Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 12 giugno 2020
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione ;
Visto l'articolo 49 dello Statuto;
Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 );
Considerato quanto segue:
1. Al fine di reperire maggiori risorse finanziarie, nel nuovo contesto originato dall'emergenza epidemiologica COVID-19, è opportuno prevedere la possibilità di rinegoziazione dei mutui in essere con Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
2. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Approva la presente legge
Art. 1
Autorizzazione alla rinegoziazione di mutui in essere con Cassa depositi e prestiti S.p.A.
1. Al fine di reperire maggiori risorse finanziarie nel nuovo contesto originato dall'emergenza epidemiologica COVID-19 la Giunta regionale è autorizzata, nel rispetto del principio di equivalenza finanziaria, ad effettuare operazioni di rinegoziazione di mutui in essere con Cassa depositi e prestiti S.p.A.
2. La rinegoziazione è da effettuarsi mediante estensione della durata dell'ammortamento dei mutui in essere con la stessa Cassa depositi e prestiti S.p.A., fino alla data del 31 dicembre 2043, alle condizioni di tasso d'interesse fisso e tenuto conto di eventuali limiti di importo minimo che potranno essere definiti dalla stessa Cassa depositi e prestiti S.p.A. nei confronti delle regioni e delle province autonome.
3. Il risparmio complessivo di spesa derivante dalla rinegoziazione dei mutui in essere con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi di quanto previsto ai commi 1 e 2, è stimato, per il triennio 2020 - 2022, in euro 30.239.893,85, di cui euro 13.681.663,16 nell'anno 2020, euro 8.448.873,02 nell'anno 2021 ed euro 8.109.357,67 nell'anno 2022.
4. La Giunta Regionale, a seguito del perfezionamento dell'operazione di rinegoziazione di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione 2020 - 2022 le necessarie variazioni, rispettivamente per competenza e cassa di uguale importo e per sola competenza, mediante incremento degli stanziamenti della Missione 20 ''Fondi e accantonamenti'', Programma 01 ''Fondo di riserva'', Titolo 1 ''Spese correnti'' e contestuale riduzione degli stanziamenti della Missione 50 ''Debito Pubblico'' entro il limite degli importi per ciascuna annualità 2020, 2021 e 2022 di seguito individuati:
a) euro 13.178.721,29 per il 2020, euro 7.836.328,11 per il 2021, euro 7.886.450,28 per il 2022 dalla Missione 50, Programma 02 ''Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari'', Titolo 4 ''Rimborso Prestiti'';
b) euro 502.941,87 per il 2020, euro 612.544,91 per il 2021, euro 222.907,39 per il 2022 dalla Missione 50 ''Debito Pubblico'', Programma 01 ''Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari'', Titolo 1 ''Spese correnti''.
5. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ), ai maggiori oneri per il servizio del debito conseguenti all'operazione di rinegoziazione di cui ai commi 1 e 2, dall'anno 2032 all'anno 2043, si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.