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NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana

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Legge regionale Toscana 14 giugno 2011, n. 23
Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).
 

Il Consiglio regionale ha approvato


Il Presidente della Giunta


promulga la presente legge



PREAMBOLO
Art. 1 - Modifiche all’articolo 20 della l.r. 41/2005
Art. 2 - Modifiche all’articolo 55 della l.r. 41/2005
Art. 3 - Inserimento dell’articolo 55 bis nella l.r. 41/2005
Art. 4 - Termine per l’approvazione dei regolamentila seguente legge:


PREAMBOLO


Il Consiglio Regionale


Visto l’articolo 117, quarto comma 4, della Costituzione;


Visto l’articolo 42 dello Statuto regionale;


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);


Considerato quanto segue:
1. L’articolo 20, comma 3, della l.r. 41/2005, prevede che i comuni, per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nel campo dei servizi sociali e socio-sanitari, si avvalgono di un’apposita commissione multidisciplinare costituita dall’azienda unità sanitaria locale in ambito zonale;
2. Per esigenze di razionalità organizzativa e per rimarcare la differenza tra funzioni di regolazione e funzioni gestionali, è opportuno cassare il riferimento alla zonalità, lasciando al regolamento di attuazione di cui all’articolo 62 della medesima l.r. 41/2005, il compito di disciplinare, in via esclusiva, la composizione, il funzionamento e la durata della citata commissione multidisciplinare;
3. L’articolo 55 della l.r. 41/2005, dopo aver specificato che lo scopo delle politiche per le persone disabili è quello di promuovere la loro integrazione all’interno della famiglia, della scuola, sul lavoro e nella società, contiene un elenco esemplificativo di interventi e servizi specificamente rivolti alle persone disabili;
4. Il piano integrato sociale regionale (PISR), approvato con deliberazione del Consiglio regionale 31 ottobre 2007, n. 113, al punto 7.10, ricorda che la Scuola nazionale cani guida per ciechi e la Stamperia Braille, trasferite alla Regione, a seguito dell’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 (Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), hanno favorito una particolare attenzione verso la disabilità visiva, facendo diventare la Regione Toscana un punto di riferimento nazionale per l’erogazione di tali servizi;
5. E’ opportuno, anche alla luce della citata previsione del PISR, integrare l’elenco dell’articolo 55, comma 2, della l.r. 41/2005 con una previsione specifica dedicata alla disabilità visiva;
6. E’ necessario, inoltre, rinviare ad appositi regolamenti la disciplina, in particolare:
a) delle modalità di assegnazione dei cani guida, nonché dell’organizzazione e gestione dei corsi di orientamento, mobilità ed autonomia personale, per quanto riguarda la Scuola nazionale cani guida per ciechi;
b) dell’attività di trascrizione dei testi scolastici per studenti, nonché di ristampa di opere appartenenti al relativo catalogo, per quanto riguarda la Stamperia Braille.


Approva la presente legge

ARTICOLO 1
Modifiche all’articolo 20 della l.r. 41/2005


1. Il comma 3 dell’articolo 20 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è sostituito dal seguente:
“3. Per l’esercizio della funzione di autorizzazione di cui al comma 2, il comune si avvale di apposita commissione multidisciplinare, costituita dall’azienda unità sanitaria locale, composta da operatori con professionalità sanitarie, sociali e tecniche.”.

ARTICOLO 2
Modifiche all’articolo 55 della l.r. 41/2005


1. Dopo la lettera h) del comma 2 dell’articolo 55 della l.r. 41/2005 è aggiunta la seguente:
“h bis) la tutela ed il sostegno a favore della disabilità visiva, nonché la realizzazione di progetti innovativi, volti al recupero dell’autonomia personale ed al sostegno delle persone disabili, anche tramite animali da compagnia ovvero attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie.”.

ARTICOLO 3
Inserimento dell’articolo 55 bis nella l.r. 41/2005


1. Dopo l’articolo 55 della l.r. 41/2005 è inserito il seguente:
“Art. 55 bis Scuola nazionale cani guida per ciechi e Stamperia Braille
1. Le politiche individuate all’articolo 55, comma 2, lettera h bis), sono realizzate dalla Regione in particolare attraverso la Scuola nazionale cani guida per ciechi e la Stamperia Braille.
2. In attuazione di quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale provvede, con appositi regolamenti, a disciplinare in particolare :
a) le modalità di assegnazione dei cani guida, nonché l’organizzazione e gestione dei corsi di orientamento, mobilità ed autonomia personale, per quanto riguarda la Scuola nazionale cani guida per ciechi;
b) l’attività di trascrizione dei testi scolastici per studenti, nonché di ristampa di opere appartenenti al relativo catalogo, per quanto riguarda la Stamperia Braille.”.

ARTICOLO 4
Termine per l’approvazione dei regolamenti


1. I regolamenti di cui all’articolo 55 bis, comma 2, sono emanati entro duecentodieci giorni dall’entrata in vigore della presente legge.


Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI


Firenze, 14 giugno 2011


La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 08.06.2011.



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