Aggiornato al con n.41361 documenti

HOME  |  PUBBLICITA'  |  REDAZIONE  |  COPYRIGHT  |  FONTI  |  FAQ   

 

 
 

NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana

Indietro
Legge regionale Toscana 17 ottobre 2012 n 56
Denominazione dei beni del patrimonio regionale.
 

Il Consiglio regionale ha approvato


Il Presidente della Giunta
promulga la seguente legge:


PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma 4, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere m) e v), dello Statuto;
Considerato quanto segue:
1. La denominazione di beni regionali è attribuibile alla competenza legislativa residuale delle regioni, di cui all’articolo 117, comma 4, della Costituzione;
2. I beni rientranti nella titolarità della Regione Toscana risultano avere, in alcuni casi, una particolare rilevanza storica o sociale di carattere locale e regionale, che necessita quindi di essere valorizzata tramite un’appropriata denominazione di quest’ultimi;
3. La Regione Toscana ha, rispetto ad altre regioni, un’identità storica e territoriale che si pone in continuità con la presente, e che risale al 1555, anno in cui il Ducato di Firenze e la Repubblica di Siena furono unificati assumendo, il 5 marzo 1570, la denominazione di Granducato di Toscana;
4. Tutta la Regione è costellata di denominazioni, monumenti, epigrafi, segni di identificazione di una realtà granducale che con le dinastie, prima dei Medici e poi dei Lorena, giunge progressivamente ad assorbire quasi tutto il territorio della Toscana di oggi, arrivando con accentuata identità a proporsi quale “stato toscano” in occasione della costituzione dello Stato italiano fra il 1859 ed il 1861;
5. Iniziative che evidenziano questo percorso storico sono già emerse nel corso degli anni con quello spiccato senso di identità che si è espresso con la Festa della Toscana celebrata dal 2000 ad oggi;
6. Il ruolo della Regione è indispensabile in questo contesto perché più sensibile a valorizzare la dimensione regionale dell’identità storica più di quanto organicamente possono fare i singoli comuni, mantenendo comunque un adeguato livello di coordinamento con gli stessi;
7. Per questo appare opportuno un intervento legislativo volto a disciplinare la materia in questione, stabilendo la competenza per l’attribuzione dei nomi e la procedura ed i criteri per effettuarla;
8. La titolarità dell’attribuzione dei nomi spetta alla Giunta regionale;
9. La decisione della Giunta regionale viene tuttavia supportata dal parere di una consulta appositamente costituita, con sede presso il Consiglio regionale, la cui composizione, di politici ed esperti nella materia, assicura che la denominazione dei beni regionali avvenga sulla base dei necessari presupposti di conoscenze e di consenso politico;
10. La Consulta per la denominazione dei beni regionali , oltre ad esercitare funzioni consultive e di proposta nei confronti della Giunta regionale, riceve a sua volta proposte di denominazione da parte di amministratori locali o cittadini facendole eventualmente proprie;
11. Occorre disciplinare l’eventuale apposizione di lapidi commemorative o la realizzazione di monumenti che valorizzino l’identità e la memoria storica della Toscana;


Approva la presente legge


Art. 1
- Denominazione dei beni regionali


1. La Regione Toscana dispone la denominazione dei propri beni demaniali e del proprio patrimonio indisponibile e disponibile.
2. I nomi dei beni di cui all’articolo 1, sono deliberati dalla Giunta Regionale, sulla base del parere espresso dalla Consulta per la denominazione dei beni regionali, di cui all’articolo 2.
3. L’attribuzione del nome si aggiunge alle denominazioni e classificazioni eventualmente esistenti, attribuite ai beni regionali ai sensi di norme statali o dell’Unione europea.


Art. 2
- Consulta per la denominazione dei beni regionali


1. E’ istituita la Consulta per la denominazione dei beni regionali, di seguito denominata consulta, che svolge le seguenti funzioni:
a) esprime pareri e formula proposte alla Giunta Regionale sulla denominazione dei beni regionali, nel rispetto della storicità consolidata e identificata dalla comunità locale dei toponimi esistenti;
b) formula proposte sui nomi da attribuire a beni successivamente individuati dalla Giunta regionale;
c) svolge funzioni di osservatorio sulle questioni relative alla denominazione dei beni pubblici nel territorio regionale;
d) esprime pareri in materia di denominazione di beni su richiesta degli enti locali;
e) propone a comuni e province, nell’ambito delle rispettive competenze in materia di toponomastica e sulla base di un’adeguata motivazione che tiene conto della storia e della memoria civica toscana, la denominazione di strade e piazze e l’apposizione di lapidi commemorative, esprime inoltre pareri alla Giunta regionale su quanto previsto dall’articolo 7.
2. La consulta può disporre l’organizzazione di convegni e incontri di studio con specifica rilevanza scientifica per l’approfondimento di materie toponomastiche e di storia toscana anche al fine di individuare nuove denominazioni da attribuire ai beni pubblici.


Art. 3
- Composizione della Consulta per la denominazione dei beni regionali


1. La consulta ha sede presso il Consiglio regionale, i suoi componenti sono nominati dallo stesso Consiglio, ed è composta da:
a) quattro consiglieri regionali:
b) tre esperti in storia, geografia, toponomastica;
c) due rappresentanti degli enti locali, designati dal Consiglio delle autonomie locali.
2. La consulta è integrata dal presidente della commissione consiliare competente per materia, o altro componente della commissione da lui delegato, in relazione al bene da intitolare, con diritto di voto.
3. La partecipazione alla consulta è a titolo onorifico.
4. La consulta ha durata coincidente con la legislatura regionale.
5. La consulta elegge il presidente tra i consiglieri regionali e il vicepresidente tra i rappresentanti degli enti locali.


Art. 4
- Funzionamento della Consulta per la denominazione dei beni regionali


1. La consulta è convocata dal presidente almeno dieci giorni prima della seduta. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
2. Le deliberazioni della consulta sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La consulta può disporre le audizioni che ritiene utili, in particolare di amministratori dei comuni direttamente coinvolti nelle questioni all’ordine del giorno.
3. Le deliberazioni della consulta con i relativi atti istruttori sono inviati al Presidente del Consiglio regionale, che provvede ad inoltrarli al Presidente della Giunta regionale al fine dell’adozione della deliberazione di cui all’articolo 1, comma 2. Nel caso di proposte di denominazione provenienti dai soggetti di cui all’articolo 6, la trasmissione delle deliberazioni avviene solo nel caso di parere favorevole da parte della consulta.
4. Per l’attribuzione di nomi riferiti a persone fisiche o fatti storici accaduti da meno di dieci anni la consulta delibera a maggioranza di due terzi dei componenti.


Art. 5
- Criteri per la denominazione dei beni regionali


1. Le denominazioni dei beni sono finalizzate a rappresentare la storia e l’identità della Toscana, anche in riferimento a specifici ambiti territoriali, evidenziando cultura, civiltà, personalità, fatti ed eventi storici della millenaria storia regionale.
2. L’attribuzione dei nomi con riferimento a persone o eventi di particolare significato non aventi diretta connessione con la storia e il territorio regionale sono espressamente motivati su tale aspetto dalla Giunta regionale.
3. La modifica della denominazione dei beni può avvenire solo in caso di motivate esigenze.


Art. 6
- Proposte di denominazione


Possono presentare proposte di denominazione di beni regionali alla consulta:
a) i consigli comunali e i consigli provinciali del territorio ove è ubicato il bene oggetto della proposta di denominazione; tali proposte hanno carattere prioritario nell’esame della consulta;
b) il Presidente della Giunta regionale, gli assessori e i consiglieri regionali, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali, i presidenti di provincia, gli assessori e i consiglieri provinciali eletti nel territorio ove è ubicato il bene oggetto della proposta di denominazione;
c) almeno cento cittadini residenti nella Regione Toscana, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale su proposta della consulta.
2. La consulta si esprime sulle proposte di cui al comma 1, entro sei mesi dalla data della loro presentazione.


Art. 7
- Lapidi commemorative e monumenti


1. La Giunta regionale, previo parere della consulta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e), promuove presso gli enti competenti, la collocazione di lapidi commemorative e la realizzazione di monumenti che valorizzino l’identità e la memoria storica della Toscana, nel rispetto della cultura e delle tradizioni italiane, con oneri a carico della Regione Toscana.


Art. 8
- Norma finanziaria


1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 10.000,00 per l'anno 2013, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’unità previsionale di base (UPB) 131 "Attività di carattere istituzionale - Spese correnti" del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012 – 2014, annualità 2013.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per le annualità successive si provvede con legge di bilancio.


Art. 9
- Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.



STAMPA QUESTA PAGINA
 
 
 

CONVEGNI ED EVENTI

IL DUBBIO RAZIONALE E LA SUA PROGRESSIVA SCOMPARSA NEL GIUDIZIO PENALE
Roma, 11 luglio 2022, in diretta facebook
11 luglio 2022in diretta facebookIntervengono:Avv. Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell'Ordine ...
FORMAZIONE INTEGRATIVA IN MATERIA DI DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI
Milano, giovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022, piattaforma Zoom meeting
4 incontrigiovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022 dalle 14.30 alle 18.30 su piattaforma ZoomDestinatariMediatori ...
XXXVI CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI “LINGUA LINGUAGGI DIRITTI”
Messina e Taormina, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022
giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022Università degli Studi di Messina, Aula Magna Rettorato, ...
LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
     Tutti i CONVEGNI >

LIBRI ED EBOOK

Diritto penale delle società
L. D. Cerqua, G. Canzio, L. Luparia, Cedam Editore, 2014
L'opera, articolata in due volumi, analizza approfonditamente i profili sostanziali e processuali del ...
Formulario degli atti notarili 2014
A. Avanzini, L. Iberati, A. Lovato, UTET Giuridica, 2014
Il formulario soddisfa le esigenze pratiche del notaio, poiché consente di individuare, mediante una ...
Manuale di diritto amministrativo 2014
F. Caringella, Dike Giuridica Editrice, 2014
Nel corso dell'ultimo anno le incessanti fatiche della giurisprudenza hanno dato vitalità all'introduzione, ...
Sicurezza sul lavoro. Responsabilità. Illeciti e Sanzioni
P. Rausei, IPSOA, 2014
Il volume fornisce una analisi puntuale, schematica e sistematica, dell’attuale quadro sanzionatorio ...
     Tutti i LIBRI >