Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga la seguente legge:
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;
Visti gli articoli 14 e 22 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana);
Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 66 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e pluriennale 2011 – 2013);
Considerato quanto segue:
1. Si rende necessario adeguare gli stanziamenti del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e pluriennale 2011 – 2013 in funzione delle esigenze di spesa, sia di parte corrente che di
investimento, intervenute successivamente all’approvazione del bilancio stesso (Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 66), da realizzarsi nel corso dell’esercizio di riferimento;
2. Tale adeguamento si concretizza nella iscrizione di nuove o maggiori spese alla cui copertura si provvede con risorse finanziarie già stanziate in bilancio (storni compensativi, riduzione di stanziamenti e attingimento dai fondi di riserva) e con la previsione di un maggiore ricorso al credito;
3. Risulta necessario disporre l’immediata esecutività della presente legge per consentire una rapida attivazione degli interventi in essa previsti;
Approva la presente legge
CAPO I
Variazioni al bilancio
ARTICOLO 1
Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011
1. Agli stati di previsione della competenza e della cassa, dell’entrata e della spesa, del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 sono apportate le variazioni indicate nell’allegato 1A) Bilancio di previsione annuale 2011 - Entrata, nell’allegato 1B) Bilancio di previsione annuale 2011 - Spesa e nell’allegato 1E) Bilancio di previsione annuale 2011 - Storni tra UPB.
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 è modificato nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:
Entrata Spesa
Residui
Incremento 0,00 0,00
Diminuzione 0,00 0,00
Saldo 0,00 0,00
Competenza
Incremento 3.249.270,80 33.521.654,80
Diminuzione 8.505.210,80 38.777.594,80
Saldo -5.255.940,00 -5.255.940,00
Cassa
Incremento 3.249.270,80 33.521.654,80
Diminuzione 8.505.210,80 38.777.594,80
Saldo -5.255.940,00 -5.255.940,00
ARTICOLO 2
Autorizzazioni di spesa per l’anno 2011
1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge, per competenza e per cassa, nell’importo indicato all’allegato 1B).
ARTICOLO 3
Variazioni alle previsioni del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2011 – 2013
1. Agli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2011 – 2013 sono apportate le variazioni indicate nell’allegato 1C) Bilancio pluriennale 2011 – 2013 - Entrata e e nell’allegato 1D) Bilancio pluriennale 2011 – 2013 - Spesa.
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio pluriennale a legislazione vigente è modificato nella misura complessivamente indicata nelle seguenti risultanze:
Entrata Spesa
ESERCIZIO 2011
Incremento 3.249.270,80 33.521.654,80
Diminuzione 8.505.210,80 38.777.594,80
Saldo -5.255.940,00 -5.255.940,00
ESERCIZIO 2012
Incremento 116.941.848,00 140.995.728,41
Diminuzione 0,00 24.053.880,41
Saldo 116.941.848,00 116.941.848,00
ESERCIZIO 2013
Incremento 105.000.000,00 109.550.713,54
Diminuzione 0,00 4.550.713,54
Saldo 105.000.000,00 105.000.000,00
ARTICOLO 4
Fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti legislativi
1. L’elenco dei provvedimenti legislativi da coprire con i fondi speciali, (Allegato 1 di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 66 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e pluriennale 2011 – 2013”), è integrato con le seguenti modifiche:
UPB 741 FONDI – SPESE CORRENTI
DESCRIZIONE 2011 2012 2013
Proposta di legge
sulla partecipazione 0,00 0,00 1.000.000,00
Proposta di legge
sul decentramento 0,00 150.000,00 150.000,00
Proposta di legge
sul digitale terrestre 700.000,00 0,00 0,00
TOTALE 700.000,00 150.000,00 1.150.000,00
UPB 743 FONDI – SPESE DI INVESTIMENTO
DESCRIZIONE 2011 2012 2013
Proposta di legge
sul digitale terrestre 350.000,00 0,00 0,00
TOTALE 350.000,00 0,00 0,00
CAPO II
Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 66(Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e pluriennale 2011 – 2013)
ARTICOLO 5
Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 66/2010
1. L’articolo 4 della l.r. 66/2010, è sostituito dal seguente:
“Art. 4 Disavanzo dell’esercizio 2011
1. Agli effetti di cui ai commi successivi, il disavanzo per l’esercizio 2011 è approvato in euro 2.138.037.588,09 comprensivo della somma di euro 1.755.849.295,16 relativa al disavanzo accertato con il rendiconto 2010.
2. Nell’esercizio 2011 è autorizzata la contrazione di mutui, prestiti o titoli similari, per l’importo complessivo di euro 2.138.037.588,09 per la copertura del disavanzo di cui al comma 1 per il finanziamento di spese di investimento di cui alle unità previsionali di base (UPB) indicate nell’allegato A.4.
3. I mutui o prestiti di cui al comma 2, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni trenta, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimodel 6,50 per cento effettivo annuo.
4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).
5. Gli oneri di ammortamento di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2012 e 2013, nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 “Oneri del ricorso al credito – Spese correnti” e UPB735 “Rimborso prestiti”.
6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2013, determinati in misura non superiore a quella posta a carico dell’esercizio 2013, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.”.
ARTICOLO 6
Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 66/2010
1. L’articolo 5 della l.r.66/2010 è sostituito dal seguente:
“Art. 5 Autorizzazione all’indebitamento per il programma pluriennale degli investimenti
1. Nel triennio 2011 – 2013 è autorizzata la contrazione di mutui, prestiti o titoli similari per l’importo complessivo di euro 204.633.595,14 di cui euro 180.883.925,14 nel 2011 (Allegato A.4), ed euro 23.749.670,00 nel 2012, per l’attuazione del programma pluriennale degli investimenti approvato con il documento di programmazione economica e finanziaria 2003 ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).
2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, in relazione alla tipologia di spesa di investimento, possono essere rimborsati in un periodo non superiore ad anni trenta.3. I mutui e prestiti di cui al comma 1 sono assunti od emessi ad un
tasso iniziale massimo del 6,50 per cento effettivo annuo.
4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la BEI.
5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2012 e 2013, nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 “Oneri del ricorso al credito – Spese correnti” e UPB 735 “Rimborso prestiti”.
6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2013 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.”.
ARTICOLO 7
Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 66/2010
1. L’articolo 6 della l.r. 66/2010 è sostituito dal seguente:
“Art. 6 Autorizzazione all’indebitamento per il settore sanitario
1. Nel triennio 2011 – 2013 è autorizzata la contrazione di mutui, prestiti o titoli similari per l’importo complessivo di euro 650.000.000,00 di cui euro 250.000.000,00 nel 2011 (Allegato A.4), euro 200.000.000,00 nel 2012 ed euro 200.000.000,00 nell’esercizio 2013 per la riqualificazione, l’ammodernamento e l’innovazione tecnologica delle strutture sanitarie toscane.
2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, possono essere rimborsati in un periodo non superiore ad anni dieci.
3. I mutui o prestiti di cui al comma 1, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 5,50 per cento effettivo annuo.
4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la BEI.
5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2012 e 2013, nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 “Oneri del ricorso al credito - Spese correnti” e UPB 735 “Rimborso prestiti”.
6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2013 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.”.
ARTICOLO 8
Integrazione dell’allegato A.4 alla l.r. 66/2010
1. L’allegato A.4 al bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011 – 2013 recante il prospetto delle operazioni di indebitamento autorizzate dalla l.r. 66/2010 per l’esercizio 2011 è integrato dall’allegato 1F) Bilancio di previsione annuale 2011 e pluriennale 2011 – 2013 - Integrazione al prospetto dell’indebitamento autorizzato di cui all’allegato A.4 della legge di bilancio per l’anno 2011.
ARTICOLO 9
Sostituzione dell’allegato 2 della l.r. 66/2010
1. L’allegato 2 alla l.r. 66/2010, recante il prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario, è sostituito dall’allegato 1G) Bilancio di Previsione 2011 – 2013 - Prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario.
ARTICOLO 10
Coordinamento degli allegati
1. Nelle more della pubblicazione la Giunta regionale è autorizzata ad operare gli interventi di mera correzione materiale degli allegati alla presente legge, ai fini di un loro corretto coordinamento.
CAPO III
Disposizioni finali
ARTICOLO 11
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
ROSSI
Firenze, 21 settembre 2011
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13.09.2011.