Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga la seguente legge:
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visti l’articolo 2, l’articolo 117, quarto comma e l’articolo 121 della Costituzione;
Visti l’articolo 3, comma 1, l’articolo 4 e l’articolo 11 dello Statuto regionale;
Considerato che:
1. Il 25 ottobre 2011 un’alluvione ha causato in tutta la Lunigiana, oltre che in altre parti del Paese, vittime e devastazione;
2. È dovere dell’Assemblea legislativa della Toscana, che rappresenta la comunità regionale, esprimere il sostegno morale e materiale alla comunità della Lunigiana così duramente colpita;
3. Si ritiene pertanto opportuno stabilire un immediato contributo straordinario di solidarietà, a sostegno delle popolazioni colpite, quantificato in euro 100.000,00, utilizzando a tal fine il fondo di riserva del bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio 2011;
4. È opportuno dare mandato al Presidente del Consiglio regionale, sentito l’Ufficio di presidenza, di attivare le opportune intese con la Giunta regionale, con le istituzioni locali e con le strutture della Protezione civile per l’individuazione della concreta modalità di impiego di questo contributo di solidarietà;
Approva la presente legge
ARTICOLO 1
Finanziamento straordinario di solidarietà
1. Il Consiglio regionale contribuisce a sollevare le sofferenze materiali della popolazione della Lunigiana colpita dall’alluvione del 25 ottobre 2011 con un finanziamento straordinario di solidarietà di euro 100.000,00.
2. Il Presidente del Consiglio regionale, sentito l’Ufficio di presidenza, è incaricato di definire le opportune intese con la Giunta regionale, con le istituzioni locali e con le strutture della Protezione civile, per l’individuazione dell’intervento cui destinare il finanziamento e delle relative modalità di versamento.
ARTICOLO 2
Norma finanziaria
1. Ai fini del finanziamento della presente legge è autorizzata la spesa di euro 100.000,00, alla quale si fa fronte, quanto agli adempimenti indicati all’articolo 1, mediante gli stanziamenti dell’unità previsionale di base (UPB) 134 “Funzionamento del Consiglio regionale - Spese correnti” del bilancio regionale per l’esercizio 2011.
2. Tali oneri gravano sul bilancio interno del Consiglio regionale per l’esercizio 2011.
ARTICOLO 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
ROSSI
Firenze, 10 novembre 2011
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 04.11.2011.