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NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana

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Legge regionale Toscana 23 gennaio 2013 n 2
Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di sistema regionale dei servizi educativi per la prima infanzia e di tirocini.
 

PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera d), dello Statuto;
Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);
Visto che il Consiglio delle autonomie locali non ha espresso il previsto parere obbligatorio;


Considerato quanto segue:
1. Per quanto concerne i servizi educativi per la prima infanzia, è necessario garantire una più fattiva integrazione tra i diversi soggetti pubblici e privati operanti sul territorio al fine di qualificare maggiormente i servizi e favorire l’ampliamento dell’offerta;
2. È opportuno effettuare una riclassificazione dei servizi che consenta una diversificazione dell’offerta per rispondere in modo adeguato alla crescente domanda, alle diverse esigenze delle famiglie e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
3. È opportuno valorizzare le conferenze zonali per l’istruzione al fine di realizzare un coordinamento territoriale volto a sostenere, in modo omogeneo, lo sviluppo e la qualificazione dei servizi pubblici e privati che ne fanno parte;
4. Per quanto concerne il rapporto di tirocinio, è opportuno individuare altri soggetti che si trovano in condizione di particolare disagio a cui estendere il medesimo trattamento previsto in favore dei soggetti svantaggiati di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);
5. È opportuno estendere l’incentivazione finanziaria, già prevista per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, all’assunzione con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a due anni presso il medesimo soggetto ospitante delle persone che hanno concluso il tirocinio;


Approva la presente legge


Art. 1
Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 32/2002


1. L’articolo 3 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è sostituito dal seguente:
“ Art. 3 - Finalità degli interventi educativi per la prima infanzia
1. La Regione individua nei servizi educativi per la prima infanzia i contesti finalizzati alla realizzazione di un sistema di opportunità educative che, in collaborazione con le famiglie, concorrono allo sviluppo armonico e integrale delle potenzialità e competenze delle bambine e dei bambini nei primi tre anni di vita.
2. Le finalità individuate al comma 1, vengono realizzate mediante:
a) interventi volti al rispetto della libertà e della dignità personale delle bambine e dei bambini, valorizzandone le differenze di religione, etnia, genere, cultura familiare e capacità individuali, nell'ottica dell'integrazione e della garanzia di un'effettiva uguaglianza di opportunità;
b) una efficace collaborazione con i servizi sociali, sanitari e con altri soggetti che si interessano della realtà infantile, per la tutela della salute e la prevenzione di possibili forme di disagio fisico, psicologico e sociale;
c) la continuità verticale, tra servizi educativi per la prima infanzia e scuole dell’infanzia, e orizzontale, tra servizi educativi e famiglie.
3. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione del sistema regionale dei servizi educativi per l’infanzia attraverso:
a) la costituzione e lo sviluppo di livelli integrati di direzione e coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, tale da garantire un rapporto continuo con le comunità locali e con la complessiva rete territoriale dei servizi scolastici e socio-sanitari, nonché la realizzazione di processi qualificati di formazione degli operatori e aggiornamento dei progetti;
b) l’interazione e l’integrazione fra offerta pubblica e privata nella gestione dei servizi;
c) lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia nella prospettiva della continuità verticale con la scuola dell’infanzia.”.


Art. 2
Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 32/2002


1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
“ Art. 3 bis - Sistema regionale dei servizi educativi per la prima l’infanzia
1. Il sistema regionale dei servizi educativi per la prima infanzia è costituito dai comuni e dai soggetti pubblici e privati che istituiscono e gestiscono tali servizi.
2. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative in materia di servizi educativi per la prima infanzia. Nel rispetto degli standard previsti nel regolamento di cui all’articolo 4 bis:
a) gestiscono i servizi educativi;
b) autorizzano soggetti pubblici e privati ad istituire e gestire servizi educativi e concedono l’accreditamento.
3. I comuni programmano lo sviluppo del sistema dei servizi operanti sul proprio territorio e ne garantiscono la governance, in particolare:
a) elaborano e realizzano interventi per la qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, garantendo per i servizi a gestione diretta i requisiti per l’accreditamento disciplinati dal regolamento di cui all’articolo 4 bis;
b) promuovono lo sviluppo di un sistema integrato pubblico-privato;
c) vigilano sulla funzionalità del sistema.
4. I soggetti pubblici diversi dai comuni e i soggetti privati contribuiscono allo sviluppo e alla qualificazione del sistema dei servizi educativi attraverso la progettazione e la realizzazione di servizi di propria titolarità. I soggetti privati contribuiscono anche attraverso la gestione di parte del sistema pubblico dell’offerta.
5. Le conferenze zonali per l’istruzione di cui all’articolo 6 ter, svolgono un ruolo di coordinamento a livello territoriale all’interno del sistema regionale dei servizi educativi per la prima infanzia. A tal fine:
a) favoriscono la costituzione di organismi di direzione e coordinamento pedagogico unitario dei servizi;
b) individuano principi omogenei per l’adozione dei regolamenti comunali, al fine di garantire la massima uniformità possibile agli interventi attuati sul territorio.”.


Art. 3
Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 32/2002


1. L’articolo 4 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
“ Art. 4 - Tipologie dei servizi educativi per la prima infanzia
1. I servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati costituiscono un sistema integrato, finalizzato a garantire una pluralità di offerte, capaci di promuovere e diffondere un’aggiornata cultura dell'infanzia, attenta e consapevole, anche attraverso il coinvolgimento della comunità locale. Il sistema integrato è costituito dal nido d’infanzia e dai servizi integrativi.
2. Il nido d’infanzia è un servizio educativo rivolto a bambine e bambini da tre mesi a tre anni di età che, in stretto raccordo con la famiglia, promuove lo sviluppo psico-fisico, affettivo, sociale e cognitivo di bambine e bambini, attraverso:
a) la socializzazione e l’educazione;
b) l’affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali;
c) il sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.
3. I servizi integrativi per la prima infanzia sono:
a) spazio gioco: servizio educativo dove bambine e bambini sono accolti al mattino o al pomeriggio, in modo da consentire una frequenza diversificata in rapporto alle esigenze dell’utenza e nel quale non viene erogato il servizio di mensa e di riposo pomeridiano;
b) centro per bambini e famiglie: servizio dove si accolgono le bambine e i bambini insieme ai loro genitori o ad altri adulti accompagnatori e nel quale le attività vengono stabilmente offerte in luoghi che hanno sede definita e con continuità nel tempo;
c) servizio educativo in contesto domiciliare: servizio educativo per piccoli gruppi di bambine e bambini, realizzato con personale educativo qualificato.
4. Il nido d’infanzia e i servizi integrativi per la prima infanzia, di cui al comma 3, lettere a) e b), possono essere realizzati da uno o più soggetti pubblici o privati per accogliere prioritariamente i figli dei lavoratori dipendenti.
5. I servizi ricreativi o di custodia, comunque denominati, attrezzati per consentire ai bambini attività di gioco con carattere di temporaneità e occasionalità non fanno parte del sistema integrato per la prima infanzia.”.


Art. 4
Inserimento dell’articolo 4 bis nella l.r. 32/2002


1. Dopo l’articolo 4 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
“ Art. 4 bis - Regolamento regionale in materia di servizi educativi per la prima infanzia
1. Con regolamento regionale sono definite le disposizioni attuative e organizzative del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia, in particolare:
a) gli standard strutturali, le caratteristiche pedagogico-educative e le modalità di funzionamento dei servizi;
b) ulteriori requisiti per i nidi d’infanzia integrati con la scuola dell’infanzia, volti a promuovere la continuità verticale di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c);
c) i requisiti e le procedure per l’autorizzazione al funzionamento dei servizi;
d) i requisiti e le procedure per il riconoscimento dell’accreditamento;
e) le modalità di controllo e vigilanza sui servizi, le procedure di sospensione e revoca dell’autorizzazione al funzionamento e dell’accreditamento;
f) le modalità di svolgimento delle attività di coordinamento territoriale, di cui all’articolo 3 bis, comma 5.”.


Art. 5
Modifiche all’articolo 17 ter della l.r. 32/2002


1. Il comma 8 dell’articolo 17 ter della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
“ 8. La durata massima del tirocinio è di ventiquattro mesi, proroghe comprese, se i destinatari sono i soggetti disabili di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). La durata massima del tirocinio è di dodici mesi, proroghe comprese, se i destinatari sono:
a) i soggetti svantaggiati, di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);
b) le persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento previsti dall’articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone), e dall’articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
c) i richiedenti protezione internazionale e i titolari di status di “rifugiato” o di “protezione sussidiaria” di cui all’articolo 2, lettere e) e g), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato);
d) i titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, di cui all’articolo 5, comma 6, del d.lgs. 286/1998 e all’articolo 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008;
e) i profughi di cui alla legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi).”.


Art. 6
Modifiche all’articolo 21 della l.r. 32/2002


1. La lettera d quater) del comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 32/2002 è sostituita dalla seguente: “ d quater) interviene finanziariamente al fine di incentivare l'inserimento lavorativo presso il medesimo soggetto ospitante delle persone che hanno concluso il periodo di tirocinio mediante l’assunzione con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a due anni.”.


Art.7
Modifiche all’articolo 32 della l.r. 32/2002


1. La lettera e) del comma 4 bis dell’articolo 32 della l.r. 32/2002 è sostituita dalla seguente:
“ e) il numero massimo dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti, fermo restando che i tirocini attivati nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 17 ter, comma 8, non sono computati a tal fine;”.


Art. 8
Disposizioni transitorie


1. Il regolamento di cui all’articolo 4 è emanato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 3, si applicano a partire dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 4.



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