(Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale").
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 15 febbraio 2021
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 122 e l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione ;
Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e, in particolare, l'articolo 21 per il quale "Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle rispettive regioni";
Vista la legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione );
Vista la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 ''Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale'');
Considerato quanto segue:
1. È necessario intervenire sull'articolo 13 della l.r. 74/2004 che si occupa del rimborso ai comuni delle spese inerenti alle elezioni regionali in quanto l'emergenza sanitaria per la pandemia da COVID-19 ha ridotto l'operatività degli uffici ed ha impedito il rispetto del termine previsto per i relativi rendiconti dalla cui presentazione scattano le verifiche e i conseguenti rimborsi;
2. Le modifiche consistono nella eliminazione del carattere perentorio del termine e nel suo allungamento, anche per le elezioni 2020, a cinque mesi invece dei quattro finora previsti;
3. Per motivi di evidente urgenza, in quanto il termine vigente è già scaduto, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Approva la presente legge
Art. 1
Modifiche all'articolo 13 della l.r. 74/2004
1. Il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale"), è sostituito dal seguente:
'' 3. Le spese di cui ai commi 1 e 2 sono anticipate dai comuni e rimborsate dalla Regione in base a rendiconto documentato presentato nel termine di sei mesi dallo svolgimento delle consultazioni; la Giunta regionale verifica l'ammissibilità delle spese ai sensi del presente articolo e procede ad assumere i conseguenti atti di impegno e liquidazione. ''.
Art. 2
Applicazione
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a partire dalle spese elettorali relative alle elezioni regionali del 2020.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.