Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge:
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 55 dello Statuto della Regione Toscana;
Vista la legge regionale 15 dicembre 2009 n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità);
Considerato che la disposizione dell’articolo 10 della citata l.r. 76/2009, secondo la quale le missioni all’estero della presidente e delle componenti della Commissione devono essere autorizzate dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, non risulta coerente con il carattere autonomo di questo organismo affermato dallo Statuto regionale e che è pertanto opportuno modificarlo, riportando all’interno della stessa commissione, nell’ambito del budget di spesa assegnato e disponibile, ogni valutazione in merito;
Approva la presente legge
ARTICOLO 1
Modifiche all’articolo 10 della l.r. 76/2009
1. Il comma 5 dell’articolo 10 della legge regionale 15 dicembre 2009 n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità), è sostituito dal seguente:
“5. Le missioni all’estero della Presidente e delle componenti della Commissione sono autorizzate dall’ufficio di presidenza della stessa Commissione e sono realizzate a valere sulle risorse della dotazione finanziaria di cui all’articolo 11.”.
ARTICOLO 2
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
ROSSI
Firenze, 19 settembre 2011
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13.09.2011.