Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga la seguente legge:
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto 1' articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto regionale;
Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);
Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 64 (Concorso del Consiglio regionale all'attuazione dei principi di razionalizzazione della spesa);
Considerato quanto segue:
1. Il Consiglio regionale intende proseguire la politica di contenimento della spesa complessiva di funzionamento degli organi regionali iniziata con l'approvazione della l.r. 64/2010;
2. In tale contesto, si ritiene opportuno disporre l'eliminazione dell'indennità attualmente corrisposta ai consiglieri, ed estesa anche agli assessori, per le missioni svolte in Italia e all'estero, limitando conseguentemente il trattamento di missione alla sola corresponsione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, analogamente a quanto già avviene per le missioni in Italia e all'estero del personale regionale.
Approva la presente legge
ARTICOLO 1
Modifiche all'articolo 1 della l.r. 3/2009
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), le parole: ''il trattamento economico di missione'' sono soppresse.
ARTICOLO 2
Modifiche all'articolo 2 della l.r. 3/2009
1. Il numero 6) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 3/2009 è abrogato.
ARTICOLO 3
Modifiche all'articolo 6 della l.r. 3/2009
1. Al comma 6 dell'articolo 6 della l.r. 3/2009 le parole: "nonché l'indennità" sono soppresse.
ARTICOLO 4
Modifiche all'articolo 31 della l.r. 3/2009
1. Al comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 3/2009 le parole: ''l'indennità di missione e'' sono soppresse.
ARTICOLO 5
Abrogazione degli articoli 32, 33 e 34 della l.r. 3/2009
1. Gli articoli 32, 33 e 34 della l.r. 3/2009 sono abrogati.
ARTICOLO 6
Modifiche all'articolo 35 della l.r. 3/2009
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 3/2009 le parole '', con riduzione di un terzo delle indennità di cui agli articoli 32 e 33'' sono soppresse.
2. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 3/2009 è sostituita dalla seguente:
''f) il rimborso delle spese di vitto e di alloggio in albergo non di lusso, dietro presentazione delle relative ricevute.''.
ARTICOLO 7
Modifiche all'articolo 37 della l.r. 3/2009
1. Al comma 1 dell'articolo 37 della l.r. 3/2009 le parole: ''e indennità'' sono soppresse.
2. Il comma 2 dell'articolo 37 della l.r. 3/2009 è sostituito dal seguente:
''2. Il rimborso delle spese spettanti è conguagliato al termine della missione''".
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
ROSSI
Firenze, 16 novembre 2011
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 08.11.2011.