Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga la seguente legge:
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visti gli articoli 117 e 119 della Costituzione;
Visto l’articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158 (Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni);
Visto l’articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e disciplina dell’addizionale regionale all’imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell’addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, di un’imposta sostitutiva dell’addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un’imposta regionale sulla benzina per autotrazione);
Visti i commi 5-quater e 5-quinquies dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale di protezione civile), inseriti dal decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;
Considerato quanto segue:
1. La grave situazione verificatasi a seguito degli eventi alluvionali del 25 ottobre 2011 nella Provincia di Massa Carrara e, in particolare, in Lunigiana, impone l’adozione di provvedimenti straordinari finalizzati a garantire il finanziamento degli interventi necessari a fronteggiare l’emergenza in corso e a consentire il relativo superamento;
2. L’articolo 5, comma 5-quater, della l. 225/1992, prevede che le risorse finanziarie, necessarie a fronteggiare gli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, siano messe a disposizione dalla Regione che vi provvede con le risorse di bilancio o tramite interventi fiscali;
3. L’articolo 5, comma 5-quinquies, della l. 225/1992, consente l’attivazione del fondo nazionale di protezione civile solo in caso di insufficienza delle risorse regionali di cui al precedente punto 2;
4. Le risorse allocate nel bilancio 2011 per le finalità di protezione civile sono già state completamente attivate e non vi sono residue disponibilità;
5. Si rende pertanto necessario realizzare una manovra fiscale per l’anno 2012, specificamente destinata a fronteggiare le esigenze causate dall’emergenza, che consentirà l’attivazione delle risorse statali;
6. Per la caratteristica eccezionale, non strutturale e non continuativa, dell’intervento si è ritenuto di non operare con misure di fiscalità generale, ma di attivare, per l’anno 2012, la specifica misura di incremento dell’aliquota dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, prevista dal citato articolo 5, comma 5-quater, della l. 225/1992, e già utilizzata a tal fine da altre regioni;
7. Al fine di consentire l’attivazione di tale misura tributaria si è resa necessaria l’istituzione dell’imposta che la Regione Toscana non aveva fino ad oggi istituito. La determinazione dell’aliquota, specificamente destinata alle finalità di protezione civile, è da considerarsi straordinaria e lascia impregiudicata la possibilità di rideterminare l’imposta per finalità di carattere generale ai sensi del d.lgs. 398/1990.
Approva la presente legge
ARTICOLO 1
Istituzione dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione prevista dall’articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158 (Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle Regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni) e dall’articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e disciplina dell’addizionale regionale all’imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell’addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, di un’imposta sostitutiva dell’addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un’imposta regionale sulla benzina per autotrazione).
ARTICOLO 2
Determinazione dell’aliquota per l’anno 2012 e destinazione del gettito
1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 5-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), la misura dell’imposta è determinata, per l’anno 2012, in euro 0,05 per litro di benzina.
2. La misura di cui al comma 1, è da considerarsi aggiuntiva rispetto al limite massimo stabilito dal d.lgs. 398/1990.
3. Il gettito dell’imposta di cui al comma 2, è destinato al finanziamento degli interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale per i quali è intervenuta, in data 28 ottobre 2011, la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici, ai sensi della l. 225/1992
ARTICOLO 3
Disciplina dell’imposta
1. L’imposta è dovuta alla Regione dal concessionario o dal titolare dell’autorizzazione dell’impianto di distribuzione di carburante ubicato sul territorio regionale o, per sua delega, dalla società petrolifera che ne sia unica fornitrice, su base mensile e sui quantitativi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro delle finanze del 30 luglio 1996 (Modalità per la presentazione delle dichiarazioni in base alle quali si effettua l’accertamento e la liquidazione dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione).
2. L’imposta è versata mensilmente alla Regione, entro il mese successivo a quello di riferimento, su apposito conto corrente postale ovvero mediante bonifico bancario a favore della tesoreria regionale.
3. In caso di omesso o insufficiente versamento dell’imposta entro il termine previsto, si applica la sanzione amministrativa pari al 75 per cento dell’imposta non versata, ai sensi dell’articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), oltre agli interessi moratori.
4. L’Agenzia delle Dogane effettua l’accertamento e la liquidazione dell’imposta sulla base delle dichiarazioni annuali presentate, con le modalità stabilite nel d.m. finanze 30 luglio 1996, dai soggetti passivi entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono e trasmette alla Regione i dati relativi alla quantità di benzina erogata nel territorio di competenza.
5. La Regione può accedere ai dati delle registrazioni fiscali, tenute in base alle norme vigenti, presso gli impianti di distribuzione di carburante e può richiedere all’Agenzia delle Dogane i dati ritenuti necessari per l’esecuzione di eventuali controlli finalizzati a verificare la corretta osservanza delle disposizioni della presente legge, segnalando le eventuali infrazioni o irregolarità rilevate alla stessa Agenzia.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione.
ARTICOLO 4
Norma finanziaria
1. Le maggiori entrate di cui all’articolo 2, sono stimate per l’anno 2012 in euro 55 milioni.
2. Ai fini del finanziamento degli interventi, volti a fronteggiare gli eventi calamitosi di cui all’articolo 2, comma 2, è apportata al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2011 – 2013, annualità 2012, la seguente variazione per sola competenza:
In aumento
UPB di entrata 111 “Imposte e tasse”, per euro 55.000.000,00
In aumento
UPB di uscita 114 “Interventi derivanti da eventi calamitosi – Spese correnti”, per euro 55.000.000,00.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
ROSSI
Firenze, 15 novembre 2011
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 04.11.2011.