 11
Interventi regionali compensativi
1. La Regione persegue il proprio obiettivo programmatico e, al fine di incrementare la capacità di spesa degli enti locali a vantaggio del sistema economico territoriale, può effettuare interventi compensativi ai sensi dell'articolo 1, comma 138, della l. 220/2010, procedendo contestualmente alla rideterminazione del proprio obiettivo.
ARTICOLO 12
Rideterminazione degli obiettivi dei singoli enti
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può rideterminare gli obiettivi programmatici dei singoli enti locali nel rispetto dell'obiettivo aggregato unico, tenuto conto di eventuali interventi compensativi di cui all'articolo 11, informazioni finanziarie di monitoraggio di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b) e c), delle richieste degli enti locali e della realizzazione di specifici investimenti di interesse strategico regionale.
2. La deliberazione di cui al comma 1, è adottata previa acquisizione del parere del CAL,che si esprime entro quindici giorni dal ricevimento della proposta. Decorso detto termine senza l'espressione del parere, la Giunta regionale può comunque adottare l'atto.
3. La deliberazione di cui al comma 1, è comunicata tempestivamente agli enti locali interessati, che provvedono ad adeguare la propria gestione finanziaria e contabile agli obiettivi rideterminati. La deliberazione è altresì trasmessa entro il 31 ottobre al Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Le richieste degli enti locali di modifica, in senso peggiorativo o migliorativo, del proprio obiettivo programmatico, devono pervenire alla Giunta regionale entro il 10 ottobre di ogni anno.
5. Ai fini della rideterminazione, in senso migliorativo, dell'obiettivo programmatico dell'ente locale, la Giunta regionale tiene conto di uno o più dei seguenti criteri:
a) sostegno alla fusione di due o più comuni;
b) riduzione dei residui passivi;
c) sostegno agli investimenti di interesse strategico regionale;
d) realizzazione di interventi legati a situazioni di emergenza, diversi da quelli esclusi dalla vigente normativa statale;
e) trasferimento o attribuzione di funzioni;
f) riduzione del livello di indebitamento;
g) capacità di utilizzazione dei margini del patto di stabilità interno.
6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i parametri e le modalità per l'applicazione dei criteri di cui al comma 5.
7. L'ente locale non può utilizzare la rideterminazione in senso migliorativo dell'obiettivo programmatico a copertura di spesa corrente.
ARTICOLO 13
Premialità e altri effetti
1. Ferme restando le premialità riconosciute dalla normativa statale, agli enti locali che adempiono al proprio obiettivo programmatico si applicano le premialità previste dal presente articolo.
2. Ad ogni ente locale, il cui obiettivo programmatico è modificato in senso peggiorativo su propria richiesta ai sensi dell'articolo 12, può essere riconosciuta, a valere sull'obiettivo aggregato dei tre successivi esercizi, una priorità nell'accesso a modifiche migliorative del proprio obiettivo programmatico, nella misura massima pari alla quota di obiettivo programmatico ceduto, fermo restando il rispetto dell'obiettivo aggregato.
3. Nei casi di cui al comma 2, all'ente locale è attribuita la maggiore quota dei tributi regionali prevista dal comma 4 dell'articolo 14, nonché la priorità nell'attribuzione dei contributi di cui all'articolo 16.
4. Per ogni ente locale il cui obiettivo programmatico è stato modificato in senso migliorativo ai sensi dell'articolo 12, può essere applicata, entro i tre esercizi successivi, una modifica peggiorativa in misura non superiore a quella migliorativa ottenuta.
5. L'ente locale che ha ottenuto una modifica in senso migliorativo del proprio obiettivo programmatico ai sensi dell'articolo 12, e che non la utilizza almeno nella misura percentuale definita con deliberazione della
Giunta regionale, è escluso per due esercizi successivi dalla rideterminazione in senso migliorativo del proprio obiettivo programmatico.
6. Se il saldo conseguito a fine esercizio dall'ente locale risulta superiore ad un valore percentuale, definito con deliberazione della Giunta regionale, rispetto ai dati comunicati ai sensi dall'articolo 9, comma 5, la Giunta regionale provvede a rideterminare l'obiettivo programmatico dell'ente in senso peggiorativo, nella misura non superiore a quella dello scostamento accertato.
7. Restano ferme le sanzioni previste dalla normativa statale a carico agli enti locali che non adempiono al proprio obiettivo programmatico.
CAPO III
Cooperazione per l'accertamento di tributi regionali e per il contrasto all'evasione
ARTICOLO 14
Partecipazione degli enti locali all'accertamento di tributi regionali
1. I comuni e le province possono partecipare all'accertamento di tributi regionali con le modalità previste dal presente articolo.
2. La partecipazione si realizza a seguito dell'adesione del comune, singolo o in forma associata, o della provincia ad apposita convenzione, che disciplina le modalità della collaborazione dell'ente locale all'accertamento dei tributi regionali e al contrasto all'evasione fiscale. La convenzione prevede la trasmissione alla Regione Toscana, o ai soggetti incaricati della gestione dei tributi regionali, di segnalazioni qualificate di atti, fatti e negozi che manifestino immediatamente, senza la necessità di ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi da parte di soggetti passivi di tributi regionali.
3. Ai comuni e alle province che partecipano all'accertamento fiscale dei tributi regionali è attribuita una quota pari al cinquanta per cento delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo dalla Regione o dai soggetti incaricati.
4. La quota di cui al comma 3 è elevata al sessanta per cento nel caso in cui il comune o la provincia abbia richiesto e ottenuto nell'esercizio precedente la rideterminazione in senso peggiorativo dell'obiettivo programmatico ai sensi dell'articolo 12.
5. Il trattamento e la comunicazione dei dati e delle notizie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono effettuati nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003.
6. Per ogni esercizio finanziario le entrate e le uscite di cui ai commi 3 e 4, sono iscritte con legge di bilancio rispettivamente all'unità previsionale di base (UPB) di entrata 111 ''Imposte e tasse'' e all'UPB di uscita 731 ''Sistema di gestione delle entrate tributarie ed extra-tributarie - Spese correnti''.
7. La convenzione prevista al comma 2, è stipulata in conformità allo schema tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; sono fatte salve le convenzioni che disciplinano la partecipazione degli enti locali all'accertamento dei tributi regionali, già stipulate all'entrata in vigore della presente legge, per la durata da esse prevista.
ARTICOLO 15
Sistema integrato di contrasto all'evasione fiscale
1. La Regione, al fine di favorire il contrasto all'evasione fiscale, rende disponibili i dati contenuti nel sistema informativo tributario regionale agli enti locali e ai soggetti pubblici istituzionalmente preposti al contrasto all'evasione fiscale e contributiva, anche tramite cooperazione applicativa, nel rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003.
2. Ferme restando le norme che disciplinano l'ordinamento degli uffici degli enti locali, al fine di potenziare il contrasto all'evasione fiscale, la polizia locale effettua attività di controllo e ispettive inerenti la verifica degli adempimenti in materia di tributi regionali.
3. Al coordinamento, anche operativo, delle attività di contrasto all'evasione svolte dalla Regione, dalle province e dai comuni, si provvede, in ambito regionale o provinciale, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
CAPO IV
Riduzione dell'indebitamento
ARTICOLO 16
Misure per la riduzione dell'indebitamento degli enti locali
1. La Regione favorisce la riduzione dell'indebitamento degli enti locali, mediante l'erogazione a favore degli enti medesimi di contributi destinati alla copertura degli indennizzi dovuti per l'estinzione anticipata, parziale o totale, di mutui o di prestiti obbligazionari.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i termini e le modalità per l'accesso e l'erogazione dei contributi, osservando i seguenti criteri:
a) è data priorità all'ente locale che dimostri di operare nel tempo per la riduzione tendenziale del proprio indebitamento;
b) è data priorità agli enti locali che abbiano richiesto la modifica in senso peggiorativo del proprio obiettivo programmatico ai sensi dell'articolo 12;
c) l'entità del contributo non può essere superiore a 50.000,00 euro per ogni mutuo o prestito estinto; è escluso il contributo per estinzioni connesse a prodotti derivati.
3. La deliberazione è adottata previo parere del CAL, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di atto. Decorso detto termine, la Giunta regionale può comunque adottare l'atto.
TITOLO III
Norme per l'esercizio associato di funzioni
CAPO I
Norme generali
ARTICOLO 17
Definizioni
1. Si ha esercizio associato di funzioni di enti locali quando, per effetto della stipula di un atto associativo, una struttura amministrativa unica svolge funzioni, e pone in essere atti e attività relativi, di cui sono titolari comuni o province.
2. Ai fini della presente legge, per ''ente responsabile dell'esercizio associato'' s'intende l'ente presso il quale opera la struttura amministrativa unica.
3. Ai fini della presente legge, salvo diversa espressa specificazione, per ''unione di comuni'' si intendono unitariamente:
a) l'unione di comuni costituita ai sensi dell'articolo 32 del TUEL e delle disposizioni del capo III del presente titolo, di seguito denominata ''unione di comuni a disciplina ordinaria'';
b) l'unione di comuni avente la disciplinata differenziata di cui all'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, di seguito denominata ''unione di comuni a disciplina differenziata.''.
ARTICOLO 18
Norme applicabili
1. L'esercizio associato di funzioni di enti locali, quando riguarda, tra l'altro, le materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della
Costituzione, si svolge mediante convenzione tra enti locali e unione di comuni, ai sensi della presente legge e secondo la disciplina del presente titolo. Resta ferma la disciplina differenziata dell'unione di comuni di cui all'articolo 16 del decreto-legge 138/2011 convertito dalla legge 148/2011.
2. L'esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali dei comuni si svolge ai sensi del capo IV del presente titolo.
3. Salva diversa espressa disposizione di legge regionale, le funzioni conferite dalla Regione ai comuni e alle province ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione possono essere esercitate in forma associata.
4. Per quanto non rientrante nell'esercizio associato di cui all'articolo 17, comma 1, restano ferme le modalità di esercizio congiunto o coordinato di funzioni, compiti, attività e servizi, nonché le diverse forme di collaborazione tra enti locali, previsti dalla legislazione statale, in particolare dagli articoli 30, comma 1, e 34 del TUEL, e dalla legislazione regionale.
ARTICOLO 19
Atti associativi tra Regione ed enti locali
1. La Regione può esercitare funzioni amministrative in forma associata con comuni e province, mediante stipula di convenzione di cui al presente titolo.
2. La convenzione:
a) è approvata con deliberazione della Giunta regionale, previo parere favorevole della commissione consiliare competente per materia;
b) è sottoscritta dal sindaco del comune e dal presidente della provincia aderenti;
c) prevede che l'ente presso il quale opera la struttura amministrativa unica sia la Regione;
d) prevede che all'organo di cui di cui all'articolo 20, comma 2, lettera c), partecipi il Presidente della Giunta regionale o l'assessore delegato, che lo presiede;
e) può prevedere che la successione di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), riguardi anche la Regione.
3. Restano ferme le specifiche disposizioni di legge regionale che disciplinano l'esercizio associato tra Regione ed enti locali in materia di trasposto pubblico locale.
4. Per quanto non previsto dai commi 2 e 3, si applicano le disposizioni del capo II del presente titolo.
CAPO II
Esercizio associato mediante convenzione
ARTICOLO 20
Convenzione
1. L'esercizio associato di cui all'articolo 17, comma 1, della presente legge, può essere attivato mediante la stipula di apposita convenzione, prevista dall'articolo 30 TUEL, ed integrata dalla disciplina del presente articolo, con la quale sono costituiti uffici comuni o è individuato l'ente delegato ad esercitare la funzione.
2. La convenzione indica:
a) la funzione oggetto dell'esercizio associato; la durata dell'esercizio associato; l'ente che assume la responsabilità dell'esercizio associato, presso il quale, a seguito della costituzione dell'ufficio comune o per effetto della delega, è operante la struttura amministrativa competente all'esercizio della funzione;
b) i criteri per la definizione dei rapporti finanziari tra gli enti, in particolare per la partecipazione alle spese derivanti a qualsiasi titolo dall'esercizio associato;
c) la costituzione e le norme di funzionamento di un organo comune, composto dai sindaci o presidenti di provincia, o loro delegati, che assume il compito di esprimere l'indirizzo politico, il coordinamento dell'organizzazione e dello svolgimento dell'esercizio associato, e la definizione dei rapporti finanziari tra gli enti;
d) le modalità per il recesso dal vincolo associativo da parte del singolo ente; le modalità semplificate nel caso in cui il recesso sia motivato da esercizio della funzione mediante unione di comuni;
e) le modalità per lo scioglimento consensuale del vincolo associativo da parte degli enti partecipanti; gli effetti derivanti dal recesso e dallo scioglimento; i comuni o le province associati che, rispettivamente, succedono nei rapporti attivi e passivi e nel contenzioso insorto; i comuni o le province associati tenuti alla conclusione dei procedimenti amministrativi in corso e la disciplina da applicare per garantire la continuità amministrativa;
f) le norme regolamentari applicabili, anche mediante rinvio a regolamenti approvati o da approvarsi da parte dell'ente responsabile dell'esercizio associato, per lo svolgimento dell'esercizio medesimo.
3. Se la convenzione non specifica i procedimenti, i servizi e le attività che rientrano nell'esercizio associato della funzione, l'esercizio medesimo è costituito dall'insieme dei procedimenti, dei servizi e delle attività ad essa inerenti secondo l'ordinamento vigente.
4. Per quanto non previsto dalla convenzione ai sensi del comma 2, lettera f), l'ente che assume la responsabilità dell'esercizio associato approva la disciplina regolamentare per lo svolgimento della funzione.
5. La convenzione può prevedere la partecipazione degli enti alle spese a qualunque titolo derivanti da contenzioso, che sono sostenute dall'ente responsabile dell'esercizio associato.
6. Le norme della convenzione integrano, quale disciplina specifica che si applica per l'esercizio associato, le norme regolamentari dei singoli enti.
7. In mancanza o carenza di disciplina della convenzione sugli effetti del recesso, l'ente recedente resta obbligato per le obbligazioni assunte e per le spese deliberate prima del recesso.
8. Se la convenzione non ha disciplinato le modalità di scioglimento, prima della scadenza del termine di durata, del vincolo associativo, questo cessa di avere effetto a seguito della stipula di una specifica convenzione di scioglimento, con la quale sono individuati gli enti che sono tenuti alla conclusione dei procedimenti in corso e gli enti che succedono nei rapporti attivi e passivi, e sono stabiliti gli altri effetti, anche patrimoniali e finanziari, dello scioglimento.
9. In mancanza o carenza di disciplina della convenzione sugli effetti dello scioglimento consensuale del vincolo associativo, gli enti locali che avevano sottoscritto la convenzione succedono ad ogni effetto nei rapporti giuridici instaurati a seguito dell'esercizio associato, secondo i principi della solidarietà attiva e passiva.
10. Salvo diversa disciplina prevista dalla convenzione, se un comune esercita una funzione mediante convenzione con una unione di cui non fa parte, e successivamente intende esercitare la stessa funzione partecipando ad un'altra unione:
a) il recesso dal vincolo associativo precedente, relativo alla funzione, opera dalla data che lo statuto di detta altra unione prevede per l'avvio dell'esercizio associato;
b) l'ente recedente è tenuto a comunicare ai soggetti sottoscrittori della convenzione l'atto di approvazione dello statuto;
c) l'ente recedente resta comunque obbligato per le obbligazioni assunte e per le spese deliberate prima del recesso dal vincolo associativo.
ARTICOLO 21
Convenzione di costituzione di ufficio comune
1. Con la convenzione di cui all'articolo 20, gli enti locali possono costituire un ufficio comune, che opera per l'esercizio delle funzioni oggetto della convenzione medesima, in luogo dei singoli uffici già competenti in via ordinaria.
2. La convenzione individua l'ente presso il quale l'ufficio comune è costituito.
3. L'ufficio comune opera come struttura di ogni singolo ente, al quale sono imputati ad ogni effetto i relativi atti.
4. La convenzione può altresì prevedere che l'ufficio possa gestire procedimenti unici che riguardano una pluralità di enti associati; in questo caso, l'ufficio agisce contemporaneamente in qualità di struttura degli enti associati per i quali opera e gli effetti degli atti sono imputati a tutti gli enti associati.
5. La convenzione deve stabilire se il responsabile dell'ufficio adotta gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, sul bilancio di ogni singolo ente ovvero sul bilancio dell'ente presso cui l'ufficio è costituito. In mancanza, il responsabile dell'ufficio adotta gli atti di gestione finanziaria esclusivamente sul bilancio dell'ente presso cui l'ufficio opera.
6. La convenzione detta le norme per l'organizzazione dell'ufficio comune. Per quanto non previsto dalla convenzione, l'ufficio è considerato come struttura dell'ente presso cui è costituto.
ARTICOLO 22
Convenzione di delega
1. Con la convenzione di cui all'articolo 20, gli enti locali possono delegare l'esercizio di funzioni ad uno degli enti partecipanti all'accordo, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
2. La delega non può essere limitata allo svolgimento di attività istruttorie, e deve comportare l'adozione dei provvedimenti amministrativi attinenti l'esercizio della funzione, compresi gli atti di gestione. Gli atti adottati nell'esercizio della delega sono imputati ad ogni effetto all'ente delegato.
3. La convenzione non può contenere disposizioni che limitano l'autonomia organizzativa dell'ente delegato nell'esercizio delle funzioni oggetto della delega.
CAPO III
Esercizio associato mediante unione di comuni
SEZIONE I
Norme generali
ARTICOLO 23
Ambito di applicazione
1. Il presente capo non si applica alle unioni di comuni a disciplina differenziata di cui all'articolo 16 del decreto-legge 138/2011 convertito dalla legge 148/2011, ad eccezione dell'articolo 50, comma 1, lettera a).
2. Resta fermo l'adempimento di cui all'articolo 40, per le unioni di comuni a disciplina differenziata che intendono accedere al contributo di cui all'articolo 90, comma 9, della presente legge o che, per effetto dell'articolo 61, comma 3, della presente legge, esercitano funzioni conferite dalla Regione.
ARTICOLO 24
Unione di comuni
1. L'esercizio associato di cui all'articolo 17, comma 1, della presente legge, può essere attivato mediante la costituzione di un'unione di comuni, disciplinata dalle disposizioni del presente capo, nell'ambito dei principi stabiliti dall'articolo 32 del TUEL. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capo, si applicano le disposizioni dell'articolo 32 del TUEL e le disposizioni di legge statale che alle unioni di comuni fanno riferimento.
2. L'unione è costituita mediante sottoscrizione, da parte dei sindaci dei comuni associati, dell'atto costitutivo.
3. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune associato che per ultimo lo ha approvato. Detta disposizione si applica anche per le modifiche statutarie, salvo quanto previsto all'articolo 25, comma 4, per le modifiche ricognitive.
4. L'unione può essere costituita esclusivamente tra comuni della medesima provincia. Le unioni di comuni possono stipulare convenzioni tra loro o con singoli comuni ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del TUEL, nonché convenzioni di cui all'articolo 20 con singoli comuni, a condizione che le unioni siano gli enti responsabili dell'esercizio associato.
5. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni.
6. L'unione e i comuni associati trasmettono alla Giunta regionale l'atto di costituzione, lo statuto, le modifiche statutarie, le deliberazioni di recesso e di scioglimento, gli atti relativi alla composizione degli organi di governo e gli altri atti previsti dalla presente legge. Salvo diversa previsione della presente legge, gli atti sono trasmessi entro dieci giorni dalla loro esecutività.
7. Nel territorio della regione non possono essere costituite unioni con la medesima denominazione. La denominazione identifica esclusivamente il territorio dell'unione.
ARTICOLO 25
Statuto dell'unione
1. Lo statuto dell'unione detta i principi e le norme generali di organizzazione dell'unione stessa.
2. Lo statuto, in particolare:
a) in conformità con le disposizioni del presente capo:
1) specifica le attribuzioni degli organi di governo;
2) disciplina la composizione del consiglio nel caso di cui all'articolo 27, comma 2, nonché i criteri per garantire la rappresentanza di genere ai sensi dell'articolo 28;
3) stabilisce le maggioranze necessarie per la validità delle sedute e per le deliberazioni del consiglio e della giunta nei casi in cui la legge rimette allo statuto la determinazione di maggioranze diverse da quelle previste agli articoli 32 e 33;
4) disciplina l'elezione del presidente dell'unione, la durata del mandato e le cause di cessazione di cui all'articolo 34, individuando il sostituto in caso di assenza o impedimento temporanei o di cessazione;
5) stabilisce le ulteriori cause d'incompatibilità a ricoprire le cariche negli organi di governo, comprese quelle del sindaco del comune e del presidente dell'unione;
6) disciplina le dimissioni volontarie.
b) dispone sulle modalità di insediamento del consiglio dell'unione a seguito di scioglimento del consiglio medesimo;
c) stabilisce la durata dell'unione, comunque non inferiore a dieci anni;
d) individua la pluralità di funzioni comunali svolte dall'unione;
e) stabilisce criteri per l'attribuzione da parte dei comuni delle risorse finanziarie per il funzionamento dell'unione, e comunque per lo svolgimento delle sue funzioni, dei servizi e delle attività;
f) disciplina forme di comunicazione annuale ai consigli comunali sulle attività svolte dall'unione;
g) stabilisce termini e modalità per il recesso dall'unione, o dal vincolo associativo per una determinata funzione, da parte del singolo comune, ovvero per lo scioglimento consensuale dell'unione o del vincolo associativo per una determinata funzione da parte di tutti i comuni;
stabilisce, fatto salvo quanto previsto agli articoli 39, 41, 49 e 50 della presente legge, gli effetti derivanti dal recesso e dallo scioglimento, i comuni che succedono nei rapporti attivi e passivi e nel contenzioso insorto, i comuni tenuti alla conclusione dei procedimenti amministrativi in corso e la disciplina da applicare per assicurare la continuità amministrativa;
h) stabilisce le modalità e i termini, non superiori a sei mesi, per il recesso del comune che intende costituire altra unione di comuni o aderire ad altra unione già costituita.
3. Le modifiche relative alle funzioni oggetto dell'esercizio associato tra i comuni dell'unione comportano modifica dello statuto.
4. Le modifiche da apportare a seguito dell'avvenuto recesso, secondo statuto, del singolo comune, sono adottate, a titolo ricognitivo, dalla giunta dell'unione. Alla deliberazione di approvazione delle modifiche apportate ai sensi del presente articolo è allegato il testo coordinato dello statuto.
5. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le unioni di comuni a disciplina ordinaria, adeguano lo statuto in conformità alle disposizioni della sezione II del presente capo. Nel periodo transitorio continuano ad avere efficacia le disposizioni statutarie adottate ai sensi della legislazione previgente. Decorso detto termine, il consiglio, la giunta e il presidente dell'unione in carica non conformi alle disposizioni della sezione II del presente capo decadono di diritto e sono così sostituiti:
a) il consiglio è composto dai sindaci dei comuni associati e dai rappresentanti individuati ai sensi dell'articolo 29;
b) la giunta dell'unione è composta da tutti i sindaci dei comuni associati;
c) il presidente è individuato ai sensi dell'articolo 34, comma 8; è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 110.
6. In caso di modifica, integrazione, cessazione di efficacia delle disposizioni del presente capo, i comuni adeguano lo statuto dell'unione entro i successivi sei mesi. Nel periodo transitorio continuano ad avere efficacia le disposizioni statutarie adottate ai sensi della legislazione previgente.
7. E' fatta salva la cessazione del vincolo associativo di cui all'articolo 61 della presente legge.
SEZIONE II
Organi di governo dell'unione
ARTICOLO 26
Norme generali
1. Sono organi di governo dell'unione il consiglio, la giunta e il presidente.
2. Lo statuto prevede che gli organi di governo siano composti unicamente da sindaci e consiglieri dei comuni associati, salvo i casi previsti dalla presente legge.
3. Chi riveste una carica negli organi dell'unione di comuni cessa dalla carica nei casi, con le modalità e nei termini previsti dal TUEL e dalla presente legge.
4. Il sindaco del comune associato è componente di diritto del consiglio e della giunta dell'unione. In detti organi è sostituito dal vicesindaco in carica, esclusivamente nei casi di decesso, impedimento permanente, rimozione, decadenza di diritto, sospensione dall'esercizio delle funzioni, dichiarazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 36; se il vicesindaco non è in carica, il sindaco è sostituto dall'assessore del comune in carica più anziano di età.
5. Lo statuto può prevedere che l'approvazione di una deliberazione del consiglio o della giunta sia condizionata al voto favorevole anche dei sindaci dei comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione dei comuni dell'unione, o di comuni montani, o di comuni obbligati all'esercizio associato di funzioni fondamentali per i quali l'unione svolge le funzioni medesime.
6. Al fine della omogenea composizione degli organi collegiali, volta a garantire la rappresentanza di ogni singolo comune e delle minoranze consiliari, lo statuto prevede che il consiglio e la giunta dell'unione siano composti secondo le norme previste dalla presente sezione.
ARTICOLO 27
Composizione del consiglio dell'unione
1. Il consiglio è composto, per ciascuno dei comuni associati, dal sindaco e da due rappresentanti elettivi, uno di maggioranza e uno di minoranza, ovvero, nel caso di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, da quattro rappresentanti elettivi, due di maggioranza e due di minoranza.
2. Nei casi in cui il numero dei componenti del consiglio definito ai sensi del comma 1, risulti inferiore di più di un'unità rispetto al limite di cui all'articolo 32, comma 5, del TUEL, lo statuto dell'unione può prevedere che il consiglio sia composto da un maggior numero di consiglieri, comunque non superiore al limite citato, stabilendo altresì i criteri per l'elezione dei consiglieri ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1, e assicurando comunque che essi siano in numero pari e ripartiti in modo paritario tra maggioranza e minoranza.
3. I rappresentanti elettivi sono eletti dal consiglio comunale mediante voto disgiunto, cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il sindaco, e i consiglieri di minoranza, compreso il candidato eletto consigliere ai sensi degli articoli 71, comma 9, ultimo periodo, e 73, comma 11, del TUEL.
4. Ai fini del comma 3:
a) è consigliere comunale di maggioranza il consigliere che, nelle elezioni comunali, è stato eletto nella lista o in una delle liste collegate al sindaco;
b) è consigliere comunale di minoranza il consigliere che, nelle elezioni comunali, è stato eletto nella lista o in una delle liste non collegate al sindaco, compreso il candidato eletto consigliere ai sensi degli articoli 71, comma 9, ultimo periodo, e 73, comma 11, del TUEL.
5. Nel caso in cui i rappresentanti elettivi siano più di due, i consiglieri di maggioranza e di minoranza eleggono distintamente i propri rappresentanti con voto limitato ad uno.
6. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 28 in materia di rappresentanza di genere, in caso di parità di voti, salva diversa previsione statutaria, è eletto il consigliere più anziano di età.
7. In assenza di minoranza consiliare, derivante dall'originaria composizione del consiglio comunale o da successive cessazioni, i rappresentanti elettivi del comune sono solo quelli di maggioranza e il numero dei componenti del consiglio dell'unione è automaticamente ridotto fino al rinnovo del consiglio comunale.
8. Il comune provvede all'elezione dei propri rappresentanti nel consiglio dell'unione:
a) nel termine stabilito dallo statuto dell'unione, quando il consiglio comunale è stato rinnovato; in mancanza del termine, sono di diritto rappresentanti del comune i soggetti di cui al all'articolo 29;
b) in tutti gli altri casi, entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica di consigliere dell'unione.
ARTICOLO 28
Rappresentanza di genere
1. Gli statuti prevedono disposizioni idonee a garantire la presenza di entrambi i generi nel consiglio dell'unione.
2. Il consiglio dell'unione in cui, a seguito dell'elezione dei componenti da parte di tutti i comuni dell'unione, non siano presenti consiglieri di entrambi i generi, è sciolto di diritto e ricostituito secondo le disposizioni dell'articolo 29.
ARTICOLO 29
Rappresentanti del comune in caso di mancata elezione
1. Nel caso in cui i rappresentanti elettivi di un comune sono due e questi non sono eletti nei termini stabiliti all'articolo 27, comma 8, sono di diritto componenti del consiglio dell'unione:
a) il consigliere comunale di maggioranza che ha riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale e, in caso di parità di cifre individuali, il consigliere più anziano di età; in caso di rinuncia o cessazione per qualsiasi causa dalla carica di consigliere dell'unione, si applicano gli stessi criteri, non considerando il consigliere che ha rinunciato o che è cessato;
b) il consigliere comunale di minoranza eletto ai sensi degli articoli 71, comma 9, ultimo periodo, e 73, comma 11, del TUEL, la cui lista o gruppo di liste ha riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità di voti tra più consiglieri eletti ai sensi delle medesime disposizioni, il consigliere più anziano di età;
c) in caso di rinuncia o cessazione per qualsiasi causa dalla carica di consigliere dell'unione da parte del rappresentante di cui alla lettera b), il consigliere comunale di minoranza che ha riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale tra gli eletti in una o più liste non collegate al sindaco e, in caso di parità di cifre individuali tra più consiglieri aventi dette caratteristiche, il consigliere più anziano di età; in caso di ulteriore rinuncia o cessazione per qualsiasi causa, si applicano gli stessi
criteri, non considerando il consigliere che ha rinunciato o che è cessato.
2. Nel caso in cui i rappresentanti elettivi di un comune siano in numero superiore a due e questi non siano eletti nei termini stabiliti all'articolo 27, comma 8, sono di diritto componenti del consiglio dell'unione:
a) i consiglieri comunali di maggioranza individuati ai sensi del comma 1, lettera a);
b) i consiglieri comunali di minoranza individuati come segue:
1) i consiglieri comunali di minoranza eletti ai sensi degli articoli 71, comma 9, ultimo periodo, e 73, comma 11, del TUEL sono disposti in ordine decrescente di voti riportati dalla lista o dal gruppo di liste collegate e, in caso di parità di voti, in ordine di anzianità; sono individuati quali rappresentanti di minoranza del comune i consiglieri secondo l'ordine ivi stabilito, fino a concorrenza dei seggi da ricoprire nel consiglio dell'unione;
2) in caso di rinuncia o cessazione dei consiglieri di cui al n. 1), sono individuati i consiglieri di cui al comma 1, lettera c), eletti alle elezioni comunali nella medesima lista o nelle liste già collegate al consigliere che ha rinunciato o è cessato;
3) se vi sono ulteriori rappresentanti da individuare, si procede assegnando un rappresentante a ciascuna lista o gruppo di liste già collegate ai consiglieri di cui al n. 1), attribuendo il primo rappresentante alla lista o al gruppo di liste collegate che hanno ottenuto più voti e attribuendo quelli successivi alle liste o gruppi di liste collegate che seguono nell'ordine, e ripartendo dall'ordine iniziale fino all'esaurimento dei rappresentanti da individuare; stabiliti i seggi spettanti ad ogni lista o gruppo di liste già collegate ai consiglieri di cui al numero 1), i rappresentanti sono individuati secondo i criteri di cui al comma 1, lettera c), considerando solo la lista o il gruppo di liste collegate allo stesso consigliere.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 28, comma 2.
4. Lo statuto può disporre diversamente da quanto previsto dal presente articolo, stabilendo i criteri per l'individuazione dei componenti di diritto in caso di mancata elezione dei rappresentanti elettivi nei termini di cui all'articolo 27, comma 8, e nel caso di cui all'articolo 28, comma 2.
ARTICOLO 30
Sostituzione dei rappresentanti del comune
1. In caso di cessazione, a qualsiasi titolo, comprese le dimissioni contestuali, dalla carica di consigliere dell'unione da parte di rappresentanti dei comuni, la composizione del consiglio è a tutti gli effetti corrispondentemente ridotta, ed è reintegrata di volta in volta a seguito di elezione dei sostituti o di entrata in carica dei componenti di cui all'articolo 29.
2. Se si deve sostituire, per un comune, un rappresentante di minoranza eletto si procede al rinnovo dell'intera rappresentanza delle minoranze di tale comune.
3. Il comune può, in ogni tempo, con le procedure di cui all'articolo 27, comma 3, sostituire i rappresentanti eletti o quelli individuati ai sensi dell'articolo 29. La sostituzione ha carattere fiduciario e non comporta motivazione di merito.
ARTICOLO 31
Entrata in carica e cessazione del rappresentante del comune
1. Il rappresentante del comune entra in carica al momento dell'elezione a consigliere dell'unione; se è decorso inutilmente il termine per l'elezione, il rappresentante individuato ai sensi dell'articolo 29 entra in carica allo spirare del termine medesimo.
2. Il rappresentante del comune esercita le sue funzioni a partire dalla prima seduta del consiglio successiva all'entrata in carica. Se il consiglio dell'unione è stato sciolto, i nuovi consiglieri esercitano le funzioni dalla data di insediamento del nuovo consiglio.
3. Il consiglio dell'unione provvede, nella seduta di cui al comma 2, e secondo le modalità stabilite dallo statuto, alla convalida dell'entrata in carica del rappresentante eletto o di diritto.
4. Ferme restando le cause di nullità disciplinate dall'articolo 58 del TUEL, il rappresentante del comune cessa dalla carica di consigliere dell'unione nei casi e a decorrere dai termini previsti dallo statuto e comunque:
a) dalla data di adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio dell'unione, nei casi previsti dal TUEL e dalla presente legge;
b) dalla data di adozione del decreto di scioglimento del consiglio comunale;
c) dal momento in cui si verificano la sospensione o la decadenza di diritto disciplinate dall'articolo 59 del TUEL; la cessazione dalla carica di consigliere dell'unione resta ferma anche se la sospensione è cessata, e l'interessato può essere nuovamente eletto consigliere dell'unione ai sensi dell'articolo 30;
d) dal momento in cui gli è stata notificata la dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliere comunale ai sensi dell'articolo 69 del TUEL;
e) in tutti gli altri casi in cui sia cessato dalla carica di consigliere comunale, dal momento di detta cessazione;
f) dal momento in cui le dimissioni volontarie dalla carica di consigliere dell'unione sono state assunte al protocollo dell'unione;
g) dal momento in cui il consiglio dell'unione ha deliberato, secondo le previsioni statutarie e regolamentari, la decadenza per impedimento permanente o per accertamento delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 36, o per reiterata mancata partecipazione ai lavori del consiglio.
5. Il rappresentante del comune cessa, altresì, dalla carica di consigliere dell'unione dal momento dell'elezione del sostituto ai sensi dell'articolo 30.
6. Se la cessazione del consigliere dell'unione interviene dopo la convocazione del consiglio dell'unione, essa può essere rilevata anche al momento all'apertura della seduta, disponendosi l'immediata integrazione del consiglio con il sostituto. In tal caso, la comunicazione al sostituto sulla sua entrata in carica è valida anche se avvenuta il giorno stesso della riunione del consiglio, ed egli ha titolo per parteciparvi; la seduta può comunque avere luogo anche in assenza del sostituto.
ARTICOLO 32
Consiglio dell'unione
1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'unione. Ha competenza limitatamente agli atti fondamentali, per i quali si applica, nelle parti compatibili, l'articolo 42 del TUEL.
2. Il consiglio è convocato e presieduto dal presidente dell'unione. Lo statuto può prevedere che sia eletto presidente del consiglio dell'unione un componente diverso; fino a detta elezione, e comunque in caso di assenza del presidente eletto, le funzioni di presidente del consiglio sono svolte dal presidente dell'unione.
3. Il consiglio approva il regolamento di funzionamento, ai sensi
dell'articolo 38, comma 2, del TUEL. Salvo quanto previsto dalla presente legge, se il regolamento non dispone, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, secondo periodo, del TUEL, sul numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, le deliberazioni del consiglio dell'unione sono assunte con la partecipazione al voto di almeno la metà dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.
ARTICOLO 33
Giunta dell'unione
1. La giunta dell'unione è composta da tutti i sindaci dei comuni associati che siano stati proclamati eletti nelle elezioni comunali. All'atto della proclamazione, il sindaco eletto sostituisce ad ogni effetto nella giunta dell'unione il sindaco cessato.
2. La giunta collabora con il presidente dell'unione nel governo dell'ente ed esercita le sue funzioni in forma collegiale. Opera con proprie deliberazioni, assunte dalla maggioranza dei componenti.
3. La giunta esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati, dalla legge e dallo statuto, al consiglio o al presidente. Dà attuazione alle deliberazioni del consiglio e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. Adotta i regolamenti sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto e degli indirizzi deliberati dal consiglio.
4. Quando la legge regionale prevede che un atto deve essere approvato da un organo amministrativo, comunque denominato, di cui fanno parte solo i sindaci dei comuni associati, questo si intende riferito alla competenza della giunta dell'unione.
ARTICOLO 34
Presidente dell'unione
1. Il presidente rappresenta l'unione, è responsabile
dell'amministrazione dell'ente, convoca e presiede la giunta e, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 2, il consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. Può nominare tra i componenti della giunta il sindaco che lo sostituisce in casi di assenza o
impedimento temporanei. In mancanza di nomina, le funzioni di presidente sono svolte dal sindaco del comune di maggiore dimensione demografica, non considerando il comune di cui è sindaco il presidente.
2. Il presidente dell'unione è eletto dalla giunta, salvo che lo statuto preveda l'elezione da parte del consiglio, a rotazione tra i sindaci dei comuni associati.
3. Lo statuto stabilisce la durata del mandato del presidente e i criteri per la rotazione. In assenza di disciplina statutaria, il mandato del presidente decorre dalla data della prima elezione e dura fino al 31 dicembre dello stesso anno, e la rotazione avviene per ogni anno solare, con elezione riservata ai sindaci che non hanno già ricoperto l'incarico.
4. Salvo diversa disciplina statutaria, il sindaco eletto nelle elezioni
comunali in sostituzione del sindaco presidente dell'unione assume la carica di presidente dell'unione dalla data di proclamazione a sindaco, e dura in carica per tutto il tempo residuo che sarebbe spettato al presidente cessato.
5. In ogni caso, se il presidente cessa dalla carica di sindaco, cessa altresì automaticamente dalla carica di presidente dell'unione.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, in caso di dimissioni, decesso, impedimento permanente, rimozione, decadenza di diritto, sospensione dall'esercizio delle funzioni, dichiarazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 36, cessazione per scadenza del mandato del presidente ai sensi del comma 3, o per effetto di altre cause previste dallo statuto, fino all'elezione del nuovo presidente, le funzioni di presidente sono svolte dal sindaco del comune di maggiore dimensione demografica, non considerando il
comune di cui è sindaco il presidente cessato. Lo statuto può, in alternativa, individuare il sindaco che svolge le funzioni di presidente fino all'elezione.
7. Il soggetto che sostituisce il sindaco nei casi previsti dall'articolo 26, comma 4 e articolo 35, non può comunque ricoprire la carica di presidente dell'unione.
8. L'atto costitutivo individua il sindaco che svolge transitoriamente le funzioni di presidente dell'unione per non più di novanta giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto medesimo fino alla data dell'elezione.
Decorsi i novanta giorni senza che l'organo competente abbia provveduto all'elezione del nuovo presidente, e fino a detta elezione, la carica di presidente è ricoperta di diritto a rotazione ogni novanta giorni, alternando il sindaco del comune di maggiore dimensione demografica con il sindaco di minore dimensione demografica, escludendo ogni volta il sindaco che ha già ricoperto l'incarico. La durata rimane ferma anche in caso di ingresso o fuoriuscita di comuni dall'unione. A decorrere dalla data di elezione del presidente, si applica il comma 3, non considerando il mandato di presidente svolto ai sensi del presente articolo.
ARTICOLO 35
Commissario del comune
1. Il commissario del comune, nominato ai sensi dell'articolo 141 del TUEL, sostituisce il sindaco e i rappresentanti del comune negli organi collegiali dell'unione. Il numero dei componenti del consiglio dell'unione è corrispondentemente ridotto fino all'entrata in carica dei nuovi rappresentanti del comune.
ARTICOLO 36
Incompatibilità
1. Le cause di incompatibilità a ricoprire le cariche degli organi di governo dell'unione sono stabilite dallo statuto. Non possono comunque ricoprire cariche negli organi di governo dell'unione di comuni, quantunque sindaci o consiglieri comunali:
a) il dipendente dell'unione di comuni, salvo che sia in aspettativa non retribuita;
b) colui che si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 63 del TUEL nei confronti dell'unione, salvo che per fatto connesso con l'esercizio del mandato di sindaco o di consigliere comunale.
2. Quando si verifica una situazione di incompatibilità il consiglio dell'unione provvede ai sensi dell'articolo 69 del TUEL.
3. Se l'amministratore dichiarato incompatibile è un sindaco, si anche del vicesindaco, questi è sostituito dall'assessore del comune più anziano di età, e, in caso di ulteriore incompatibilità, dall'assessore del comune che segue nell'ordine di anzianità. La cessazione in qualsiasi momento della causa di incompatibilità del sindaco è accertata dal consiglio dell'unione e comporta il reintegro nelle funzioni di componente del consiglio e della giunta dell'unione, in sostituzione del vicesindaco o dell'assessore del comune.
4. Se la dichiarazione di incompatibilità riguarda il sindaco che ricopre la carica di presidente dell'unione, il presidente decade dalla carica.
5. Il soggetto che sostituisce il sindaco ai sensi del comma 3 cessa comunque dalla carica di componente del consiglio e della giunta dell'unione a seguito di cessazione della carica di assessore del comune. In tal caso, è sostituito a sua volta dall'assessore del comune in carica che segue nell'ordine di anzianità.
ARTICOLO 37
Dimissioni
1. Lo statuto disciplina, in conformità con i principi del TUEL, le dimissioni volontarie da presidente o da componente del consiglio dell'unione. In assenza di disciplina statutaria, le dimissioni sono indirizzate rispettivamente alla giunta o al consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente, nell'ordine temporale di presentazione; le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo dell'ente per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. In ogni caso, le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Le dimissioni del sindaco da componente di diritto degli organi collegiali dell'unione sono prive di effetti. Sono altresì prive di effetti le dimissioni dagli organi collegiali dell'unione del soggetto che sostituisce il sindaco nei casi previsti dagli articoli 26, comma 4 e 35.
SEZIONE III
Disposizioni sull'organizzazione e sul personale
ARTICOLO 38
Responsabili dei servizi
1. Nell'esercizio associato mediante unione non si applica l'articolo 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ''legge finanziaria 2001''), concernente la facoltà dei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti di attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale.
2. Lo statuto può prevedere che i responsabili dei servizi dell'unione esprimano i pareri e compiano le attività previste dalla legislazione statale o regionale anche per i singoli comuni associati, quando la legislazione medesima stabilisce che determinati atti, attinenti a funzioni che sono esercitate in forma associata, debbano comunque essere adottati dagli organi di governo dei singoli comuni.
ARTICOLO 39
Personale destinato alle funzioni affidate da comuni e province
1. L'unione di comuni, per l'esercizio delle funzioni e dei servizi affidati dai comuni e dalle province, opera di norma con personale distaccato, comandato o trasferito da detti enti.
2. Salvo diversa disciplina dello statuto o diverso accordo tra gli enti interessati, in caso di scioglimento dell'unione o di cessazione di funzioni affidate da comuni e province, il personale di cui al comma 1, rientra, con provvedimento dell'ente di provenienza, nella disponibilità di detto ente.
3. In caso di cessazione di funzioni affidate da comuni e province, l'unione, previa deliberazione della giunta adottata all'unanimità dei componenti, può stipulare accordi con l'ente di provenienza per il mantenimento presso l'unione del personale comandato o trasferito.
ARTICOLO 40
Comunicazione della spesa per il personale
1. Le unioni di comuni, per le finalità di cui agli articoli 50, 90, comma 9, e 95, comma 1, lettera b), della presente legge trasmettono annualmente alla Giunta regionale l'elenco dei dipendenti, specificando il costo annuale di ciascuno di essi e le funzioni cui risulta assegnato in via esclusiva o prevalente, evidenziando, ove ricorra il caso, il personale che svolge le funzioni conferite dalla Regione.
ARTICOLO 41
Norme di salvaguardia
1. In caso di scioglimento dell'unione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, il personale a tempo indeterminato che risulta comunque assegnato in via definitiva all'unione, anche per effetto di quanto previsto dall'articolo 39, comma 3, è assegnato ai comuni associati sulla base di accordi intercorsi tra l'unione e i comuni medesimi.
2. In caso di mancato accordo l'unione non può essere sciolta.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale con contratto di lavoro a tempo determinato appartenente alle categorie del comparto degli enti locali, quando lo statuto non abbia dettato le regole per garantire la continuità dei rapporti di lavoro fino allo spirare del termine previsto dal contratto.
4. In caso di scioglimento dell'unione che esercita funzioni conferite dalla Regione, alle disposizioni del presente articolo si dà attuazione dopo l'avvenuto trasferimento delle funzioni ai sensi dell'articolo 50 della presente legge.
SEZIONE IV
Disposizioni sulla gestione finanziaria
ARTICOLO 42
Disciplina generale
1. Alle unioni di comuni si applicano i principi e le norme sull'ordinamento finanziario e contabile dei comuni di cui al TUEL, nonché i principi e le norme di coordinamento della finanza pubblica dettati dallo Stato, rivolti alle unioni medesime o alla generalità degli enti locali.
2. I comuni sono tenuti a trasferire all'unione risorse finanziarie sufficienti alla copertura integrale delle spese per il funzionamento dell'unione stessa, e comunque allo svolgimento delle funzioni, dei servizi e delle attività dell'ente.
3. Lo statuto dell'unione può stabilire norme per coordinamento dei bilanci dell'unione e dei comuni associati. Le spese per le quali non sono indicati dallo statuto i criteri di attribuzione delle risorse finanziarie sono sostenute da trasferimenti dei comuni quantificati in misura proporzionale alla popolazione.
4. I bilanci, i provvedimenti di riequilibrio, i rendiconti approvati dall'unione sono trasmessi ai comuni associati entro dieci giorni dall'esecutività dell'atto di approvazione.
5. Le unioni di comuni sono tenute a definire e ad approvare un proprio piano esecutivo di gestione, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, ai sensi dell'articolo 169, commi 1 e 2, del TUEL.
ARTICOLO 43
Referto del controllo di gestione
1. Le unioni di comuni sono tenute ad applicare il controllo di
gestione, secondo le modalità previste dagli articoli 196, 197, 198 e 198 bis
del TUEL, dai propri statuti e dal regolamento di contabilità.
2. Dell'avvenuta trasmissione del referto alla Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 198 bis del TUEL è data comunicazione alla Giunta regionale.
ARTICOLO 44
Unioni di comuni deficitarie
1. Le unioni di comuni che risultino per tre anni consecutivi strutturalmente deficitarie, secondo quanto previsto dalle disposizioni della Parte seconda, titolo VIII, capo I, del TUEL, sono soggette alla decurtazione del cinquanta per cento delle risorse regionali di cui agli articoli 87 e 90 della presente legge.
2. La condizione di ente strutturalmente deficitario è rilevata dalle risultanze riportate nella tabella del penultimo esercizio precedente quello di riferimento, trasmesso dalle unioni alla Regione. La tabella è approvata dalla Giunta regionale.
3. La decurtazione delle risorse regionali ha luogo sulle assegnazioni relative all'esercizio finanziario successivo a quello nel quale è stata data comunicazione del terzo rendiconto di gestione riportante la condizione di deficitarietà, ed è applicata anche negli anni immediatamente successivi, fino al superamento della condizione medesima.
ARTICOLO 45
Fondo di anticipazione per temporanee esigenze di bilancio delle unioni
1. E' istituito un fondo di anticipazione per far fronte a temporanee difficoltà finanziarie delle unioni di comuni e a esigenze di riorganizzazione dei flussi finanziari tra unioni e comuni associati.
2. Il fondo opera fino alla concessione massima complessiva di 2.000.000,00 di euro. L'importo massimo concedibile alla singola unione di comuni non può essere superiore a 500.000,00 euro.
3. Le unioni di comuni che accedono al fondo sono tenute, entro trentasei mesi dalla data di erogazione del finanziamento regionale, al rimborso del finanziamento concesso, senza alcun onere per interessi.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a definire i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti e per il rimborso e il recupero delle somme anticipate. L'accesso al fondo, salvo quanto previsto dall'articolo 72, è comunque subordinato, per le unioni di comuni a disciplina ordinaria, all'approvazione di conformi deliberazioni del consiglio dell'unione e dei consigli dei comuni associati sull'entità delle somme richieste, sul tempo della restituzione, sull'impegno dei comuni alla restituzione delle somme, ciascuno per la propria quota, in caso di mancata o non integrale restituzione da parte dell'unione.
5. In caso di mancata restituzione delle somme ai sensi del comma 3, la Regione procede a compensazione del credito, nei confronti dell'unione e dei comuni associati, ai sensi dell'articolo 27 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 ''Ordinamento contabile della Regione Toscana'').
6. Se è stato nominato il commissario di cui all'articolo 48, comma 2, la deliberazione del consiglio dell'unione di cui al comma 4 del presente articolo è sostituita dal decreto del commissario medesimo.
7. L'anticipazione può essere concessa anche se sussiste la situazione di cui all'articolo 44 .
ARTICOLO 46
Gestione delle risorse aggiuntive per la montagna
1. Le unioni di comuni, ai sensi dell'articolo 87, comma 4, sono beneficiarie delle risorse aggiuntive per la montagna ed effettuano gli interventi destinati ai territori montani.
2. I provvedimenti che individuano gli interventi aggiuntivi destinati ai territori montani sono deliberati dagli organi collegiali con la maggioranza prevista dallo statuto, che preveda il voto favorevole anche dei sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei comuni montani.
3. Se lo statuto non dispone sulle maggioranze ai sensi del comma 2, l'individuazione degli interventi aggiuntivi destinati ai territori montani è deliberata dal consiglio dell'unione, se tra i favorevoli si sono espressi anche i sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei comuni montani.
SEZIONE V
Controlli sulle unioni di comuni
ARTICOLO 47
Effetti di provvedimenti statali
1. Quando gli organi dello Stato provvedono, ai sensi dell'articolo 141, commi 1, lettera a), 7 e 8, del TUEL alla sospensione o allo scioglimento del consiglio dell'unione di comuni, il presidente e la giunta dell'unione cessano dalle funzioni a decorrere dalla data di nomina del commissario.
ARTICOLO 48
Mancata approvazione di bilanci
1. In caso di mancata approvazione del bilancio dell'unione di comuni nei termini previsti dalla normativa statale, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta dell'unione il relativo schema, il Presidente della Giunta regionale nomina con proprio decreto un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio dell'unione. Lo schema di bilancio indica le risorse che i comuni sono tenuti a trasferire all'unione ai sensi dell'articolo 42 commi 2 e 3.
2. In tal caso, e comunque quando il consiglio dell'unione non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il Presidente della Giunta regionale assegna al consiglio, con lettera trasmessa ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale nomina con proprio decreto un commissario per l'approvazione del bilancio.
3. Con il decreto di cui al comma 2, è disposto lo scioglimento del consiglio e della giunta dell'unione ed è dichiarata la decadenza del presidente; il commissario provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente in sostituzione degli organi di governo dell'unione fino alla loro ricostituzione.
4. A seguito dello scioglimento, i comuni provvedono all'elezione dei nuovi rappresentanti nel consiglio dell'unione secondo le norme della presente legge.
5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è stabilita la data di insediamento del nuovo consiglio ed è nominato, tra i sindaci dei comuni, il sindaco che svolge le funzioni di presidente fino all'elezione del nuovo presidente, o il sindaco che deve ricoprire la carica di presidente ai sensi dello statuto in caso di scioglimento degli organi.
6. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano a esercitare, fino all'entrata in carica dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
7. Dell'adozione dei provvedimenti della Regione di cui al presente articolo è data comunicazione al Prefetto. I medesimi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
8. La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio del bilancio nei termini di legge comporta l'applicazione della procedura prevista per la mancata approvazione del bilancio.
9. I presidenti delle unioni di comuni sono tenuti a dare comunicazione alla Giunta regionale dell'avvenuta approvazione del bilancio di previsione, e dell'adozione dei provvedimenti di riequilibrio se necessari ai sensi di legge. La comunicazione deve essere trasmessa entro dieci giorni dall'esecutività dell'atto di approvazione.
10. Per la nomina del commissario si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione). La nomina a commissario di un dirigente o un funzionario dipendenti dalla Prefettura - Ufficio territoriale del governo è effettuata previa intesa con il Prefetto.
A tal fine, la Giunta regionale promuove la stipula di protocolli di intesa con le prefetture - uffici territoriali del governo. In tal caso, il costo della retribuzione del dirigente o del funzionario, oltre a quanto deve essere rimborsato per spese di missione nella misura loro riconosciuta, è rimborsato dall'unione di comuni entro trenta giorni dalla cessazione del mandato commissariale; ai fini del rimborso della retribuzione, si considera unitariamente il mese anche se il mandato commissariale è inferiore.
11. Quando è nominato il commissario ai sensi dei commi 2 e 8, in deroga alle disposizioni del presente capo che disciplinano l'elezione o l'individuazione dei rappresentanti dei comuni e del presidente dell'unione:
a) i rappresentanti del comune che risultano componenti del consiglio dell'unione al momento della nomina del commissario non possono ricoprire la carica di consiglieri dell'unione per l'intero mandato amministrativo del comune;
b) il presidente dell'unione in carica al momento della nomina del commissario non può essere rieletto alla carica di presidente fino alla conclusione del mandato amministrativo di sindaco del comune.
SEZIONE VI
Disposizioni finali
ARTICOLO 49
Obblighi dei comuni
1. In caso di recesso, salvo diversa disciplina dello statuto dell'unione di comuni o, per quanto non previsto dallo statuto, salvo accordi intercorsi tra il comune interessato e l'unione, il comune recedente:
a) resta obbligato nei confronti dell'unione per le obbligazioni che, al momento in cui il recesso è efficace, non risultino adempiute verso l'ente, come derivanti dalla presente legge, dallo statuto e dai regolamenti dell'unione, ovvero dalle convenzioni e da altri atti di affidamento di funzioni e compiti all'unione;
b) resta altresì obbligato nei confronti dell'unione per tutte le obbligazioni che devono essere adempiute dall'unione per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il comune ha a qualsiasi titolo affidato all'unione, per tutta la durata di detti affidamenti.
2. In caso di scioglimento dell'unione, il comune già facente parte dell'unione resta obbligato, nei confronti degli enti che succedono nei rapporti dell'unione e limitatamente a detti rapporti, per le obbligazioni che, al momento dello scioglimento, non risultino adempiute verso l'unione, come derivanti dalla presente legge, dallo statuto e dai regolamenti dell'unione, ovvero dalle convenzioni e da altri atti di affidamento di funzioni e compiti all'unione. Resta altresì obbligato, nei confronti degli enti che succedono nei rapporti dell'unione e limitatamente a detti rapporti, per tutte le obbligazioni che devono essere adempiute dall'ente subentrante per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il comune ha a qualsiasi titolo affidato all'unione, per tutta la durata di detti affidamenti. Sono fatti salvi gli accordi tra il comune e l'ente subentrante volti a regolare diversamente i loro rapporti a seguito dello scioglimento.
3. In caso di scioglimento dell'unione, per tutti i rapporti che non rientrano nella successione di cui al comma 2, il comune già facente parte dell'unione resta obbligato secondo quanto stabilito dallo statuto per i rapporti medesimi. In mancanza di disposizione statutaria, si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.
ARTICOLO 50
Disposizioni sulle unioni che esercitano funzioni conferite dalla Regione
1. Nei casi in cui l'unione di comuni esercita, per effetto dell'articolo 68 o dei provvedimenti adottati ai sensi della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane), funzioni conferite dalla Regione:
a) l'ingresso di un comune nell'unione non determina modifiche del territorio sul quale sono esercitate le funzioni conferite;
b) il recesso di comuni dall'unione e le relative modifiche statutarie, nonché lo scioglimento dell'unione, sono sottoposti, su iniziativa dei sindaci dei comuni interessati, alla procedura del presente articolo.
2. Il sindaco del comune che intende recedere e i sindaci dei comuni che intendono apportare la modifica statutaria oppure sciogliere l'unione ne danno comunicazione alla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, con propria deliberazione prende atto di quanto espresso dai sindaci e stabilisce la data di decorrenza del recesso, delle modifiche statutarie o dello scioglimento dell'unione.
4. Per quanto necessario al fine di garantire l'ordinato ed efficace svolgimento delle funzioni regionali conferite, la Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 3, può stabilire,:
a) il differimento del termine dal quale il recesso, la modica statutaria oppure lo scioglimento dell'unione sono efficaci; qualora, in relazione a tali eventi, sia necessario modificare le disposizioni legislative che attribuiscono le funzioni, il differimento è disposto fino all'entrata in vigore della legge di modifica;
b) la continuazione dell'esercizio delle funzioni da parte dell'unione anche sul territorio del comune che recede;
c) l'assegnazione delle funzioni ad altro ente competente ai sensi della legislazione regionale vigente, per il territorio del comune recedente;
d) le disposizioni necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa tra gli enti interessati;
e) le disposizioni per la successione nei rapporti attivi e passivi tra gli enti interessati e per il trasferimento o la ripartizione dei beni, delle risorse strumentali e del personale, ivi compreso il termine della loro decorrenza;
f) le disposizioni per il periodo transitorio e le modalità da osservare per il trasferimento delle funzioni.
5. Fino alla data di decorrenza stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, gli atti di recesso, di modifica dello statuto dell'unione, di scioglimento dell'unione non producono effetti e l'unione resta obbligata allo svolgimento delle funzioni regionali conferite.
6. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui al presente articolo costituiscono titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione tra enti.
7. Se l'unione non esercita entro il 31 dicembre 2012 le funzioni fondamentali di cui all'articolo 55, commi 2 e 4, nei casi ivi previsti, o comunque non esercita almeno le funzioni di cui all'articolo 55, comma 4, lettera b), la Giunta regionale procede ai sensi del comma 4, lettera c), del presente articolo. In alternativa, la Giunta presenta una proposta di legge con la quale si provvede all'attribuzione ad altri enti delle funzioni conferite all'unione.
8. L'entrata in vigore di leggi regionali che modificano l'assetto delle funzioni conferite dalla Regione non comporta la modifica dello statuto dell'unione.
9. Salvo quanto previsto dal comma 1, lettera a) che si applica anche alle unioni di comuni a disciplina differenziata, le disposizioni del presente articolo si applicano unicamente alle unioni di comuni a disciplina ordinaria.
ARTICOLO 51
Esercizio di funzioni affidate da altri soggetti pubblici
1. Nell'ambito dell'esercizio associato di funzioni comunali che rientrano nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, lo statuto dell'unione di comuni può prevedere che l'unione assuma l'esercizio di funzioni di altri soggetti pubblici, diversi dagli enti locali, per esercitarle limitatamente al territorio dei comuni associati. Le funzioni da assumere devono avere riguardo a compiti amministrativi, attività o servizi di interesse comune, la cui integrazione con le funzioni esercitate dall'unione consente di perseguire sinergie o risparmi di gestione, semplificazione dei rapporti con l'utenza, miglioramento dei servizi per i cittadini.
2. L'assunzione delle funzioni è effettuata mediante convenzione con i soggetti pubblici interessati, approvata dal consiglio dell'unione con la maggioranza qualificata prevista dallo statuto, che preveda almeno il voto favorevole dei sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei comuni associati.
3. La convenzione può stabilire, tra l'altro, le modalità di svolgimento delle funzioni o dei compiti, a tal fine utilizzando le forme generali della delega o della costituzione di uffici comuni, ovvero individuando specifiche modalità di organizzazione degli uffici. Può prevedere la costituzione di organi comuni di indirizzo per l'esercizio delle funzioni affidate. Deve prevedere la copertura della spesa da parte del soggetto pubblico interessato.
ARTICOLO 52
Unione di comuni e Circondario dell'Empolese Valdelsa
1. L'ente associativo costituito dai comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci e denominato Circondario dell'Empolese Valdelsa, di cui alla legge regionale 29 maggio 1997, n. 38 (Istituzione del Circondario Empolese Val d'Elsa quale circoscrizione di decentramento amministrativo), è riconosciuto ad ogni effetto anche quale unione di comuni.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i comuni provvedono all'adeguamento dello statuto in conformità alle disposizioni della presente legge.
3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che si sia provveduto alla modifica statutaria, si applicano le disposizioni del presente capo.
CAPO IV
Esercizio associato di funzioni fondamentali
ARTICOLO 53
Norme generali
1. L'esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali dei comuni è svolto, mediante convenzione o unione di comuni, negli ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui all'allegato A, definiti dalla presente legge ai sensi dell'articolo 14, comma 30, del decreto-legge 78/2010 convertito dalla legge 122/2010.
2. In presenza di esercizio associato di funzioni comunali, presso ogni comune sono garantiti ai cittadini e alle imprese servizi di informazione, di ricezione di domande e di istanze, di conoscenza degli atti adottati che li riguardano. I servizi sono assicurati nell'ambito dell'organizzazione predisposta dalla forma associativa o direttamente dai comuni, secondo le modalità previste dagli atti associativi.
3. I servizi di sportello di cui al presente articolo, se attuati direttamente dai singoli comuni, non possono comportare lo svolgimento di compiti istruttori o decisori di competenza della forma associativa.
ARTICOLO 54
Dimensione territoriale adeguata per l'esercizio delle funzioni dei comuni
1. La dimensione territoriale adeguata per l'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali dei comuni è costituita da aggregazioni di comuni, aventi territorio di norma contermine e compreso in una stessa provincia con popolazione complessiva superiore a 5.000 abitanti, come risultante dai dati ufficiali ISTAT relativi alla popolazione residente dei comuni alla data del 31 dicembre 2009. Detto limite è raggiunto dai comuni obbligati, tra di loro o in aggregazione con altri comuni dell'ambito.
2. I comuni di Capraia Isola e di Isola del Giglio, in ragione della specificità insulare del territorio dell'intero comune, ai sensi dell'articolo 14, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010, non sono obbligati a partecipare alle aggregazioni di cui al comma 1.
3. Le aggregazioni di cui al comma 1 sono costituite negli ambiti di cui all'allegato A.
4. La Giunta regionale, con una o più deliberazioni, può modificare l'allegato A, a condizione che sia raggiunta l'intesa con i comuni interessati o che la proposta di modifica sia effettuata dai comuni interessati d'intesa tra loro e che ciascun ambito risultante dalla nuova delimitazione abbia popolazione complessiva superiore a 5.000 abitanti.
5. L'intesa di cui al comma 4 è realizzata mediante sottoscrizione della proposta da parte dei sindaci dell'ambito territoriale proposto. Se la proposta d'iniziativa dei comuni non è sottoscritta da tutti i sindaci dell'ambito territoriale proposto, la Giunta regionale la valuta sentiti gli altri sindaci.
6. La Giunta regionale provvede d'ufficio alla modifica dell'allegato A se è stata istituita una unione di comuni a disciplina differenziata; in tal caso sono ammesse eventuali riduzioni della popolazione complessiva degli ambiti dell'allegato A al di sotto del limite di 5.001 abitanti.
7. La modifica può riguardare anche la costituzione di aggregazioni con comuni non ricompresi nell'allegato A.
8. Sullo schema di deliberazione è acquisito il parere della commissione consiliare competente; decorsi trenta giorni dalla trasmissione dello schema di deliberazione, l'atto può essere comunque adottato.
9. Resta ferma l'individuazione dell'ambito di dimensione territoriale costituito da tutti i comuni dell'isola d'Elba.
ARTICOLO 55
Comuni tenuti all'esercizio associato delle funzioni fondamentali
1. Nell'ambito dei territori di cui all'allegato A, fatta eccezione per i comuni di cui all'articolo 54, comma 2, i comuni aventi popolazione da 1.001 a 5.000 abitanti, ovvero da 1.001 a 3.000 abitanti se hanno fatto parte di comunità montane, avviano l'esercizio associato delle funzioni fondamentali mediante convenzione o unione di comuni, osservando i seguenti limiti dimensionali, stabiliti ai sensi dell'articolo 14, comma 31, del decreto-legge 78/2010 convertito dalla legge 122/2010:
a) il limite demografico minimo è di 5.001 abitanti e deve essere raggiunto da aggregazioni cui partecipano comuni obbligati o comuni obbligati e non obbligati; in particolare, i comuni obbligati, pur non raggiungendo complessivamente 5.001 abitanti, raggiungono il limite dimensionale se le loro funzioni fondamentali sono esercitate in unione di comuni a disciplina ordinaria avente almeno 5.001 abitanti;
b) il limite dimensionale di cui alla lettera a) può essere diverso se la popolazione complessiva dell'ambito è inferiore, e in tal caso corrisponde alla popolazione complessiva dell'ambito medesimo;
c) per i comuni obbligati che svolgono, secondo la disciplina dell'articolo 60, le funzioni fondamentali mediante unione a disciplina differenziata, il limite dimensionale corrisponde alla popolazione complessiva dell'unione medesima.
2. Fermo restando l'esercizio delle funzioni fondamentali da parte dei comuni, se i comuni obbligati costituiscono un'unione di comuni a disciplina ordinaria, sono tenuti almeno all'esercizio, mediante l'unione medesima, di tutte le funzioni fondamentali di due o più insiemi di funzioni indicate dall'articolo 21, comma 3, lettere da a) ad f), della l. 42/2009.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per l'esercizio di funzioni fondamentali, i comuni non compresi nei territori di cui all'allegato A non possono stipulare convenzioni con singoli comuni delle unioni eventualmente costituite nei territori medesimi.
4. Se a una unione di comuni a disciplina ordinaria partecipano sia comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio di funzioni sia comuni non tenuti a detto esercizio:
a) l'unione esercita, per i comuni tenuti all'esercizio obbligatorio, tutte le funzioni fondamentali di almeno due insiemi di funzioni indicate dall'articolo 21, comma 3, lettere da a) ad f), della l. 42/2009;
b) l'unione esercita per tutti i comuni associati almeno tutte le funzioni fondamentali di un insieme di funzioni indicate dall'articolo 21, comma 3, lettere da a) ad f), della l. 42/2009, ovvero cinque funzioni fondamentali comprese in diversi insiemi;
c) tutti i comuni sono tenuti a partecipare alle spese dell'ente, comprese quelle per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui alla lettera a), secondo il riparto previsto dallo statuto;
d) in caso di non corrispondenza delle funzioni di cui alle lettere a) e b), l'approvazione degli atti fondamentali dell'ente e delle norme per l'organizzazione degli uffici è soggetta a maggioranze, stabilite dallo statuto, che comportino il voto favorevole anche dei sindaci che rappresentino la maggioranza della popolazione dei comuni tenuti all'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali.
5. Per consentire il progressivo adeguamento dell'esercizio associato negli ambiti di cui all'allegato A, fino alla data del 31 dicembre 2012 i comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali possono esercitarle, mediante convenzione, anche in aggregazione con comuni non ricompresi nel medesimo ambito, purché l'aggregazione raggiunga le dimensioni di cui al comma 1, lettera a).
6. Ai fini del presente articolo, non rientrano tra i comuni non obbligati all'esercizio delle funzioni fondamentali quelli di cui al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 138/2011 convertito dalla legge 148/2011.
ARTICOLO 56
Esercizio delle funzioni fondamentali in materia di servizi sociali
1. L'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni in materia di servizi sociali è disciplinato dalla legislazione regionale di settore.
ARTICOLO 57
Termini per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali
1. I comuni tenuti all'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali completano detto esercizio entro i termini previsti dall'articolo 14, comma 31, del decreto-legge 78/2010 convertito dalla legge 122/2010.
2. I comuni, entro quindici giorni dall'adozione o dalla modifica degli atti associativi, sono tenuti a trasmetterli alla Giunta regionale e alle prefetture - uffici territoriali del governo competenti per territorio.
ARTICOLO 58
Contenuto delle funzioni fondamentali dei comuni
1. Salvo diversa disciplina di legge adottata dallo Stato o dalla Regione nelle materie di rispettiva competenza, fino alla specificazione, da parte dello Stato, del contenuto puntuale delle funzioni fondamentali, i comuni possono adempiere all'obbligo di esercizio associato, di cui agli articoli 55, 56 e 57, svolgendo detto esercizio come di seguito indicato, e secondo la ricognizione dei procedimenti, dei servizi e delle attività già effettuata con i provvedimenti di attuazione della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni) o, se non effettuata o non conforme alla legislazione vigente, secondo la disciplina di legge vigente:
a) funzioni generali di amministrazione:
1) gestione del personale; rientrano in detta gestione il reclutamento e i concorsi, il trattamento giuridico, il trattamento economico, le relazioni sindacali, lo sviluppo delle risorse umane;
2) controllo di gestione;
3) gestione economica e finanziaria;
4) gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali;
5) gestione dei beni demaniali e patrimoniali dell'ente;
6) ufficio tecnico; rientrano in detta gestione associata l'affidamento della progettazione e dei lavori pubblici e gli espropri;
7) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e servizi anagrafici;
8) servizio statistico.
b) funzioni di polizia locale:
1) struttura unica di polizia municipale;
2) polizia commerciale, amministrativa e tributaria, inerente i settori e i tributi di competenza comunale.
c) funzioni di istruzione pubblica:
1) servizi di nidi d'infanzia;
2) organizzazione e gestione dei servizi scolastici, assistenza scolastica, trasporto scolastico, servizi di refezione, fino all'istruzione secondaria di primo grado.
d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti:
1) costruzione, classificazione e gestione delle strade comunali;
2) regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza comunale.
e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente:
1) pianificazione urbanistica e regolamentazione di ambito comunale;
rientrano in detta gestione i piani strutturali, i piani urbanistici attuativi, il regolamento urbanistico, il regolamento edilizio, lo sportello unico per l'edilizia, la vigilanza e il controllo sull'attività edilizia;
2) valutazione di impatto ambientale di competenza comunale, vincolo idrogeologico, funzioni comunali in materia paesaggistica; catasto dei boschi percorsi dal fuoco;
3) classificazione, pianificazione, vigilanza e controllo sulle emissioni acustiche;
4) funzioni comunali di protezione civile;
5) verde pubblico.
f) funzioni nel settore sociale:
1) erogazione delle prestazioni e dei servizi sociali, come definiti dall'articolo 128, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Trasferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59); progettazione e realizzazione della rete dei servizi sociali; funzioni e compiti amministrativi concernenti i servizi sociali, di cui all'articolo 132, comma 1, lettere da a) a f), del d.lgs. n. 112/98 e alla legislazione regionale in materia.
2. Lo statuto dell'unione o la convenzione indicano la funzione oggetto dell'esercizio associato. Le eventuali specificazioni di procedimenti, servizi e attività della funzione ne descrivono il contenuto al momento dell'adozione della norma statutaria o della convenzione. Le modifiche della disciplina statale o regionale dei procedimenti, dei servizi e delle attività inerenti la funzione si applicano indipendentemente dalla descrizione effettuata nello statuto o nella convenzione.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche per le funzioni comunali non individuate come fondamentali.
CAPO V
Unioni di comuni a disciplina differenziata
ARTICOLO 59
Oggetto
1. Il presente capo disciplina gli adempimenti della Regione e dei comuni per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 16 del decreto-legge 138/2011 convertito dalla legge 148/2011, nonché gli effetti derivanti da detta applicazione.
ARTICOLO 60
Proposta di aggregazione e istituzione dell'unione di comuni a disciplina differenziata
1. I comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, di cui al comma 1 dell'articolo 16 del decreto -legge 138/2011 convertito dalla legge 148/2011, trasmettono alla Giunta regionale, nei termini stabiliti dal comma 8 dell'articolo 16 medesimo, la proposta di aggregazione e la documentazione ivi prevista. L'aggregazione deve essere compresa in una stessa provincia, deve avere continuità territoriale e popolazione complessiva superiore a 1.000 abitanti. La popolazione complessiva può essere inferiore se l'aggregazione non ha continuità territoriale con altri comuni aventi popolazione fino a 1.000 abitanti.
2. La proposta di aggregazione deve essere presentata anche dai comuni di cui al comma 1 che, alla medesima data, risultano far parte di unioni di comuni a disciplina ordinaria. La proposta di aggregazione con comuni di cui al comma 1 può essere presentata, con le medesime modalità di cui al comma 8 dell'articolo 16 del decreto-legge 138/2011, anche da comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.
3. La Giunta regionale provvede alla definizione dell'aggregazione, comprendente almeno un comune di cui al comma 1:
a) se i comuni non hanno formalizzato la proposta nei termini e con le modalità di cui all'articolo 16, comma 8, del decreto-legge 138/2011. In tale caso la Giunta regionale definisce l'aggregazione considerando i soli comuni contermini, della medesima provincia, aventi popolazione non superiore a 1.000 abitanti;
b) se i comuni hanno formalizzato una proposta, ma solo alcuni di essi hanno provveduto nei termini e con le modalità di cui all'articolo 16, comma 8, del decreto-legge 138/2011. In tale caso la Giunta regionale può definire l'aggregazione considerando i soli comuni contermini che hanno provveduto ad approvare nei termini la proposta iniziale, a condizione che gli stessi comuni la riapprovino con le stesse formalità entro il 30 novembre 2012. In caso diverso, la Giunta regionale definisce l'aggregazione ai sensi della lettera a);
c) se i comuni hanno formalizzato una proposta, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 16, comma 8, del decreto-legge 138/2011, ma solo alcuni di essi hanno continuità territoriale. In tale caso la Giunta regionale può definire l'aggregazione considerando i soli comuni contermini o comunque provvedere ai sensi della lettera a).
4. La Giunta regionale non procede alla definizione dell'aggregazione se non può provvedere nel rispetto dei criteri di cui al comma 3 lettere a) b) e c), non sussistendo almeno due comuni contermini, della stessa provincia, aventi popolazione non superiore a 1.000 abitanti.
5. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, provvede, ai sensi dell'articolo 16, comma 8, del decreto-legge 138/2011:
a) all'istituzione dell'unione di comuni a disciplina differenziata, per la quale è stata presentata la proposta di aggregazione ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, entro il 31 dicembre 2012 se il decreto di cui al comma 16 dell'articolo 16 del decreto-legge 138/2011 è pubblicato nel termine ivi previsto o, in caso diverso, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto medesimo;
b) all'istituzione dell'unione di comuni a disciplina differenziata per la quale l'aggregazione è stata definita dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3 del presente articolo, entro il 31 dicembre 2012 se il decreto di cui al comma 16 dell'articolo 16 del decreto-legge 138/2011 è pubblicato nel termine ivi previsto o, in caso diverso, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto medesimo.
6. Se la proposta è effettuata da tutti i comuni di un'unione di comuni già costituita, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque all'istituzione della nuova unione ai sensi del comma 5.
7. Per il comune che risulta esonerato ai sensi dell'articolo 16, comma 16, del decreto-legge 138/2011 non si provvede all'istituzione dell'unione di comuni a disciplina differenziata, anche se è stata presentata la proposta di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo o se detto comune è ricompreso nell'aggregazione definita dalla Giunta regionale.
ARTICOLO 61
Effetti dell'istituzione delle unioni dei comuni a disciplina differenziata
1. Cessa di diritto di far parte dell'unione di comuni a disciplina ordinaria:a) il comune per il quale si è provveduto all'istituzione dell'unione di
comuni a disciplina differenziata, dalla data di istituzione dell'unione medesima;
b) il comune che risulta esonerato ai sensi dell'articolo 16, comma 16, del decreto-legge 138/2011 convertito dalla legge 148/2011, dalla data di pubblicazione del decreto di cui al medesimo comma 16;
c) il comune con popolazione non superiore a 1.000 abitanti, diverso da quelli di cui alle lettere a) e b) del presente comma, a decorrere dal 1° dicembre 2012, ovvero dal trentesimo giorno antecedente il termine di cui al comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 138/2011 se detto termine scade prima del 1° dicembre 2012.
2. Per il comune che cessa di far parte di una unione di comuni di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), restano fermi gli obblighi di cui all'articolo 49, comma 1.
3. Se l'istituzione dell'unione di comuni a disciplina differenziata avviene ai sensi del comma 6 dell'articolo 60, l'unione di comuni a disciplina ordinaria è estinta dalla data di istituzione della nuova unione;
la nuova unione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'unione estinta e, salvo la disciplina differenziata, opera in continuità con l'unione estinta, anche nell'esercizio delle funzioni che risultano già in capo all'unione estinta per effetto dell'articolo 68, comma 1.
4. Resta fermo, per i comuni obbligati all'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata e che partecipano, ai sensi del presente articolo, ad una unione a disciplina differenziata, l'assolvimento a detto obbligo mediante l'unione medesima, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 138/2011.
TITOLO IV
Riordino di enti
CAPO I
Norme sulla fusione di comuni
ARTICOLO 62
Norme generali
1. Al fine di consolidare e sviluppare i processi aggregativi dei comuni in funzione del riordino e della semplificazione istituzionale, la Regione promuove la fusione di comuni, in particolare dei comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali.
2. Due o più comuni contermini, facenti parte della medesima provincia, che, d'intesa tra di loro, esprimono la volontà di procedere alla loro fusione, possono richiedere alla Giunta regionale di presentare la proposta di legge di fusione. Nella richiesta, i comuni evidenziano le consultazioni e i processi partecipativi svolti sulla proposta di fusione e i loro esiti.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2013, la Giunta regionale promuove le intese di cui al comma 2, che coinvolgono i comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali, tenendo conto degli ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui all'allegato A. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la Giunta regionale presenta le proposte di legge di fusione dei comuni anche in assenza dell'intesa.
4. Dalla data dell'elezione degli organi del comune costituito a seguito di fusione o di incorporazione, che supera la popolazione di cui all'articolo 55, comma 1, il comune medesimo è considerato a tutti gli effetti non obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali.
ARTICOLO 63
Fusione dei comuni dell'unione
1. Al comune nato dalla fusione di tutti i comuni dell'ambito territoriale di una unione di comuni già costituita sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa, sulla base della legislazione regionale in vigore al momento dell'approvazione della legge regionale istitutiva del nuovo comune.
2. Se la legge regionale istitutiva del nuovo comune non vi provvede direttamente:
a) gli effetti di cui al comma 1 si producono a decorrere dalla data di insediamento del consiglio comunale;
b) a decorrere dalla medesima data l'unione è estinta di diritto e il comune di nuova istituzione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'unione.
3. Se la fusione coinvolge parte dei comuni di un'unione, gli effetti della fusione, compresi quelli relativi ai rapporti tra l'unione e il nuovo comune, sono stabiliti dalla legge regionale istitutiva del nuovo comune.
Quando detti comuni sono tutti partecipanti all'unione, la composizione degli organi collegiali dell'unione è corrispondentemente ridotta, e il sindaco e i rappresentanti del nuovo comune partecipano agli organi dell'unione in sostituzione dei sindaci e dei rappresentanti dei comuni originari.
ARTICOLO 64
Contributi per fusioni e incorporazioni
1. In caso di fusione o incorporazione di due o più comuni, se la legge regionale che provvede alla fusione o all'incorporazione non stabilisce alcun contributo in favore del comune, è concesso un contributo pari a 150.000,00 euro per ogni comune originario per cinque anni fino ad un massimo di 600.000,00 euro per il nuovo comune a decorrere dall'anno successivo all'elezione del nuovo consiglio comunale.
2. Alla copertura finanziaria del presente articolo si provvede mediante le risorse stanziate nel bilancio regionale ai sensi dell'articolo 90. Se le risorse non sono sufficienti a garantire il contributo di cui al comma 1, questo è ridotto proporzionalmente.
CAPO II
Disposizioni sulle comunità montane
SEZIONE I
Disposizioni generali
ARTICOLO 65
Contributi ai comuni in situazione di maggiore disagio
1. In caso di fusione o di incorporazione, che coinvolgano un comune rientrante tra quelli beneficiari del contributo di cui all'articolo 82, il contributo di cui all'articolo medesimo spetta al comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione.
2. Ai fini del comma 1, si considera il comune rientrante nella graduatoria vigente al momento dell'approvazione della legge di fusione o di incorporazione.
ARTICOLO 66
Estinzione delle comunità montane
1. Le comunità montane, esistenti all'entrata in vigore della presente legge, sono estinte a seguito di trasformazione in unioni di comuni o di mancata trasformazione, nei termini e con le modalità del presente capo. La Giunta regionale, decorso il termine di cui all'articolo 71, comma 1, informa il Consiglio sui provvedimenti di estinzione adottati o da adottarsi per effetto della trasformazione o della mancata trasformazione.
2. Il presente capo disciplina altresì gli effetti derivanti dall'estinzione.
3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge non si applicano le disposizioni dell'articolo 29 del TUEL.
SEZIONE II
Estinzione a seguito di trasformazione in unione di comuni
ARTICOLO 67
Trasformazione della comunità montana in unione di comuni
1. I comuni di un ambito territoriale nel quale è costituita la comunità montana possono trasformarla in unione di comuni a disciplina ordinaria.
2. L'unione deve essere costituita dalla maggioranza dei comuni dell'ambito territoriale della comunità montana. Lo statuto deve prevedere che l'unione eserciti, nel termine stabilito dall'articolo 57, comma 1, le funzioni fondamentali di cui all'articolo 55, commi 2 e 4, nei casi ivi previsti, ovvero le funzioni che costituiscono il requisito minimo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), della l.r. 37/2008.
3. L'unione, entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, procede all'insediamento degli organi.
4. Il presidente dell'unione comunica al Presidente della Giunta regionale che l'unione è operativa e che gli adempimenti di cui al comma 3 sono stati effettuati.
5. Il Presidente della Giunta regionale, acquisita la comunicazione di cui al comma 4, completa della descrizione degli adempimenti effettuati, e verificata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, primo periodo, con proprio decreto dichiara estinta la comunità montana.
ARTICOLO 68
Effetti dell'estinzione
1. A decorrere dalla data di estinzione della comunità montana, l'unione di comuni succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della comunità montana estinta; l'unione, fino al definitivo riordino delle funzioni, subentra, altresì, ad ogni effetto, nell'esercizio delle funzioni o dei compiti conferiti o assegnati alla comunità montana allo stesso titolo per il quale sono esercitati dalla comunità montana sulla base della legge regionale vigente al momento dell'estinzione ed esclusivamente per il territorio già di competenza della comunità montana estinta, quantunque all'unione partecipino parte dei comuni della comunità montana estinta, compresi le funzioni e i servizi che la legge regionale prevede siano esercitati dalla comunità montana, sullo stesso ambito territoriale o su un territorio diverso, sulla base di deliberazioni del Consiglio regionale o di atti convenzionali con i comuni.
2. Il subentro dell'unione comporta che la disciplina regionale, già applicabile all'esercizio delle funzioni da parte della comunità montana estinta, si intende riferita all'unione medesima; in particolare, l'unione subentra nelle funzioni che risultano già attribuite alla comunità montana ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica), per la cui disciplina si applicano le disposizioni del medesimo articolo 53.
3. Il personale dipendente a tempo indeterminato della comunità montana estinta, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto autonomie locali, è alla stessa data trasferito all'unione. L'unione succede altresì in tutti gli altri rapporti di lavoro e di collaborazione coordinata e continuativa in corso presso la comunità montana alla stessa data. L'unione subentra nell'esercizio delle funzioni e dei servizi associati dei comuni di cui la comunità montana è responsabile al momento della sua estinzione.
4. L'unione provvede all'approvazione del rendiconto della gestione della comunità montana relativi agli anni 2011 e 2012.
ARTICOLO 69
Disciplina dei rapporti tra unione e comuni non associati per casi particolari
1. L'unione dei comuni costituita ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 37/2008 e dell'articolo 67 della presente legge, che subentra ad una comunità montana senza la partecipazione di tutti i comuni già appartenenti alla comunità montana stessa, effettua, con gli idonei supporti tecnici, una ricognizione ed una stima del valore dei beni immobili e delle partecipazioni societarie provenienti dalla disciolta comunità montana, a suo tempo acquisiti con il concorso del comune non aderente all'unione.
2. L'atto di ricognizione e di stima è trasmesso alla Giunta regionale che, sentito il comune interessato, delibera in via definitiva in merito a tale atto.
3. In caso di dismissione dei beni immobili o delle partecipazioni societarie di cui al comma 1, cui non faccia seguito, entro i sei mesi successivi, il reinvestimento dei proventi a favore dell'unione, il comune non aderente a quest'ultima ha diritto alla quota parte del ricavato, salvo la detrazione delle spese di manutenzione o di miglioria apportate ai beni immobili
ARTICOLO 70
Assegnazione di risorse e continuità amministrativa
1. Il Presidente della Giunta regionale, con il decreto di cui all'articolo 67, comma 5, provvede a dettare disposizioni per l'assegnazione all'unione delle risorse regionali già spettanti alla comunità montana.
2. Ove necessario, può dettare disposizioni per assicurare la continuità dell'azione amministrativa tra la comunità montana estinta e l'unione di comuni e l'ordinato svolgimento delle funzioni in corso. Il decreto può altresì stabilire modalità e differire termini per la decorrenza dell'estinzione della comunità montana e degli effetti di cui all'articolo 68.
3. Il decreto di estinzione e il decreto di cui al comma 2 costituiscono titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione.
4. Copia del decreto di estinzione è trasmesso dalla Regione al Ministero dell'interno ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 bis del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
SEZIONE III
Estinzione per mancata trasformazione in unione di comuni
ARTICOLO 71
Deliberazione di scioglimento e di avvio del procedimento di estinzione
1. Se è decorso il termine di cui all'articolo 67, comma 3, senza che i comuni abbiano provveduto a costituire l'unione di cui al medesimo articolo 67 e ad insediarne gli organi, la Giunta regionale delibera lo scioglimento della comunità montana e avvia il procedimento di estinzione dell'ente provvedendo alla nomina di un commissario straordinario.
2. Dalla data di adozione della deliberazione di nomina del commissario, gli organi di governo della comunità montana e il revisore dei conti decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.
3. La deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
4. L'ente continua ad operare secondo le disposizioni della presente sezione fino alla sua estinzione.
ARTICOLO 72
Commissario straordinario
1. E' nominato commissario straordinario il presidente della provincia cui appartengono i comuni che fanno parte della comunità montana. Il presidente della provincia può richiedere che, al suo posto, sia nominato commissario l'assessore provinciale o il dirigente o il funzionario o il segretario generale, in servizio o in quiescenza, da lui indicati.
2. Il commissario predispone il piano di successione e di subentro di cui all'articolo 73 ed esercita con propri decreti, fino alla data stabilita dal decreto di estinzione dell'ente e in conformità a quanto indicato dall'atto di nomina o da atti aggiuntivi, ogni potere di governo della comunità, compresi i poteri di organizzazione, regolamentari, di straordinaria amministrazione e di liquidazione delle attività e delle passività, anche in deroga allo statuto dell'ente.
3. Ai fini della corretta gestione dell'ente fino all'estinzione, il commissario stabilisce, ove occorra, le risorse che ciascun comune interessato è tenuto ad erogare all'ente per le spese di gestione delle funzioni e dei compiti esercitati, secondo la ripartizione prevista dallo statuto o dagli atti che regolano i rapporti in essere, e, in assenza, in proporzione diretta alla popolazione residente di ciascun comune.
4. Il commissario può richiedere l'accesso al fondo di anticipazione di cui all'articolo 45. In tal caso, la concessione può essere disposta fino a concorrenza delle risorse disponibili ed è subordinata all'autorizzazione della provincia; i commi 3 e 5 dell'articolo 45 stesso si applicano nei confronti della provincia.
5. Per lo svolgimento delle suddette attività il commissario si avvale, di norma, delle strutture della comunità montana e, su disposizione del presidente della provincia, del personale di questa.
6. L'incarico di commissario comporta l'esercizio delle pubbliche funzioni e dei poteri stabiliti dalla presente sezione. Gli atti del commissario sono imputati alla comunità montana.
7. Al commissario spetta il rimborso delle spese sostenute, nella misura e nei limiti già previsti per il presidente della comunità montana. Al commissario, salvo che rivesta la carica di presidente o di assessore della provincia, è altresì attribuita un'indennità forfetaria, per tutto il mandato commissariale, nella misura stabilita dalla deliberazione di nomina, comunque non superiore all'indennità spettante per sei mesi al sindaco di un comune con popolazione pari a quella complessiva dei comuni della comunità montana.
Dette spese sono a carico del bilancio della comunità montana. In caso di sostituzione del commissario, l'indennità spettante è suddivisa assegnando il settanta per cento al commissario che ha trasmesso il piano di successione e subentro ai sensi dell'articolo 74 e assegnando la restante quota ai commissari che hanno esercitato il mandato, in proporzione al periodo in cui sono stati in carica dal momento dell'insediamento.
8. Il commissario cessa dalla carica dalla data in cui opera l'estinzione della comunità montana, salvo che per l'eventuale approvazione del rendiconto della gestione dell'ente relativo agli anni 2011 e 2012.
9. Alle attività commissariali di cui alla presente sezione non si applicano le disposizioni della l.r. 53/2001.
ARTICOLO 73
Piano di successione e subentro
1. Il commissario straordinario predispone, nei termini e secondo le direttive stabilite nell'atto di nomina o in atti aggiuntivi, un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi e per il subentro nelle funzioni esercitate dall'ente, che individua distintamente:
a) lo stato patrimoniale;
b) i rapporti in corso, compreso il contenzioso, le attività e le passività derivanti dall'esercizio delle funzioni in materia di foreste ai sensi della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) e dei relativi atti di programmazione, i beni e le risorse strumentali acquisiti per l'esercizio medesimo; il personale, dipendente dalla comunità montana, a tempo indeterminato o determinato, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, destinato in via esclusiva o prevalente all'esercizio di dette funzioni; il personale con altri contratti di lavoro o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso, per l'esercizio delle funzioni medesime; il personale con contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) ''Addetti agli interventi di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria'';
c) i rapporti in corso, compreso il contenzioso, le attività e le passività derivanti dall'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura di competenza della comunità montana, i beni e le risorse strumentali acquisiti per l'esercizio medesimo; il personale, dipendente dalla comunità montana, a tempo indeterminato o determinato, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, destinato in via esclusiva o prevalente all'esercizio di dette funzioni; il personale con altri contratti di lavoro o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso, per l'esercizio delle funzioni medesime;
d) i rapporti in corso, compreso il contenzioso, conseguenti allo svolgimento di compiti e funzioni affidati dalla provincia, o inerenti agli interventi di difesa del suolo finanziati dallo Stato, dalla Regione o dalla provincia, o relativi alla gestione degli interventi e dei progetti realizzati con le risorse del fondo per la montagna o con risorse dell'Unione Europea; le attività e le passività derivanti da detto esercizio e i beni e le risorse strumentali acquisiti per l'esercizio medesimo; il personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso, per l'esercizio delle funzioni medesime;
e) i rapporti in corso, compreso il contenzioso, le attività e le passività derivanti dall'eventuale esercizio delle funzioni in materia di bonifica ai sensi della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica), i beni e le risorse strumentali acquisiti per l'esercizio medesimo; il personale, dipendente dalla comunità montana, a tempo indeterminato o determinato, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, destinato in via esclusiva o prevalente all'esercizio di dette funzioni; il personale con altri contratti di lavoro o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso, per l'esercizio dei compiti e delle funzioni medesimi;
f) i rapporti in corso, compreso il contenzioso, conseguenti all'esercizio associato di funzioni di comuni di cui la comunità montana risulta responsabile; le attività e le passività derivanti da detto esercizio e i beni e le risorse strumentali acquisiti per l'esercizio medesimo; le operazioni da compiere derivanti da eventuali previsioni statutarie; il personale, dipendente a tempo indeterminato o determinato, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, distaccato, comandato o trasferito dai comuni associati per l'esercizio di dette funzioni; il personale con altri contratti di lavoro o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso, per l'esercizio delle funzioni medesime;
g) i rapporti in corso, compreso il contenzioso, conseguenti all'affidamento di compiti e funzioni di comuni, diversi dalle gestioni associate di cui alla lettera f); le attività e le passività derivanti da detto esercizio e i beni e le risorse strumentali acquisiti per l'esercizio medesimo; le operazioni da compiere derivanti da eventuali previsioni statutarie o dagli atti che regolano detti affidamenti; il personale, dipendente a tempo indeterminato o determinato, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, distaccato, comandato o trasferito dai comuni affidatari per l'esercizio di detti compiti e funzioni;
h) i rapporti in corso, compreso il contenzioso, non rientranti nei rapporti di cui alle lettere da b) a g), conseguenti allo svolgimento di compiti e funzioni di cui risultano beneficiari i comuni o connessi ad opere o a servizi realizzati nel territorio comunale a prevalente vantaggio della popolazione di uno o più comuni, e quelli conseguenti alla gestione di compiti e funzioni che la comunità montana ha volontariamente assunto per lo sviluppo delle comunità locali o per effetto di convenzioni, accordi, contratti con soggetti pubblici o privati; le attività e le passività derivanti da detto esercizio e i beni e le risorse strumentali acquisiti per l'esercizio medesimo; le operazioni da compiere derivanti da eventuali previsioni statutarie o dagli atti che regolano i rapporti; il personale, dipendente a tempo indeterminato o determinato, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, distaccato, comandato o trasferito dai comuni affidatari per l'esercizio di detti compiti e funzioni; il personale con altri contratti di lavoro o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso, per l'esercizio dei compiti e delle funzioni medesimi;
i) i rapporti in corso, compreso il contenzioso, conseguenti allo svolgimento degli altri compiti, funzioni e attività esercitati dall'ente, le attività e le passività derivanti da detto esercizio, i beni e le risorse strumentali necessari per il loro svolgimento; il patrimonio non rientrante tra i beni e le risorse strumentali di cui alle lettere da b) a h);
j) il personale, dipendente dalla comunità montana, a tempo indeterminato o determinato, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, non rientranti tra quelli di cui alle lettere da b) ad h); il personale con altri contratti di lavoro o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, in corso presso la comunità montana, non rientranti tra quelli di cui alle lettere da b) ad h);
k) la proposta di organizzazione delle sedi istituzionali della comunità montana, concordata con la provincia, per la gestione di dette sedi in relazione alla prevalente successione della provincia nei rapporti di lavoro in essere; la proposta può prevedere la successione della provincia nella proprietà o nel contratto di locazione o nel possesso o nella detenzione dei beni ad altro titolo, ovvero altre modalità di gestione che garantiscano, anche in via transitoria, la continuità delle prestazioni di lavoro del personale trasferito;
l) il prospetto riassuntivo dei mutui coperti dal contributo sviluppo e investimenti erogato dallo Stato, distinti per funzioni cui sono connessi.
2. Il commissario provvede all'individuazione del personale e alla formulazione della proposta di organizzazione delle sedi, di cui al comma 1, alla lettera k), tenendo conto delle intese di cui all'articolo 78 eventualmente intervenute.
ARTICOLO 74
Presa d'atto e provvedimento di estinzione
1. Entro la data stabilita dalla deliberazione di nomina, il commissario trasmette il piano alla Giunta regionale per la presa d'atto.
2. La Giunta regionale può indicare le ulteriori operazioni che devono essere compiute per l'eventuale integrazione del piano, quando da questo non possano trarsi tutti gli elementi per l'adozione dei decreti del Presidente della Giunta regionale previsti dalla presente sezione.
3. La presa d'atto della Giunta regionale non implica valutazioni di merito o di legittimità sul contenuto del piano.
4. La presa d'atto della Giunta regionale, con allegato il piano di successione e subentro, è trasmessa ai sindaci dei comuni della comunità montana e ai sindaci dei comuni che, secondo il piano, risultano interessati alla successione.
5. Effettuata la presa d'atto, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara estinta la comunità montana.
ARTICOLO 75
Effetti dell'estinzione
1. A decorrere dalla data di estinzione della comunità montana, la provincia subentra nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 73, comma 1, lettere b), c) e d), allo stesso titolo per il quale dette funzioni sono esercitate dalla comunità montana al momento dell'estinzione e per il territorio già di competenza della comunità montana estinta; il subentro comporta che la disciplina regionale, già applicabile all'esercizio delle funzioni della comunità montana estinta, si intende riferita alla provincia.
La provincia succede, altresì, ai sensi del piano, nei rapporti, attività e passività di cui all'articolo 73, comma 1, lettere b), c) e d), compresi i beni e le risorse strumentali connessi, ferma restando la disciplina delle sedi istituzionali definita ai sensi del medesimo articolo 73, comma 1, lettera k).
2. Il personale di cui all'articolo 73, comma 1, lettere b), c), d) e j), salvo il personale dirigente a tempo determinato, è alla stessa data trasferito alla provincia, secondo le indicazioni del piano. Il personale con contratto collettivo nazionale di lavoro ''Addetti agli interventi di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria'' continua a svolgere le attività presso l'ente destinatario secondo le norme contrattuali in essere.
3. Fino a quando la provincia non dispone diversamente, anche a seguito delle consultazioni e degli accordi con le organizzazioni e le rappresentanze sindacali previsti dal vigente ordinamento, le strutture amministrative e operative della comunità montana, il cui personale è trasferito ai sensi del presente articolo, operano, anche in deroga alle norme regolamentari vigenti nell'ente, come strutture distaccate nell'ambito dell'organizzazione della provincia medesima, presso il luogo stabilito dal decreto di estinzione, come individuato ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera k); ai dipendenti continuano ad applicarsi i trattamenti e le norme contrattuali in essere.
4. A decorrere dalla data di estinzione della comunità montana, i comuni succedono, ai sensi del piano, nei rapporti, attività e passività, di cui all'articolo 73, comma 1, lettere f), g), h) e i), compresi i beni, le risorse strumentali e il patrimonio ivi indicati, ferma restando la disciplina delle sedi istituzionali definita ai sensi del medesimo articolo 73, comma 1, lettera k). La successione dei comuni opera secondo quanto previsto dagli atti che regolano i rapporti o che individuano i comuni interessati e le quote di compartecipazione alle spese, e, in mancanza, per ciascuno dei rapporti medesimi e per i comuni in ciascuno di essi coinvolti, secondo le regole della solidarietà attiva e passiva ai sensi dell'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ''legge finanziaria 2008''). Le regole della solidarietà attiva e passiva si applicano altresì verso tutti i comuni partecipanti all'ente, o che vi partecipavano al momento dell'instaurazione dei rapporti in corso, nel caso in cui non sia possibile ricondurre detti rapporti a comuni determinati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai comuni che, alla data di estinzione della comunità montana, sono parte dei rapporti in corso o vi hanno partecipato al momento della loro instaurazione, ancorché essi non facciamo parte della comunità medesima.
5. Salvo il personale dirigente a tempo determinato, il personale di cui all'articolo 73, comma 1, lettere f), g) e h), distaccato, comandato o trasferito dai comuni alla comunità montana è riassegnato ai comuni di provenienza. Negli altri rapporti di lavoro indicati dalle lettere f) e h) del comma medesimo succede il comune nel quale ha sede la comunità montana estinta; il relativo personale continua a svolgere le attività secondo i trattamenti e le norme contrattuali in essere, e i comuni della comunità montana estinta sono obbligati a sostenere le spese derivanti dal contratto.
6. Il decreto di estinzione può disporre diversamente dalla successione regolata ai sensi dei commi 4 e 5, su richiesta dei sindaci di tutti i comuni interessati alla successione che abbiamo a tal fine raggiunto intese o accordi per regolare in altro modo la successione tra i comuni medesimi.
7. L'accordo di cui al comma 6 può altresì stabilire che un comune sia individuato quale ente responsabile per la chiusura dei rapporti attivi e passivi e dei procedimenti in corso, ovvero che, per le medesime finalità, sia, per effetto dell'accordo medesimo, costituito un ufficio comune operante ai sensi dell'articolo 21, disponendo sull'assegnazione temporanea del personale di cui al comma 5. In tali casi l'accordo può prevedere l'avvalimento del personale di cui al comma 2, che la provincia è tenuta a mettere a disposizione, senza oneri per i comuni, per quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività.
8. In assenza di accordo, il decreto di estinzione, fermo restando gli effetti successori di cui ai commi 4 e 5, individua i comuni che sono tenuti alla gestione dei rapporti e alla conclusione dei procedimenti in corso di cui all'articolo 73, comma 1, lettere g), h) e i), sulla base dei seguenti criteri:
a) è individuato il singolo comune per la gestione dei rapporti attivi e passivi in corso e dei procedimenti conseguenti allo svolgimento di compiti e funzioni connessi ad opere, servizi, interventi realizzati in via esclusiva nel suo territorio;
b) per gli altri rapporti attivi e passivi e procedimenti è individuato il comune nel quale ha sede la comunità montana estinta.
9. Il decreto di estinzione provvede altresì ad individuare l'ente che gestisce in via provvisoria le funzioni di bonifica di cui articolo 73, comma 1, lettera e), fino all'individuazione, ai sensi della l.r. 34/1994, del soggetto competente in via ordinaria. L'ente succede nei rapporti di lavoro di cui al medesimo comma 1, lettera e); il relativo personale continua a svolgere le attività secondo i trattamenti e le norme contrattuali in essere.
ARTICOLO 76
Assegnazione di risorse e continuità amministrativa
1. Il Presidente della Giunta regionale, con il decreto di estinzione della comunità montana, provvede a dettare disposizioni per l'assegnazione agli enti subentranti delle risorse regionali già spettanti alla comunità medesima. In particolare, sono assegnate alla provincia le risorse per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 73, comma 1, lettere b), c) e d). La Giunta regionale può altresì assegnare alle province, in via straordinaria nell'anno 2012, complessivamente fino al 10 per cento delle risorse di cui all'articolo 94 per far fronte ad eventuali difficoltà finanziarie derivanti dalla successione; in tal caso, sono proporzionalmente ridotte le risorse dell'articolo 94, da assegnare ai sensi del comma 2 dell'articolo medesimo.
2. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa tra gli enti locali interessati e l'ordinato trasferimento del personale, il decreto di estinzione della comunità montana può prevedere il differimento del termine dal quale operano l'estinzione dell'ente e gli altri effetti previsti dall'articolo 75, dettando, ove occorra, disposizioni transitorie per lo svolgimento dell'attività del commissario straordinario.
3. Il decreto di estinzione della comunità montana costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione.
4. Copia del decreto di estinzione è trasmesso dalla Regione al Ministero dell'interno ai fini dell'applicazione agli enti subentranti dell'articolo 2 bis del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
SEZIONE IV
Disposizioni finali
ARTICOLO 77
Obblighi dei comuni già facenti parte di comunità montane
1. Il comune già facente parte di comunità montana estinta resta obbligato nei confronti degli enti che, ai sensi degli articoli 68 e 75, succedono nei rapporti della comunità montana, secondo quanto previsto dai medesimi articoli 68 e 75, e in particolare:
a) per tutte le obbligazioni che, al momento dell'estinzione, non risultino adempiute verso la comunità montana originaria, derivanti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti della comunità montana, ovvero dalle convenzioni o da altri atti di affidamento di funzioni e compiti alla comunità medesima;
b) per tutte le obbligazioni che devono essere adempiute dall'ente subentrante per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il comune ha a qualsiasi titolo affidato alla comunità montana, per tutta la durata di detti affidamenti;
c) per tutte le altre obbligazioni derivanti dalla successione di cui all'articolo 75, comma 4, nei casi ivi previsti.
2. Sono fatti salvi gli accordi tra il comune e gli enti subentranti volti a regolare diversamente i loro rapporti.
3. Gli obblighi di cui al comma 1 dei comuni facenti parte della comunità montana originaria restano fermi anche nei confronti di altro ente che nei medesimi rapporti subentri ai sensi di legge all'unione di comuni o alla provincia.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai comuni facenti parte di comunità montane estinte ai sensi della l.r. 37/2008.
ARTICOLO 78
Intese per il trasferimento del personale e disposizioni sul personale
1. La Giunta regionale promuove il raggiungimento di intese tra le associazioni regionali rappresentative degli enti locali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul processo di trasferimento del personale dalle comunità montane estinte agli enti subentranti, al fine di perseguire, nel periodo transitorio, la continuità dell'attività amministrativa e operativa e la compiuta applicazione delle norme contrattuali vigenti.
2. Il personale trasferito dalla comunità montana estinta ad altro ente secondo le disposizioni della presente legge mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio già maturata.
3. A decorrere dal trasferimento, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nel precedente anno dalla comunità montana a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale di cui al comma 2, confluiscono nelle corrispondenti risorse degli enti che acquisiscono il relativo personale.
4. Le spese di personale a carico degli enti subentranti, anche a seguito degli accordi di cui all'articolo 75, comma 6, non rilevano ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 pluriennale dello Stato. Legge finanziaria per il 2007) e successive modificazioni e integrazioni, e all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni.
TITOLO V
Politiche per i territori
CAPO I
Territori disagiati
ARTICOLO 79
Oggetto e finalità
1. Il presente capo detta disposizioni per sostenere lo sviluppo sociale e civile dei territori dei comuni montani e di minore dimensione demografica che si trovano in situazione di disagio derivante da fattori demografici, geo-morfologici, sociali ed economici, al fine di promuovere l'uguaglianza tra le diverse aree territoriali della Regione e favorire l'esercizio dei diritti delle persone.
2. Le iniziative e gli interventi previsti dal presente capo sono adottati in coerenza con la promozione delle forme di esercizio associato di funzioni, e sono attuati in armonia con la legislazione regionale e con gli strumenti ordinari della programmazione regionale e ne assumono gli obiettivi di conservazione, protezione e valorizzazione del territorio e delle sue risorse rurali, naturali, paesaggistiche, architettoniche, culturali e turistiche, nonché di sviluppo dei servizi, dei presìdi produttivi e dei livelli occupazionali.
ARTICOLO 80
Criteri per l'individuazione delle situazioni di disagio
1. La Regione, ai fini dell'attuazione del presente capo, individua un indicatore unitario del disagio che tiene conto dei seguenti elementi:
a) maggiore montanità, riferita all'asperità morfologica;
b) particolare svantaggio derivante dall'insularità;
c) minore dimensione demografica;
d) minore densità demografica;
e) maggiore spopolamento relativo ai dati del cinquantennio degli ultimi cinque censimenti della popolazione e dell'ultimo quinquennio, avuto riguardo ai dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
f) maggiore incidenza della popolazione anziana;
g) minore tasso di attività;
h) minore gettito per tributi locali;
i) minore incidenza del gettito derivante dall'imposta regionale sulle
attività produttive (IRAP);
j) minore diffusione di unità produttive locali.
2. La definizione dell'indicatore unitario del disagio è effettuata, sulla base dei dati elaborati dall'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare e del CAL. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di deliberazione; decorso detto termine senza che la competente commissione consiliare o il CAL si siano espressi, il provvedimento può comunque essere adottato.
3. Sulla base dell'indicatore unitario di cui al comma 2, la Giunta regionale determina una graduatoria generale del disagio, disponendo i comuni in ordine decrescente, a partire dai comuni che risultano in situazione di maggiore disagio.
4. In caso di aggiornamento dell'elenco di cui al comma 3, le modifiche hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'adozione della deliberazione di aggiornamento.
5. Negli anni 2011 e 2012 resta ferma la graduatoria che risulta approvata all'entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio). L'aggiornamento è effettuato a decorrere dall'anno 2013 e, successivamente, con cadenza triennale.
ARTICOLO 81
Orientamento delle politiche pubbliche regionali
1. La Regione orienta le proprie politiche pubbliche tenendo conto dei territori nei quali sono compresi i comuni che si trovano in situazione di maggiore disagio, come risultanti dall'elenco di cui all'articolo 80, comma 3.
2. A tal fine, prevede azioni prioritarie o specifiche misure di sostegno, anche di carattere finanziario, nell'ambito degli atti della programmazione regionale e degli altri atti generali attuativi della legislazione regionale che intervengono in materia di servizi educativi per l'infanzia, servizi sociali, servizi di emergenza sanitaria, servizi di trasporto pubblico locale, viabilità rurale, attività artigianali, commerciali e turistiche.
3. In particolare, la Regione favorisce la diffusione dei servizi di prossimità di cui all'articolo 92. La Regione sostiene, altresì, le attività economico-produttive, mediante misure di accesso a finanziamenti con tasso agevolato.
4. In relazione alle diverse politiche che devono essere perseguite e alle misure che devono essere attivate, gli atti di cui al comma 2 del presente articolo individuano, sulla base degli elementi di cui all'articolo 80, il grado di disagio da considerare rilevante e possono stabilire ulteriori requisiti e condizioni di cui tenere conto per l'attuazione delle politiche e l'applicazione delle misure. Quando vengono in rilievo ambiti territoriali sovracomunali, l'elenco di cui all'articolo 80, comma 3, può essere riformulato in modo aggregato, o può essere considerata la presenza nell'ambito territoriale di comuni di minore dimensione demografica in situazione di maggior disagio.
5. Quando la realizzazione delle politiche pubbliche comporta l'esercizio di funzioni e servizi di competenza comunale, per l'applicazione delle azioni e delle misure di cui al comma 2 può essere richiesta, ove non già prevista dalla legislazione statale e regionale, la gestione in forma associata delle funzioni, dei servizi e degli interventi.
6. Alle disposizioni del presente articolo è data attuazione con gradualità, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e l'efficacia delle politiche pubbliche già attivate.
7. Nell'attuazione delle disposizioni del presente articolo, la Regione tiene conto dei provvedimenti, di propria competenza, di riparto dei fondi perequativi di cui all'articolo 13 della l. 42/2009.
8. I provvedimenti adottati dalla Regione in favore dei comuni montani, ai sensi del capo II del presente titolo, che risultano coerenti con le disposizioni del presente articolo, si considerano assunti anche in attuazione delle disposizioni del presente articolo.
ARTICOLO 82
Contributi annuali ai piccoli comuni in situazione di maggiore disagio
1. Fino all'istituzione del fondo perequativo di cui all'articolo 97, comma 3, la Regione attribuisce un contributo annuale ai comuni con dimensione demografica inferiore a 5.000 abitanti che risultano, nella graduatoria di cui all'articolo 80, comma 3, in situazione di maggiore disagio e che, se tenuti all'esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali, lo hanno già avviato nei termini previsti dalla presente legge.
2. Il contributo annuale è concesso in misura identica per ciascun comune, fino a concorrenza delle risorse disponibili nel bilancio regionale dell'anno finanziario di riferimento. L'individuazione dei comuni che hanno titolo alla concessione del contributo e la sua esatta determinazione sono effettuati con i seguenti criteri:
a) si individua la misura massima del contributo da attribuire a ciascun comune;
b) si individuano i comuni ai quali potrebbe essere concesso il contributo, in considerazione del maggior disagio che risulta dalla graduatoria e della possibilità di attribuire a ciascuno di essi la misura massima individuata ai sensi della lettera a); se l'ultimo comune da prendere in considerazione risulta insieme ad altri con identico valore del disagio, sono considerati anche i comuni con detto valore;
c) si prendono in considerazione nell'anno di riferimento solo i comuni, tra quelli della lettera b), che risultano aver adempiuto, nei termini e con le modalità previsti dalla presente legge, all'obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali, o che, pur avendo un numero di abitanti inferiore a 5.000, non vi siano tenuti ai sensi della presente legge; le risorse disponibili sono ripartite in modo tale che a ciascuno di detti comuni sia concessa una somma di identico ammontare.
3. I contributi sono utilizzati dai comuni, in via prioritaria, per sostenere le spese generali di partecipazione all'esercizio associato, nonché per gli interventi aggiuntivi da realizzare sul proprio territorio in relazione a detto esercizio, ovvero per le spese di gestione degli uffici di sportello di cui all'articolo 53, comma 2, per le iniziative volte ad assicurare sul territorio servizi di prossimità pubblici o privati di cui all'articolo 92, per le iniziative volte a rafforzare le politiche pubbliche regionali destinate allo sviluppo sociale e civile del territorio. Le risorse eventualmente residue possono essere utilizzate per le attività, le iniziative e gli interventi e per le spese che risultano a carico dei comuni medesimi a titolo di compartecipazione ad attività e interventi finanziati dalla Regione, dallo Stato o dall'Unione europea.
4. Non è ammessa l'utilizzazione del contributo per le spese che risultano coperte da altri finanziamenti pubblici o dalla partecipazione di soggetti privati, ovvero per il pagamento di ratei di mutui.
5. Ogni volta che il comune beneficiario del contributo realizza specifiche attività, iniziative e interventi in forma associata definisce nell'atto associativo o in un atto aggiuntivo le modalità di realizzazione, in modo tale che le attività, le iniziative e gli interventi riguardino il territorio del comune medesimo. Dell'utilizzazione del contributo è comunque responsabile il comune beneficiario.
6. I contributi sono concessi nei termini e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale. Il contributo concesso non è revocabile; resta fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 7, ultimo periodo.
7. I contributi del presente articolo non sono considerati ai fini della determinazione delle risorse finanziarie preordinate allo svolgimento delle funzioni conferite ai comuni.
CAPO II
Territori montani e insulari
ARTICOLO 83
Comuni montani e territori montani e insulari
1. Sono comuni montani quelli elencati nell'allegato B alla presente legge, il cui territorio risulta essere stato classificato in tutto o in parte montano ai sensi della normativa statale.
2. L'allegato B alla presente legge indica altresì la parte di territorio dei comuni che risulta essere stato classificato montano ai fini regionali secondo le disposizioni vigenti fino all'entrata in vigore della presente legge.
3. La classificazione di cui al comma 2 ha rilevanza esclusivamente regionale e si applica solo se ad essa fanno espressamente rinvio le leggi o i provvedimenti regionali; della classificazione medesima può altresì essere tenuto conto, ferme restando le risorse previste, nell'ambito degli atti della programmazione regionale e degli altri atti generali di settore adottati dalla Regione.
4. Le disposizioni del presente capo che si applicano ai territori insulari della Toscana perché classificati montani o perché già facenti parte di comunità montana, continuano ad applicarsi ai medesimi territori anche se, per il sopravvenire di leggi statali successive, non siano più considerati montani.
ARTICOLO 84
Benefici previsti per i territori montani
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 19, della l. 244/2007, l'esclusione di comuni da una comunità montana non priva i territori dai benefici che ad essi si riferiscono né dagli interventi speciali per la montagna stabiliti a loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.
2. Il comma 1 si applica anche se, per effetto dell'attuazione della presente legge, un comune non fa più parte di una comunità montana.
Nell'allegato B sono indicati i comuni che, fino all'entrata in vigore della presente legge, fanno parte di comunità montane; sono altresì indicati i comuni che ne facevano parte fino all'attuazione della l.r. 37/2008.
3. In particolare, è confermata l'agevolazione prevista dall'articolo 4, comma 3 bis, della legge regionale 26 gennaio 2001, n. 2 (Riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive "IRAP"), e successive modificazioni, per le attività esercitate nel territorio montano ivi indicato, come risultante fino all'entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 85
Politiche pubbliche regionali in favore dei territori montani
1. La Regione, al fine di promuovere la coesione tra le diverse aree territoriali, valorizza lo sviluppo economico, sociale e civile dei territori montani attraverso il sostegno della competitività del sistema montano, la tutela dell'ecosistema montano e la promozione della qualità della vita e dei servizi in montagna, con particolare riguardo a quei territori montani che si trovano in situazione di maggior svantaggio.
2. La Regione persegue le finalità di cui al comma 1 mediante interventi previsti negli strumenti ordinari della programmazione regionale e interventi speciali. Gli interventi speciali possono essere promossi e definiti mediante la stipula di intese tra la Giunta regionale e gli enti locali interessati.
3. Il programma regionale di sviluppo (PRS) indica, in un'apposita sezione, gli obiettivi strategici e le priorità politiche in favore dei territori montani.
4. Gli atti della programmazione regionale e gli altri atti attuativi della legislazione regionale fissano, in coerenza con quanto previsto dal PRS, le azioni e le misure di sostegno specificatamente rivolte ai territori montani.
5. Le politiche pubbliche regionali tengono conto degli elementi differenziali del disagio dei territori montani e dei diversi livelli di sviluppo economico e sociale raggiunti. Quando vengono in rilevo ambito territoriali montani sovracomunali, si applica l'articolo 81, comma 4.
ARTICOLO 86
Attività di coordinamento e stati generali della montagna
1. La Giunta regionale adotta, di norma annualmente e previo esame in sede di tavolo di concertazione istituzionale, l'Agenda per le montagne toscane, nella quale sono riportati: lo stato di elaborazione e attuazione delle politiche regionali che coinvolgono i territori montani, le azioni da attivare a loro favore e le azioni di coordinamento che, a livello amministrativo, sono attivate per l'efficace perseguimento degli obiettivi.
2. Sentita la Consulta per le montagne, la Giunta regionale può convocare gli Stati generali della montagna quale momento di confronto con gli enti locali, le forze sociali, le istituzioni nazionali e comunitarie sulle politiche per i territori montani definite nel PRS.
ARTICOLO 87
Fondo regionale per la montagna
1. E' istituito il fondo regionale per la montagna.
2. Il fondo è alimentato da risorse finanziarie regionali, da finanziamenti statali, in particolare provenienti dal fondo nazionale per la montagna, e da trasferimenti comunitari.
3. Il fondo regionale per la montagna ha lo scopo di sostenere finanziariamente le politiche di sviluppo delle zone montane di cui all'articolo 85 e gli interventi speciali di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane). Le risorse del fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale disposto a favore degli enti locali.
4. Le risorse del fondo sono attribuite:
a) alle unioni di comuni di cui all'articolo 67 o comunque costituite a seguito dell'estinzione delle comunità montane ai sensi della l.r. 37/2008;
b) alle unioni di comuni, diverse da quelle della lettera a), che hanno almeno il trenta per cento del proprio territorio classificato montano o nelle quali almeno il trenta per cento della popolazione è residente in territorio classificato montano;
c) ai comuni classificati montani che non fanno parte di unioni di comuni o che fanno parte di un'unione di comuni diversa da quelle di cui alle lettere a) e b).
5. Gli enti locali di cui al comma 4 utilizzano le risorse del fondo per spese di investimento per la realizzazione di interventi, che rientrano nelle finalità di cui al comma 3, localizzati esclusivamente in zona classificata come montana, nonché per le spese generali attinenti e indicate nei detti interventi.
6. Le risorse del fondo per la montagna possono essere utilizzate come quota parte a carico degli enti di cui al comma 4 per progetti sostenuti da finanziamento comunitario, statale o regionale.
7. La disciplina di attuazione per la concessione e l'utilizzazione delle risorse del fondo è stabilita con regolamento regionale, da adottarsi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino all'adozione del regolamento si applicano i criteri stabiliti dal piano di indirizzo per le montagne toscane.
8. Il regolamento di cui al comma 7 stabilisce i criteri di riparto, ivi compresi criteri preferenziali nei confronti delle unioni di comuni, e di revoca del fondo, la disciplina del procedimento di attribuzione delle risorse, le modalità per la verifica dei risultati raggiunti e per il monitoraggio degli interventi finanziati da effettuarsi con cadenza almeno annuale, le procedure di eventuale revoca, parziale o totale, delle risorse assegnate.
9. Le attribuzioni di risorse del fondo per gli enti locali di cui alle lettere a) e b) del comma 4 tengono conto della superficie montana, della popolazione montana e del disagio ai sensi dell'articolo 85, comma 5. Si considerano anche i territori classificati montani ai fini regionali.
10. Gli enti locali cui la Regione attribuisce le risorse del fondo sono gli unici responsabili della corrispondenza dell'impiego delle risorse medesime alle azioni e agli interventi individuati ai sensi del presente articolo. La gestione delle risorse del presente articolo non rientra nella disciplina di cui all'articolo 50.
11. In caso di subentro della provincia ai sensi dell'articolo 75, le risorse del presente articolo che sarebbero spettate all'ente estinto sono attribuite alla provincia per gli interventi da effettuare sul territorio montano su cui operava l'ente medesimo. In caso di successiva costituzione, nel territorio dell'ente estinto, di una unione di comuni avente le caratteristiche di cui al comma 4 del presente articolo, le risorse del fondo sono destinate all'unione medesima.
ARTICOLO 88
Patto per la montagna
1. Per il coordinamento, l'integrazione e lo sviluppo degli interventi e delle risorse finanziarie destinati ai territori montani, la Giunta regionale può promuovere la stipula di patti per la montagna.
2. Il patto per la montagna è uno strumento negoziale ad adesione volontaria, è stipulato tra la Giunta regionale e gli enti locali interessati, ha come riferimento il territorio di una provincia o territori sub provinciali e contiene gli interventi considerati come prioritari e strategici per il territorio montano.
3. I soggetti che sottoscrivono il patto per la montagna assumono specifici impegni per la realizzazione degli interventi concordati.
4. L'iniziativa per la sottoscrizione di un patto per la montagna è dell'amministrazione provinciale quando il patto ha come riferimento l'intero territorio provinciale, è di una delle unioni di comuni di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 87 quando ha come riferimento il livello territoriale sub-provinciale.
5. La partecipazione della Giunta regionale alla formazione del patto per la montagna è definita con deliberazione della Giunta medesima, in coerenza con gli indirizzi del PRS e degli altri atti della programmazione regionale. Agli interventi contenuti nel patto per la montagna è attribuita, compatibilmente con le discipline comunitarie, statali e regionali, priorità per i finanziamenti regionali destinati al territorio di riferimento.
6. In caso di sottoscrizione di un patto per la montagna, le risorse del fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 87 sono, per gli enti di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dello stesso articolo, destinate esclusivamente al finanziamento degli interventi ivi contenuti.
7. Il patto per la montagna può essere costituito da un'apposita sezione, dedicata agli interventi per lo sviluppo dei territori montani, del patto per lo sviluppo locale di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).
8. Se è sottoscritto un patto per la montagna di livello provinciale, anche nella forma di cui al comma 7, non si procede alla stipula di altri patti per la montagna di livello sub-provinciale. Se questi sono già stati sottoscritti, gli interventi in essi previsti sono ricompresi nel patto di livello provinciale.
CAPO III
Premialità per le buone pratiche
ARTICOLO 89
Norme generali
1. La Regione, nell'ambito della legislazione regionale di attuazione della l. 42/2009, stabilisce con propria legge misure finanziarie di premialità per le unioni di comuni.
2. Fino all'entrata in vigore della legislazione regionale di cui al comma 1, alle unioni di comuni sono concesse premialità, nella forma di contributi straordinari, sulla base delle disposizioni del presente capo.
3. Alle unioni di comuni e ai comuni di minore dimensione demografica sono altresì concesse, ai sensi del presente capo, anticipazioni finanziarie per favorire la progettualità
ARTICOLO 90
Contributi alle unioni di comuni
1. Le unioni di comuni a disciplina ordinaria accedono ai contributi del presente articolo a condizione che:
a) raggiungano una dimensione demografica complessiva di almeno 10.000 abitanti, ovvero siano costituite da almeno cinque comuni o da tutti i comuni di un ambito di cui all'allegato A;
b) siano costituite negli ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui all'allegato A;
c) esercitino funzioni fondamentali ai sensi dall'articolo 55, commi 2 e 4, nei casi ivi previsti, ovvero, se all'unione non partecipano comuni obbligati all'esercizio delle funzioni fondamentali, almeno le funzioni fondamentali di cui all'articolo 55, comma 4, lettera b);
2. Accedono altresì ai contributi le unioni di comuni a disciplina differenziata.
3. L'esercizio delle funzioni delle unioni di comuni a disciplina ordinaria è accertato sulla base dello statuto dell'unione. A tal fine, sono considerate:
a) le sole funzioni che sono attribuite all'unione direttamente dallo statuto; non sono considerate quelle affidate all'unione mediante convenzione, quantunque richiamata dallo statuto;
b) le sole funzioni per le quali lo statuto o i provvedimenti di attuazione da questo richiamati prevedono un termine certo di effettivo esercizio entro l'anno solare in cui sono concessi i contributi.
4. I contributi non possono comunque essere concessi se l'unione è in fase di scioglimento, ovvero se, al momento della concessione, l'unione non ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge o non ha trasmesso nei termini gli atti di cui all'articolo 9, comma 1.
5. I contributi sono ridotti del 50 per cento se, al momento della concessione, l'unione si trova nella situazione di cui all'articolo 44.
6. Il 30 per cento delle risorse regionali disponibili è ripartito in misura uguale per ogni unione che ha titolo alla concessione del contributo.
7. Il 30 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito nella misura stabilita dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti criteri:
a) numero dei comuni partecipante all'unione;
b) numero dei comuni partecipanti all'unione potenzialmente beneficiari del contributo per i piccoli comuni con maggior disagio di cui all'articolo 82;
c) popolazione residente in territorio montano dei comuni partecipanti all'unione; si considera, per i comuni con territorio totalmente classificato montano, la popolazione residente risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili al 31 dicembre, e, per i comuni con territorio classificato parzialmente montano, la popolazione risultante dall'allegato B, compresa quella dei territori classificati montani ai fini regionali;
d) popolazione residente in territorio non montano nei comuni partecipanti all'unione, come risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili al 31 dicembre;
e) estensione del territorio montano dei comuni partecipanti all'unione, compreso il territorio classificato montano ai fini regionali, come risultante dall'allegato B;
f) estensione del territorio non montano dei comuni partecipanti all'unione.
8. Il 10 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito per l'attivazione nel territorio dell'unione dei servizi di prossimità di cui all'articolo 92, per i quali lo statuto dell'unione preveda la competenza dell'unione medesima ad individuare gli interventi, da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni.
9. Il 30 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito sulla base di indicatori di efficienza dell'unione stabiliti dalla Giunta regionale. Tra gli indicatori, sono comunque presi in considerazione la spesa del personale in relazione alle spese correnti e l'efficienza della spesa.
10. Le unioni di comuni costituite da soli comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti accedono esclusivamente al contributo di cui al comma 6.
11. Le risorse non assegnate per effetto della decurtazione prevista dall'articolo 44 sono attribuite agli altri enti beneficiari.
12. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la concessione e la definizione della misura dei contributi del presente articolo da concedere alle singole unioni, nonché gli adempimenti degli enti beneficiari in relazione ai singoli contributi. A decorrere dall'anno 2013, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, può modificare le percentuali di cui ai commi da 6 a 9.
13. Ai fini di cui al comma 7, lettera c), a decorrere dall'anno 2012 la popolazione di cui all'allegato B, per i comuni il cui territorio è classificato in parte montano, può essere aggiornata, con provvedimento della struttura regionale competente, se l'unione di comuni o i singoli comuni interessati trasmettono entro il 31 gennaio i dati della popolazione riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente. I dati della popolazione sono considerati solo se l'aggiornamento consiste in un incremento di popolazione, rispetto all'anno precedente, di almeno il 5 per cento.
14. Le leggi regionali di settore dispongono sulla promozione e l'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni non fondamentali ed individuano le funzioni, le attività e i servizi che rientrano nell'esercizio associato.
15. Le risorse statali trasferite alla Regione per il sostegno all'associazionismo, sono concesse alle unioni di comuni in proporzione ai contributi complessivamente attribuiti ai sensi dei commi 6, 7, e 9.
16. I contributi di cui ai commi 6, 7, e 9, non hanno destinazione vincolata e sono utilizzati nell'ambito delle scelte di bilancio dell'unione.
ARTICOLO 91
Verifica dell'effettività dell'esercizio associato e revoca del contributo
1. La sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera c), è verificata con cadenza biennale.
2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata dalla struttura regionale competente, nei termini stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
3. La struttura regionale competente comunica all'unione di comuni gli esiti della verifica entro trenta giorni dallo svolgimento.
4. Se dalla verifica risulta che l'unione di comuni non esercita effettivamente in forma associata le funzioni fondamentali oggetto di verifica, i contributi di cui all'articolo 90, commi 6, 7 e 9, sono revocati.
5. Prima di adottare il decreto di revoca del contributo, la struttura regionale competente assegna all'unione di comuni un termine, non inferiore a quindici giorni, per inviare elementi integrativi non evidenziati durante la verifica al fine di evitare la revoca.
6. Se gli elementi integrativi di cui al comma 5 sono trasmessi oltre il termine assegnato o non sono sufficienti a dimostrare l'effettività dell'esercizio associato, la struttura regionale competente provvede, entro i sessanta giorni successivi, ad adottare il provvedimento di revoca del contributo.
7. La struttura regionale competente può effettuare la verifica di effettività di gestioni associate anche prima del termine di cui al comma 1, in presenza di elementi desumibili da sentenza, ancorché non definitiva, emessa in giudizio amministrativo, o da referti inviati dalla Corte dei Conti.
8. La somma soggetta a revoca è pari al contributo integrale concesso dalla Regione all'ente nell'anno precedente ai sensi dell'articolo 90, commi 6, 7 e 9.
9. Non si provvede alla revoca se dalla verifica è accertato che i comuni obbligati all'esercizio associato lo stanno svolgendo in convenzione.
10. Al di fuori dei casi previsti dal presente articolo non si provvede a revoca.
11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unioni di comuni a disciplina differenziata.
ARTICOLO 92
Iniziative per garantire i servizi di prossimità
1. La Regione favorisce le iniziative delle unioni di comuni volte al mantenimento e alla diffusione di servizi di prossimità nei territori interessati da fenomeni di carenza o rarefazione dei servizi medesimi. Sono servizi di prossimità, ai sensi della presente legge:
a) i servizi erogati da soggetti privati, anche mediante esercizi commerciali polifunzionali, essenziali per la vita delle comunità locali;
rientra tra questi il servizio postale universale;
b) i servizi erogati da soggetti pubblici e privati, utili per la vita delle comunità locali, tra i quali rientrano i servizi alla persona, i servizi di e-governement e telematici erogati tramite punti di accesso assistito, i servizi di riscossione delle entrate comunali, i servizi di tesoreria, i servizi ambientali ed energetici, i servizi postali accessori, i servizi bancari, i servizi artigianali, turistici e culturali, i servizi di volontariato.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la quota parte delle risorse di cui all'articolo 90, comma 8, è destinata alle unioni di comuni i cui statuti prevedono iniziative che:
a) sono rivolte ai territori interessati da fenomeni di carenza o rarefazione dei servizi di prossimità, con priorità per i territori dei comuni caratterizzati da maggior disagio;
b) predispongono gli strumenti di rilevazione delle situazioni emergenti di disagio delle comunità locali, che possono derivare da carenza, rarefazione o inadeguato funzionamento dei servizi di prossimità, e si prefiggono di fronteggiare dette situazioni in particolare per alleviare il disagio delle persone anziane e disabili nell'accesso ai servizi;
c) promuovono l'introduzione e lo sviluppo di forme innovative per lo svolgimento dei servizi di prossimità e modalità di offerta improntate alla multifunzionalità.
3. Nei territori caratterizzati da rischi di marginalità economica e sociale, i comuni, singoli o associati, possono costituire centri multifunzionali, nei quali concentrare lo svolgimento di più attività e servizi, in particolare di servizi di prossimità, nel rispetto della vigente normativa che disciplina detti servizi.
4. Ai fini del comma 3, sono considerati:
a) i territori montani dei comuni che, nella graduatoria di cui all'articolo 80, risultano con indice del disagio superiore alla media regionale;
b) i territori nei quali possono essere costituiti empori polifunzionali ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).
5. I comuni e gli altri soggetti pubblici interessati possono destinare risorse per la realizzazione, l'attivazione e il sostegno alle spese generali di funzionamento dei centri multifunzionali.
6. Le risorse attribuite ai sensi dell'articolo 90, comma 8, sono utilizzate unicamente per le finalità del presente articolo e sono cumulabili
con quelle concesse ai sensi di altre disposizioni di legge. Ad ogni unione può essere concesso, nell'anno di riferimento, un contributo non superiore a 50.000,00 euro. Le risorse non assegnate sono poste ad incremento di quelle di cui all'articolo 90, comma 7.
7. L'unione è tenuta a presentare una relazione sulle iniziative intraprese e sui risultati raggiunti. Non sono concedibili ulteriori risorse del presente articolo se l'unione non ha provveduto a trasmettere la relazione, ovvero se non ha provveduto ad impegnare, per le finalità del presente articolo, almeno il 75 per cento delle risorse concesse l'anno precedente.
ARTICOLO 93
Fondo di anticipazione per spese progettuali
1. E' istituito un fondo di anticipazione per favorire la progettualità dei comuni facenti parte dell'elenco di cui all'articolo 80, comma 3, che risultano con valori del disagio superiori alla media regionale e un fondo di anticipazione per favorire la progettualità delle unioni di comuni cui partecipano comuni montani. I fondi operano sino alla concessione massima complessiva:
a) di euro 2.000.000,00, destinati alle spese per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche dei comuni, nonché per la redazione di piani strutturali e regolamenti urbanistici e studi connessi; l'importo massimo che può essere concesso è determinato nella misura di:
1) euro 200.000,00 per ogni progetto;
2) euro 300.000,00 complessivi per la redazione di piani strutturali, regolamenti urbanistici e loro varianti e studi connessi, e per la realizzazione di opere pubbliche; l'anticipazione per la realizzazione delle opere è concessa per motivi di liquidità nelle more dell'incasso dei fondi previsti per il finanziamento del quadro economico dell'opera;
b) di euro 1.000.000,00, destinati alle unioni di comuni per spese di progettazione e realizzazione di opere da localizzare in territorio montano e per studi finalizzati allo sviluppo dei territori montani che siano coerenti con le politiche regionali di cui all'articolo 85; l'importo massimo che può essere concesso è determinato nella misura di 200.000,00 euro;
l'anticipazione per la realizzazione delle opere è concessa per motivi di liquidità nelle more dell'incasso dei fondi previsti per il finanziamento del quadro economico dell'opera.
2. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono concesse ponendo i comuni richiedenti in una graduatoria decrescente del disagio in relazione al valore unitario del disagio.
3. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera b), sono concesse ponendo le unioni di comuni richiedenti in una graduatoria decrescente del disagio considerando la media del disagio complessivo dei comuni costituenti l'unione medesima.
4. I comuni e le unioni che accedono ai fondi sono tenuti, entro trentasei mesi dalla data di erogazione del finanziamento regionale, al rimborso del finanziamento concesso, senza alcun onere per interessi.
5. In caso di mancata restituzione delle somme ai sensi del comma 4, la Regione si riserva di trattenere gli stessi importi da erogazioni dovute agli enti beneficiari.
6. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a definire le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti, l'eventuale documentazione da presentare a supporto delle previsioni di restituzione, le modalità per il rimborso e il recupero delle somme anticipate, privilegiando i comuni che risultano in situazione di maggiore disagio e le unioni cui detti comuni partecipano. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1, lettera a), è data priorità alle spese di progettazione.
TITOLO VI
Disposizioni finali e transitorie
CAPO I
Disposizioni di rilievo finanziario
ARTICOLO 94
Risorse regionali per funzioni conferite
1. La legge di bilancio annuale quantifica le risorse complessive da attribuire agli enti che esercitano le funzioni che risultano conferite dalla Regione alle comunità montane e alle unioni di comuni ai sensi della l.r. 37/2008 e della presente legge.
2. Dette risorse sono ripartite considerando gli enti competenti alla data del 31 dicembre 2010, in modo tale che per ciascuno di essi sia prevista l'assegnazione di una quota delle risorse complessive in proporzione alla quota attribuita nell'anno 2010.
3. In caso di estinzione dell'ente già competente alla data del 31 dicembre 2010, la quota attribuibile a detto ente è assegnata all'ente subentrante nell'esercizio dell'insieme delle funzioni conferite.
4. Nei casi diversi dal comma 3 si applica la disciplina dell'articolo 95.
ARTICOLO 95
Trasferimento di funzioni conferite
1. Salvo che la legge regionale disponga diversamente, in caso di trasferimento di funzioni conferite dalla Regione alle unioni di comuni e, fino alla loro estinzione ai sensi della presente legge, alle comunità montane:
a) il personale dipendente a tempo indeterminato, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, che risulta destinato in via esclusiva o prevalente all'esercizio della funzione, è trasferito all'ente cui è trasferita la funzione;
b) all'ente cui la funzione è trasferita spetta quota parte delle risorse finanziarie di cui all'articolo 94, comma 2, corrispondenti alla spesa sostenuta l'anno precedente al trasferimento per ciascuna unità di personale effettivamente trasferito; si applicano le disposizioni dell'articolo 78, commi 2, 3 e 4.
2. La giunta dell'unione o della comunità montana provvede, entro il termine stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale, ad approvare uno schema preliminare di piano di subentro della funzione, contenente:
a) l'identificazione del personale di cui al comma 1, lettera a);
b) l'individuazione dei beni, acquisiti con risorse regionali o dello Stato o dell'Unione europea, destinati in via esclusiva all'esercizio della funzione;
c) l'individuazione dei rapporti attivi e passivi, anche derivanti da contenzioso, in corso per l'esercizio della funzione.
3. Lo schema di piano è trasmesso all'ente subentrante. Entro venti giorni dal ricevimento, gli enti interessati definiscono, d'intesa tra di loro, il piano di subentro definitivo.
4. L'intesa, sottoscritta dagli enti interessati, è trasmessa alla Giunta regionale, che dispone con propria deliberazione sul subentro della funzione e sugli elementi di cui al comma 2 in conformità all'intesa medesima.
5. Se l'intesa non è raggiunta nei termini, la Giunta regionale, acquisite le valutazioni degli enti interessati, dispone con propria deliberazione sul subentro della funzione e sugli elementi di cui al comma 2.
6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può dettare disposizioni, anche transitorie, per assicurare la continuità dell'azione amministrativa tra gli enti interessati e l'ordinato svolgimento delle funzioni in corso.
7. Le deliberazioni di cui ai commi 4, 5 e 6 costituiscono titolo per la trascrizione, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dal subentro nell'esercizio della funzione.
8. Se, per effetto dell'intesa di cui al comma 4, non è previsto il trasferimento di unità di personale, all'ente subentrante sono assegnate, a titolo di spese generali della funzione, risorse pari al 5per cento della quota di cui all'articolo 94, comma 2.
9. Se il trasferimento della funzione deriva da recesso o scioglimento volontario dell'unione, si applicano unicamente le disposizioni dell'articolo 50.
ARTICOLO 96
Trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura
1. Le funzioni in materia di agricoltura già attribuite alle comunità montane, alle unioni di comuni ed alle province dalla legislazione regionale vigente, saranno trasferite ad un unico livello di governo territoriale nell'ambito del complessivo riordino dell'ordinamento delle autonomie locali, definito ai sensi dell'articolo 5.
ARTICOLO 97
Fiscalizzazione dei trasferimenti regionali agli enti locali e perequazione infraregionale
1. La Regione Toscana, in attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettera e) della l. 42/2009 e del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) effettua la ricognizione dei trasferimenti regionali diretti al finanziamento delle spese degli enti locali aventi carattere di generalità e permanenza.
2. Con legge regionale, da approvare entro il 30 novembre 2012, sono definite le modalità di soppressione dei trasferimenti regionali e la sostituzione con aliquote di tributi regionali. Con lo stesso atto, al fine di realizzare il processo di fiscalizzazione in modo progressivo e territorialmente equilibrato, sono istituiti il fondo regionale di riequilibrio per le province e il fondo regionale di riequilibrio per i comuni, le cui modalità di riparto sono definite, annualmente, con deliberazione della Giunta Regionale, previo parere del CAL. I fondi regionali di riequilibrio cessano a decorrere dalla data di attivazione dei fondi perequativi di cui al comma 3.
3. La Regione, successivamente alla determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali degli enti locali, al fine del concorso al finanziamento delle funzioni da essi svolte, provvede ad istituire un fondo perequativo per i comuni ed un fondo perequativo per le province, le cui modalità di alimentazione e riparto sono definite con legge regionale. Sulle linee fondamentali della legge è attivato il procedimento di confronto con gli enti locali previsto dall'articolo 48 dello Statuto regionale; nell'ambito di detto procedimento, la Giunta regionale acquisisce le valutazioni del CAL, fermo restando il parere obbligatorio previsto dall'articolo 66, comma 3, dello Statuto medesimo.
ARTICOLO 98
Rendiconto dei contributi straordinari concessi dalla Regione agli enti locali
1. Gli enti locali beneficiari dei contributi straordinari concessi dalla Regione sono tenuti, ai fini del rendiconto dei contributi, a presentare unicamente la documentazione prevista dalle leggi regionali e dai provvedimenti attuativi, nei termini e con le modalità ivi stabiliti.
2. Gli effetti della mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1, o di presentazione di documentazione insufficiente, sono stabiliti dalle leggi regionali e dai provvedimenti attuativi medesimi.
3. In ogni caso, prima di effettuare la revoca, la Regione assegna all'ente un termine ulteriore, non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, entro il quale l'ente medesimo può presentare la documentazione necessaria ad evitare la revoca.
ARTICOLO 99
Estensione di benefici
1. Alle unioni costituite ai sensi dell'articolo 67 della presente legge e degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008, si applicano i benefici previsti per le comunità montane dall'articolo 20, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 ''Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti'') e dall'articolo 8 della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali).
2. Gli stessi benefici si applicano alle unioni di comuni istituite ai sensi dell'articolo 60 negli ambiti delle unioni di cui al comma 1 del presente articolo.
ARTICOLO 100
Effetti del trasferimento di personale
1. Le disposizioni di cui all'articolo 78, commi 2, 3 e 4, si applicano anche per il trasferimento di personale dell'unione effettuato ai sensi degli articoli 39, 41 e 95.
ARTICOLO 101
Rapporti finanziari
1. Le risorse regionali assegnate, o da assegnarsi sulla base di procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a qualsiasi titolo dalla Regione, già spettanti alla comunità montana trasformata o agli enti subentranti alla comunità montana estinta, derivanti da risorse proprie, statali o dall'Unione Europea, sono concesse e liquidate agli enti subentranti, alle stesse condizioni e per le stesse finalità. Gli enti subentranti, per dette risorse sono tenuti agli adempimenti ed ai compiti già di competenza della comunità montana trasformata o estinta.
2. Gli accertamenti già assunti dalla Regione Toscana a carico della comunità montana trasformata o estinta sono posti a carico degli enti subentranti.
ARTICOLO 102
Revoca di contributi già concessi
(Servizi postali e di prossimità. Interventi di sostegno ai comuni disagiati), che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano essere stati concessi e non ancora liquidati, sono revocati. Gli altri contributi concessi non sono revocabili.
2. I contributi di cui alla l.r. 40/2001, concessi negli anni 2009 e 2010, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è spirato il termine di cui all'articolo 98, comma 3, non sono revocabili.
ARTICOLO 103
Esclusione di maggiori spese
1. Salve le disposizioni espresse di copertura finanziaria di cui agli articoli 104, 105 e 106, l'attuazione delle disposizioni della presente legge non può comportare maggiori spese a carico del bilancio regionale, in particolare per gli oneri che derivano a qualsiasi titolo a carico degli enti che succedono nei rapporti attivi e passivi delle unioni di comuni e delle comunità montane estinte.
ARTICOLO 104
Norma di copertura finanziaria dell'articolo 16
1. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 16 è autorizzata la spesa massima di € 200.000,00 per l'anno 2012, cui si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 111 ''Azioni di Sistema Regione-Enti locali - spese correnti''.
2. Al fine della copertura di cui al comma 1, al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2011-2013, annualità 2012, sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:
anno 2012
- in diminuzione UPB 731 ''Sistema di gestione delle entrate tributarie ed extratributarie - Spese correnti'', per euro 200.000,00;
- in aumento UPB 111 ''Azioni di Sistema Regione-Enti locali - Spese correnti'' per euro 200.000,00.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
ARTICOLO 105
Norma di copertura finanziaria dell'articolo 45
1. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 45 è autorizzata la spesa massima di euro 2.000.000,00 per l'anno 2011, cui si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 111 ''Azioni di Sistema Regione-Enti locali - Spese correnti'' .
2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2011 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa di uguale importo:
anno 2011
- in aumento UPB di entrata 461 ''Riscossione di crediti'', per euro 2.000.000,00
- in aumento UPB di spesa 111 ''Azioni di Sistema Regione-Enti locali - Spese correnti'' per euro 2.000.000,00
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
ARTICOLO 106
Norma di copertura finanziaria degli articoli 82, 87, 90, 93 e 94
1. L'attuazione delle disposizioni degli articoli 82, 87, 90, 93 e 94 non comporta oneri aggiuntivi rispetto alla legislazione previgente e resta pertanto finanziato, rispettivamente:
a) quanto all'articolo 82, per euro 2.200.000,00 a valere sull'UPB 111 ''Azioni di sistema Regione-Enti locali-Spese correnti'' del bilancio di previsione 2011;
b) quanto all'articolo 87, per euro 5.000.000,00 a valere sull'UPB 516 ''Sviluppo locale-Spese di investimento'' del bilancio di previsione 2011;
c) quanto all'articolo 90, per euro 6.184.999,98 a valere sull'UPB 111 ''Azioni di sistema Regione-Enti locali-Spese correnti'' del bilancio di previsione 2011;d) quanto all'articolo 93, mediante contemporanea iscrizione sulla parte
entrata e sulla parte uscita del bilancio regionale come segue:
- per euro 2.000.000,00 a valere sull' UPB di entrata 461 ''Riscossione di crediti'' del bilancio 2011 e sull' UPB di spesa 119 ''Azioni di sistema Regione - Enti locali- Spese di investimento'' del bilancio 2011
- per euro 1.000.000,00 a valere sull' UPB di entrata 461 ''Riscossione di crediti'' del bilancio 2011 e sull' UPB di spesa 516 ''Sviluppo locale - Spese di investimento'' del bilancio di previsione 2011
e) quanto all'articolo 94, per euro 15.315.000,00 a valere sull'UPB 111 ''Azioni di sistema Regione-Enti locali-Spese correnti'' del bilancio di previsione 2011;
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
CAPO II
Informazione al Consiglio regionale
ARTICOLO 107
Relazione al Consiglio regionale sulle iniziative di cooperazione finanziaria
1. A partire dall'anno 2013, la Giunta regionale presenta con cadenza biennale al Consiglio regionale una relazione con la quale si dà conto:
a) dello stato di attuazione dei sistemi informativi di cui agli articoli 7 e 8;
b) della gestione del patto di stabilità territoriale, con particolare riferimento alle premialità riconosciute ai sensi dell'articolo 13;
c) lo stato di attuazione del sistema integrato per il contrasto all'evasione fiscale ai sensi degli articoli 14 e 15 ed il numero dei comuni aderenti.
ARTICOLO 108
Relazione al Consiglio regionale sui processi associativi e sulle politiche per le aree disagiate
1. La Giunta regionale, entro il primo semestre del 2013, presenta una relazione al Consiglio regionale che dà conto:
a) del processo di estinzione delle comunità montane;
b) degli atti associativi adottati dai comuni e delle funzioni fondamentali avviate;
c) delle aggregazioni e delle forme associative costituite.
2. A partire dal 2014 la relazione dà conto, con cadenza biennale, dell'erogazione dei contributi di premialità per le buone pratiche di cui al
titolo V, capo III.
3. La Giunta regionale, entro il primo semestre del 2013, presenta altresì una relazione al Consiglio regionale che dà conto, con cadenza biennale, delle iniziative di orientamento delle politiche regionali a favore dei territori comprendenti comuni in situazione di disagio di cui all'articolo. 81 e dei finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 82.
ARTICOLO 109
Relazione al Consiglio regionale sull'attuazione delle politiche per la montagna
1. Con cadenza biennale, a partire dal giugno 2013, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione concernente la sintesi dello stato di attuazione delle politiche regionali a favore dei territori montani, con particolare riferimento a:
a) le risorse stanziate nel fondo regionale per la montagna ed alla loro ripartizione ed erogazione;
b) la sottoscrizione dei patti di cui all'articolo 88.
CAPO III
Disposizioni transitorie
ARTICOLO 110
Disposizioni sulle unioni di comuni
1. Il presidente di unione di comuni costituita ai sensi dell'articolo 67 della presente legge e degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008, in carica alla data del 31 dicembre 2011, che non ricopre la carica di sindaco, resta in carica fino al rinnovo del consiglio comunale di appartenenza, salvo che lo statuto preveda una durata dalla carica più breve e salvi comunque tutti i casi di cessazione anticipata del presidente previsti dallo statuto e dalla presente legge.
2. In caso di cessazione del presidente non sindaco di cui al comma 1, e fino all'elezione del nuovo presidente, le funzioni del medesimo sono svolte dal sindaco individuato dallo statuto o, in assenza di detta individuazione, dal sindaco del comune di maggiore dimensione demografica, non considerando il comune del presidente cessato. Se non è decorso il termine stabilito all'articolo 25, comma 5, l'organo cui spetta per statuto l'elezione del presidente procede alla sua elezione esclusivamente tra i sindaci dei comuni associati.
ARTICOLO 111
Decorrenze ed efficacia di disposizioni abrogate
1. Le disposizioni di cui all'articolo 87 sulla disciplina del fondo regionale per la montagna si applicano a decorrere dall'anno 2012. Nell'anno 2011 il fondo regionale per la montagna di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 95 (Disciplina degli investimenti per lo sviluppo della montagna) continua ad essere erogato secondo le disposizioni della legge medesima.
2. Nell'anno 2011 i contributi di cui all'articolo 82 sono concessi ai sensi dell'articolo 112 della l.r. 65/2010, e successive modificazioni.
Nell'anno 2012, i contributi di cui all'articolo 82 sono concessi anche ai comuni che ne hanno beneficiato nell'anno 2011.
3. Nell'anno 2011 le risorse del fondo di cui all'articolo 93, comma 1, lettera a), continuano ad essere concesse ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 39/2004 e dei provvedimenti attuativi. Nello stesso anno, le risorse di cui all'articolo 93, comma 1, lettera b), continuano ad essere concesse ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 37/2004 e dei provvedimenti attuativi.
4. I provvedimenti di attuazione della l.r. 40/2001 richiamati dall'articolo 58 della presente legge continuano ad avere efficacia per le finalità ivi indicate.
5. Nell'anno 2011, i contributi alle unioni di comuni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 90 della presente legge, sono concessi ai sensi dell'articolo 112 della l.r. 65/2010, e successive modificazioni.
6. Nell'anno 2011 continua ad applicarsi l'articolo 113 della l.r. 65/2010 per l'attribuzione delle risorse ivi previste.
7. Le disposizioni del capo III del titolo III, relative ai controlli sulle unioni di comuni, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013. Se alla data medesima sono stati adottati i provvedimenti di sospensione o di scioglimento degli organi dell'unione di comuni ai sensi dei commi 7 e 8 dell'articolo 141 del TUEL, i relativi procedimenti sono conclusi ai sensi delle medesime disposizioni di legge statale.
ARTICOLO 112
Procedimenti in corso
1. Se alla data di entrata in vigore della presente legge è stato nominato il commissario ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 37/2008, sono fatti salvi gli atti già adottati dalla Regione sulla base delle suddette disposizioni. Il commissario cessa, in caso di trasformazione della comunità montana, dalla data del decreto di estinzione di cui all'articolo 67, comma 5, ovvero, nel caso di mancata trasformazione della comunità montana, dalla data di adozione della deliberazione di nomina del commissario straordinario di cui all'articolo 72.
2. Se alla data di entrata in vigore della presente legge è stato nominato il commissario straordinario ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della l.r. 37/2008 e delle norme da questo richiamate, sono fatti salvi gli atti già adottati dalla Regione sulla base delle suddette disposizioni. Se l'ente non è stato estinto all'entrata in vigore della presente legge, ai fini della conclusione del procedimento di estinzione e degli effetti di questa, si applicano unicamente le disposizioni del titolo IV, capo II, sezione III, della presente legge; le disposizioni suddette che fanno riferimento alle comunità montane si intendono riferite alle unioni di comuni di cui deve provvedersi all'estinzione; si applica altresì l'articolo 78. Il commissario straordinario in carica provvede ad adeguare il piano di successione e subentro ai sensi dell'articolo 73.
3. Se alla data di entrata in vigore della presente legge è stato nominato il commissario di cui all'articolo 15, comma 5, della l.r. 37/2008, il commissario resta in carica per la gestione dell'ente fino alla sua trasformazione ai sensi degli articoli 67 e seguenti della presente legge, ovvero fino alla data di adozione della deliberazione di nomina del commissario straordinario di cui all'articolo 72. In deroga al termine previsto dall'atto di nomina del commissario, l'unione di comuni provvede all'insediamento degli organi nel termine previsto dall'articolo 67, comma 3.
CAPO IV
Modifiche e abrogazioni
ARTICOLO 113
Modifiche all'articolo 2 della l.r. 12/2006
1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale), è aggiunta la seguente: ''e) effettuare attività di controllo ed ispettive inerenti la verifica degli adempimenti in materia di tributi regionali''.
ARTICOLO 114
Modifiche all'articolo 18 della l.r. 54/2009
1. La lettera k) del comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza) è sostituita dalla seguente:
''k) sistema delle posizioni debitorie previsto all'art. 9, ivi compreso il sistema informativo tributario regionale di cui all'articolo 22 della l.r. 31/2005 ed il sistema informativo del catasto, della fiscalità e del territorio''.
ARTICOLO 115
Modifiche alla l.r. 36/2000 e disposizioni integrative
1. All'articolo 1, comma 2, della legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali), la lettera f) è sostituita dalla seguente: ''f) 3 presidenti di unioni di comuni.''.
2. All'articolo 6 della l.r. 36/2000, nella rubrica e nel comma 1, le parole ''Comunità montane'' sono sostituite dalle seguenti: ''unioni di comuni''.
3. All'articolo 9, comma 4, della l.r. 36/2000 le parole ''di Comunità montana'' sono sostituite dalle seguenti: ''di unione di comuni''.
4. Il presidente della comunità montana che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta componente del CAL continua ad esercitare la propria funzione fino all'estinzione della comunità montana ai sensi della presente legge. Dalla data di estinzione della comunità montana, il presidente della comunità montana medesima è sostituito nel CAL dal presidente dell'unione di comuni che è subentrata, per trasformazione, alla comunità montana estinta. In caso di mancato subentro di unione di comuni e comunque in tutti i casi previsti dall'articolo 9 della l.r. 36/2000, si provvede all'elezione ordinaria del nuovo componente del CAL.
ARTICOLO 116
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) la legge regionale 17 luglio 1995, n. 77 (Sistema delle autonomie in Toscana: poteri amministrativi e norme generali di funzionamento);
b) il comma 4 ter dell'articolo 11 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3 della L. 28 dicembre 1995 n. 549);
c) la legge regionale 19 dicembre 1996, n. 95 (Disciplina degli interventi per lo sviluppo della montagna), ad eccezione del comma 3 dell'articolo 2;
d) gli articoli 2, 5, e 8 della legge regionale 26 novembre 1998, n. 85 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali e spettacolo, conferiti alla regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112);
e) gli articoli 2, 5, e 8 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);
f) gli articoli 2, 5, e 8 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e di compiti in materia urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal d.lgs 31 marzo 1998, n. 112);
g) il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);
h) la legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni);
i) la legge regionale 14 ottobre 2002, n. 37 (Modificazioni alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 -Norme in materia di comunità montane);
j) l'articolo 7 della legge regionale 12 luglio 2004, n. 37 (Bilancio di previsione per l'anno 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006. Seconda variazione);
k) la legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio), ad eccezione degli articoli 11 e 14;
l) la legge regionale 29 novembre 2004, n. 68 (Modificazioni alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 -Norme in materia di comunità montane);
m) l'articolo 8 bis della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali);
n) la legge regionale 11 luglio 2006, n. 31 (Disposizioni in materia di contributi straordinari concessi dalla Regione agli enti locali);
o) la legge regionale 11 dicembre 2007, n. 66 (Servizi postali e di prossimità. Interventi di sostegno ai comuni disagiati);
p) la legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane);
q) la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 71 (Modifiche alla legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle comunità montane).
Disposizioni per le comunità montane e le unioni di comuni);
r) la legge regionale 5 agosto 2010, n. 46 (Disposizioni relative al patto di stabilità territoriale ai sensi dell'articolo 77-ter, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 ''Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria'' convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 ''Norme generali in materia di tributi regionali'');
s) la legge regionale 15 novembre 2011, n. 59 (Individuazione dei limiti demografici minimi per le forme associative dei comuni ai sensi delle norme statali in materia di stabilizzazione finanziaria);
2. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati, all'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle disposizioni abrogate ai sensi del comma 1, ancorché non espressamente richiamati dalle disposizioni della presente legge.
3. Le disposizioni della l.r. 39/2004, cui si fa riferimento nelle leggi e negli atti regionali, si intendono riferite alle corrispondenti
disposizioni degli articoli da 79 a 82 della presente legge.
ARTICOLO 117
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
ROSSI
Firenze, 27 dicembre 2011
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21.12.2011.