Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga la seguente legge:
Il Consiglio Regionale
Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere m) e v) dello Statuto;
Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);
Vista la legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all’ articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n.72 “Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità:
riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati”);
Visto il parere istituzionale obbligatorio, ex articolo 42 dello Statuto, favorevole, espresso dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 29 novembre 2011;
Considerato quanto segue:
1. La Toscana è da tempo terra di rievocazioni e ricostruzioni di eventi storici largamente radicate nel territorio e nel tessuto sociale, prova ne sono le non poche manifestazioni, di rilievo anche internazionale, che richiamano periodicamente nelle zone interessate flussi turistici considerevoli. Alle spalle di tali eventi, straordinari sotto il profilo della capacità di animazione di luoghi e comunità locali, operano spesso gruppi e organizzazioni senza fini di lucro impegnate nell’organizzazione degli stessi eventi e nella conservazione e diffusione di tradizioni, usi e costumi tipici del luogo che trovano nell’attività di questi soggetti strumento di perpetuazione alle nuove generazioni;
2. La Regione Toscana persegue, fra le finalità principali della propria azione previste dallo Statuto, la tutela e la valorizzazione, non solo del patrimonio storico e artistico in senso lato, ma anche la “valorizzazione delle distinte identità culturali” del territorio regionale, che indubbiamente hanno nelle rievocazioni e ricostruzioni storiche un elemento identitario ad alta riconoscibilità. Proprio il dettato statutario ha portato il legislatore regionale, anche nel recente passato, a porre la propria attenzione sull’opportunità di assumere un’iniziativa legislativa volta a sostenere la promozione di tali eventi e a sostenere, conseguentemente, i soggetti che questi organizzano ed animano, adeguandosi così a quanto posto in essere negli ultimissimi anni da altre realtà regionali, dotatesi di leggi specificamente dedicate al sostegno di rievocazioni e ricostruzioni storiche;
3. Appare inoltre evidente la necessità dello strumento legislativo, posto il bisogno di definire puntualmente cosa si intenda per manifestazioni e gruppi di rievocazione e ricostruzione storica;
4. Con l’ordine del giorno 15 febbraio 2011, n. 22 (Collegato alla proposta di legge di iniziativa popolare, ex articolo 74 dello Statuto, n. 1 “Valorizzazione e tutela degli sport della tradizione Gioco del pallone col bracciale e palla tamburello”), il Consiglio regionale, nell’ambito della valutazione della proposta degli enti locali di valorizzazione e di tutela degli sport della tradizione, aveva assunto l’impegno di rilanciare, insieme ai soggetti interessati, una discussone volta a dare tutela e dignità “al più ampio quadro delle manifestazioni e alle forme di associazionismo aventi finalità di rievocazione storica della Toscana”;
5. La positiva esperienza del lavoro svolto durante la scorsa legislatura dal Comitato regionale per i gruppi e le rievocazioni storiche toscane in occasione dell’organizzazione della Festa della Toscana, ha consentito di creare una rete fra le varie associazioni e manifestazioni della nostra Regione ed un proficuo scambio di conoscenze ed esperienze, in virtù del quale si avverte l’esigenza di una apposita legge che valorizzi le associazioni e manifestazioni di ricostruzione e rievocazione storica;
6. La previsione di un’apposita legge che disciplini la valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana, rende opportuna l’abrogazione della lettera p) del comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 21/2010.
Approva la presente legge
ARTICOLO 1
Finalità e oggetto
1. La Regione Toscana, in attuazione delle proprie finalità statutarie e nel rispetto delle normative statali, anche in raccordo con gli enti locali, promuove e valorizza le associazioni e le manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica, riconoscendone il ruolo di promozione culturale, conoscenza storica del territorio, di sviluppo di forme di turismo compatibile, di crescita associazionistica in ambito sociale ed educativo e dispone misure di sostegno e di promozione a loro favore.
2. La Regione Toscana collabora con gli enti locali e con altri soggetti pubblici e privati, per il coinvolgimento delle associazioni e dei soggetti organizzatori delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica negli eventi organizzati dalla Regione Toscana, quali soggetti di qualificata rappresentanza della Toscana in Italia e nel mondo.
ARTICOLO 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge, per associazioni di rievocazione storica si intendono le associazioni che hanno per fine statutario la conservazione della memoria storica del proprio territorio, rispettando i criteri di veridicità storica mediante le varie forme di studio, espressione artistica, realizzazione di attività ed eventi storici, quali:
a) l’arte della bandiera;
b) l’arte del tiro con la balestra;
c) la musica;
d) la danza;
e) il costume;
f) le arti militari e le battaglie;
g) i giochi ed i tornei;
h) gli sport della tradizione.
2. Per associazioni di ricostruzione storica si intendono le associazioni che hanno per fine statutario la conservazione e la valorizzazione della storia del proprio territorio e che rispettano i seguenti criteri e requisiti:
a) svolgimento di attività di ricostruzione storica mediante l’utilizzo di vestiti, armi, armature ed altri manufatti, realizzati secondo fonti documentali;
b) realizzazione di manufatti esteticamente e funzionalmente compatibili con quanto risultante dalle fonti, con i materiali e le tecniche risultanti dall’elaborazione delle fonti stesse.
3. Sono manifestazioni di rievocazione storica, le manifestazioni la cui organizzazione fa capo ad enti locali o ad altri soggetti pubblici o privati, aventi la finalità di valorizzare la memoria storica di un territorio, rispettando criteri di veridicità storica.
4. Sono manifestazioni di ricostruzione storica le manifestazioni, la cui organizzazione fa capo ad enti locali o ad altri soggetti pubblici o privati, aventi la finalità di ricostruire su basi storiche eventi o di realizzare ed utilizzare su basi storiche oggetti, vesti, accessori, armamenti.
ARTICOLO 3
Elenco regionale
1. La Giunta regionale con deliberazione, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, istituisce presso la competente struttura della Giunta stessa, l’elenco delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana, articolato nelle seguenti sezioni:
a) associazioni di rievocazione storica;
b) associazioni di ricostruzione storica;
c) manifestazioni di rievocazione storica;
d) manifestazioni di ricostruzione storica.
2. L’elenco di cui al comma 1, è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ed è aggiornato annualmente entro il 31 dicembre di ogni anno.
ARTICOLO 4
Iscrizione delle associazioni all’elenco regionale
1. Sono iscritte alle sezioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), le associazioni senza fini di lucro, iscritte alle sezioni provinciali del registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all’ articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n.72 “Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati”), che svolgano la propria attività da non meno di cinque anni.
2. La domanda per ottenere l’iscrizione, redatta sulla base di uno specifico modello predisposto dalla competente struttura della Giunta regionale, deve essere presentata dal legale rappresentante dell’associazione, entro il 30 settembre di ogni anno, corredata dalla seguente documentazione:
a) atto costitutivo e statuto;
b) relazione sul periodo storico di riferimento e sulle attività svolte;
c) documentazione fotografica;
d) bilancio dei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione;
e) attestazione del comune nel cui territorio ha sede legale l’associazione in merito all’attività svolta.
3. Per le associazioni di ricostruzione storica, la relazione di cui al comma 2, lettera b), deve descrivere il periodo storico di riferimento, le attività svolte ed illustrare i vestiti, le armi, le armature ed i manufatti utilizzati, citando le fonti documentali di riferimento.
ARTICOLO 5
Iscrizione delle manifestazioni all’elenco regionale
1. La domanda per ottenere l’iscrizione alle sezioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), redatta sulla base di uno specifico modello predisposto dalla competente struttura della Giunta regionale, deve essere presentata, entro il 30 settembre di ogni anno, dal legale rappresentante dell’ente locale o del soggetto pubblico o privato organizzatore della manifestazione e deve essere corredata della seguente documentazione:
a) relazione sull’origine della manifestazione e sui riferimenti al periodo storico preso in considerazione;
b) documentazione fotografica;
c) dichiarazione che la manifestazione si svolge con cadenza periodica da almeno cinque anni;
d) attestazione del comune nel cui territorio si svolge la manifestazione.
2. Per le manifestazioni di ricostruzione storica, la relazione di cui al comma 1, lettera a), deve descrivere il periodo storico di riferimento, i vestiti, le armi, le armature ed i manufatti utilizzati, citando le fonti documentali di riferimento.
ARTICOLO 6
Revoca dell’iscrizione all’elenco regionale
1. Il comune nel cui territorio ha sede legale l’associazione o si svolge la manifestazione, verifica con periodicità annuale la permanenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 e, nel caso ne accerti la mancanza, provvede a comunicarlo alla competente struttura della Giunta regionale per la revoca dell’iscrizione all’elenco regionale di cui all’articolo 3.
ARTICOLO 7
Comitato regionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica
1. E’ istituito presso la Giunta regionale il Comitato regionale per la valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica iscritte nell’elenco regionale, quale organismo di consulenza in ordine alla predisposizione del programma pluriennale degli interventi di cui all’articolo 9.
2. Fanno parte del comitato:
a) dieci membri, uno per provincia, designati dalle associazioni iscritte all’elenco di cui all’articolo 3, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale con deliberazione da approvare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge;
b) due consiglieri regionali, senza diritto di voto, indicati dal Consiglio regionale.
3. Il comitato elegge al proprio interno un presidente ed un vicepresidente.
4. I membri del Comitato sono nominati dal Presidente della Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), non appena sia stata designata almeno la metà dei componenti di cui al comma 2, lettera a). In tal caso il Comitato è validamente costituito per lo svolgimento dei suoi compiti.
5. Il Comitato resta in carica per la durata della legislatura.
6. L’incarico di presidente e di vicepresidente non può essere svolto per più di due legislature consecutive.
7. Al presidente, al vicepresidente ed ai membri del Comitato non è dovuta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese.
8. Il Comitato adotta, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, un regolamento per disciplinare le proprie modalità di funzionamento.
ARTICOLO 8
Contributi finanziari e attività di valorizzazione
1. La Regione eroga contributi alle associazioni di rievocazione e ricostruzione storica ed ai soggetti organizzatori delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica, iscritti all’elenco di cui all’articolo 3, per la realizzazione di pubblicazioni, mostre, convegni, celebrazioni ed altre iniziative aventi la finalità di far conoscere, valorizzare, promuovere i valori della rievocazione e della ricostruzione storica, come previsto dall’articolo 1.
2. La Regione eroga, altresì, contributi in conto capitale, per la conservazione, il restauro e l’integrazione del patrimonio costumistico e del patrimonio costituito da attrezzature e materiali necessari alle attività di rievocazione e ricostruzione storica.
3. I contributi, nei limiti delle risorse individuate dal programma pluriennale degli interventi di cui all’articolo 9, sono concessi su presentazione di progetti da parte dei soggetti iscritti all’elenco di cui all’articolo 3, corredati del parere del comune nel cui territorio ha sede legale l’associazione o si svolge la manifestazione.
4. La Regione promuove e valorizza, tramite la propria attività di comunicazione, le iniziative delle associazioni e le manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica.
ARTICOLO 9
Programma pluriennale degli interventi
1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla pubblicazione dell’elenco di cui all’articolo 3 sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, predispone il programma pluriennale degli interventi e lo trasmette al Consiglio regionale per l’approvazione.
2. Il programma contiene:
a) gli obiettivi che si intendono perseguire, i contenuti progettuali degli interventi e l’entità dei finanziamenti per le diverse annualità;
b) l’ammontare delle risorse disponibili con l’indicazione delle quote percentuali destinate agli interventi di cui all’articolo 8, commi 1 e 2;
c) le quote percentuali di risorse finanziarie destinate alle tipologie di soggetti iscritti all’elenco di cui all’articolo 3;
d) le procedure ed i termini per la presentazione dei progetti;
e) le forme e le modalità di rendicontazione da parte dei beneficiari dei contributi.
3. Il programma pluriennale degli interventi ha validità quinquennale e può essere aggiornato annualmente.
4. In sede di prima attuazione della presente legge, la durata del programma coincide con quella della legislatura corrente.
ARTICOLO 10
Relazione annuale
1. La Giunta regionale presenta annualmente, entro il 30 giugno, al Consiglio regionale ed alla commissione consiliare competente, una relazione che descrive:
a) le attività di promozione e valorizzazione svolte in favore delle manifestazioni e delle associazioni iscritte all’elenco regionale di cui all’articolo 3;
b) i risultati ottenuti in merito agli obiettivi indicati nel programma pluriennale degli interventi di cui all’articolo 9, comma 2, lettera a);
c) i progetti realizzati con i finanziamenti erogati ai soggetti iscritti nell’elenco regionale di cui all’articolo 3.
ARTICOLO 11
Modifiche alla l.r. 21/2010
1. La lettera p) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), è abrogata.
ARTICOLO 12
Norma finale
1. In sede di prima applicazione della presente legge, il termine di cui all’articolo 4, comma 2, e all’articolo 5, comma 1, per la presentazione delle domande di iscrizione alle sezioni dell’elenco, è stabilito dalla Giunta regionale a seguito della predisposizione del modello per l’iscrizione.
2. Il modello per la domanda di iscrizione è predisposto dalla competente struttura della Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 13
Norma finanziaria
1. Le risorse destinate all’attuazione degli interventi di cui all’articolo 8 della presente legge sono definite, a partire dall’esercizio 2013, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, dal programma pluriennale degli interventi di cui all’articolo 9.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
ROSSI
Firenze, 14 febbraio 2012
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 07.02.2012.